Cass. pen., sez. V, sentenza 08/03/2006, n. 11159
CASS
Sentenza 8 marzo 2006

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È illegittima, perché disposta in violazione del divieto di "reformatio in peius", la revoca della sospensione condizionale della pena da parte del giudice di appello quando l'impugnazione sia stata proposta dal solo imputato, fatta eccezione per l'ipotesi di cui all'art. 168, comma primo, cod. pen. che prevede un'attività meramente dichiarativa e non discrezionale del giudice. (In motivazione la Corte ha osservato che, in assenza dell'appello del P.M., l'imputato che in primo grado abbia ottenuto il predetto beneficio, non ha la facoltà di richiederne la revoca nel grado successivo, "re melius perpensa").

Commentario1

  • 1La sospensione condizionale della pena
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 7 agosto 2020

    La sospensione condizionale della pena viene decisa dal giudice in caso di condanne brevi e sempre che non sussista il pericolo di commissione di altri reati: si tratta di un istituto a favore dell'imputato condannato che ha la possibilità di vedere il reato estinto in caso si comporti bene. Dato che può essere concessa massino per due volte, ma una sola volta senza ulteriori condizioni, va sempre verificata la opportunità di fruirne (non conviene, ad es. in caso di pene pecuniarie modeste). Indice sommario 1. Funzione della sospensione condizionale della pena 2. Presupposti di applicazione: presupposti oggettivi e soggettivi 3. Limiti e deroghe all'applicazione della sospensione …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 08/03/2006, n. 11159
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 11159
Data del deposito : 8 marzo 2006

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