Sentenza 7 agosto 2002
Massime • 1
In materia di procedimento civile, la volontà di opporre un'eccezione (nel caso, di sospensione della prescrizione) non deve essere manifestata in modo espresso, ma si presta ad essere desunta anche da un non equivoco comportamento processuale della parte.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 07/08/2002, n. 11907 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11907 |
| Data del deposito : | 7 agosto 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VITO GIUSTINIANI - Presidente -
Dott. PAOLO VITTORIA - Rel. Consigliere -
Dott. RENATO PERCONTE LICATESE - Consigliere -
Dott. MARIO FINOCCHIARO - Consigliere -
Dott. ALFONSO AMATUCCI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
STUDIO IMMOBILIARE RIABITA DI EL AL, in persona del legale rappresentante Sig. LL ER, elettivamente domiciliato in ROMA VIA G. NICOTERA 29, presso lo studio dell'avvocato UMBERTO FLAMINI, che lo difende anche disgiuntamente all'avvocato GIAN GIACOMO giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
OT DR, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA TREVI 86, presso lo studio dell'avvocato MARIA TERESA BARBANTINI, che lo difende anche disgiuntamente all'avvocato SANTE BAZZOLI RIGHINI, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 1166/99 del Tribunale di FORLÌ, emessa il 18/06/99 e depositata il 02/08/99 (R.G. 1342/98);
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/03/02 dal Consigliere Dott. Paolo VITTORIA;
udito l'Avvocato Umberto FLAMINI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Aurelio GOLIA che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo
1. - ER LL, titolare della ditta Studio Immobiliare Riabita, conveniva in giudizio RI DO e con la citazione a comparire davanti al giudice di pace di Forlì, datata 15.10.1997, proponeva in suo confronto una domanda di condanna al pagamento della somma di L. 2.100.000, oltre Iva, interessi e rivalutazione. Esponeva questi fatti.
Come mediatore, aveva fatto visitare un immobile al DO, che Sfera impegnato a pagargli una provvigione del 3% del prezzo;
l'affare era stato poi concluso con un contratto di compravendita del 9.5.1995. In altro giudizio per il pagamento della provvigione, che aveva promosso contro il venditore, con sentenza del 28.6.1996 s'era accertato che il prezzo di vendita era stato di 100 milioni. La somma richiesta era la differenza tra la provvigione che gli era dovuta e quella di L.
1.071.000 che il convenuto gli aveva già pagato.
2. - RI DO si costituiva in giudizio ed eccepiva che il credito era prescritto - dai documenti depositati risultava che il pagamento era stato chiesto prima del giudizio con una lettera del 19.6.1995, ed oltre un anno dopo con altra lettera del 24.10.1996,
sicché in quel lasso di tempo s'era maturata la prescrizione di un anno prevista dall'art. 2950 cod. civ. 3. - Il giudice di pace, con sentenza non definitiva, dichiarava inammissibile l'eccezione, che era invece accolta dal tribunale in seguito ad appello immediato.
4. - Il tribunale, accertato che nel lasso di tempo compreso tra il 19.6.1995 ed il 24.10.1996 non v'erano stati altri atti di interruzione della prescrizione, l'ha dichiarata - ciò dopo aver considerato che non poteva essere esaminata nel merito, perché non era stata posta in modo tempestivo, una diversa questione, di sospensione della prescrizione.
Sul punto, la sentenza 2.8.1999 del tribunale è così motivata. Per la prima volta nel foglio di deduzioni depositate in primo grado all'udienza del 9.4.1998, lo LL aveva dedotto di aver avuto conoscenza del fatto che le provvigioni a lui spettanti fossero più alte di quelle versategli;
e d'averlo saputo soltanto quando era stata pronunciata la sentenza 28.6.1996 con cui, in altro processo, il giudice di pace aveva emesso in suo favore condanna al pagamento della provvigione a carico del venditore.
