CASS
Sentenza 8 novembre 2023
Sentenza 8 novembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 08/11/2023, n. 45118 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 45118 |
| Data del deposito : | 8 novembre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da RI NE, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 06/04/2023 del Tribunale del riesame di Reggio Calabria letti gli atti, il ricorso e l'ordinanza impugnata;
udita la relazione del consigliere Anna Criscuolo;
udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Vincenzo Senatore, che ha concluso per l'annullamento con rinvio limitatamente al primo motivo e inammissibilità nel resto;
uditi i difensori, avv. Salvatore Staiano e Guido Contestabile, che hanno concluso per l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. I difensori di NE RI hanno proposto ricorso avverso l'ordinanza in epigrafe con la quale il Tribunale del riesame di Reggio Calabria ha annullato l'ordinanza genetica limitatamente al reato di incendio aggravato dell'imbarcazione di CU LE, oggetto del capo 6) dell'imputazione, confermando la misura custodiale applicata all'indagato per i reati di cui agli artt. 416 bis cod. pen. e tentata estorsione aggravata ex art. 416 bis.1 cod. pen., così qualificata l'originaria imputazione, oggetto dei capi 1) bis e 7). Penale Sent. Sez. 6 Num. 45118 Anno 2023 Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI Relatore: CRISCUOLO ANNA Data Udienza: 04/10/2023 Ne chiedono l'annullamento per due motivi. 1.1. Con il primo motivo denunciano l'illogicità interna della motivazione per contrasto tra la parte in cui annulla l'ordinanza genetica in relazione al capo 6) e la parte in cui utilizza gli stessi elementi per ritenere sussistenti i reati di cui ai restanti capi di imputazione, tutti intrinsecamente e logicamente collegati nell'impostazione accusatoria. Il Tribunale ha, invece, escluso la riconducibilità del danneggiamento mediante incendio alla cosca LÈ, ritenendo che dalle conversazioni intercettate tra appartenenti alla cosca MA emergesse chiaramente che l'ipotesi delittuosa era frutto di una supposizione del CU, il quale aveva attribuito una matrice mafiosa al danneggiamento, riconducendolo ai MO e alla loro pretesa di ottenere il conferimento del pescato all'asta del pesce da loro gestita, e per ottenere protezione si era rivolto ai MA, che, tuttavia, avevano ritenuto opportuno interloquire con i MO per gestire la vicenda senza interferire e senza invadere una sfera criminale di competenza dell'altro clan. Tuttavia, una volta ritenuta congetturale l'ipotesi del CU e insussistenti elementi idonei a dimostrare che l'autore materiale dell'incendio avesse ricevuto ordine dal ricorrente e dal suocero, risulta illogico ritenere sussistente la gravità indiziaria per i restanti reati, al primo strettamente collegati. Si evidenzia che la stessa ordinanza ammette tale collegamento, riconoscendo che il danneggiamento era strumentale a costringere il CU a conferire il pescato alla società del ricorrente e che la gestione dell'asta del pesce nel territorio di Gioia Tauro è un settore di competenza della cosca MO;
che la vicenda aveva intersecato i rapporti tra le due cosche a seguito della richiesta di protezione rivolta dal CU ai MA, i quali avevano ritenuto necessaria l'interlocuzione con i LÈ, in quanto il ricorrente, insieme al suocero e ad IO LÈ, continuava a gestire l'asta del pesce con modalità mafiose. L'ordinanza dà, inoltre, rilievo alla minaccia del ricorrente di bruciare la barca del CU, alla volontà di sottoporre ad estorsione il CU per il rifiuto di conferire il pescato all'asta, al fatto che IO LÈ faceva riferimento al ricorrente senza decidere da solo, alla considerazione di cui godeva tra gli appartenenti al clan MA, che individuavano in lui il gestore dell'asta del pesce insieme al suocero: settore gestito con modalità mafiose, confermate dai