Sentenza 4 luglio 2003
Massime • 2
Risponde del reato di incendio colposo ai sensi degli artt. 449 e 423 cod. pen., anche chi, pur non avendo dato materialmente origine al fuoco, tuttavia abbia dato causa colposamente all'incendio verificatosi, per aver posto le condizioni necessarie non già a far sviluppare il fuoco, ma a cagionare l'incendio, che è manifestazione del divampare delle fiamme, con pericolo per la pubblica incolumità. (Nella fattispecie, relativa ad incendio divampato in una discarica di rifiuti, al ricorrente, gestore della discarica, era stato addebitato di non aver provveduto ad adottare le cautele necessarie ad evitare il pericolo).
Ai fini della sussistenza della fattispecie legale dell'incendio colposo previsto dall'art. 449 cod. pen., o la mera accensione del fuoco, dovuta o meno a fatto del soggetto cui si addebita l'incendio o a qualsiasi altra causa, non ha giuridico rilievo. Ciò che rileva, invece, sono le cause (azioni od omissioni) che hanno reso possibile al fuoco di divampare in incendio, assumendo le caratteristiche della vastità, diffusibilità e difficoltà di estinzione. (Nella fattispecie, all'imputato, sorvegliante di una discarica di rifiuti, era contestato di aver favorito il propagarsi dell'incendio, non avendo egli provveduto ad adottare tutte quelle precauzioni - realizzazione di spazio parafuoco, compattamento del terreno, etc. - necessarie a prevenire il pericolo).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 04/07/2003, n. 36612 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 36612 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.
Dott. COCO GIOVANNI SILVIO Presidente
1.Dott. PERNA LA TORRE ERNESTO Consigliere
2.Dott. MARZANO FRANCESCO "
3.Dott. BIANCHI LUISA "
4.Dott. PICCIALLI PATRIZIA "
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ER RM n. il 27/11/1951;
avverso ORDINANZA del 03/01/2003 Trib. Libertà di Reggio Calabria;
sentita la relazione fatta dal Consigliere BIANCHI LUISA;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. Sost. Proc. Gen. Cons. Vincenzo Geraci, per l'annullamento con rinvio limitatamente al reato di truffa e per il rigetto del ricorso nel resto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ordinanza del 3 gennaio 2003 il Tribunale del riesame di Reggio Calabria confermava l'ordinanza con la quale il Gip di quella città aveva imposto a ER AR la misura cautelare degli arresti domiciliari per i delitti di cui agli artt. 113 -449, in relazione all'art. 423 cp (così modificata dal Gip l'originaria imputazione di incendio boschivo doloso formulata dal pubblico ministero) e agli artt. 61 n.7, 110 e 640 cpv. cp, in relazione all'incendio di vastissime proporzioni, probabilmente di origine dolosa, sviluppatosi la mattina del 23 luglio 2002 nei pressi della discarica di Fiumara di Muro e propagatosi anche all'interno della stessa per lo stato di grave carenza nella quale era tenuta. Riteneva il Tribunale che nei confronti del ER fossero ravvisabili gravi indizi di colpevolezza di entrambi i reati, il primo dei quali consistente nell'avere, quale responsabile unico per conto del Comune di Fiumara, della gestione della discarica di rifiuti da parte della società Servizi Ambientali srl, ed in concorso con CO TO UC e D'NA EN, rispettivamente responsabile operativo e amministratore unico della predetta società, posto in essere un comportamento colposo atto a favorire il propagarsi di un incendio boschivo di vaste dimensioni e di difficile spegnimento che, avuto inizio (probabilmente di natura dolosa) alle ore 10 circa della mattina del 23 luglio 2002, veniva domato solo la mattina del giorno successivo a seguito dell'intervento di un mezzo aereo richiesto dal Corpo Forestale dello Stato e che innescatosi all'esterno della discarica, si era propagato anche alla stessa a causa del mancato compattamento ed interramento dei rifiuti. Rilevava il Tribunale che l'irregolare gestione della discarica da parte della ditta appaltatrice, specie il mancato compattamento ed interramento giornaliero dei rifiuti conferiti dagli enti autorizzati (9 comuni, il più importante dei quali quello di Reggio Calabria), quali emergenti dalle plurime informative di p.g. in atti - secondo cui la ditta stessa non disponeva nemmeno dei mezzi meccanici necessari a svolgere l'attività di movimentazione e interramento dei rifiuti - e la mancata realizzazione all'intorno di uno spazio di isolamento c.d. parafuoco, era stato reso possibile per l'omessa vigilanza da parte del ER, unico responsabile del procedimento amministrativo relativo alla gestione della discarica per il Comune di Fiumara, che non aveva provveduto ad esigere dall'appaltatrice l'adempimento degli obblighi che alla stessa facevano carico per contratto. Quanto all'accusa di truffa aggravata per avere, in concorso con i predetti amministratori della Servizi ambientali, indotto in errore il Comune di Fiumara sottacendo il mancato compattamento e sotterramento da parte della ditta appaltatrice dei rifiuti conferiti in discarica e cagionando così alla predetta società un ingiusto profitto corrispondente alla somma che il Comune pagava per il servizio, rilevava il Tribunale che la stessa trovava conferma nelle dichiarazioni di TE RO (non conosciute dal Gip) secondo cui la società Servizi ambientali corrispondeva al ER la somma di quattro milioni di lire al mese.
