Sentenza 13 gennaio 2010
Massime • 1
Non viola il divieto della "reformatio in peius" il giudice di appello che, richiesto dell'applicazione della continuazione tra più reati per uno dei quali è stata pronunciata sentenza di condanna a pena sospesa, revochi, nel riconoscere la continuazione, il beneficio già concesso.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 13/01/2010, n. 5835 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5835 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. PETTI Ciro - Presidente - del 13/01/2010
Dott. CORDOVA Agostino - Consigliere - SENTENZA
Dott. SQUASSONI Claudia - Consigliere - N. 43
Dott. AMOROSO Giovanni - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. AMORESANO Silvio - Consigliere - N. 46746/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RI AU, n. LI il 18.6.1990;
avverso la sentenza del 5.6.2009 della Corte d'appello di LI Udita la relazione fatta in pubblica udienza dal Consigliere Dr. Giovanni Amoroso;
Udito il P.M., in persona del S. Procuratore Generale Dott. D'Angelo Giovanni, che ha concluso per il rigetto del ricorso. La Corte osserva:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Il Tribunale di LI, all'esito di giudizio abbreviato, ha ritenuto AU RI colpevole del delitto di detenzione illegale e cessione di hashish, con l'attenuante del fatto di lieve entità, e della contravvenzione di porto ingiustificato di un coltello.
La sentenza esponeva che i membri di una pattuglia dei carabinieri di Sestu videro l'imputato (già noto come spacciatore di stupefacenti perché tratto in arresto due mesi prima) su una macchina nella quale si trovava anche un soggetto invece noto come assuntore di sostanze stupefacenti. Videro anche RI dare qualcosa a tale soggetto (EA ZA) ricevendo qualcosa in cambio. I giovani, accortisi dei carabinieri, cambiarono direzione di marcia e RI si tolse la felpa che indossava. L'auto fu bloccata dai militari, i quali colsero il ZA nell'atto di liberarsi di un pacchetto di sigarette e il RI mentre cercava di occultare una banconota da Euro 10,00 e un contenitore di plastica. Fu subito accertato che dentro tale contenitore si trovavano 19 dosi di hashish, mentre nel pacchetto di sigarette in possesso di ZA vi erano altre due dosi di hashish. Il RI fu trovato anche in possesso di un coltello a serramanico che presentava la punta annerita. La sentenza osservava che l'affermazione di RI (resa con dichiarazioni spontanee nel giudizio abbreviato) secondo cui l'hashish era destinato a uso personale era contraddetta da quanto direttamente osservato dai carabinieri, dal possesso della banconota e del coltello (impiegato per il taglio dell'hashish) e dalla suddivisione in dosi dello stupefacente.
2. La Corte d'appello di LI, adita dall'imputato, rilevava che la circostanza che appena due mesi prima del fatto in contestazione il RI fosse stato arrestato nella flagranza di un reato analogo (detenzione per la vendita di hashish) consentiva di affermare che le due condotte fossero state il frutto di una. medesima risoluzione criminosa e che i reati erano pertanto unificabili sotto il vincolo della continuazione. Avuto riguardo alla quantità di stupefacente e al corrispettivo tratto dallo spaccio, poteva ritenersi più grave il fatto già giudicato con la sentenza dell'11.9.2008 del Tribunale di LI (divenuta irrevocabile l'11.10.2008).
Quanto alla entità dell'aumento per la continuazione, la Corte territoriale osservava che, alla pena di otto mesi di reclusione e 1.400 euro di multa applicata con tale sentenza, poteva aggiungersi, a titolo di aumento per la continuazione, quella di sei mesi di reclusione e Euro 1.000 di multa (8 mesi e Euro 1.300 per il capo A e 1 mese e 200 euro per il capo B = 9 mesi e 1.500 euro, ridotta di 1/3 per il giudizio abbreviato).
Aggiungeva però la Corte d'appello che la richiesta di applicazione della disciplina del reato continuato tra il fatto del 10.9.2008 e quello del 19.11.2008 comportava la necessità di rivisitare la decisione del Tribunale di LI, assunta con la sentenza 11.9.2008, di concedere a RI AU la sospensione condizionale della pena, non concessa invece con la sentenza appellata. Infatti, la commissione di un nuovo reato dopo appena due mesi dall'arresto e dalla condanna per il primo reato costituiva un indice negativo in ordine alla sussistenza dei presupposti che legittimavano la concessione della sospensione condizionale della pena. Ciò comportava da un lato che il beneficio già concesso con la sentenza 11.9.2008 dovesse essere revocato, dall'altro, che lo stesso beneficio non poteva essere concesso con riferimento al reato continuato valutato nel suo complesso.
3. Avverso questa pronuncia l'imputato propone ricorso per Cassazione con due motivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso, articolato in due motivi con cui l'imputato, denunciando la violazione dell'art. 168 c.p. e vizio di motivazione, si duole della revoca - da parte della Corte d'appello - del beneficio della sospensione condizionale della pena concessogli dal giudice di primo grado e deduce la violazione del divieto di reformatio in pejus, è infondato.
2. Questa Corte (Cass., sez. 4, 20 gennaio 2004 - 11 marzo 2004, n. 11532) ha già affermato - e qui ribadisce - che, allorché l'imputato, al quale in primo grado sono state inflitte distinte condanne a pena sospesa, chieda l'applicazione della continuazione, il giudice di appello acquista il potere di rivalutare la personalità del medesimo sulla base del contestuale e globale esame dei distinti reati e può pertanto, pur riconoscendo la continuazione, revocare il beneficio già concesso, senza violare il divieto di "reformatio in peius"; ciò vale a maggior ragione quando la richiesta della continuazione riguarda reati per i quali il giudice di primo grado ha negato la sospensione condizionale della pena ed altri reati oggetto di condanna irrevocabile a pena sospesa. Conf. Cass., sez. 5, 3 giugno 1998 - 7 luglio 1998, n. 8043, che parimenti ha ritenuto che il giudice di appello, nel riconoscere la continuazione dei reati, possa revocare il beneficio già concesso, senza violare il divieto di "reformatio inpeius".
3. Pertanto il ricorso va rigettato con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 13 gennaio 2010.
Depositato in Cancelleria il 12 febbraio 2010