CASS
Sentenza 20 aprile 2023
Sentenza 20 aprile 2023
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 20/04/2023, n. 16801 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16801 |
| Data del deposito : | 20 aprile 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: NO PA nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 04/03/2022 della CORTE APPELLO di MILANO udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI FABRIZIO AUGUSTO MANCUSO;
lette/sentite le conclusioni del PG Penale Sent. Sez. 1 Num. 16801 Anno 2023 Presidente: BONI MONICA Relatore: MANCUSO LUIGI FABRIZIO AUGUSTO Data Udienza: 11/11/2022 Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del dott. Pietro Molino, Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso, con le conseguenze di legge. RITENUTO IN FATTO 1. Con atto rivolto alla Corte di appello di Milano, in funzione di giudice dell'esecuzione, veniva richiesta, nell'interesse di OL AR, l'applicazione della disciplina della continuazione, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., in ordine a tutti i reati per i quali il predetto risultava condannato in forza dei seguenti titoli: a) sentenza emessa dalla Corte di appello di Milano il 10 aprile 2014; b) sentenza emessa dalla Corte di appello di Milano il 29 giugno 2018; c) sentenza emessa dalla Corte di assise di appello di Reggio Calabria il 23 marzo 1991. 2. Con ordinanza del 4 marzo 2022, l'adito giudice dell'esecuzione riconosceva la continuazione solo fra i reati giudicati con le citate sentenze emesse dalla Corte di appello di Milano il 10 aprile 2014 e il 29 giugno 2018, rigettando l'istanza nel resto. 3. Il difensore di OL AR ha proposto ricorso per cassazione, con atto articolato in tre motivi. 3.1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., violazioni degli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen. e vizi di motivazione in ordine alla preliminare dichiarazione di inammissibilità della richiesta. Il ricorrente sostiene che il giudice dell'esecuzione sia incorso in un grave errore di giudizio, nell'affermare preliminarmente l'inammissibilità dell'istanza ritenendola una mera riproposizione di quanto già dedotto con una istanza precedente. La difesa contesta la valutazione circa la ritenuta irrilevanza, per il caso in esame, di un nuovo indirizzo interpretativo della giurisprudenza di legittimità, che, unitamente agli ulteriori elementi di prova esposti dalla difesa, rappresenterebbe il novum dell'istanza. 3.2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., violazioni degli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen. e vizi di motivazione in ordine al parziale rigetto dell'istanza. Il ricorrente sostiene che il giudice dell'esecuzione non abbia applicato in modo corretto la disciplina della continuazione ma, in violazione dei principi fissati dalla giurisprudenza di legittimità in materia, abbia omesso di valutare gli elementi rivelatori della sussistenza di un medesimo disegno criminoso fra tutti i reati 2 indicati nell'istanza, rendendo ordinanza carente di motivazione o recante motivazione contraddittoria. 3.3. Con il terzo motivo, il ricorrente deduce, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. violazioni degli artt. 133 cod. pen. e 671 cod. proc. pen. e vizi di motivazione in ordine alla determinazione della pena applicata a seguito del riconoscimento parziale della continuazione. Il ricorrente sostiene che il giudice dell'esecuzione, riconosciuta la continuazione fra i reati giudicati con le sentenze emesse dalla Corte di appello di Milano il 10 aprile 2014 e il 29 giugno 2018, non abbia espresso le ragioni in base alle quali ha determinato in due anni di reclusione l'aumento di pena per il reato giudicato con la seconda di tali sentenze, che aveva fissato la pena in quattro anni di reclusione. Il ricorrente, inoltre, lamenta che il giudice dell'esecuzione non abbia considerato che per altri correi siano state inflitte per lo stesso reato delle pene più miti. