Sentenza 30 giugno 2016
Massime • 1
Non contravviene al divieto della "reformatio in peius" il giudice di appello che, pur in presenza di impugnazione proposto dal solo imputato, revochi il beneficio della sospensione condizionale, nelle ipotesi previste dai commi primo e terzo dell'art. 168 cod. pen., in quanto, in entrambi i casi, si tratta di provvedimenti dichiarativi, riguardanti effetti che si producono "ope legis" e presuppongono un'attività puramente ricognitiva e non discrezionale o valutativa, a differenza dell'ipotesi di cui al comma secondo del medesimo articolo che, invece, ha natura costitutiva e implica un giudizio sull'indole e sulla gravità del reato, rispetto al quale l'imputato deve essere posto nella condizione di potersi difendere.
Commentari • 2
- 1. Quali condizioni per la revoca della sospensione condizionale? (Cass. 21603/24)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 3 giugno 2024
La revoca della sospensione condizionale della pena pur erroneamente concessa non può intervenire quando ormai il beneficio si è consolidato (cioè quando è decorso il termine e sono maturate le condizioni per l'estinzione del reato). Corte di Cassazione sez. I penale ud. 20 febbraio 2024 (dep. 30 maggio 2024), n. 21603 Ritenuto in fatto 1. Con l'ordinanza in epigrafe la Corte di appello di Catanzaro revocava, ai sensi dell'art. 168, terzo comma, cod. pen., nei confronti di M.F., la sospensione condizionale della pena concessa con sentenza 23 marzo 2010 del Tribunale di Rossano, confermata sul punto con sentenza emessa dalla stessa Corte il 17 aprile 2014, irrevocabile il 18 marzo 2015. …
Leggi di più… - 2. La sospensione condizionale della penahttps://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 7 agosto 2020
La sospensione condizionale della pena viene decisa dal giudice in caso di condanne brevi e sempre che non sussista il pericolo di commissione di altri reati: si tratta di un istituto a favore dell'imputato condannato che ha la possibilità di vedere il reato estinto in caso si comporti bene. Dato che può essere concessa massino per due volte, ma una sola volta senza ulteriori condizioni, va sempre verificata la opportunità di fruirne (non conviene, ad es. in caso di pene pecuniarie modeste). Indice sommario 1. Funzione della sospensione condizionale della pena 2. Presupposti di applicazione: presupposti oggettivi e soggettivi 3. Limiti e deroghe all'applicazione della sospensione …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 30/06/2016, n. 37009 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37009 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2016 |
Testo completo
37 0 0 9 / 1 6 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 30/06/2016 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA -Presidente Dott. GIOVANNI DIOTALLEVI N. 1961 - Dott. LUCIANO IMPERIALI - Consigliere - REGISTRO GENERALE N. 8064/2015- Consigliere - Dott. MARCO MARIA ALMA Dott. STEFANO FILIPPINI - Consigliere - - Rel. Consigliere - Dott. GIOVANNI ARIOLLI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CK CH N. IL 15/01/1978 avverso la sentenza n. 4749/2013 CORTE APPELLO di GENOVA, del 18/06/2014 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 30/06/2016 la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIOVANNI ARIOLLI Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Roberts Anielle che ha concluso per il rigetto del ricorso Udito, per la parte civile, l'Avv Udit i difensor Avv. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 18/6/2014 la Corte di appello di Genova, in parziale riforma della sentenza emessa in data 17/12/2012 dal Tribunale di Genova, riduceva la pena a mesi di tre di reclusione ed euro 80,00 di multa inflitta a CK HE in ordine ai reati di cui agli artt. 474 e 648 cpv. cod. pen.; revocava, altresì, il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso all'imputato sia con la sentenza di primo grado sia con le sentenze 25/3/2010, 29/6/2010 e 16/5/2012 della Corte di appello di Genova;
disponeva, infine, la pubblicazione della sentenza sul sito internet del Ministero della Giustizia anziché sul quotidiano "Il Secolo XIX".
