Sentenza 1 giugno 2002
Massime • 1
In caso di demansionamento professionale del lavoratore in violazione dell'art. 2103 cod. civ. (nella specie, per rilevante riduzione quantitativa delle mansioni), la determinazione del danno patrimoniale giudizialmente accertato (alla quale il giudice è tenuto, in presenza di una specifica domanda di risarcimento da parte dello stesso lavoratore) può avvenire anche in via equitativa, eventualmente con riferimento all'entità della retribuzione risultante dalle buste - paga prodotte in giudizio.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 01/06/2002, n. 7967 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7967 |
| Data del deposito : | 1 giugno 2002 |
Testo completo
Aula 'A' E 0 7 9 67 / 02 REPUBBLICA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente R.G.N. 21523/99 Dott. Guglielmo SCIARELLI Dott. Guido VIDIRI Consigliere 21523/99 Dott. Pasquale PICONE Consigliere Cron. 21984 Dott. Giuseppe CELLERINO Consigliere Rep. 1 Dott. Aldo DE MATTEIS Rel. Consigliere Ud. 21/03/02 ha pronunciato la seguente SEN T ENZA sul ricorso proposto da: GI ER LO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA MONTE ZEBIO 40, presso lo studio dell'avvocato FRANCO MINUCCI, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
AGRICAP SPA IN LIQUIDAZIONE IN CONCORDATO PREVENTIVO CONCESSIONI (già SIAPA); intimato e sul 2° ricorso n° 00468/00 proposto da: IN LIQUIDAZIONE IN CONCORDATO PREVENTIVO 2002 AGRICAP SPA CONCESSIONI DI BENE (già SIAPA), in persona del legale *195 -1- rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA V.LE U. TUPINI N. 113, presso lo studio dell'avvocato NICOLA CORBO, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
controricorrente e ricorrente incidentale nonchè
contro
GI ER LO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA MONTE ZEBIO 40, presso lo studio dell'avvocato FRANCO MINUCCI, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
controricorrente al ricorso incidentale avverso la sentenza n. 20983/98 del Tribunale di ROMA, depositata il 26/11/98 R.G.N. 6030/93; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/03/02 dal Consigliere Dott. Aldo DE MATTEIS;
udito l'Avvocato SAVINI ZANGRANDI per delega MINUCCI;
udito l'Avvocato CORBO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo NARDI che ha concluso, previa riunione dei fascicoli, accoglimento del primo motivo del ricorso principale, assorbito il secondo motivo e rigetto dell'incidentale. -2- Svolgimento del processo Con ricorso al RE di Roma, giudice del lavoro, in data maggio 1990, PA IG ER, dirigente della s.p.a. ora Agricap s.p.a. impugnato hain liquidazione,Siapa, l'ordine di servizio 16 maggio 1990, con il quale egli veniva destinato a nuove mansioni deducendo la preordinazione del provvedimento ad incidere sulle sue funzioni sindacali e la sua oggettiva portata dequalificante. Si costituiva la Siapa resistendo alla domanda. Espletato interrogatorio libero delle parti, avendo il IG ER rinunziato alla domanda concernente la pretesa antisindacalità del provvedimento, il RE accoglieva la natura dequalificantela tesi di merito dichiarando dell'incarico assegnatogli: condannava la Siapa alla reintegrazione del IG ER nelle mansioni precedenti e rinviava separatoતે giudizio la liquidazione del danno conseguente. Contro questa sentenza proponeva appello principale la Siapa, contestando la sussistenza della dequalificazione, nonché la scissione della decisione sul quantum della pretesa risarcitoria in mancanza di richiesta espressa dell'attore e comunque la carenza di prova del pregiudizio subito. Il IG ER spiegava appello incidentale, chiedendo la liquidazionein via equitativa dei danni;
evidenziava la 3 cessazione della materia del contendere sulla domanda di sopravvenuto reintegra nelle mansioni a causa del suo licenziamento. dequalificante Il Tribunale confermava la pretesa natura dell'incarico; dichiarava cessata la materia del contendere sulla domanda di reintegrazione, e rigettava la domanda di risarcimento danni, perché, provata la ritenendo pur dequalificazione, il ricorrente non avrebbe fornito gli elementi necessari epr la valutazione equitativa del danno. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per Cassazione il IG ER, con due motivi. La intimata si è costituita con controricorso, resistendo;