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile, perché volto a far valere un vizio che, pur nell'ipotesi in cui fosse riscontrato, risulterebbe irrilevante nella logica complessiva della decisione. Il giudice dell'esecuzione, infatti, pur avendo affermato nel corpo della motivazione che l'istanza riguardante il riconoscimento della continuazione è inammissibile, perché mera riproposizione di istanza analoga per quanto concerne i reati giudicati dalla sentenza emessa dalla Corte di assise di appello di Reggio Calabria il 23 marzo 1991, ha poi esaminato nel merito l'istanza anche sotto tale profilo. Da tale situazione deriva che un ipotetico riscontro del vizio lamentato dal ricorrente, in ordine alla valutazione in termini di inammissibilità di tale capo dell'istanza, sarebbe privo di alcun effetto concreto, poiché l'ordinanza ha poi valutato in termini di infondatezza lo stesso capo dell'istanza e lo ha rigettato, come emerge dalla motivazione e dal dispositivo dell'ordinanza. 2. Il secondo motivo di ricorso è infondato. 2.1. L'esame dell'ordinanza dimostra che sono stati rispettati i consolidati e condivisibili principi di diritto in materia, nel compimento delle valutazioni finalizzate a verificare, in base a taluni indicatori - quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita - se l'istante si fosse rappresentato e avesse unitariamente deliberato, almeno nelle loro linee essenziali, i reati per i quali è stato condannato con distinte sentenze (Sez. U., n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074-01; Sez. 1, n. 15955 3 "1/ del 08/01/2016, Eloumari, Rv. 266615-01; Sez. 1, n. 11564 del 13/11/2012, dep. 2013, Daniele, Rv. 255156-01). 2.2. Nel caso ora in esame, il giudice dell'esecuzione non è incorso in alcun errore di diritto e, nel motivare la negazione di un vincolo unitario della continuazione fra i reati considerati, ha reso adeguata motivazione, poiché ha spiegato le ragioni in base alle quali non può ritenersi che anche i reati ai quali si riferisce il rigetto dell'istanza siano stati realizzati in esecuzione del medesimo disegno criminoso. È decisivo osservare che il giudice dell'esecuzione ha reso esplicite, nella congrua motivazione, le ragioni in base alle quali non è possibile ipotizzare che nel 1985, fra i protagonisti della nuova associazione di cui alla menzionata sentenza della Corte di appello di Milano, all'epoca impegnati ad eliminarsi reciprocamente, vi fosse già un pur generico programma criminoso comune, riguardante anche tutti gli altri reati oggetto dell'istanza. Il giudice dell'esecuzione ha chiarito che detto programma deve invece imputarsi necessariamente ad un accordo successivo e diverso, e che esso non può fondare il riconoscimento della continuazione. Il giudice dell'esecuzione, inoltre, ha spiegato che non porta a conclusioni differenti l'esame della documentazione prodotta dalla difesa con memoria e in sede di discussione. 2.3. Il giudice dell'esecuzione, quindi, ha posto in luce nell'ordinanza, congruamente, gli elementi che portano ad escludere la configurabilità di un disegno criminoso unitario per tutti i reati considerati. Il provvedimento supera il vaglio di legittimità demandato a questa Corte, il cui sindacato deve arrestarsi alla verifica del rispetto delle regole della logica e della conformità ai canoni legali che presiedono all'apprezzamento delle circostanze fattuali. 3. Il terzo motivo di ricorso è infondato. 3.1. La giurisprudenza di legittimità ha affermato che, in tema di ricorso per cassazione, il diverso trattamento sanzionatorio riservato, nel medesimo procedimento, ad altri imputati, anche se correi, non implica un vizio di motivazione della sentenza, salvo che il giudizio di merito sul diverso trattamento di situazione prospettata come identica sia sostenuto da asserzioni irragionevoli o paradossali. (Sez. 3, n. 9450, del 24/02/2022, Rv. 282839-01). Peraltro, è stato stabilito, in tema di determinazione della pena, che nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media edittale, non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione da parte del giudice, essendo sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez. 4, n. 46412, del 05/11/2015, Rv. 265283-01). 4 Nel caso in esame, le doglianze difensive non meritano accoglimento, perché, avuto riguardo ai predetti principi e all'entità delle pene inflitte in concreto in rapporto alla cornice edittale di riferimento, deve ritenersi implicito, nell'ordinanza, il richiamo delle valutazioni espresse dai giudici della cognizione circa il trattamento sanzionatorio inerente ai vari reati. Inoltre, la specificità della posizione di ogni condannato esclude la possibilità di ravvisare violazioni di legge o vizi di motivazione in base al raffronto fra le pene inflitte a OL AR e quelle inflitte ad altri soggetti in base alle generiche affermazioni del ricorrente sul punto. 4. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, 11 novembre 2022.
