Sentenza 16 marzo 2010
Massime • 1
La natura precaria delle opere di chiusura e di copertura di spazi e superfici per le quali l'art. 20 della legge Regione Sicilia n. 4 del 2003 non richiede concessione e/o autorizzazione va intesa secondo un criterio strutturale, ovvero nel senso della facile rimovibilità dell'opera, e non funzionale, ovvero nel senso della temporaneità e provvisorietà dell'uso, sicché tale disposizione, di carattere eccezionale, non può essere applicata al di fuori dei casi ivi espressamente previsti.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 16/03/2010, n. 16492 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16492 |
| Data del deposito : | 16 marzo 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. PETTI Ciro - Presidente - del 16/03/2010
Dott. FIALE Aldo - Consigliere - SENTENZA
Dott. FRANCO Amedeo - Consigliere - N. 542
Dott. AMORESANO Silvio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MULLIRI Guicla I. - Consigliere - N. 31453/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) IS IO AN nato il [...];
avverso la sentenza del 20.4.2009 della Corte di Appello di Catania;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Silvio Amoresano;
sentite le conclusioni del P.G., Dr. Alfredo Montagna, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio perché il fatto non è previsto come reato.
OSSERVA
1) Con sentenza in data 20.4.2009 la Corte di Appello di Catania confermava la sentenza del Tribunale di Catania, in composizione monocratica, con la quale IS IO IT era stato condannato alla pena di giorni venti di arresto ed Euro 6.000,00 di ammenda per il reato di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, lett. b) nonché per violazione delle norme antisismiche e sul cemento armato di cui al medesimo D.P.R. in relazione alla costruzione sulla terrazza di copertura dell'immobile di sua proprietà di un vano utile della superficie di mt. 6,60 X 8,45, con altezza di mt. 2,60, avente struttura portante orizzontale e verticale in tubolari di ferro 5X5, fissati al parapetto ed al piano di calpestio con aperture in vetri e copertura in pannelli coibentati. Pena sospesa.
La Corte territoriale, disattendendo i motivi di appello, riteneva che non si trattasse di opera precaria, non essendo destinata a soddisfare bisogni provvisori.
Non poteva, poi, essere invocata la buona fede, non trattandosi di ignoranza inevitabile.
2) Ricorre per Cassazione il IS, a mezzo del difensore, denunciando con il primo motivo la violazione di legge in relazione alla L.R. Sicilia del 2003, art. 20.
Il manufatto è stato realizzato nel 2004, attuando tutte le procedure previste e richieste dalla LR. suddetta. Nella relazione del tecnico abilitato si evidenziava che si intendeva effettuare la chiusura parziale della terrazza, annessa all'appartamento. Erroneamente la Corte ha ritenuto che non fosse applicabile la normativa regionale in base a considerazioni che non trovano riscontro nella normativa stessa. L'art. 20, L.R. cit. prevede espressamente che le opere disciplinate e realizzate non sono considerate aumento di superficie utile o di volume, ne' modifica della sagoma della costruzione e che sono considerate strutture precarie tutte quelle di facile rimozione. Il manufatto realizzato è di facile rimozione, in quanto non vi sono opere murarie ne' pareti intonacate (i vari elementi sono fissati con tasselli e viti autofilettanti).
Con il secondo motivo denuncia il vizio di motivazione in relazione alla dedotta buona fede. Con una motivazione carente ed illogica la Corte territoriale ha ritenuto che non ricorressero i presupposti per ritenere applicabile la sentenza della Corte Cost. 24.3.1988 n. 364 in ordine alla inevitabilità e scusabilità della mancata conoscenza dell'illiceità penale del fatto. Non ha tenuto conto che il IS si era rivolto ad un tecnico abilitato che aveva redatto una relazione e che tale relazione era stata presentata alla P.A. che aveva ammesso l'istante al pagamento di una somma in favore del Comune di Catania.
3) Va premesso che il D.P.R. n. 380 del 2001, art. 2, comma 2 prevede che le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano esercitano la propria potestà legislativa esclusiva nel rispetto e nei limiti degli statuti di autonomia e delle relative norme di attuazione.