ha proposto ricorso incidentale, contestando la sussistenza della dequalificazione. Motivi della decisione Vanno preliminarmente riuniti il ricorso principale ed ricorso incidentale proposti avverso la stessa sentenza, ai sensi dell'art. 335 c.p.c. per primi, in ordinato iter logico, i due Vanno esaminati quali la Agricap, motivi del ricorso incidentale, con i degli artt. 1226, deducendo violazione e falsa applicazione 2103 e 2697 cod. civ.; omessa e insufficiente motivazione su punto decisivo della controversia (art. 360, nn. 3 e 5 c.p.c.) censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha 4 confermato la dequalificazione del dirigente, in ragione della affermata pochezza degli incarichi speciali dopo il 1° giugno 1990. Rileva che, non avendo il ricorrente contestato la natura dirigenziale degli incarichi speciali affidatigli, la differenza, meramente quantitativa e non qualitativa di questi, non poteva integrare dequalificazione professionale. Si duole inoltre che il Tribunale abbia dedotto la pochezza degli incarichi dal tempo trascorso fra l'ordine di servizio 1.6.1990 n. 1182 impugnato e la presentazione del ricorso nel Agy settembre del 1991, erroneamente ritenendo che i tre incarichi speciali riferiti dal direttore generale nel Suo libero interrogatorio fossero gli unici assegnati al IG, ed imputa a questi di non avere provato di avere avuto altri incarichi. I due motivi, da esaminare congiuntamente per la loro connessione, non sono fondati. Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, l'art. 2103 cod.civ. fonda un diritto del lavoratore all'effettivo svolgimento della propria prestazione di lavoro (Cass. 15 giugno 1983 n. 4106; Cass. 6 giugno 1985 n. 3372; Cass. 10 febbraio 1988 n. 1437; Cass. 13 agosto 1991 n. 8835: Cass. 13 12088; Cass. 15 luglio 1995 n. 7708; Cass. 4 novembre 1991 n. 10405; Cass. 14 novembre 2001 n. 14199); e ottobre 1995 n. motiva tale suo convincimento sia con il tenore testuale 5 della norma citata, la quale dispone che il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto, sia con la funzione del lavoro, che costituisce non solo un mezzo di sostentamento e di guadagno, ma anche un mezzo di estrinsecazione della personalità del lavoratore, ai snesi degli artt. 2, 1° comma, 4, 1° comma, e 35, 1° comma, Cost. La lesione di tale interesse della persona, che assurge a diritto soggettivo con la stipulazione del contratto di lavoro prevedente una determinata prestazione, costituisce un inadempimento contrattuale da parte del datore di lavoro e determina, oltre all'obbligo di corrispondere le retribuzioni dovute, l'obbligo del risarcimento del danno da dequalificazione professionale. Tale principio di diritto, benché non condiviso da una parte della dottrina, deve essere qui ribadito, perché esso trova sicuro fondamento giuridico in molteplici valutazioni giuridiche: il carattere del rapporto di lavoro subordinatc, che non è puramento di scambio, ai sensi degli artt. 1174 e e che 1321 cod.civ., coinvolgendo la persona del lavoratore;
costituisce altresì un contratto di organizzazione (art. 2094 cod. civ.), sicché la disciplina degli aspetti patrimoniali e la collaborazione nell'impresa devono necessariamente coniugarsi con i precetti costituzionali di tutela della che lavora;
il principio di esecuzione di persona dell'uomo 6 buona fede del contratto di assunzione (art. 1375 cod.civ.); evoluzione del mercato del lavoro, che, infine l'attuale essenziale formazione continua come enfatizzando la caratteristica dell'attuale momento storico-economico, valorizza la funzione della prestazione lavorativa in tal senso. Da quanto precede deriva che, diversamente da quanto opina la ricorrente incidentale, non solo una riduzione qualitativa, ma anche quantitativa delle mansioni, in una misura Азим significativa il cui apprezzamento è rimesso al giudice del merito, può comportare dequalificazione. E' evidente poi che ove il lavoratore deduca una dequalificazione per rilevante riduzione quantitativa delle mansioni, l'onere processuale di dedurre e provare 10 svolgimento di mansioni significative di mancata dequalificazione compete al convenuto datore di lavoro, che l'eccepisce, in base all'art. 2697, 2° comma, cod. civ., del