Sentenza 7 agosto 2002
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 07/08/2002, n. 11866 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11866 |
| Data del deposito : | 7 agosto 2002 |
Testo completo
E N O I е74825 Z 8 A 5 9 A I 1 . R / R T N 4 / S - A EPUBBLICA ITALIANA I 6 T 2 G SEZION18 6 6/02 U E R R B NOME DEL POPOLO ITALIANO E A 0 D O RTE SUPREMA DI CASSA D T E Oggetto 7 T A N 1 IRPEF E N A M E S agevolazioni sisma 1984 S E E L 1 T A Composta dagli Ill.m Sigg ri gistrati: A M - Presidente R.G.N. 4467/01 Dott. Bruno SACCUCCI Dott. Enrico PAPA Consigliere Dott. Enrico ALTIERI Rel. Consigliere 29675 Cron. - Consigliere Rep. Dott. Stefano MONACI Dott. Vincenzo DI NUBILA Consigliere Ud. 07/05/02 CORTE SUPREMA DE CASSEZIONE ha pronunciato la seguente CAMPIONS CIVILE SENTENZA N. 74825 sul ricorso proposto da: MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
ricorrente e da AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
2002 ricorrente 1854
contro
LI CO;
MO intimato - avverso la sentenza n. 463/99 della Commissione regionale di PERUGIA, depositata il tributaria 20/12/99; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 07/05/02 dal Consigliere Dott. Enrico ALTIERI;
ai sensi della legge 89/01; lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Maurizio VELARDI che ha concluso per il hav rigetto del ricorso. Visto il ricorso proposto dal Ministero delle Fi- nanze avverso la sentenza della commissione tributaria regionale dell'Umbria 20.12.1999, con la quale è stato rigettato l'appello dell'ufficio e ritenuto il diritto dall'imponibile di AN RE a detrarre dell'art. 13 quin- i.r.pe.f. l'imposta sospesa ai sensi quies per gli eventi sismici del 1984;
ritenuto che
secondo il recente e consolidato in- dirizzo della giurisprudenza della Corte ( fra le al- tre, sentenze n. 4945/2000 e 8659, 10232, 10236 e 10338/2001 ), l'art. 3, secondo comma bis, del d.l. 30 modificazioni in dicembre 1985, n. 791, convertito con legge 28 febbraio 1986, n. 46 il quale prevede che le - 2 somme relative a pagamenti delle imposte dirette, SO- spesi, in virtù dell'art.13 quinquies del d.l. 26 mag- nellagio 1984, n.159, convertito con modificazioni legge 24 luglio 1984, n. 363, fino al 31 dicembre 1985 per i residenti nei comuni dell'Italia centrale e meri- dionale colpiti da eventi sismici, non concorrono alla formazione dell'imponibile i.r.pe.f. e dell'i.lo.r. in virtù dell'interpretazione autentica di cui al- l'art. 28 della legge 13 maggio 1999, n.133, posto in relazione all'art. 11 della legge 18 febbraio 1999, n.28, deve essere considerato quale norma introduttiva di un'ulteriore agevolazione, consistente nella ride- terminazione dell'imponibile, dopo la scadenza della sospensione, al netto dei versamenti sospesi;
che, pertanto, stante la sua manifesta infondatez- za, il ricorso deve essere rigettato, senza alcuna sta- tuizione sulle spese perché l'intimato non ha svolto attività difensiva;
P.Q.M.
La Corte di Cassazione;
rigetta il ricorso. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del- la Sezione tributaria, il 7 maggio 2002 Il Presidente Il Consigliere estensore Bruno Saccuccaccucci Bruno driverришо Enrico Altieri лво IL CANCELLIERE 01 i g g O Osvaldo Ascanio T A T I S O P E D