singoli episodi estorsivi commessi ai danni di imprenditori ittici, emersi nel procedimento connesso cd VA CO Europea richiamato nell'ordinanza. Privata l'ipotesi accusatoria del reato di cui al capo 6), le altre condotte perdono direzionalità verso i LÈ ed anche la trasformazione delle condotte di cui al capo 7) da minaccia esplicita (di cui al capo 6)) a minaccia implicita finisce per incidere sul nesso funzionale e teleologico tra la condotta di cui al capo 6) e quelle di cui ai restanti capi di imputazione, riducendole a mere congetture, prive del presupposto idoneo a sorreggere l'ipotesi accusatoria sia quanto alla 2 perdurante messa a disposizione del ricorrente e alla progressione criminale da sodale a organizzatore, sia quanto alla costrizione e imposizione all'imprenditore ittico. 1.2. Con il secondo motivo si denunciano la violazione di legge e il vizio di motivazione per avere il Tribunale ricavato elementi di prova a carico del ricorrente da conversazioni tra appartenenti alla cosca avversaria senza alcuna verifica di attendibilità della fonte primaria. Si evidenzia che il ricorrente non è protagonista diretto delle dinamiche descritte nell'ordinanza, ma è chiamato in causa sia da membri della cosca LÈ che della cosca avversa, sulle cui dichiarazioni alcuna verifica di attendibilità della fonte primaria è stata compiuta, specie alla luce dei principi affermati da questa Corte in relazione al rilievo probatorio debole sotto il profilo dell'affidabilità da attribuire alle dichiarazioni degli appartenenti a cosca avversa. Né il problema può ritenersi superato in forza delle informazioni dirette sui fatti ottenute nel corso degli incontri del novembre 2020 con esponenti della cosca LÈ, risultando riferite circostanze apprese de relato dall'interlocutore dei conversanti, necessitanti di elementi esterni di conferma. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. ['fondato il primo motivo di ricorso per le ragioni di seguito illustrate. Premesso che il controllo di legittimità non si estende alle incongruenze logiche che non siano manifeste ossia macroscopiche, del tutto incompatibili con le conclusioni raggiunte o con altri passaggi argomentativi del provvedimento e tali da costituire fratture logiche all'interno del discorso giustificativo tra premesse e conclusioni, nel caso di specie è riscontrabile il vizio denunciato. L'annullamento dell'ordinanza genetica relativamente all'incendio doloso del peschereccio del CU, oggetto del capo 6), per mancanza di prove sulla riconducibilità dell'azione al clan Mole e al ricorrente, in particolare, ha inevitabilmente destrutturato l'impostazione accusatoria e reso incoerente e manifestamente illogico il percorso argomentativo y che sorregge la gravità indiziaria ravvisata per gli altri reati ascritti al ricorrente. E ciò in quanto, eliminando l'atto intimidatorio, in tesi d'accusa ordinato dal ricorrente e dal suocero e finalizzato a punire il rifiuto del CU di conferire il pescato alle società della cosca (la Ulisse srl, appartenente al ricorrente, ma gestita dalla moglie dopo il dissequestro del 2019, e la neocostituita GNT srl) per costringerlo, con la minaccia implicita di ulteriori ritorsioni, a conferirlo per l'asta del pesce gioiese, gestita in regime di monopolio e con metodo mafioso dalla cosca Mole, l'estorsione, oggetto del capo 7), ritenuta solo tentata dal Tribunale, è risultata privata della matrice e della valenza coartante, assegnata a quell'originario atto intimidatorio ed alla minaccia implicita ad esso correlata. 