Sentenza 14 gennaio 2009
Massime • 1
Integra il delitto di incendio tentato l'appiccare un fuoco che sia poi domato sul nascere, prima di poter divampare in vaste proporzioni, con fiamme divoratrici che si propaghino con potenza distruttrice, sì da porre in pericolo l'incolumità di un numero indeterminato di persone.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 14/01/2009, n. 4417 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4417 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FAZZIOLI Edoardo - Presidente - del 14/01/2009
Dott. SILVESTRI Giovanni - Consigliere - SENTENZA
Dott. VECCHIO Massimo - Consigliere - N. 16
Dott. CAPOZZI Raffaele - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BONITO Francesco M. S. - Consigliere - N. 033283/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RO SA RO, N. IL 06/01/1958;
avverso SENTENZA del 20/05/2008 CORTE APPELLO di FIRENZE;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. VECCHIO MASSIMO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dr. Delehaye Enrico, che ha concluso per l'annullamento della impugnata sentenza con rinvio per la determinazione della pena in relazione al reato riqualificato à sensi dell'art. 424 c.p.. RILEVA IN FATTO E DIRITTO
1. - Con sentenza, deliberata il 20 maggio 2008 e depositata il 5 giugno 2008, la Corte di appello di Firenze ha confermato la condanna, inflitta dal Tribunale di Firenze, con sentenza 8 febbraio 2007, all'appellante SS US RO, imputato dei delitti di incendio e di fabbricazione di congegno micidiale (ordigno incendiario), commessi in Firenze il 25 marzo 1999.
I giudici di merito hanno accertato che il giudicabile aveva confezionato e, quindi, aveva scagliato una bottiglia incendiaria contro la vetrata esterna della trattoria La casalinga, sita in Firenze alla Via Michelozzi, n. 9/r; le fiamme erano immediatamente divampate;
e solo l'intervento tempestivo del gestore del locale, Paolo Carrai, il quale aveva azionato l'estintore, aveva consentito di domare il fuoco.
Con riferimento ai motivi di gravame - e in relazione a quanto assume rilievo nel presente scrutinio di legittimità - la Corte territoriale ha motivato: priva di pregio è la contestazione del difensore appellante, circa la attendibilità delle dichiarazioni confessorie contenute nella lettera inviata dall'imputato il 11 ottobre 2005 al Procuratore della Repubblica di Firenze;
l'assunto difensivo consiste nella pura, semplice e tardiva congettura della mitomania del giudicabile;
non si correla ad alcun apprezzabile aggancio processuale e neppure riceve il conforto della ritrattazione dell'imputato; il tenore della missiva è inequivoco sul punto del personale e materiale coinvolgimento di SS US nella perpetrazione dei reati;
peraltro la responsabilità del giudicabile era già emersa nel corso delle indagini, prima che questi confessasse la propria colpevolezza;
la questura di Firenze aveva, infatti, accertato, che, in concomitanza del fatto, SS US aveva fruito di un permesso premio dal carcere di Sollicciano e soggiornava (proprio di rimpetto alla trattoria incendiata) presso il centro di accoglienza. Il Samaritano, dal quale era stato lanciato l'ordigno incendiario;
ma soprattutto i poliziotti erano pervenuti alla individuazione del giudicabile attraverso l'analisi della scrittura di una lettera anonima di rivendicazione della azione incendiaria, inviata il 4 ottobre 1999 dai sedicenti Nuclei proletari di resistenza e attacco al Comune fiorentino;
infine l'assoluzione dell'imputato dall'incendio perpetrato, alcuni giorni dopo, in località OZ in danno della società Pontello s.p.a. non contraddiceva l'affermazione della responsabilità; pur se SS US aveva confessato entrambi gli incendi, il Tribunale, nel suo prudente apprezzamento, ha divisato di ancorare la condanna al concorso di ulteriori elementi prova (quelli appunto censiti in relazione al primo incendio, mentre per il secondo l'accusa era assistita solo dalla confessione).
