Sentenza 20 aprile 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 20/04/2001, n. 5850 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5850 |
| Data del deposito : | 20 aprile 2001 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA5850 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 0 1 Arise Coutin SEZIONE PRIMA CIVILE [Anime Courall Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 13191/99 Presidente Dott. Vincenzo BALDASSARRE Consigliere Dott. Giammarco CAPPUCCIO Cron.12641 Dott. Giovanni Consigliere VERUCCI Dott. Francesco Maria FIORETTI Consigliere Rep. 2114 Ud. 15/02/01 Dott. Giuseppe Maria BERRUTI Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SARDAMED di RO IA & C. Snc, in persona del CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE legale rappresentante pro tempore, nonchè in proprio UFFICIO COPIE Richiesta copia studio IA RO, CI ANTONIO, elettivamente dal Sig. S. 24one 3000 domiciliati in ROMA VIA GIULIANA 80, presso l'avvocato per diritti L. 1123.0401 STADERINI CLAUDIO, che li rappresenta e difende IL CANCELLIERE unitamente all'avvocato MACCIOTTA GIUSEPPE, giusta procura a margine del ricorso;
1 1 0 0 0 CANCELLERIA ricorrenti
contro
ITAS Srl, in persona del legale rappresentante pro 00674060 tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIALE CARSO2001 422 14, presso l'avvocato FERNANDO GRASSI, che la 1 rappresenta e difende unitamente all'avvocato FRANCO PANI, giusta procura a margine del controricorso;
- controricorrente 1 avversO la sentenza n. 220/98 della Corte d'Appello di CAGLIARI, depositata 1'08/07/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/02/2001 dal Consigliere Dott. Giuseppe Maria BERRUTI;
udito per i ricorrenti, l'Avvocato Staderini, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito ilper resistente, 1'Avvocato Grassi, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Maurizio VELARDI che ha concluso per il rigetto del primo motivo, e l'accoglimento del secondo motivo per quanto di ragione del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO La AS srl locava alla RD di ES Pic- ciau e C. snc taluni locali in Teulada per il canone annuo di £. 100.000.000 da pagarsi in rate semestrali. Riceveva per la prima rata effetti cambiarii per £. 59.000.000 a firma della predetta locataria e degli am- ministratori in proprio, NT LO ed ES IA, con scadenza 10 febbraio 1988. La RD successivamente otteneva dal Pretore di Carbonia un 2 provvedimento ex art. 700 cpc che disponeva la sospen- sione della efficacia dei titoli ed ordinava di non procedere alla levata del protesto. Con successivo ricorso la AS otteneva dal presi- dente del Tribunale di Cagliari decreto ingiuntivo per la somma portata dai titoli nei confronti dei debitori cartolari, i quali quindi la convenivano in giudizio davanti al Tribunale opponendosi alla ingiunzione e chiedendo altresì al giudice di risolvere il contratto di locazione per inadempimento del locatore. Il Tribunale dichiarava improponibile la domanda della AS per mancato deposito da parte di questa di titoli cambiarii, ai sensi dell'art. 66 1.c.. Proponeva appello la AS e la Corte di Cagliari lo accoglieva rigettando l'opposizione all'ingiunzione. Il secondo giudice rilevava che, stante la funzione della formali- tà richiesta dalla norma cambiaria, di garantire il de- bitore dal rischio di pagare due volte per effetto di parallela azione cambiaria e di consentirgli di esperi- re eventuali azioni di regresso, nel caso di specie es- sa non doveva essere effettuata. Infatti la esecutività dei titoli era stata sospesa e peraltro nel corso del giudizio di primo grado era intervenuta la prescrizione dell'azione cambiaria. Quanto alla domanda di risoluzione del contratto 3 avanzata dagli opposti, secondo il giudice di secondo grado non era stata riproposta nemmeno sotto forma di