lette/sentite le conclusioni del PG Penale Sent. Sez. 1 Num. 16801 Anno 2023 Presidente: BONI MONICA Relatore: MANCUSO LUIGI FABRIZIO AUGUSTO Data Udienza: 11/11/2022 Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del dott. Pietro Molino, Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso, con le conseguenze di legge. RITENUTO IN FATTO 1. Con atto rivolto alla Corte di appello di Milano, in funzione di giudice dell'esecuzione, veniva richiesta, nell'interesse di OL AR, l'applicazione della disciplina della continuazione, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., in ordine a tutti i reati per i quali il predetto risultava condannato in forza dei seguenti titoli: a) sentenza emessa dalla Corte di appello di Milano il 10 aprile 2014; b) sentenza emessa dalla Corte di appello di Milano il 29 giugno 2018; c) sentenza emessa dalla Corte di assise di appello di Reggio Calabria il 23 marzo 1991. 2. Con ordinanza del 4 marzo 2022, l'adito giudice dell'esecuzione riconosceva la continuazione solo fra i reati giudicati con le citate sentenze emesse dalla Corte di appello di Milano il 10 aprile 2014 e il 29 giugno 2018, rigettando l'istanza nel resto. 3. Il difensore di OL AR ha proposto ricorso per cassazione, con atto articolato in tre motivi. 3.1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., violazioni degli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen. e vizi di motivazione in ordine alla preliminare dichiarazione di inammissibilità della richiesta. Il ricorrente sostiene che il giudice dell'esecuzione sia incorso in un grave errore di giudizio, nell'affermare preliminarmente l'inammissibilità dell'istanza ritenendola una mera riproposizione di quanto già dedotto con una istanza precedente. La difesa contesta la valutazione circa la ritenuta irrilevanza, per il caso in esame, di un nuovo indirizzo interpretativo della giurisprudenza di legittimità, che, unitamente agli ulteriori elementi di prova esposti dalla difesa, rappresenterebbe il novum dell'istanza. 3.2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., violazioni degli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen. e vizi di motivazione in ordine al parziale rigetto dell'istanza. Il ricorrente sostiene che il giudice dell'esecuzione non abbia applicato in modo corretto la disciplina della continuazione ma, in violazione dei principi fissati dalla giurisprudenza di legittimità in materia, abbia omesso di valutare gli elementi rivelatori della sussistenza di un medesimo disegno criminoso fra tutti i reati 2 indicati nell'istanza, rendendo ordinanza carente di motivazione o recante motivazione contraddittoria. 3.3. Con il terzo motivo, il ricorrente deduce, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. violazioni degli artt. 133 cod. pen. e 671 cod. proc. pen. e vizi di motivazione in ordine alla determinazione della pena applicata a seguito del riconoscimento parziale della continuazione. Il ricorrente sostiene che il giudice dell'esecuzione, riconosciuta la continuazione fra i reati giudicati con le sentenze emesse dalla Corte di appello di Milano il 10 aprile 2014 e il 29 giugno 2018, non abbia espresso le ragioni in base alle quali ha determinato in due anni di reclusione l'aumento di pena per il reato giudicato con la seconda di tali sentenze, che aveva fissato la pena in quattro anni di reclusione. Il ricorrente, inoltre, lamenta che il giudice dell'esecuzione non abbia considerato che per altri correi siano state inflitte per lo stesso reato delle pene più miti. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile, perché volto a far valere un vizio che, pur nell'ipotesi in cui fosse riscontrato, risulterebbe irrilevante nella logica complessiva della decisione. Il giudice dell'esecuzione, infatti, pur avendo affermato nel corpo della motivazione che l'istanza riguardante il riconoscimento della continuazione è inammissibile, perché mera riproposizione di istanza analoga per quanto concerne i reati giudicati dalla sentenza emessa dalla Corte di assise di appello di Reggio Calabria il 23 marzo 1991, ha poi esaminato nel merito l'istanza anche sotto tale profilo. Da tale situazione deriva che un ipotetico riscontro del vizio lamentato dal ricorrente, in ordine alla valutazione in termini di inammissibilità di tale capo dell'istanza, sarebbe privo di alcun effetto concreto, poiché l'ordinanza ha poi valutato in termini di infondatezza lo stesso capo dell'istanza e lo ha rigettato, come emerge dalla motivazione e dal dispositivo dell'ordinanza. 