Cass. civ., sez. III, sentenza 08/05/2001, n. 6396
CASS
Sentenza 8 maggio 2001

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Nella valutazione del danno biologico - il quale si riferisce alla salute come bene in sè, indipendentemente dalla capacità del danneggiato di produrre reddito ed a prescindere da questo - costituisce valido criterio di liquidazione equitativa quello che assume a parametro il cosiddetto punto di invalidità, determinato sulla base del valore medio del punto di invalidità calcolato sulla media dei precedenti giudiziari aumentabile fino al cinquanta per cento al fine di consentire al giudice di rapportare la liquidazione alle accertate peculiarità della fattispecie concreta (età del danneggiato, entità e natura della menomazione, epoca dell'evento lesivo ecc).La scelta del giudice di merito di liquidare il danno alla salute con il criterio sopra esposto non è censurabile in sede di legittimità se sorretta da congrua motivazione in ordine all'adeguamento del valore medio del punto, risultante dai dati acquisiti nella giurisprudenza di merito, alle particolarità della singola fattispecie.

Nel procedimento per cassazione, che non consente alcuna forma d'istruzione probatoria, è preclusa la produzione di documenti ovvero di altre cose materiali che servano come mezzi di prova di fatti posti a fondamento della domanda o delle eccezioni delle parti miranti ad introdurre nuove circostanze che non siano quelle riguardanti la nullità della sentenza o l'inammissibilità del ricorso o del controricorso. Tale divieto, peraltro, non sussiste per la produzione di raccolte di norme giuridiche e di documenti, già prodotti dalle parti o acquisiti d'ufficio nei gradi precedenti, sui quali il ricorso per cassazione si fondi e dei quali, peraltro, la norma dell'art. 369, comma secondo, cod. proc. civ. impone il deposito. (Nella specie, la S.C. nell'enunciare il principio sopracitato, ha ritenuto che non fosse stato violato il disposto dell'art.372 cod. cit. dalla parte che aveva prodotto nel giudizio di legittimità le tabelle dei cosiddetti punti d'invalidità esistenti presso l'ufficio giudiziario del merito, anche se le stesse non hanno l'efficacia vincolante di norme giuridiche in senso lato, ne' costituiscono fatto notorio o norme di comune esperienza).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 08/05/2001, n. 6396
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 6396
    Data del deposito : 8 maggio 2001

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