Sentenza 16 novembre 1999
Massime • 1
Gli elementi costitutivi del reato d'incendio, classificato fra i delitti contro l'incolumità pubblica, vanno identificati nella vastità delle proporzioni delle fiamme, nella diffusività delle stesse, ossia nella tendenza a progredire e ad espandersi e nella difficoltà di spegnimento.
Commentario • 1
- 1. Atti persecutori e incendio doloso: responsabilità penale e continuità del programma delittuoso (Giudice Arnaldo Merola)https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 16/11/1999, n. 14592 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14592 |
| Data del deposito : | 16 novembre 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. TERESI RENATO Presidente del 16/11/1999
1. Dott. LOSANA CAMILLO Consigliere SENTENZA
2. Dott. MOCALI PIERO " N.995
3. Dott. MABELLINI ANNA " REGISTRO GENERALE
4. Dott. SILVESTRI GIOVANNI " N.26194/1999
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
1) SC AN n. il 14.04.1959
avverso sentenza del 25.02.1999 CORTE D'APPELLO di ANCONA Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. SILVESTRI GIOVANNI
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dott. Giuliano Turone che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso, con le conseguenze di legge;
Udito il difensore Avv. A. Cerquetti;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 25.2.1999, la Corte di Appello di Ancona in parziale riforma della decisione di primo grado emessa nei confronti di ZI AN, confermava la condanna dell'imputato a due anni e quattro mesi di reclusione per il delitto di incendio e per l'imputazione di cui al capo B) della rubrica, qualificata come reato ex artt. 56, 640 c.p. anziché come reato ex art. 56, 642 c.p.- Nella motivazione, la Corte territoriale riteneva, anzitutto, che dalle deposizioni dei testi e dai rilievi tecnici eseguiti era emerso che il fenomeno combustivo sviluppatosi all'interno della discoteca "Gatto blu" di Civitanova dovesse ricondursi nella nozione di incendio di cui all'art. 423 c.p., data l'elevata potenzialità espansiva e diffusiva, tanto che i Vigili del fuoco, tempestivamente intervenuti, avevano impiegato circa tre ore per domare le fiamme: la Corte escludeva che nel caso di specie si vertesse nell'ipotesi di incendio di cosa propria, in quanto il complesso aziendale non apparteneva all'imputato ma alla società di capitali titolare della discoteca. Sulla base delle risultanze peritali veniva precisato che doveva considerarsi certo che l'incendio era stato appiccato da una delle persone presenti nel locale e che, in relazione a tale dato indiscutibile, l'autore dell'incendio doveva essere senz'altro individuato nell'ZI, amministratore della società, le cui condizioni di gravi difficoltà finanziarie rivelavano univocamente che egli era il soggetto interessato a lucrare l'indennizzo per evitare il fallimento. Infine, la Corte riteneva che con l'incendio concorresse la tentata truffa e non il tentato reato ex art. 642 c.p.- Il difensore dell'imputato proponeva ricorso per cassazione denunciando, col primo motivo, erronea applicazione della legge penale e mancanza di motivazione sul rilievo che la Corte di merito aveva violato l'art. 423 c.p. nel precisare la nozione tecnico - giuridica di incendio ed era incorsa in un vero e proprio travisamento del fatto trascurando di tenere conto di precisi elementi probatori dai quali risultava che le fiamme si erano sviluppate in un'unica sala e non avevano avuto i caratteri della diffusibilità e della vastità. Mancanza ed illogicità della motivazione venivano prospettate, col secondo motivo, in riferimento agli argomenti che avevano condotto la Corte territoriale a ritenere che, tra tutte le persone presenti, il solo ZI abbia appiccato l'incendio, dato che - ad avviso del ricorrente - la condanna aveva a propria base una mera congettura e l'asserito interesse dell'ZI al conseguimento dell'indennizzo assicurativo al fine di evitare il fallimento della società era smentito da altri inequivoci e convergenti elementi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il primo motivo di ricorso investe la valutazione degli elementi fattuali e la loro qualificazione giuridica nell'ambito della figura di reato di cui all'art. 423 c.p.- Le censure sono infondate.