2. - Ricorre per cassazione l'imputato, col ministero del difensore di fiducia, avvocato Giovanni Merli, il quale, con ampie premesse su temi della prova indiziaria, della confessione e dell'elemento materiale del delitto di incendio, sviluppa tre motivi, denunziando, con i primi due, vizio di motivazione, sotto il profilo della formale violazione dell'art. 192 c.p.p., comma 2, e, col terzo inosservanza o erronea applicazione della legge penale, in relazione agli artt. 56 e 423 c.p.. 2.1 - Con il primo motivo il ricorrente sostiene: gli elementi di prova considerati dai giudici di merito "non consentono di giungere a una certezza nella ricostruzione degli eventi", non è stata identificata la persona la quale notò che la bottiglia incendiaria era stata scagliata dall'edificio del centro di accoglienza il Samaritano;
l'anonimo interlocutore che alcuni giorni dopo il fatto prese contatto telefonico col gestore del ristorante per scusarsi, fece riferimento a organizzazione diversa per denominazione da quella che aveva rivendicato l'azione delittuosa;
la presenza dell'imputato presso il ridetto centro di accoglienza è circostanza neutra sul piano indiziario;
il contenuto delle missive è di "adesione ideologica", piuttosto che "di confessione in senso proprio". 2.2 - Con il secondo motivo il difensore oppone: la confessione "non può avere la valenza probatoria che le è propria nel processo civile"; nella specie non è applicabile "il principio di scindibilità" della confessione;
la finalità eversiva avvince indissolubilmente i due episodi del 25 e del 28 marzo 1999;
l'assoluzione dell'imputato dal delitto di OZ "non può che travolgere il valore probatorio della pretesa confessione"; il precedente penale, col riconoscimento del vizio parziale di mente, accredita "l'intento mito manico"; la confessione non ha, pertanto, la "valenza probatoria che la sentenza (impugnata) sembra attribuirle", sicché il provvedimento è illogico.
2.3 - Con il terzo motivo il ricorrente postula la derubricazione del delitto di incendio nella ipotesi del tentativo, argomentando che difetta l'obiettività del reato consumato (e, comunque, la dimostrazione del relativo elemento psicologico): non ricorre, infatti, nella specie il caso "di un fuoco di vaste proporzioni"; le fiamme furono spente, senza l'intervento dei vigili del fuoco, "con un semplice estintore"; sicché "si potrà ritenere sussistente il tentativo di incendio".
3.- I primi due motivi di ricorso sono palesemente infondati. Non ricorrono alla evidenza vizi della motivazione sindacabili nella sede del presente scrutinio di legittimità.
La Corte territoriale ha dato conto adeguatamente - come illustrato nel paragrafo che precede sub 1. - delle ragioni della propria decisione, sorretta da motivazione congrua, affatto immune da illogicità di sorta, sicuramente contenuta entro i confini della plausibile opinabilità di apprezzamento e valutazione (v. per tutte:
Cass., Sez. 1, 5 maggio 1967, n. 624, Maruzzella, massima n. 105775 e, da ultimo, Cass., Sez. 4, 2 dicembre 2003, n. 4842, Elia, massima n. 229369) e, pertanto, sottratta a ogni sindacato nella sede del presente scrutinio di legittimità.
I rilievi, le deduzioni e le doglianze espressi dal ricorrente, benché inscenati sotto la prospettazione di viti a della motivazione, si sviluppano tutti nell'orbita delle censure di merito, sicché, consistendo in motivi diversi da quelli consentiti dalla legge con il ricorso per cassazione, sono inammissibili à termini dell'art. 606 c.p.p., comma 3. 4. - È, invece, fondato il terzo motivo del ricorso.
4.1 - Giova premettere che "la questione della qualificazione giuridica del fatto può essere dedotta per la prima volta in sede di giudizio di legittimità, perché rientra nel novero delle questioni su cui la Corte di cassazione può decidere, ex art. 609 c.p.p., comma 2, anche se non siano state dedotte con i motivi di appello,
sempre che la sua soluzione non necessiti di accertamenti in punto di fatto" (Cass., Sez. 2, 15 novembre 2005, n. 45583, De Juli, massima n. 232773).