2. Il secondo motivo di ricorso è infondato. 2.1. L'esame dell'ordinanza dimostra che sono stati rispettati i consolidati e condivisibili principi di diritto in materia, nel compimento delle valutazioni finalizzate a verificare, in base a taluni indicatori - quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita - se l'istante si fosse rappresentato e avesse unitariamente deliberato, almeno nelle loro linee essenziali, i reati per i quali è stato condannato con distinte sentenze (Sez. U., n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074-01; Sez. 1, n. 15955 3 "1/ del 08/01/2016, Eloumari, Rv. 266615-01; Sez. 1, n. 11564 del 13/11/2012, dep. 2013, Daniele, Rv. 255156-01). 2.2. Nel caso ora in esame, il giudice dell'esecuzione non è incorso in alcun errore di diritto e, nel motivare la negazione di un vincolo unitario della continuazione fra i reati considerati, ha reso adeguata motivazione, poiché ha spiegato le ragioni in base alle quali non può ritenersi che anche i reati ai quali si riferisce il rigetto dell'istanza siano stati realizzati in esecuzione del medesimo disegno criminoso. È decisivo osservare che il giudice dell'esecuzione ha reso esplicite, nella congrua motivazione, le ragioni in base alle quali non è possibile ipotizzare che nel 1985, fra i protagonisti della nuova associazione di cui alla menzionata sentenza della Corte di appello di Milano, all'epoca impegnati ad eliminarsi reciprocamente, vi fosse già un pur generico programma criminoso comune, riguardante anche tutti gli altri reati oggetto dell'istanza. Il giudice dell'esecuzione ha chiarito che detto programma deve invece imputarsi necessariamente ad un accordo successivo e diverso, e che esso non può fondare il riconoscimento della continuazione. Il giudice dell'esecuzione, inoltre, ha spiegato che non porta a conclusioni differenti l'esame della documentazione prodotta dalla difesa con memoria e in sede di discussione. 2.3. Il giudice dell'esecuzione, quindi, ha posto in luce nell'ordinanza, congruamente, gli elementi che portano ad escludere la configurabilità di un disegno criminoso unitario per tutti i reati considerati. Il provvedimento supera il vaglio di legittimità demandato a questa Corte, il cui sindacato deve arrestarsi alla verifica del rispetto delle regole della logica e della conformità ai canoni legali che presiedono all'apprezzamento delle circostanze fattuali. 3. Il terzo motivo di ricorso è infondato. 3.1. La giurisprudenza di legittimità ha affermato che, in tema di ricorso per cassazione, il diverso trattamento sanzionatorio riservato, nel medesimo procedimento, ad altri imputati, anche se correi, non implica un vizio di motivazione della sentenza, salvo che il giudizio di merito sul diverso trattamento di situazione prospettata come identica sia sostenuto da asserzioni irragionevoli o paradossali. (Sez. 3, n. 9450, del 24/02/2022, Rv. 282839-01). Peraltro, è stato stabilito, in tema di determinazione della pena, che nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media edittale, non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione da parte del giudice, essendo sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez. 4, n. 46412, del 05/11/2015, Rv. 265283-01). 4 Nel caso in esame, le doglianze difensive non meritano accoglimento, perché, avuto riguardo ai predetti principi e all'entità delle pene inflitte in concreto in rapporto alla cornice edittale di riferimento, deve ritenersi implicito, nell'ordinanza, il richiamo delle valutazioni espresse dai giudici della cognizione circa il trattamento sanzionatorio inerente ai vari reati. Inoltre, la specificità della posizione di ogni condannato esclude la possibilità di ravvisare violazioni di legge o vizi di motivazione in base al raffronto fra le pene inflitte a OL AR e quelle inflitte ad altri soggetti in base alle generiche affermazioni del ricorrente sul punto. 4. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, 11 novembre 2022.