Tale eccezione, riproposta in appello soltanto nella memoria di replica, andava qualificata, piuttosto che ai sensi dell'art. 2935 cod. civ., in termini di sospensione della prescrizione ex art. 2941 n. 8 cod. civ.; e si trattava di un'eccezione in senso stretto.
Andava perciò dichiarata inammissibile per tardività, in quanto era stata proposta, in primo grado, ben due udienze dopo l'invito, che il giudice di pace, a norma dell'art. 320 cod. proc. civ, aveva rivolto alle parti di precisare definitivamente le difese ed eccezioni. Si poteva perciò prescindere dal valutare se l'eccezione fosse fondata, cosa quanto meno dubbia alla luce del tenore della lettera del 19.6.1996 (ma, più esattamente, 19.6.1995).
5. - ER LL ha chiesto la cassazione della sentenza. RI DO ha resistito con controricorso ed ha sostenuto che il ricorso è inammissibile, perché è privo di una almeno sommaria esposizione dei fatti.
Il ricorrente ha depositato una memoria.
Motivi della decisione
Il ricorso è ammissibile.
L'art. 366, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., dove richiede che il ricorso contenga l'esposizione sommaria dei fatti di causa, non prescrive un requisito di forma, ma un requisito di contenuto. Vuole che nel ricorso siano esposti, con i motivi, anche i fatti necessari a far intendere perché la sentenza presenta i vizi che costituiscono ragione di illegittimità della decisione e motivo per la sua cassazione.
Sicché l'esposizione dei fatti della causa può desumersi, anche o soltanto, da quella dei motivi, com'è nel caso.
2. - Il ricorso contiene un motivo.
La cassazione della sentenza vi è chiesta per violazione di norme di diritto (art. 360 n. 3 cod. proc. civ., in relazione all'art. 2941 n. 8 cod. civ.). 2.1. - Il ricorrente osserva che, se le parti messe in contatto dal mediatore si mettono d'accordo per occultargli il vero prezzo cui hanno concluso l'affare, il termine di prescrizione del diritto del mediatore alla provvigione decorre dalla data in cui egli scopre la frode. Richiamando nell'atto di citazione la sentenza resa nel giudizio contro il venditore e depositando tale sentenza già al momento della costituzione in giudizio, egli aveva inteso appunto opporre l'eccezione di sospensione. D'altra parte, per proporre un'eccezione in senso tecnico, non si richiedono formule solenni e tipiche, basta invece che sia allegato l'elemento di fatto che nella sua rilevanza giuridica operi quale ragione di inefficacia, estinzione o modifica del fondamento della pretesa - ed al riguardo si richiama la sentenza 15 febbraio 1975 n. 606 di questa Corte. 2.2. - Obietta il resistente nel controricorso che la questione della sospensione, oltre ad essere stata sollevata solo con la memoria conclusiva di primo grado del 9.4.1998, come ha ritenuto il tribunale, era anche priva di fondamento, perché l'attore, che aveva agito contro il venditore per ottenere una provvigione maggiore, per sapere che il prezzo della compravendita era stato superiore, non aveva dovuto attendere la decisione del giudice, lo sapeva già dal momento della domanda.
2.3. - Il motivo è inammissibile.
3. - Il tribunale ha definito il giudizio attraverso la decisione di una questione preliminare attinente al merito, dichiarando che era fondata l'eccezione di prescrizione opposta dal convenuto. Per farlo ha deciso anche circa una diversa questione, quella di sospensione della prescrizione.
3.1. - Il tribunale ha detto che la sospensione della prescrizione è oggetto di una eccezione in senso stretto, ovverosia di una di quelle eccezioni su cui il giudice non si può pronunciare di ufficio perché solo le parti hanno il potere di proporle (art. 112 cod. proc. civ.). E questo equivale a dire che il fatto cui la legge ricollega l'effetto di sospendere il corso della prescrizione può risultare dagli atti del processo e tuttavia il giudice non può respingere l'eccezione di prescrizione, applicando di ufficio la legge al fatto - è invece necessario che la parte cui l'eccezione è stata opposta ne chieda a sua volta il rigetto, appunto sostenendo che il corso della prescrizione è rimasto sospeso.