3 In realtà, una volta esclusa la riferibilità dell'incendio del natante alla cosca MO ed al ricorrente quale mandante, risulta scarsamente coerente, anzi, del tutto contraddittorio, ritenerlo partecipe del tentativo di estorsione, essendovi una frattura logica tra l'atto intimidatorio e la sua strumentalità a costringere il CU a conferire il pescato alle imprese della cosca, riconosciuta dallo stesso Tribunale, peraltro, in base allo stesso elemento ritenuto inidoneo a provare la riconducibilità dell'incendio al ricorrente. L'annullamento parziale investe un fatto di rilievo centrale nell'impostazione accusatoria, stante la valenza punitiva e intimidatoria attribuita all'incendio, funzionale, nella logica mafiosa del clan MO, a costringere la vittima a conferire il pescato e, al contempo, a mantenere il controllo del settore gestito della cosca, notoriamente di esclusiva competenza dei MO, al punto da indurre i MA a consultare gli esponenti della cosca avversa per evitare invasioni di sfere di competenza e pericolose frizioni a seguito della richiesta di protezione proveniente dal CU. In tal senso depongono i colloqui intercettati, riportati e valorizzati nell'ordinanza, dai quali risulta che il CU aveva supposto che l'intimidazione provenisse dai MO a seguito del suo rifiuto di conferire il pescato e si era rivolto ai MA per ottenere protezione, ma essi, ben consapevoli del monopolio esercitato dai LÈ sull'asta del pesce nel mercato di Gioia Tauro, avevano ritenuto opportuno consultare i vertici della cosca opposta, interfacciandosi con IO LÈ, quale esponente di rilievo e portavoce del ricorrente e del suocero. E', tuttavia, contraddittorio e manifestamente illogico il ragionamento del Tribunale che, da un lato, reputa che il ricorrente si era limitato a far circolare la voce di voler incendiare le barche del CU e che ciò non era sufficiente ad individuarlo come mandante dell'incendio (pag. 36 dell'ordinanza), dall'altro, ritiene che la stessa affermazione di voler dare fuoco alle barche del CU (come riferiva IO MO e non negava il suocero nell'incontro del 3 dicembre 2020 con gli esponenti della cosca MA) costituisse una minaccia esplicita - e non implicita come contestato nel capo di incolpazione -, idonea a provarne la partecipazione all'estorsione (pag. 37). A vulnerare il ragionamento del Tribunale è la circostanza che la stessa ordinanza riconosce la connessione teleologica tra il danneggiamento mediante incendio del peschereccio del CU e l'estorsione e attribuisce rilievo alla minaccia proferita dal ricorrente, pur avendo eliminato l'antecedente logico della successiva condotta estorsiva. Ancor più evidente è l'incongruenza ravvisabile tra la premessa (la non riferibilità dell'incendio al ricorrente) e l'inserimento dell'estorsione nell'attività associativa, qualificata dalle modalità mafiose di gestione dell'asta del pesce da parte del clan MO, consistenti nel costringere i pescatori della zona di Gioia Tauro a conferire loro il pescato per mantenere il monopolio e il controllo del settore. A tal fine, l'ordinanza nuovamente valorizza 4 la minaccia del ricorrente di bruciare la barca del CU e la volontà di sottoporre ad estorsione il CU per il suo rifiuto di conferire il proprio pescato all'asta del pesce (pag. 42), attribuendo rilievo alla consapevolezza dei MA del controllo esclusivo esercitato dalla cosca LÈ in un settore, nel quale non dovevano interferire. Se è, pertanto, corretto affermare, come fa il Tribunale, che la vicenda in esame interseca i rapporti tra le cosche e illumina sugli equilibri attuali e sui componenti delle due articolazioni di n'drangheta nonché sul ruolo del ricorrente e sulla considerazione di cui godeva tra gli antagonisti, è, tuttavia, certo che una volta esclusa la riferibilità dell'incendio alla cosca MO e al ricorrente quale mandante, tale episodio non può costituire l'antefatto idoneo ad integrare la minaccia diretta ad estorcere il pescato al CU, anche alla luce delle divergenti risultanze dei colloqui intercettati dopo gli incontri tra esponenti delle due cosche, dai quali risulta che secondo il ricorrente il CU non aveva da temere e poteva acquistare un nuovo peschereccio poiché egli non era interessato alla consegna del suo pescato (come riferito da LÈ IO