Con la sentenza n. 303/2003 la Corte Costituzionale ha affermato che, in ordine all'attività urbanistico-edilizia, "lo Stato ha mantenuto la disciplina dei titoli abilitativi come appartenente alla potestà di dettare i principi della materia" e che " costituisce un principio dell'urbanistica che la legislazione regionale e le funzioni amministrative in materia non risultino inutilmente gravose per gli amministrati e siano dirette a semplificare le procedure e ad evitare la duplicazione di valutazioni sostanzialmente già effettuate dalla pubblica amministrazione".
Le leggi Regionali (e quindi anche la L.R. Sicilia n. 37 del 1985 e L.R. Sicilia n. 4 del 2003) devono (ex art. 117 Cost., anche come modificato dalla Legge Costituzionale n. 3/2001) comunque rispettare i principi fondamentali stabiliti dalla legislazione statale e quindi in ogni caso devono essere interpretate in modo da non collidere con detti principi (Corte Cost. sent. n. 187/1997; Cons. giust. amm. Reg. Sic. 28.2.1995 n. 73; Cass. sez. 3 9.12.2004, Garufi;
Cass. sez. 3, 11.1.2002, Castiglia;
Cass. sez. 3 n. 2017 del 25.10.2007, Giangrasso).
Tanto premesso, la L.R. Sicilia 16 aprile 2003, n. 4, art. 20, richiamato dal ricorrente, disciplina:
a) la chiusura di terrazze di collegamento e/o copertura di spazi interni con strutture precarie;
b) la realizzazione di verande, definite come "chiusure o strutture precarie relative a qualunque superficie esistente su balconi, terrazze e anche tra fabbricati";
c) la realizzazione di altre strutture, comunque denominate (a titolo esemplificativo si fa riferimento a tettoie, pensiline e gazebo), che vengono assimilate alle verande, a condizione che ricadano su aree private, siano realizzate con strutture precarie e siano aperte da almeno un lato. Secondo la predetta norma gli interventi descritti non sono considerati aumento di superficie utile o di volume ne' modifica della sagoma della costruzione e sono da considerare strutture precarie tutte quelle realizzate in modo tale da essere suscettibili di facile rimozione.
Nell'individuare alcune opere precarie non soggette, in via di eccezione, a permesso di costruire la legge regionale fa riferimento ad un "criterio strutturale" (la facile rimovibilità) piuttosto che al "criterio funzionale" (l"uso temporaneo e provvisorio). Come già affermato da questa Corte tali disposizioni non possono essere, pertanto, applicate al di fuori dei casi espressamente previsti e vanno interpretate in modo restrittivo in ordine alla suscettibilità di facile rimozione (cfr. Cass. pen. sez. 3 n. 35011 del 26.4.2007;
Cass. pen. sez. 3 n. 2017 del 25.10.2007). I giudici di merito hanno ritenuto il carattere non precario dell'opera in considerazione del fatto che essa non risultava essere destinata a soddisfare "bisogni temporanei e contingenti", prescindendo però dalla L.R. n. 4 del 2003, art. 20 che, come si è visto, considera strutture precarie tutte quelle realizzate in modo tale da essere suscettibili di facile rimozione.
Si imporrebbe, allora, l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata per l'accertamento, in punto di fatto, del carattere precario dell'opera nel senso sopraindicato, previsto dalla legge regionale.
Senonché è maturata la prescrizione per cui, a norma dell'art. 129 c.p.p., comma 1, si impone la immediata declaratoria della causa estintiva.
Il termine massimo di prescrizione di anni 4 e mesi 6, cui va aggiunto il periodo di sospensione da computare in giorni sessanta (rinvio dell'udienza del 28.1.2008 al 26.5.2008 per impedimento del difensore), è maturato fin dal 7.7.2009, risultando l'opera già completata alla data dell'accertamento del 7.11.2004. Non ricorrono le condizioni per l'applicazione dell'art. 129 cpv. c.p.p., non risultando dagli atti, in mancanza di un accertamento in proposito della Corte di merito, il carattere precario dell'opera. Ai sensi e per gli effetti di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 100 va disposta la trasmissione di copia della sentenza all'Ufficio tecnico della Regione Siciliana.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essersi i reati estinti per prescrizione. Dispone trasmettersi copia della sentenza all'Ufficio Tecnico Regione Siciliana.
Così deciso in Roma, il 16 marzo 2010.
Depositato in Cancelleria il 28 aprile 2010