Il tribunale ha richiamato a sostegno di tale punto della propria decisione la sentenza 11 maggio 1971 n. 1344 della Corte - lo stesso principio di diritto è stato del resto affermato anche in successive sentenze (Cass. 10 marzo 1980 n. 1587 e 22 giugno 1993 n. 6901, pronunciate specificamente in riferimento alla sospensione). 3.2. - Acquisita la vista qualificazione, i giudici d'appello l'hanno applicata per stabilire se l'attore, nell'opporre che la sospensione era rimasta sospesa, aveva rispettato il regime processuale pertinente alle eccezioni in senso proprio.
Hanno ritenuto che alla sospensione della prescrizione l'attore avesse fatto riferimento in modo tardivo nel giudizio primo grado - perché, invitate le parti dal giudice di pace a precisare definitivamente, secondo il dettato dell'art. 320 cod. proc. civ., le difese e le eccezioni, aveva lasciato trascorrere inutilmente una udienza e solo nella successiva s'era richiamato al fatto che l'effettivo prezzo cui la compravendita era stata conclusa fosse stato da lui conosciuto con la sentenza resa nel giudizio promosso contro l'altra delle parti del contratto.
Questo punto della decisione, come si è visto, è stato investito dalla critica per cui la volontà di opporre un'eccezione non deve essere manifestata in modo formale e già prima che l'eccezione fosse opposta, sin dalla citazione, la sua rilevanza era stata parata attraverso il richiamo del fatto che ne aveva sospeso il corso. 3.3. - Si può osservare, a questo punto, che il ricorrente non ha criticato la qualifica di eccezione in senso stretto data dal tribunale alla questione di sospensione.
Siccome il tribunale vi ha dato rilievo al fine di ritenere preclusa l'eccezione già in primo grado, e non si è soffermato a considerare se in ulteriore preclusione la parte non fosse incorsa poi in appello, la stessa parte si è limitata a criticare la decisione sul primo aspetto, senza darsi carico del secondo.
Fatta questa considerazione, si può ancora osservare che il motivo per cui è stata chiesta la cassazione della sentenza non è riconducibile allo schema del vizio di norma di diritto, come è stato prospettato nel ricorso, perché il tribunale non ha negato che il fatto dedotto dall'attore potesse rilevare come causa di sospensione della prescrizione.
Ma il motivo neppure può essere ricondotto al vizio di violazione della norma processuale sul principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato (art. 112 cod. proc. civ.), perché sull'eccezione, anche se per dirla inammissibile, il giudice si è pronunciato. Il motivo si atteggia, piuttosto, come vizio di violazione delle norme relative alla interpretazione degli atti processuali di parte ed al tempo stesso di difetto di motivazione in rapporto al punto se nella citazione, attraverso il riferimento alla precedente sentenza intervenuta tra l'attore ed il venditore, lo stesso attore avesse inteso parare anticipatamente la rilevanza di una eccezione di prescrizione che gli fosse stata opposta e pararla con l'opporre un, fatto rilevante come causa di sospensione.
3.4. - Orbene, il tribunale, considerando che l'attore aveva sollevato la questione della sospensione solo con la memoria del 9.4.1998, non ha spiegato perché non si potesse interpretare in tal senso il riferimento che l'attore aveva fatto nella citazione alla sentenza già pronunciata nel precedente giudizio promosso dall'attore contro il venditore - mentre, come ha rilevato il ricorrente, la volontà della parte di opporre una eccezione non deve essere manifestata in modo espresso, ma si presta ad essere desunta da un non equivoco comportamento processuale della parte (in questo senso, tra le più recenti, Cass. 29 settembre 1999 n. 10764) E d'altra parte, come è stato altra volta considerato a proposito della interruzione della prescrizione (Cass. 10 maggio 2000 n. 5945), l'attore non ha l'onere di formulare un'eccezione di sospensione dopo che la prescrizione gli è stata opposta, quando già nel proporre la domanda abbia richiamato gli elementi di fatto idonei a sostanziarla. Più ragioni ostacolano tuttavia l'esame del fondo del motivo. 3.4.1. - La prima sta in questo.
