Sentenza 8 maggio 2001
Massime • 2
Nella valutazione del danno biologico - il quale si riferisce alla salute come bene in sè, indipendentemente dalla capacità del danneggiato di produrre reddito ed a prescindere da questo - costituisce valido criterio di liquidazione equitativa quello che assume a parametro il cosiddetto punto di invalidità, determinato sulla base del valore medio del punto di invalidità calcolato sulla media dei precedenti giudiziari aumentabile fino al cinquanta per cento al fine di consentire al giudice di rapportare la liquidazione alle accertate peculiarità della fattispecie concreta (età del danneggiato, entità e natura della menomazione, epoca dell'evento lesivo ecc).La scelta del giudice di merito di liquidare il danno alla salute con il criterio sopra esposto non è censurabile in sede di legittimità se sorretta da congrua motivazione in ordine all'adeguamento del valore medio del punto, risultante dai dati acquisiti nella giurisprudenza di merito, alle particolarità della singola fattispecie.
Nel procedimento per cassazione, che non consente alcuna forma d'istruzione probatoria, è preclusa la produzione di documenti ovvero di altre cose materiali che servano come mezzi di prova di fatti posti a fondamento della domanda o delle eccezioni delle parti miranti ad introdurre nuove circostanze che non siano quelle riguardanti la nullità della sentenza o l'inammissibilità del ricorso o del controricorso. Tale divieto, peraltro, non sussiste per la produzione di raccolte di norme giuridiche e di documenti, già prodotti dalle parti o acquisiti d'ufficio nei gradi precedenti, sui quali il ricorso per cassazione si fondi e dei quali, peraltro, la norma dell'art. 369, comma secondo, cod. proc. civ. impone il deposito. (Nella specie, la S.C. nell'enunciare il principio sopracitato, ha ritenuto che non fosse stato violato il disposto dell'art.372 cod. cit. dalla parte che aveva prodotto nel giudizio di legittimità le tabelle dei cosiddetti punti d'invalidità esistenti presso l'ufficio giudiziario del merito, anche se le stesse non hanno l'efficacia vincolante di norme giuridiche in senso lato, ne' costituiscono fatto notorio o norme di comune esperienza).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 08/05/2001, n. 6396 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6396 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VITO GIUSTINIANI - Presidente -
Dott. UGO FAVARA - Consigliere -
Dott. FRANCESCO TRIFONE - rel. Consigliere -
Dott. GIOVANNI BATTISTA PETTI - Consigliere -
Dott. ANTONIO SEGRETO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
OL AR, elettivamente domiciliato in ROMA VIA GOLAMETTO 4, presso lo studio dell'avvocato CRESCENTINO RADICCHI, che lo difende anche disgiuntamente all'avvocato FRANCO ANTONAZZO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
UNIASS ASSIC SPA, in nome del FONDO DI GARANZIA PER LE VITTIME DELLA STRADA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA MUZIO CLEMENTI 18, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE PRUDENZANO, che lo difende, giusta delega in atti;
- controricorrente -
nonché contro
LA AN, INTEREUROPEA SPA;
- intimati -
e sul 2^ ricorso n^. 01679/00 proposto da:
LA AN, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLE FORNACI 38, presso lo studio dell'avvocato RAFFAELE ALBERICI, che lo difende anche disgiuntamente all'avvocato FRANCESCO ROLI, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
OL AR, elettivamente domiciliato in ROMA VIA GOLAMETTO 4, presso lo studio dell'avvocato CRESCENTINO RADICCHI, che lo difende anche disgiuntamente all'avvocato FRANCO ANTONAZZO, giusta delega in atti;
- controricorrente al ricorso incidentale -
nonché contro
UNIASS ASSIC SPA, INTEREUROPEA SPA IN LCA;
- intimati -
avverso la sentenza n. 755/99 della Corte d'Appello di BOLOGNA, Sezione I Civile, emessa 24/06/99 e depositata il 06/07/99 (R.G. 75/97);
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/12/00 dal Consigliere Dott. Francesco TRIFONE;
udito l'Avvocato Crescentino RADICCHI;
udito l'Avvocato Giuseppe PRUDENZANO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MARINELLI che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il giorno 4.3.1981 DA HI, mentre con la bicicletta a mano stava attraversando la strada di fronte alla sua abitazione, veniva investito da un'autovettura guidata dalla proprietaria ID AS e riportava lesioni con postumi permanenti.