Ricorre per Cassazione il ER, per il tramite del difensore di fiducia, lamentando violazione dell'art. 606 lett. e) cpp in relazione alla contestata responsabilità in quanto l'incendio era stato appiccato da altri con condotta da sola sufficiente a determinare l'evento, senza che la condotta del ricorrente abbia avuto rilevanza causale al riguardo;
deduce in particolare la mancanza di elementi indiziari atteso che i testi MA QU e ZA OC, dipendenti della discarica, avevano dichiarato che le funzioni di controllo erano state da lui sempre regolarmente esercitate;
che il disordine riscontrato all'interno della discarica era addebitabile a lavori in corso per il suo ampliamento;
che anche in epoca precedente all'incendio egli aveva sollecitato la srl Servizi ambientali, che gestiva la discarica, ad effettuare il lavoro di smaltimento dei rifiuti in maniera più adeguata;
che le dichiarazioni rese dall'ing. TE RO, secondo cui l'indagato aveva un interesse proprio a non svolgere correttamente il lavoro in quanto retribuito dalla predetta società con una somma mensile di lire 4 milioni mensili, costituivano una semplice dichiarazione "de relato" resa da un imputato di reato connesso;
che della lievitazione dei suoi conti correnti era stata fornita delucidazione con riferimento ad un rimborso di un prestito dallo stesso effettuato al proprio fratello che gestiva un panificio nel nord Italia. Prosegue il ricorrente contestando anche l'esistenza del reato di truffa aggravata, ovvero quello di frode nelle pubbliche forniture evocato dal Tribunale del riesame, essendo se mai più configurabile l'ipotesi di cui all'art. 355 c.p., inadempimento di contratti di pubblica fornitura. Afferma che per la ravvisabilità della truffa contrattuale è necessario che il raggiro si perfezioni nel momento stesso in cui la controparte aderisce al contratto, mentre nessuna rilevanza poteva avere il successivo, peraltro presunto, inadempimento da parte della società di gestione. Con un secondo motivo deduce la violazione dell'art. 606 lett. e) in relazione alle ravvisate esigenze cautelari di cui alle lett. a) e c) dell'art. 274 cpp;
l'inquinamento probatorio non si sarebbe potuto ravvisare essendo la prova costituita da elementi documentali non suscettibili di modificazione e quanto al pericolo di reiterazione del reato nessuna prosecuzione dell'attività era possibile essendo stata la discarica posta sotto sequestro ed egli sospeso cautelativamente dal servizio per delibera della giunta municipale del 27.12.2002; in ogni caso sarebbe stata sufficiente una misura meno gravosa come quella di cui all'art. 282 cpp. Il ricorso è infondato e deve pertanto essere rigettato. Rileva preliminarmente il Collegio che in data 21.3.2003, come risulta da informazioni rese dal Comandante della Stazione Carabinieri di Fiumara, sono cessati gli effetti degli arresti domiciliari per effetto di provvedimento del Tribunale di Reggio Calabria ed il ER ha riacquistato la libertà, ciò che comporta il venir meno di ogni interesse del medesimo alla valutazione delle esigenze cautelari da parte di questa Corte. L'esame del ricorso deve dunque essere effettuata solo per quanto riguarda le contestazioni mosse con riferimento ai gravi indizi di colpevolezza (cfr. Sez. Un 13.7.1998 n. 21, Gallieri m.u. 211194 e S. U. 25.6.199 7 n.7 Chiappetta ed altro m.u. 208165). In tale ambito occorre ancora osservare che i motivi proposti dall'imputato sono diretti, per lo più, a contestare i presupposti di fatto dai quali muove la ordinanza impugnata per pervenire alla conferma della misura cautelare