2. Avverso la predetta sentenza ricorre per cassazione il difensore, nell'interesse dell'imputato, chiedendone l'annullamento. Al riguardo, deduce, quale unico motivo, l'erronea applicazione dell'art. 597 in relazione all'art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. In particolare, la Corte d'appello, nel revocare, in assenza dell'appello del pubblico ministero, la pena sospesa concessa dal giudice di primo grado e le altre di cui alle ulteriori sentenze, aveva violato il principio del divieto di reformatio in peius. Nel caso in esame, semmai, sussisteva la competenza del giudice dell'esecuzione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è parzialmente fondato nei limiti specificati nel prosieguo della motivazione 1.2. In tema di revoca della sospensione condizionale ad opera del giudice della cognizione questa Corte ha affermato i seguenti principi: a) il provvedimento di revoca della sospensione condizionale della pena previsto dall'art. 168, comma 1, cod. pen. ha natura dichiarativa. Conseguentemente gli effetti di diritto sostanziale risalgono "de jure" al momento in cui si è verificata la condizione, anche prima della pronuncia giudiziale, e indipendentemente da essa. Sicché il provvedimento di revoca non è che un atto ricognitivo della caducazione del beneficio già avvenuta "ope legis" al momento del passaggio in giudicato della sentenza attinente al secondo reato. Ne consegue che il giudice di appello svolgendo un'attività puramente ricognitiva e non discrezionale o valutativa e senza, pertanto, contravvenire al divieto di "reformatio in peius" - ha il potere, anche se l'impugnazione sia stata proposta dal solo imputato, di revocare la sospensione condizionale concessa con 2 altra sentenza irrevocabile in altro giudizio, negli stessi termini in cui tale potere è attribuito al giudice dell'esecuzione. Al contrario, nell'ipotesi prevista dal secondo comma dello stesso art. 168 cod. pen., il provvedimento di revoca non è dichiarativo, ma costitutivo, e implica una valutazione che resta preclusa perciò al giudice di appello, così come al giudice dell'esecuzione; sicché, in assenza di impugnazione sul punto del pubblico ministero, al giudice di appello è inibito un provvedimento che lederebbe a un tempo il principio del "favor rei" e quello devolutivo. (In motivazione, la S.C. ha precisato che anche nel caso di beneficio erroneamente concesso non ne è consentita la revoca in assenza di impugnazione sul punto del pubblico ministero) (Sez. Un., sent. n. 7551 del 08/04/1998 Ud. (dep. 27/06/1998), Rv. 210798); -b) anche il provvedimento previsto dal comma 3 dell'art. 168 cod. pen. ५ secondo il quale è disposta la revoca della sospensione condizionale quando il beneficio risulta concesso in presenza delle cause ostative indicate al comma 4 dell'art. 164 cod. pen. ha natura dichiarativa, riguardando effetti di diritto - sostanziale che si producono "ope legis" e possono essere rilevati in ogni momento, tanto dal giudice della cognizione che, in applicazione del comma 1- bis dell'art. 674 cod. proc. pen., dal giudice della esecuzione. Ne consegue che non comporta violazione del divieto di "reformatio in pejus" e del principio devolutivo il provvedimento di revoca adottato dal giudice di appello, nel procedimento ordinario come in quello camerale, anche d'ufficio e nei casi di omessa impugnazione del pubblico ministero (Sez. 5, sent. n. 40466 del 27/09/2002 Cc. (dep. 29/11/2002), Rv. 225699; Sez. 1, sent. n. 20293 del 08/05/2008 Cc. (dep. 21/05/2008), Rv. 239996). Ciò premesso, la Corte territoriale risulta avere correttamente applicato i principi con riferimento alla revoca delle seguenti sospensionisuddetti condizionali: 1) 9/1/2008 mesi sei reclusione, sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. Tribunale di Genova irrevocabile il 21/4/2008 (fatto commesso l'8/1/2008). Il beneficio è stato revocato con la sentenza della Corte d'appello di Genova oggetto dell'odierno ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 168, comma 1, cod. pen., perché l'imputato ha commesso nel quinquennio altro delitto per cui è stata inflitta una pena detentiva (sentenza Tribunale Genova del 17/12/2011, confermata nel merito dalla Corte d'appello con la sentenza impugnata, fatto commesso il 15/12/2009, pena mesi tre di reclusione); 3 2) 29/6/2010 mesi quattro di reclusione Corte appello di Genova irrevocabile il 13/5/2011 (fatto commesso il 21/9/2005), concessa in violazione dell'art. 164, comma 3, cod. pen., in quanto trattasi della terza pena sospesa;
3) 16/5/2012 mesi uno di reclusione Corte appello di Genova irrevocabile il 21/5/2013 (fatto commesso il 18/6/2005), concessa in violazione dell'art. 164, comma 3, cod. pen., in quanto trattasi della quarta pena sospesa. Parimenti consentito alla Corte territoriale era disporre la revoca della sospensione condizionale erroneamente concessa dal giudice di primo grado (Tribunale di Genova, sentenza 17/12/2012), posto che, alla luce del certificato penale, trattasi ictu oculi di beneficio concesso in violazione di legge (è il quarto) e, dunque, revocabile ex officio anche dal giudice della cognizione ai sensi del comma 4 dell'art. 164 in relazione al comma 3 dell'art. 168 cod. pen. Risultano, pertanto, manifestamente infondate le censure mosse dal ricorrente riguardo le disposte revoche.
2. Era, invece, precluso alla Corte d'appello procedere, in assenza di impugnazione del pubblico ministero, alla revoca, ai sensi del comma 2 dell'art. 168 cod. pen., della seconda pena sospesa concessa in data 25/3/2010 con sentenza Corte appello di Genova irrevocabile il 17/4/2012, in quanto la revoca del beneficio non è una conseguenza di un effetto previsto ope legis, ma richiede un giudizio sull'indole e la gravità del reato rispetto al quale l'imputato deve essere posto in condizione di difendersi e di argomentare.
3. Va, pertanto, annullata senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente alla revoca della sospensione condizionale concessa su sentenza 25/3/2010 dalla Corte di appello di Genova irrevocabile il 17/4/2010. Va, invece, dichiarato inammissibile il ricorso nel resto.
P.Q.M.
Annullata senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente alla revoca della sospensione condizionale della pena concessa con la sentenza del 25/3/2010 dalla Corte di appello di Genova irrevocabile il 17/4/2012. Dichiara inammissibile il ricorso nel resto. Così deciso il 30/06/2016 Giovanni AriolliEthea Il Presidente Il Consigliere estensore Giovanni Diotallevi hoteller DEPOSITATO IN CANCELLERIAL SEGONDA SEZIONE PENALE IL 16 AGO 2016 LEGGASI 6/4/16 , 2/9/16 Il Cancelliere Il Funzionario Giudiziario Angelo Maria CANGEM yo O N E