Poiché la società assicuratrice del veicolo investitore, impegnata con un massimale di lire 40.000.000, non provvedeva ad indennizzarlo, DA HI otteneva nei confronti della AS sequestro conservativo a garanzia del suo credito di risarcimento sino all'importo di lire 150.000.000 e, quindi, con citazione del 19.10.1982, conveniva in giudizio la stessa investitrice innanzi al tribunale di Forlì per ottenerne la condanna al ristoro dei danni patiti, previa convalida della misura cautelare. Il giudizio, nel quale la convenuta chiamava in garanzia la società Intereuropea s.p.a. nella qualità d'istituto assicuratore r.c.a. dell'autovettura, interrotto per l'intervenuta liquidazione coatta amministrativa della predetta società e riassunto nei confronti del liquidatore della Intereuropea s.p.a. e della società Uniass s.p.a., in nome del Fondo di garanzia per le vittime della strada, veniva definito con sentenza dep. il 14.4.1989, con la quale il tribunale convalidava il sequestro conservativo;
stabiliva che il sinistro era da attribuire anche alla colpa concorrente del danneggiato, nella misura di un terzo;
condannava la AS ai danni quantificati in complessive lire 64.198.230, oltre interessi legali, in rapporto alla invalidità temporanea, al danno biologico, al danno morale e al danno patrimoniale per lucro cessante;
dichiarava tenuta al risarcimento la società in liquidazione;
condannava l'impresa cessionaria Uniass s.p.a., in nome del Fondo di garanzia, a corrispondere, in solido con la AS, la somma di lire 600.000 per danni alle cose e di lire 20.000.000, da rivalutare secondo gli indici ISTAT sino alla pubblicazione della sentenza di primo grado, per danni alla persona.
La Corte di appello di Bologna, decidendo il gravame con sentenza dep. il 5.12.1992, in accoglimento del terzo motivo della impugnazione della AS, condannava per "mala gestio" la Intereuropea s.p.a. in liquidazione e per essa la società Uniass s.p.a. a corrispondere alla appellante principale la somma che la stessa avrebbe dovuto pagare al HI, nei limiti del massimale di polizza con rivalutazione monetaria ed interessi;
in accoglimento dell'appello incidentale del HI, determinava per lo stesso in lire 51.900.000, somma pari al triplo della pensione sociale, oltre rivalutazione ed interessi, la misura del danno biologico;
dichiarava che dalle somme da pagare la Uniass s.p.a. doveva detrarre quanto era stato versato alla Regione per spese mediche e cure.
Su ricorso della AS questa Corte, con sentenza n. 477 del 23.1.96, dichiarava insufficiente il massimale di polizza;
affermava che gli interessi dovevano essere corrisposti dall'Uniass s.p.a. sino al saldo;
stabiliva che il metodo di liquidazione del danno biologico, nella misura del triplo della pensione sociale, non poteva essere utilizzato;
limitatamente a detti motivi cassava la sentenza con rinvio ad altra sezione della medesima Corte di appello. Nel giudizio di rinvio, con sentenza dep. il 06.07.1999, la Corte bolognese, in parziale riforma della decisione di primo grado del tribunale di Forlì, condannava la società in liquidazione, e per essa la Uniass s.p.a., a pagare a DA HI il massimale di polizza, aumentato della rivalutazione sino alla sentenza di primo grado e degli interessi legali sino al saldo;
condannava ID AS a pagare al danneggiato, a titolo di danno biologico, la somma complessiva di lire 159.210.938, oltre interessi legali dalla data della stessa sentenza 6.7.1999; rigettava ogni altra domanda;
rigettava ogni altra domanda;
dichiarava inammissibile la domanda di risarcimento proposta dall'appellante; compensava tra le parti le spese del giudizio di cassazione.