quale erroneamente la ricorrente incidentale deduce violazione. Quanto ai pretesi vizi di motivazione, si deve rilevare che il proprio convincimento,il Tribunale ha fondato confermativo di quello del primo giudice, sulla prova testimoniale, la cui valutazione è rimessa al giudice del merito e che la ricorrente non censura specificamente, 7 attestante la pochezza e brevità degli incarichi (tipicamente di "ricerche di mercato"), giungendo alla conclusione che il IG rimasto praticamente inattivo per quasi un anno. è Peraltro il Tribunale ha altresì rilevato la novità, perché proposta per la prima volta in appello, e quindi in modo inammissibile, della deduzione datoriale secondo cui il IG avrebbe tenuto un comportamento inattivo e negligente nell'espletamento degli incarichi speciali, il che spiegherebbe il breve tempo impiegato nel loro espletamento. Ади Il ricorso incidentale va quindi rigettato. Con il primo motivo il ricorrente principale, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 e 1226 cod.civ.; 432, 115, 2° comma, 112 c.p.c.; omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione su punto decisivo della controversia (art. 360, nn. 3 e 5 c.p.c.) censura la sentenza impugnata perché, pur avendo ribadito l'esistenza della dequalificazione accertata dal RE, ha negato la liquidazione del relativo danno, sull'erroneo presupposto che non risultavano provati in causa elementi di valutazione e parametri di liquidazione omogenei ed utilizzabili in una generalità di casi analoghi. Sostiene che gli artt. 1226 cod.civ. e 432 c.p.c., che del primo precetto nelcostituisce una specificazione processo del lavoro, richiedono ai fini della loro 8 applicazione, che risulti provata l'esistenza del danno e che la entitàsua non sia obiettivamente provabile, о sia di rilevante difficoltà probatoria. Contesta che le norme invocate richiedano, come affermato dal Tribunale, che la parte fornisca anche la prova di elementi di valutazione e parametri di liquidazione omogenei ed utilizzabili in una generalità di casi analoghi, utili per l'esercizio del potere-dovere della liquidazione equitativa del danno da parte del giudice. Ази Con il secondo motivo il ricorrente principale, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 cod.civ. e 437, 2° comma, c.p.c., (art. 360, n. 3 c.p.c.) censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto preclusa la possibilità di produrre in grado di appello due buste paga, che il ricorrente intendeva fare valere come parametro per la valutazione equitativa. I due motivi, da esaminare congiuntamente per la loro connessione, sono fondati. La sentenza impugnata ha ritenuto provato in causa il danno come danno al patrimonio da dequalificazione, inteso professionale in senso stretto. Essa così si è espressa: Orbene, ove si consideri che in ipotesi di dequalificazione professionale la sussistenza del danno discende direttamente dallo stesso fatto del 9 in lesivoquanto di beni primari della depauperamento, una logica ed del lavoratore, rappresentandone persona ineluttabile conseguenza, sicché suole parlarsi di danno in re ipsa per la cui esistenza non Occorre fornire alcuna prova, o che comunque lo stesso può desumersi presuntivamente dalle modalità del fatto attesa la evidente natura diabolica di una rigorosa prova, risulta all'evidenza che nella fattispecie si raggiunta laera prova della esistenza del danno, anche se non della sua determinazione quantitativa. del danno alla professionalità da Axy generico nell'ambito distinto il danno al patrimonio si demansionamento professionale in senso stretto, in quanto effetto inevitabile e in re ipsa di un significativo demansionamento, il danno lavoratore, quando la alla personalità alla dignità del e dequalificazione assume anche modalità lesive di tali beni e danno alla vita di relazione ed eventuale danno biologico, lesivi siano tali da creare quando comportamenti tali persona.sfere della Con riferimento al pregiudizio a primo di essi o ai primi due, anche a non condividere la tesi del danno in che la sussistenza e re ipsa, veroè purse l'entità di tale danno varia in relazione alla delicatezza, complessità delle mansioni svolte e al grado dì responsabilità, e alla loro obsolescibilità, in relazione alla concreta situazione