La qualificazione della sospensione come oggetto di eccezione in senso proprio non è stata oggetto di impugnazione.
Ferma tale qualificazione, era onere del ricorrente indicare da quali elementi della citazione avrebbe potuto desumersi che nel riferirsi alla precedente sentenza egli avesse inteso sostenere che il corso della prescrizione era rimasto sospeso sino alla sua pronuncia - la denuncia del vizio di difetto di motivazione in tanto è ammissibile in quanto siano indicati gli elementi di fatto non presi in considerazione e sia spiegato in base a quale itinerario logico da quei fatti si sarebbe potuti pervenire a diversa conclusione. La circostanza richiamata nel ricorso, ovvero sia il riferimento alla precedente sentenza contenuto nella citazione, da sè solo non costituisce un decisivo elemento di fatto nel senso sostenuto nel ricorso - avrebbe potuto essere stato allegato anche solo a dimostrazione che già v'era stato un accertamento sul punto che quello di 100 milioni, sul quale veniva chiesta la provvigione, era stato il prezzo cui era stato concluso l'affare.
3.4.2. - Secondo argomento.
Il vizio di difetto di motivazione deve essere decisivo. Orbene, la tesi del ricorrente è stata che solo dal momento della decisione sulla domanda proposta contro il venditore egli ha saputo a quale prezzo l'affare era stato concluso, sicché la prescrizione era rimasta sospesa sino a quel momento.
Ma siccome la sentenza è stata resa tra il ricorrente e l'altra parte dell'affare ed è stata resa su una domanda che il ricorrente aveva proposto appunto per ottenere la condanna al pagamento di una provvigione calcolata su un prezzo superiore a quello indicatogli dalle parti, non la pronuncia della decisione sulla domanda, ma se mai la data in cui tale domanda è stata formulata, si sarebbe prestata ad essere individuata secondo diritto come momento a partire dal quale il mediatore poteva considerarsi avere avuto conoscenza del prezzo dell'affare taciutogli dalle parti.
Dunque, il ricorrente avrebbe dovuto riferirsi nei precedenti gradi del giudizio e poi nel ricorso a questa seconda data e non alla prima.
3.4.3. - Vi è un terzo argomento, che, come il primo, si ricollega alla qualificazione della sospensione come oggetto di eccezione e di controeccezione a quella di prescrizione.
Il giudice di pace aveva dichiarato inammissibile l'eccezione di prescrizione - osservando che non si può discutere di prescrizione di un diritto che non sia stato già accertato.
Impugnata una sentenza di questo contenuto, la possibilità che il giudice di secondo grado si occupi della sospensione della prescrizione dipende dalla qualificazione che vi si dia. Considerandola un fatto impeditivo, basterà che l'attore l'abbia allegato nel giudizio di primo grado, giacché viene ad attenere alla fattispecie della eccezione di prescrizione su cui si tratta di decidere;
considerandola oggetto di una eccezione, si presenterà come un'eccezione che, proposta in primo grado e non esaminata, dovrà essere riproposta per evitare il formarsi della presunzione di rinunzia (art. 346 cod. proc. civ.). Risulta dalla sentenza impugnata che alla sospensione l'attuale ricorrente non si è richiamato che negli scritti difensivi presentati dopo la precisazione delle conclusioni. In questo processo è stato deciso che la sospensione è oggetto di eccezione in senso proprio, tale punto della decisione non è stato impugnato e dunque inutilmente il ricorrente si lamenta che il giudice non abbia ritenuto che la questione della sospensione fosse stata proposta già con la citazione in primo grado.
Questo non esonerava dal riproporla in appello almeno con le conclusioni.
4. - Il ricorso è rigettato.
5. - Le spese del giudizio di cassazione si possono compensare.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
compensa le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione terza civile dalla Corte di cassazione, il 13 marzo 2002.
Depositato in Cancelleria il 7 agosto 2002