e si risolvono in gran parte nella affermazione di fatti riferiti dall'imputato: sotto questo aspetto propongono questioni insuscettibili di considerazione nel giudizio di cassazione atteso che anche in relazione ai provvedimenti riguardanti l'applicazione di misure cautelari i limiti di cognizione della Cassazione devono essere individuati nell'ambito della specifica previsione normativa di cui all'art. 606 cpp, da cui è esclusa ogni possibilità di accertamento del fatto. Deve invece essere accolto il motivo relativo alla inutilizzabilità delle dichiarazioni rese da TE RO nel corso dell'interrogatorio dinanzi alla p.g. delegata dal pubblico ministero, atteso che manca del tutto nell'ordinanza impugnata ogni indicazione sulla qualità del medesimo, sulla sua attendibilità e sulla diretta conoscenza dei fatti riferiti. Ciò non comporta tuttavia un sostanziale mutamento del quadro indiziario evidenziato nell'ordinanza del Tribunale del riesame, fondato su plurime informative di p.g. che hanno riferito dello stato di cattiva gestione della discarica, come sopra evidenziato.
Ferma restando dunque la ricostruzione dei fatti quale delineata nell'ordinanza impugnata, , è solo nella parte in cui deducono la violazione di legge o l'illogicità della motivazione che i motivi sono ammissibili.
Viene dunque in rilievo in primo luogo la contestazione con la quale l'imputato vorrebbe ,escludere ogni propria responsabilità per l'incendio atteso che lo stesso deve ritenersi appiccato da altri che ne sarebbe esclusivamente responsabile.
L'assunto è infondato in quanto la circostanza che il fuoco, come sembra nel presente caso, sia stato dolosamente appiccato da altri (che risponderà pertanto di incendio doloso) non esclude che chi, colposamente, ha creato le condizioni per il divampare dell'incendio risponda a tale titolo del reato di cui all'art. 449, avendo questa Corte già avuto modo di chiarire (Cass. sez. IV 20.5.1987 n. 8891, De Angelis m.u.176499 e Cass.sez. IV 4.11.87 n. 875, Montori m.u. 177471) che "Risponde del reato di incendio colposo ai sensi degli artt. 449 e 423 c. p., anche chi, pur non avendo dato materialmente origine al fuoco, tuttavia abbia dato causa colposamente all'incendio verificatosi, per aver posto le condizioni necessarie non già a far sviluppare il fuoco, ma a cagionare l'incendio, che è manifestazione del divampare delle fiamme, con pericolo per la pubblica e che "Ai fini della sussistenza della fattispecie legale dell'incendio colposo previsto dall'art. 449 Cod. Pen., la mera accensione del fuoco, dovuta o no a fatto del soggetto cui si addebita l'incendio o a qualsiasi altra causa, non ha giuridico rilievo. Ciò che rileva, invece, sono le cause (azioni od omissioni) che hanno reso possibile al fuoco di divampare in incendio, assumendo le caratteristiche della vastità, diffusibilità e difficoltà di estinzione".
Da ultimo, in relazione all'ulteriore addebito di truffa aggravata (le diverse fattispecie di cui all'art. 355 o 356 c.p. non sono state contestate) resta da dire che l'elemento costitutivo della truffa ben può essere posto in essere, a differenza -di quanto sostenuto dal ricorrente, anche nella fase esecutiva del contratto (v. Cass. sez. VI 13.5.98 n. 5579, Perina m.u. 210613), e dunque con riferimento al comportamento dell'indagato che ha omesso di segnalare al Comune il mancato adempimento da parte della ditta appaltatrice degli obblighi assunti.
P.Q.M.
La Corte:
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma il 4 luglio 2003.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 24 SETTEMBRE 2003.