Ai fini che ancora interessano, la Corte di merito - premesso che la cassazione con rinvio della precedente sentenza della stessa Corte aveva avuto ad oggetto i punti relativi al termine finale di corresponsione degli interessi nonché al calcolo di quanto dovuto per danno biologico - riteneva quanto appresso:
a) valido criterio di liquidazione equitativa del danno biologico era quello che assumeva a parametro il cd. "punto d'invalidità" calcolato sulla media dei precedenti giudiziari in base alla tabella elaborata dal tribunale di Bologna e in base a detto parametro il danno medesimo per il HI veniva determinato nella somma complessiva di lire 238.816.407, comprensiva di rivalutazione ed interessi, e ridotto a lire 159.210.938 in rapporto al concorso di colpa di un terzo di esso danneggiato;
b) non risultava proposta alcuna domanda diretta a modificare la misura dell'importo riconosciuto a titolo di danno morale;
c) gli interessi dovevano essere corrisposti dalla società assicuratrice sul massimale di polizza e non ulteriormente;
d) la domanda, che l'AS assumeva proponibile ai sensi dell'art. 345 c.p.c. (quella, cioè, diretta ad escludere la condanna a suo carico per rivalutazione ed interessi, in quanto la possibilità di adempimento tempestivo ad essa istante sarebbe stata impedita dalla indisponibilità dei beni sequestrati per la parte eccedente la garanzia del credito del HI e, perciò, per effetto di atti conservativi ed esecutivi effettuati in suo danno in misura esorbitante), costituiva, invece, domanda nuova non consentita in appello.
Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso principale ID AS, che affida la impugnazione a tre mezzi di doglianza, i primi due nei confronti di DA HI ed il terzo nei confronti della società Uniass s.p.a.
Resistono con controricorso la società Uniass s.p.a. e DA HI, il quale, a sua volta, ha proposto ricorso incidentale, basato su tre motivi.
La impugnazione incidentale è contrastata con controricorso da ID AS, la quale ha anche presentato memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorsi, impugnazioni distinte della medesima sentenza, debbono essere riuniti (art. 335 c.p.c.). Con il primo mezzo di doglianza - denunciando la violazione delle norme di cui agli artt. 1227 e 2056 cod.civ. ed agli artt. 276 e 277 c.p.c. nonché la omessa e insufficiente motivazione su punti decisivi della controversia - ID AS lamenta che la Corte territoriale avrebbe dovuto rilevare che al creditore, per il suo comportamento doloso, non spettavano la rivalutazione e gli interessi, salva per lo stesso l'azione ex art. 2043 cod.civ. per gli ulteriori danni. Aggiunge la ricorrente che la richiesta esclusione non costituiva domanda, bensì "eccezione" che il giudice del rinvio - a seguito della riassunzione della causa dopo la cassazione della sentenza, da parte di questa Corte, in ordine al metodo adottato per la liquidazione equitativa del danno, ritenuto errato secondo il parametro del triplo della pensione sociale - avrebbe dovuto esaminare d'ufficio, pur in assenza di espressa censura svolta già con il gravame dell'appello.
La censura è inammissibile, trattandosi di questione implicante un accertamento non devoluto già con l'appello e non proponibile, perciò, in sede di riassunzione del giudizio di gravame, a seguito di cassazione della sentenza d'appello, stante il divieto di cui al terzo comma dell'art. 394 c.p.c., secondo cui nel giudizio di rinvio non è consentito un allargamento del "thema decidendum". Invero, con la sentenza 23.1.1996 n. 477 questa Corte, rispetto a decisione di secondo grado di condanna della AS al pagamento del danno, oltre rivalutazione ed interessi, cassava la decisione limitatamente al metodo adottato per la liquidazione del danno stesso quanto al suo importo capitale, senza modificare affatto la pronuncia relativa alla rivalutazione ed alla decorrenza degli interessi, onde su tale questione non poteva intervenire, in sede di rinvio, alcuna pronuncia modificativa della pregressa statuizione, in ordine alla quale la decisione era ormai irretrattabile.
Con il secondo motivo di. impugnazione la AS deducendo la omessa ed insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia - censura la decisione di secondo grado per avere il giudice di appello determinato la entità complessiva del danno biologico in misura eccessiva: essendo vago il riferimento a "tabelle", genericamente menzionate, ed esorbitante il valore medio del cd. punto di invalidità, calcolato unitariamente in lire 1.025.617 e moltiplicato per il parametro di 39.5, pari alla invalidità riscontrata.
La censura non può essere accolta.
Il giudice di merito ha proceduto alla liquidazione equitativa del danno con il metodo che assume a parametro il cd. Punto di invalidità, calcolato sulla media dei precedenti giudiziari, percentualmente aumentabile per consentire una determinazione della entità esatta del pregiudizio patito dal danneggiato, conforme alla peculiarità del caso concreto in quanto rapportata, tra l'altro, ad elementi precisi quali l'età, l'entità delle menomazioni, l'epoca dell'evento lesivo.