La Corte distrettuale ha accertato che il fenomeno combustivo ha avuto un'ampia potenzialità espansiva e diffusiva, giustificando tale convincimento col richiamo a specifici dati probatori, costituiti dal fatto che i vigili del fuoco, nonostante l'intervento rapido e tempestivo, hanno dovuto impiegare circa tre ore per domare le fiamme, con la precisazione che nella durata dell'opera dei vigili del fuoco deve essere compresa, oltre all'azione di arginamento delle fiamme, l'attività di eliminazione di tutti i focolai, in modo da evitare la possibilità di riattivazione della combustione. Sulla base di tali dati probatori - in cui accertamento è sorretto da adeguata motivazione che resiste alle critiche del ricorrente, attinenti sovente al merito della valutazione - va riconosciuto che la Corte territoriale ha esattamente inquadrato il fatto all'interno dell'ipotesi di reato prefigurata dall'art. 423 c.p.- Invero, secondo il costante indirizzo giurisprudenziale, gli elementi costitutivi della nozione di incendio, postulati dall'oggettività giuridica inerente alla classificazione tra i delitti contro l'incolumità pubblica, devono essere identificati nella vastità delle proporzioni delle fiamme, nella diffusività, ossia nella tendenza a progredire e ad espandersi, e nella difficoltà di spegnimento (Cass., Sez. I, 27 marzo 1995, Dell'Olio;
Cass., Sez. IV, 26 ottobre 1990, Battista;
Cass., Sez. I, 27 marzo 1987, Russo). Mancano dì pregio anche le censure formulate col secondo motivo di ricorso al fine di denunciare illogicità manifesta della motivazione nell'apprezzamento degli elementi probatori in base ai quali l'ZI è stato ritenuto colpevole del delitto di incendio. Nella motivazione della sentenza impugnata risulta, anzitutto, accertato - alla luce dei risultati della consulenza tecnica fatta eseguire dal P.M.- che su vari reperti prelevati sul luogo dell'incendio sono state rinvenute tracce chimiche di benzina, onde è indubbia la natura dolosa del fatto incendiario. La Corte di merito ha altresì accertato che il fattore scatenante si produsse necessariamente poco prima della manifestazione del fenomeno combustivo, quando erano presenti nei locali soltanto l'ZI ed altre tre persone, e che l'incendio non è riferibile ad alcuna causale alternativa. Da tali premesse muove l'itinerario argomentativo trasfuso nella motivazione per arrivare alla conclusione che tra le quattro persone presenti il responsabile dell'incendio deve essere necessariamente individuato nell'ZI, il quale era l'amministratore della società che esercitava la gestione della discoteca e, per tale motivo, era interessato al conseguimento dell'indennizzo assicurativo.
Ciò posto, lo sviluppo argomentativo della motivazione è fondato su una coerente analisi critica degli elementi indizianti e sulla loro coordinazione in un organico quadro interpretativo, alla luce del quale appare dotata di adeguata plausibilità logica e gi l'attribuzione a detti elementi dei requisiti della precisione, della gravità e della concordanza, nel senso che essi appaiono univoci, concludenti, e forniscono la prova della responsabilità dell'imputato in ordine ai delitti contestatigli. Ne consegue che, poiché la motivazione è immune da vizi logici e giuridici e contiene esaustive e plausibili risposte alle obiezioni difensive, la sentenza impugnata supera il vaglio di legittimità demandato a questa Corte, il cui sindacato non può non arrestarsi alla verifica del rispetto delle regole della logica e della conformità ai canoni legali che presiedono all'apprezzamento degli elementi probatori, senza poter attingere l'intrinseca consistenza delle valutazioni riservate al giudice di merito.
In conclusione, il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M
La Corte Suprema di Cassazione, Prima Sezione Penale, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 16 novembre 1999.
Depositato in Cancelleria il 23 dicembre 1999