4.2 - Nella specie, alla stregua dell'accertamento operato dai giudici di merito, le fiamme originate dalla bottiglia incendiaria - infranta contro la vetrate esterna della trattoria - furono immediatamente spente dal gestore del locale con l'estintore. Risulta, pertanto, pacificamente che il fenomeno combustivo fu affatto circoscritto e, certamente, non assunse vaste dimensioni. Tanto esclude la consumazione del delitto di incendio, rimasto allo stato di tentativo, in dipendenza del tempestivo intervento di Carrai.
E, in proposito, è appena il caso di ricordare che, per pacifica e consolidata giurisprudenza di questa Corte, occorre distinguere tra "tra il concetto di fuoco e quello d'incendio, in quanto si ha incendio solo quando il fuoco divampi in vaste proporzioni, irrefrenabilmente, con fiamme divoratrici che si propaghino con potenza distruttrice, così da porre in pericolo la incolumità di un numero indeterminato di persone. Ne deriva che, non ogni fuoco è, di per sè ab origine, qualificabile come incendio;
è tale, secondo la fattispecie legale, prevista sia dall'art. 423 c.p., solo quando le fiamme, non controllate e non controllabili, assumano i connotati di cui sopra" (Sez. 4, 6 dicembre 1988, n. 2805, Bambina, massima n. 180588, cui adde: Sez. 5, 22 gennaio 1969, n. 81, Falletta, massima n. 110741; Sez. 2, 25 maggio 1960, n. 915, Esposito, massima n. 98461; Sez. 4, 20 marzo 1979, n. 8262, Baliani, massima n. 143046;
Sez. 1, 18 giugno 1982, n. 8041, D'Eugenio, massima n. 155094; Sez. 1, 17 gennaio 1986, n. 4057, Milone, massima n. 172787; Sez. 4, 4 novembre 1987, n. 875/1988, Montori, massima n. 177471; Sez. 4, 26 ottobre 1990, n. 3194/1991, Battista, massima n. 186986; Sez. 1, 6 maggio 1994, n. 2098, Giorgieri, massima n. 198418; Sez. 1, 14 marzo 1995, n. 4506, Baldo, massima n. 201134; Sez. 1, 27 marzo 1995, n. 1802, Dell'Olio, massima n. 201619; Sez. 1, 16 novembre 1999, n. 14592, Ascenzi, massima n. 216129; Sez. 4, 4 luglio 2003, n. 36612, Sergi, massima n. 226029; e Sez. 4, 5 dicembre 2003, n. 4981/2004, Ugresti, massima n. 229670).
Epperò, proprio in termini: se "un fuoco venga domato sul nascere ... quando non ha ancora assunto le caratteristiche anzidette, ... può solo dar luogo a reato tentato, configurabile per l'ipotesi dolosa" (Sez. 1, 27 marzo 1984, n. 6313, Canziani, massima n. 165222).
5. - Conseguono l'annullamento della impugnata sentenza limitatamente alla definizione giuridica del delitto di incendio, che questa Corte qualifica come reato tentato, à sensi degli artt. 56 e 423 c.p., ferma la aggravante a effetto speciale ritenuta;
il rinvio per la determinazione della pena relativa e della pena complessiva che deve essere applicata in osservanza dall'art. 81 c.p.p., comma 2, ad altra Sezione della medesima Corte territoriale;
e il rigetto del ricorso nel resto.
P.Q.M.
Qualificato il fatto, à sensi degli artt. 56 e 423 c.p. e ferma la ritenuta aggravante a effetto speciale, annulla la sentenza impugnata e rinvia, limitatamente alla determinazione della pena ad altra Sezione della Corte di appello di Firenze;
rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso in Roma, il 14 gennaio 2009.
Depositato in Cancelleria il 2 febbraio 2009