Questo il giudice di legittimità ha già affermato (ex plurimis:
Cass. n. 8344/96; Cass. n. 7977/97) che non merita censura la decisione del giudice di merito che liquidi il danno biologico secondo il suddetto sistema e l'indirizzo giurisprudenziale deve senz'altro essere condiviso, con la conseguenza che, essendo corretto il metodo seguito, ogni altro rilievo contrario, del tipo di quelli prospettati con il motivo di ricorso, non può che assumere la valenza di "quaestio facti", inammissibile in questa sede. Con il terzo motivo la ricorrente - denunciando la violazione delle norme di cui all'art. 2909 cod. civ. ed agli altri 384 e 389 c.p.c. nonché la omessa e contraddittoria motivazione su punti decisivi della controversia - assume che il giudice di merito non avrebbe adottato un criterio paritario di liquidazione del danno biologico a carico del danneggiante e dell'assicuratore, per quest'ultimo non essendosi espresso con analitico conteggio matematico, ma con riferimento al massimale di polizza;
in tema di interessi, inoltre, assume ancora la ricorrente che, pur apparendo chiaro in dispositivo che gli interessi sul massimale e sulla rivalutazione siano dovuti sino al saldo, ciò non risulterebbe in modo altrettanto chiaro nella motivazione, in cui si afferma che gli stessi debbono essere corrisposti sul massimale di polizza "e non ulteriormente". Anche detta censura non ha pregio.
Circa la pretesa di adozione di un criterio difforme di liquidazione del danno biologico a carico del danneggiante e dell'assicuratore, osserva questa Corte che la censura - oltre che nuova, in quanto anche nella precedente sentenza in grado di appello era stato adottato il medesimo criterio, senza che esso fosse stato oggetto di impugnazione - è anche infondata, poiché la liquidazione non poteva che essere unica e complessiva per l'intero danno, salva poi la responsabilità dell'assicuratore nei limiti del massimale. Quanto, invece, alla doglianza circa la obbligazione della società UNIASS Assicurazione s.p.a. per interessi, la medesima è essa pure infondata, giacché, come del resto la stessa società ammette nella interpretazione della impugnata sentenza, gli interessi vanno calcolati sull'importo del massimale, con la decorrenza indicata e non anche su quanto dovuto per rivalutazione.
Con il primo motivo del ricorso incidentale - deducendo la violazione e la falsa applicazione delle norme di cui agli artt. 2056, 1223 e 1226 cod. civ. in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c. nonché la omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, in relazione all'art. 360, n. 5, stesso codice - DA HI lamenta che la Corte di merito, pur richiamando corretti principi giuridici in ordine alla quantificazione del danno biologico con riferimento a tabelle di calcolo e relativi criteri esplicativi, dette tabelle (che, con riferimento a quelle del tribunale di Bologna per l'anno 1997, riproduce in copia fotostatica con le relative note esplicative, traendole da una pubblicazione periodica di giurisprudenza e dottrina) in realtà avrebbe disatteso, non osservandone i parametri fissati.
Con il secondo motivo della impugnazione incidentale lo stesso resistente deduce, in subordine, che, ove invece si potesse ritenere che le predette tabelle siano state applicate, il giudice di merito era incorso in un errore di calcolo.
Con il terzo motivo, infine, in ulteriore subordine, si denuncia la violazione o la falsa applicazione della norma di cui all'art. 384 c.p.c., assumendosi che, comunque la si riguardi, la impugnata decisione concreterebbe una "violazione sostanziale" del dettato normativo circa l'obbligo del giudice di rinvio di attenersi al principio di diritto enunciato da questa Corte.
Con il controricorso avverso la suddetta impugnazione incidentale ID AS, invocando il divieto di cui all'art. 372 c.p.c., chiede che questa Corte voglia disporre, innanzitutto, la "espunzione" dal contesto del ricorso incidentale dell'avvenuta riproduzione delle tabelle in questione, venendo essa a costituire deposito di nuovi documenti.
Preliminarmente deve questa Corte rilevare - circa l'eccezione di inammissibilità del deposito di nuovi documenti, ex art. 372 c.p.c., nei termini prospettati dalla ricorrente principale - che non sussiste violazione della citata norma.
