Sentenza 8 marzo 2006
Massime • 1
È illegittima, perché disposta in violazione del divieto di "reformatio in peius", la revoca della sospensione condizionale della pena da parte del giudice di appello quando l'impugnazione sia stata proposta dal solo imputato, fatta eccezione per l'ipotesi di cui all'art. 168, comma primo, cod. pen. che prevede un'attività meramente dichiarativa e non discrezionale del giudice. (In motivazione la Corte ha osservato che, in assenza dell'appello del P.M., l'imputato che in primo grado abbia ottenuto il predetto beneficio, non ha la facoltà di richiederne la revoca nel grado successivo, "re melius perpensa").
Commentario • 1
- 1. La sospensione condizionale della penahttps://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 7 agosto 2020
La sospensione condizionale della pena viene decisa dal giudice in caso di condanne brevi e sempre che non sussista il pericolo di commissione di altri reati: si tratta di un istituto a favore dell'imputato condannato che ha la possibilità di vedere il reato estinto in caso si comporti bene. Dato che può essere concessa massino per due volte, ma una sola volta senza ulteriori condizioni, va sempre verificata la opportunità di fruirne (non conviene, ad es. in caso di pene pecuniarie modeste). Indice sommario 1. Funzione della sospensione condizionale della pena 2. Presupposti di applicazione: presupposti oggettivi e soggettivi 3. Limiti e deroghe all'applicazione della sospensione …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 08/03/2006, n. 11159 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11159 |
| Data del deposito : | 8 marzo 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FOSCARINI Bruno - Presidente - del 08/03/2006
Dott. ROTELLA Mario - Consigliere - SENTENZA
Dott. NAPPI Aniello - Consigliere - N. 472
Dott. FUMO Maurizio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DIDONE Antonio - Consigliere - N. 000962/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO CORTE APPELLO di CAGLIARI;
nei confronti di:
1) UB AN, N. IL 18/10/1961;
avverso SENTENZA del 09/11/2004 CORTE APPELLO di CAGLIARI;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. FUMO MAURIZIO;
udito il P.G. in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. SALZANO ES, che ha chiesto rigettarsi il ricorso.
OSSERVA
Quanto segue:
Il P.G. presso la Corte di appello di Cagliari ricorre avverso la sentenza di quella Corte che, revocando il beneficio della sospensione condizionale, ha confermato nel resto la sentenza di primo grado con la quale AD ES era stato condannato alla pena di L. 350.000 di multa perché ritenuto colpevole del delitto ex art. 612 c.p.. Il ricorrente deduce violazione di legge in quanto la revoca in questione, disposta in assenza di impugnazione del P.M., costituisce reformatio in pejus.
Il ricorso è fondato. La sentenza impugnata va annullata senza rinvio limitatamente alla revoca del predetto beneficio. Detta revoca era invero stata richiesta dallo stesso imputato appellante, ma va chiarito che, in assenza di impugnazione da parte del P.M., il giudice di secondo grado non aveva il potere di revocare il suddetto beneficio.
Ed invero, le SS.UU. di questa Corte (sent. n. 7551 del 1998, ric. Cerroni, RV 210798) hanno chiarito che, mentre il provvedimento di revoca della sospensione condizionale della pena previsto dall'art. 168 c.p.p., comma 1 ha natura meramente dichiarativa (e conseguentemente può essere dichiarata dal giudice di appello, anche senza impugnazione del P.M., senza che ciò costituisca reformatio in pejus), nell'ipotesi, viceversa, prevista dal comma 2 dello stesso articolo, il provvedimento di revoca non è dichiarativo, ma costitutivo;
esso conseguentemente implica una valutazione che resta preclusa al giudice di secondo grado (così come al giudice dell'esecuzione). Dunque, in assenza di impugnazione sul punto del P.M., al giudice di appello è inibito un provvedimento che lederebbe, a un tempo, il principio del favor rei e quello devolutivo. Da tale principio deve necessariamente dedursi che non può lo stesso imputato, che in primo grado ha ottenuto il predetto beneficio, richiederne, re melius perpensa, la revoca in appello, sulla base di una valutazione di mero, contingente interesse. Invero, anche di recente (ASN 200336536-RV 226452,
contro
ASN 200131966-RV 220233), la giurisprudenza di questa Corte ha ribadito la illegittimità della revoca della sospensione condizionale della pena disposta dal giudice di appello quando appellante è il solo imputato (salvo, come si è visto, che nell'ipotesi di cui all'art. 168 c.p.p., comma 1, che prevede un'attività di pura ricognizione, che nulla lascia all'apprezzamento discrezionale del giudice).
P.Q.M.
La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata nella parte relativa alla revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena.
Così deciso in Roma, il 8 marzo 2006.
Depositato in Cancelleria il 30 marzo 2006