Cass. pen., sez. IV, sentenza 04/07/2003, n. 36612
CASS
Sentenza 4 luglio 2003

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Risponde del reato di incendio colposo ai sensi degli artt. 449 e 423 cod. pen., anche chi, pur non avendo dato materialmente origine al fuoco, tuttavia abbia dato causa colposamente all'incendio verificatosi, per aver posto le condizioni necessarie non già a far sviluppare il fuoco, ma a cagionare l'incendio, che è manifestazione del divampare delle fiamme, con pericolo per la pubblica incolumità. (Nella fattispecie, relativa ad incendio divampato in una discarica di rifiuti, al ricorrente, gestore della discarica, era stato addebitato di non aver provveduto ad adottare le cautele necessarie ad evitare il pericolo).

Ai fini della sussistenza della fattispecie legale dell'incendio colposo previsto dall'art. 449 cod. pen., o la mera accensione del fuoco, dovuta o meno a fatto del soggetto cui si addebita l'incendio o a qualsiasi altra causa, non ha giuridico rilievo. Ciò che rileva, invece, sono le cause (azioni od omissioni) che hanno reso possibile al fuoco di divampare in incendio, assumendo le caratteristiche della vastità, diffusibilità e difficoltà di estinzione. (Nella fattispecie, all'imputato, sorvegliante di una discarica di rifiuti, era contestato di aver favorito il propagarsi dell'incendio, non avendo egli provveduto ad adottare tutte quelle precauzioni - realizzazione di spazio parafuoco, compattamento del terreno, etc. - necessarie a prevenire il pericolo).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. IV, sentenza 04/07/2003, n. 36612
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 36612
    Data del deposito : 4 luglio 2003

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