La norma dell'art. 372 c.p.c., nella previsione del generale divieto di produzione in cassazione di nuovi atti e documenti, è improntata essenzialmente alla funzione propria del giudizio di legittimità, incompatibile con l'istruzione del giudizio e riguarda - siccome questo giudizio di legittimità ripete in costante indirizzo - soltanto i documenti in senso proprio ovvero altre cose materiali che servano come mezzi di prova di fatti posti a fondamento della domanda o delle eccezioni delle parti e miranti ad introdurre nuove circostanze, che non siano quelle consentite riguardanti la nullità della sentenza impugnata ovvero l'ammissibilità del ricorso e del controricorso (Cass., n. 570/98; Cass., n. 8499/96). Il divieto, invece, non sussiste per la produzione di raccolta di norme giuridiche e di documenti, già prodotti dalle parti ovvero acquisiti di ufficio al giudizio nei gradi precedenti, sui quali il ricorso per cassazione si fondi e, dei quali, peraltro, la norma dell'art. 369, 2^ comma, n. 4 c.p.c. impone il deposito. Di conseguenza, con riferimento al caso di specie - nel quale la valutazione equitativa del danno il giudice di merito assume di avere calcolato prendendo come parametro il cd. Punto di invalidità, determinato sulla media dei precedenti giudiziari - non risulta violata la norma dell'art. 372 c.p.c. per il fatto che il ricorrente riproduca nel ricorso per cassazione le cd. Tabelle, esistenti presso un determinato ufficio giudiziario, con le relative note di commento, poiché esse non costituiscono documenti in senso proprio;
non integrano nuovi elementi di fatto;
debbono, comunque, ritenersi acquisite al giudizio, qualora il giudice di merito abbia ritenuto farne oggetto di specifica valutazione;
costituiscono, peraltro, per la parte allegazioni difensive, in via di analogia equiparabili a riferimenti giurisprudenziali coordinati ad ottenerne il criterio pratico di giudizio, nell'ambito di un determinato ufficio giudiziario, su uno specifico argomento in ricorrente esame, al fine di evitare nelle diverse controversie decisioni non uniformi. Sulla scorta delle considerazioni di cui innanzi circa la natura e la qualificazione delle suddette tabelle - le quali non hanno l'efficacia vincolante di norme giuridiche in senso lato ne' integrano un fatto notorio ovvero norme di comune esperienza;
ma esprimono soltanto tendenziali indirizzi valutativi, suscettibili di mutevoli variazioni e di concreta disapplicazione a favore di criteri giudicati più idonei - deve essere rigettato anche il ricorso incidentale, per il quale i motivi esposti a suo sostegno possono essere esaminati congiuntamente e giudicati infondati per le seguenti ragioni:
1. il vizio di violazione e falsa applicazione di norme di diritto non è riferibile alla disapplicazione del parametro del cd. punto di invalidità, calcolato sulla media dei precedenti giudiziari, giacché detto criterio di determinazione del danno non ha l'efficacia vincolante di vera e propria norma.
2. il preteso vizio di motivazione riferito al mancato rispetto degli specifici parametri non sussiste, poiché il valore medio di indennizzo per punto determinato dalla Corte bolognese è stato quantificato tenendo conto "dei precedenti giudiziari del distretto e di analogie pratiche già sperimentate su larga parte del territorio nazionale" e detta determinazione costituisce apprezzamento di fatto congruamente motivato, sottratto al sindacato del giudice di legittimità;
3. in rapporto al suddetto valore medio non sussiste alcun errore materiale o di calcolo che debba essere emendato;
4. il principio di diritto, che si assume essere stato disapplicato, non concerneva l'obbligo di osservanza del criterio di liquidazione secondo il punto di invalidità, bensì quello relativo alla inidoneità del metodo di liquidazione del danno biologico con riferimento al triplo della pensione sociale e rispetto ad esso non vi è stata violazione dell'art. 384 c.p.c. In conclusione, sia il ricorso principale che quello incidentale debbono essere respinti, con la totale compensazione tra le parti delle spese del giudizio di legittimità.
P.T.M.
La Corte riunisce i ricorsi e li rigetta. Compensa interamente tra le parti le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 14 dicembre 2000.
Depositato in Cancelleria il 8 maggio 2001