appello incidentale con conseguente formazione sul pun- to di giudicato sostanziale che inibiva ogni altra pro- nuncia. Ricorrono per cassazione la srl RD nonchè ES IA e NT LO. Resiste con con- troricorso AS. MOTIVI DELLA DECISIONE 1) Con il primo motivo di ricorso i ricorrenti la- mentano la violazione e la falsa applicazione degli artt. 66 1.c., e 2935 cc.. Lamentano pure la motivazio- ے ل ne inadeguata e contraddittoria sui relativi punti de- cisivi della controversia. Sostengono che la Corte di merito ha errato perchè il mancato deposito dei titoli da parte del creditori in azione causale è sempre pre- clusivo dell'azione stessa. Affermano che il provvedi- mento del Pretore cui la sentenza cenna non era stato eseguito, tant'è che la stessa AS riconosce di avere per l'appunto iniziato l'azione cambiaria. Sostengono pure che nel contempo erano stati posti in essere atti interruttivi che avevano impedito la prescrizione. 2) Osserva la Corte che è esatta anzitutto la fon- damentale argomentazione della sentenza impugnata lad- dove essa ribadisce la pacifica funzione del deposito o 4 dell'offerta dei titoli da parte del creditore cambia- rio che agisce causalmente. Pertanto è anche esatto ri- tenere che l'intervenuta prescrizione dell'azione cam- biaria, togliendo il pericolo del duplice pagamento e quello dell'impedimento alle ormai impossibili azioni di regresso, esclude la necessità di tale formalità, (cass. nn. 3211 de 1984 e 1024 del 1998, tra tante). La sentenza impugnata, poichè i titoli sono stati emessi nel 1987 con scadenza 1988, l'ordinanza ex art. 700 è stata emessa nel febbraio 1988, e la sentenza di primo grado il 31 ottobre 1995, cioè oltre il triennio di prescrizione stabilito dalla legge cambiaria, ha ri- tenuto l'evento estintivo e superata la necessità del deposito. Gli odierni ricorrenti affermano il rilievo di atti interruttivi quali il provvedimento pretorile ed altri non precisati. Quanto al provvedimento ex art. 700 cpc tuttavia è agevole Osservare che i ricorrenti stessi chiariscono che è divenuto inefficace, mentre quanto agli altri at- ti pure pretesi non ne indicano alcuno. La doglianza è pertanto inammissibile per generici- tà in parte ed in altra parte, laddove afferma viola- zioni della legge è infondata, giacchè la sentenza im- pugnata muove da presupposti giuridici conformi alla giurisprudenza della cassazione ed accerta i fatti con 5 motivazione adeguata. 2) E' infondato anche il secondo motivo di ricorso con il quale i ricorrenti lamentano la violazione degli artt. 329 e 346 cpc in conseguenza della mancata pro- nuncia sulla domanda di risoluzione del contratto di locazione sulla quale già il primo giudice non si pronunciato, essendosi limitato a dichiarare improponi- bile la domanda causale e ritenendo la riconvenzionale assorbita. Osserva infatti la Corte che contro questa parte della decisione di primo grado non è stato proposto ap- pello da parte degli odierni ricorrenti, quanto meno per dolersi della erroneità del ritenuto assorbimento. Nè la domanda in questione è stata riproposta, se non tardivamente in comparsa conclusionale. Sul punto dun- que il secondo giudice non doveva pronunciarsi. 3) Il ricorso deve essere respinto. I ricorrenti debbono essere condannati in solido al pagamento delle spese di giudizio.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del giudizio, che liquida in f. 1 000 oltre a £.
5.000.000 per onorari. In Roma il 15 febbraio 2001. 6 Il Consigliere estensore Il Presidente Giuseppe Mar. Berruti Vincenzo Baldassarre Boldassan GOP UFFICIO DELLE ENTRATE ROMA 2 LUG.Registrato in da U6, 2001 Seria 4 ain. 36281. versate £ 290.000 hoooo ON (lire p. Il Dirigento Servizi (D.ssa Maria Grazia DI FILIPPO;
290000 Responsabile Servizio Atti Giudiziari (Dr. M/RACCICHINI) IL DIRIGENTE AREA SERVIZI (D.ssa M. Grazia DLEILIPPO) M O R 7