strutturale, risultando maggiormente 10 di più elevata qualificazione apprezzabile nelle mansioni dinamiche di maggiore evoluzione professionalc in realtà tecnologica, non può negarsi la sussistenza dello stesso in relazione alla c.d. carenza di prova della effettiva esistenza del danno, attesa la natura a volte "diabolica" della medesima e la sua rilevabilità e accertabilità, viceversa, presuntivamente soprattutto in relazione al tipo di lesione e conseguentemente al maggiore o minor divario tra le mansioni precedenti e le nuove nell'ambito dei valori di riferimento diffusi nel contesto contrattuale nel quale si Agey svolge il rapporto. E nel caso di specie tale danno emerge presuntivamente dal raffronto tra le funzioni/mansioni svolte dal IG ER e 10 stato di totale inattività che impoverisce, con modalità ingravescenti con il passare del tempo, la sua professionalità non solo sotto il profilo del mancato esercizio e del mancato aggiornamento ma anche sotto il profilo di ulteriore sviluppo professionale e di possibilità di collocamento nel mercato. Ciò posto sul piano sostanziale della natura e della prova affermato,poi del danno, il Tribunale ha sul piano processuale, che il RE ha errato nell'emettere sentenza di condanna generica, rinviando la liquidazione del danno a separato giudizio, perché tale sdoppiamento del processo non è consentito nei casi cui, come il presente, la parte in 11 aveva richiesto una condanna specifica con valutazione danno;
ma ha concluso che la domanda doveva equitativa del essere rigettata in toto, perché la parte che richieda una valutazione equitativa del danno deve fornire gli elementi di riscontro, quale ad es. l'ammontare della retribuzione, che i parametri di applicare impiegare per giudice possa il utilizzabili in una generalità di liquidazione omogenei e casi analoghi. Dallo stesso tenore testuale della motivazione sopra PO risalta la contraddizione tre premesse, corrette, e conclusioni, errate. E' correlto, e corrispondente alla giurisprudenza di questa Corte, che il danno da de qualificazione professionale può assumere aspetti diversi, in quanto può consistere sia nel danno dall'impoverimento della patrimoniale derivante capacità professionale acquisita dal lavoratore e dalla mancata acquisizione di una maggiore capacità, sia nel pregiudizio subito per perdita di chance ossia di ultericri lesione del diritto del possibilità di guadagno, sia in una рій in generale, alla lavoratore all'integrità fisica alla vita di relazione (Cass. salute ovvero all'immagine o 1443; Cass. 18-10-1999 14.11.2001 n. 14199%; Cass.
6.11.2000 n. n. 11727). 12 prova tali aspetti di danno debba Non è dubbio che la di (Cass. 11-8-1998 n. 7905; Cass. essere data dal lavoratore 18-4-1996 n. 3686), e possa essere articolata in relazione al tipo di danno preteso, e quindi data anche mediante la prova 13580), sufficiente di per sé presuntiva (Cass. 2-11-2001 n. sola a sorreggere la decisione (Cass. 18-1-2000 n. 491; Cass. danno biologico 3-2-1999 n. 914). Così, se per il dell'integrità psico- la prova della lesione necessaria fisica, nella quale si sostanzia il danno (Corte cost. sent. 372/1994; Cass. 11-1-2001 n. 333), per la perdita della Axea capacità concorrenziale sul mercato del lavoro può essere sufficiente la allegazione e la prova di circostanze di fatto gravi, precise e concordanti (art. 2729 cod.civ.) dalle quali il giudice del merito possa dedurre l'esistenza di tale danno patrimoniale. Nel caso di specie il Tribunale, con motivazione articolata e e che per rispondente ai principi di diritto sopra cennati, tale motiva supera il vaglio di legittimità, ha statuito che la elevata anno), la lunghezza dell'inattività un (circa mansioni, le caratteristiche qualità professionale delle lavoro, siano indizi concorrenziali del mercato del di un danno sufficienti per dedurre l'esistenza professionale. 13 3 1 La sentenza impugnata ha quindi ben risolto il primo quesito che la causa gli poneva, e cioè di come si provi il danno ca dequalificazione. Una volta provata l'esistenza del danno, che costituisce il valutazione equitativa, El necessario presupposto per la in relazione alle particolarità giudice che abbia accertato, della fattispecie, l'impossibilità o la rilevante difficoltà di provarc il danno nel suo preciso ammontare, non può valutazione equitativa, ed sottrarsi dall'obbligo della sua 1226 cod. civ. ed in vizio incorre in violazione dell'art. logico di motivazione la sentenza che respinga la domanda sul sono sufficientemente Mero rilievo che le prove fornite non precise (Cass. 10-3-2000 n. 2796). Il Tribunale ha rigettato la domanda ritenendo che sia onere della parte, una volta provata l'esistenza del danno, fornire gli quali 1'ammontare della elementi di riscontro, retribuzione, perché il giudice possa utilizzare parametri di valutazione omogenei ed impiegabili in una generalità di casi analoghi, ma non ha consentito la produzione delle buste paga in appello, ritenendoli documenti nuovi. parametri valutazione omogenei ed L'elaborazione di di impiegabili in una generalità di casi analoghi per la determinazione del danno in via equitativa è compito della giurisprudenza (con l'ausilio della dottrina). Così, ad es., 14 ove la parte richieda il risarcimento del danno biologico oggettivo, ella dovrà provare la lesione della integrità psico fisica e la sua gravità, mediante appropriat.a certificazione medica, eventualmente verificabile con consulenza tecnica d'ufficio medico legale;
sarà poi il giudice del merito ad elaborare i criteri omogenei per la sua valutazione equitativa (ex plurimis Cass. 8-5-2001 n. 6396 ; ove poi chieda il danno biologico soggettivo, dovrà provare altresì quelle particolari abitudini di vita che la lesione ha inciso peggiorando la qualità della vita stessa. presente è chiesto il danno da EY Poiché nella causa che comprende anche una professionale dequalificazione il Tribunale non poteva negare al componente patrimoniale, ricorrente la possibilità processuale, ove ritualmente di riscontro (la offrire un elemento esercitata, di retribuzione), per la valutazione equitativa di tale danno. La giurisprudenza di questa corte si è consolidata nel ritenere che nel rito del lavoro, la disciplina restrittiva delle nuove nonprove si applica sull'ammissione alla produzione di nuovi documenti, che può avvenire senza advalutazione, opera del necessità di preventiva una collegio, della loro indispensabilità, sempre che essi siano specificamente indicati nel ricorso dell'appellante o nella memoria difensiva dell'appellato e depositati contestualmente 15 a tali atti e comunque prima dell'udienza di discussione, e senza che sia influente la circostanza che le parti avrebbero nel primo grado di giudizio (ex esibirli ○ dovuto potuto plurimis: Cass. 5-8-2000 n. 10335). Poiché nella specie non è mai stato cheaffermato la produzione dei documenti nuovi in siaappello stata effettuata al di fuori delle condizioni richieste dalla giurisprudenza di legittimità citata, il ricorso principale e gli atti rimessi va accolto, la sentenza impugnata cassata, al giudice del rinvio, che si designa nella Corte d'appello di Firenze, la quale deciderà la controversia attenendosi al EY "Ove la parte abbia chiesto, seguente principio di diritto: con domanda di condanna specifica, la liquidazione del danno il giudice del chemerito abbia dequalificazione, da accertato, anche tramite la prova presuntiva, l'esistenza di un danno patrimoniale da dequalificazione (nella specie per significativa riduzione quantitativa delle mansioni), non può sottrarsi all'obbligo di una sua determinazione, anche in via equitativa, per la quale può costituire utile elemento di retribuzione, che la parte stessa riferimento l'entità della abbia ritualmente chiesto di provare mediante produzione di buste paga". Il giudice del rinvio provvederà altresì alle spese del presente giudizio. 16
p.q.m.
accoglie il ricorso principale per quanto di ragione, rigetta l'incidentale, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d'appello di Firenze. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Il Presidente buyldu h aule Lavoro, il 21 marzo 2002 Il Consigliere Estensore Aldo де Майей elle IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria oggi, 1.61 U.2002 freville IL CANCELLIERE . 1 T S . D 3 . 6 R T , A R N O Y L A , ' L 3 L A O 7 L S - B E E 8 P I D - S D 1 I I S 1 N A N T G E E S O S G O I A P G A D E M I E L O , T A O T A D I R L R T E L I S T I E D N G D E E O S R E Lav\cqm-dequal-danno-valut-presunt RG 21523/99+468/00 17