a OS MA dopo l'incontro del 10/11/2020). Tuttavia, se i colloqui e i ripetuti incontri tra rappresentanti delle cosche per risolvere la vicenda dimostrano, come evidenziato nell'ordinanza, che il RI, benché in stato di detenzione domiciliare, era in grado di interloquire con il LÈ e di far veicolare le sue determinazioni, di continuare a mantenere il controllo del mercato ittico gioiese tramite le società, di fatto a lui riferibili, e che i MA erano consapevoli sia del ruolo del ricorrente nella cosca MO sia della situazione di predominio esercitata in tale settore nonché della necessità di rispettare le logiche e le influenze mafiose tanto da ritenere necessario che il CU le rispettasse, incontrando esponenti dei MO, e da ipotizzare che il disinteresse del RI fosse solo apparente e destinato a non acuire il contrasto, ciò che risulta incoerente e illogica è la ritenuta idoneità della sola minaccia esplicita del ricorrente a costringere il CU a conferire il pescato, nonostante la non riferibilità dell'incendio al ricorrente e la funzionalità attribuita a quell'atto intimidatorio, quale elemento concreto di pressione. Non è, inoltre, spiegato come risulti conciliabile con il contesto mafioso descritto e la caratura dei soggetti coinvolti nella vicenda il margine di libertà lasciato al CU, mostratosi solo più disponibile a conferire il pescato, ma non coartato, al punto da non essere emerso l'adempimento coattivo con conseguente ridimensionamento dell'estorsione a mero tentativo. Va, quindi, rilevata la palese incoerenza argomentativa del Tribunale, che, non potendo ancorare all'atto incendiario la minaccia implicita ad esso correlata nel capo 7) dell'imputazione provvisoria, ha sostituito all'atto e alla concreta valenza coartante dello stesso la minaccia esplicita del ricorrente di voler incendiare le barche del CU per indurlo a conferire il pescato alle sue imprese 5 ittiche, senza avvedersi della trasformazione realizzata e della frattura logica creata tra i due fatti, finalisticamente connessi ed inseriti nell'attività dell'associazione mafiosa, in quanto strettamente legati alla gestione dell'asta del pesce controllata dai MO. Anche per il reato associativo l'ordinanza attribuisce rilievo alle risultanze del procedimento VA CO Europea, riportate nell'ordinanza (pag. da 45 a 50), dalle quali emerge il ruolo direttivo e dinamico del ricorrente nella gestione dell'asta del pesce e del mercato ittico, il ruolo centrale e strumentale delle società Ulisse e GNT srl, gestite di fatto dal ricorrente, e il controllo del settore esercitato dalla cosca MO con modalità mafiose, che si reputano identiche a quelle emerse nel presente procedimento e dimostrative della permanenza dell'associazione e del perdurante ruolo attivo e direttivo del ricorrente, in tal modo dimostrando la rilevanza della vicenda esaminata anche ai fini associativi per la centralità assegnata all'episodio estorsivo e al metodo mafioso utilizzato per costringere gli operatori ittici a conferire il pescato alle società del ricorrente per essere battuto all'asta nel mercato ittico di Gioia Tauro, gestito in regime di monopolio e con metodo mafioso dai MO. 2. E, invece, infondato il secondo motivo. Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, in tema di associazione per delinquere di tipo mafioso, gli indizi raccolti nel corso di conversazioni telefoniche intercettate, a cui non abbia partecipato l'imputato, possono costituire fonte diretta di prova, senza necessità di reperire riscontri esterni, a condizione che siano gravi, precisi e concordanti. In motivazione, la Corte ha precisato che le intercettazioni vanno valutate verificando che: a) il contenuto della conversazione sia chiaro;
b) non vi sia dubbio che gli interlocutori si riferiscano all'imputato; c) per il ruolo ricoperto dagli interlocutori nell'ambito dell'associazione di cui fanno parte, non vi sia motivo per ritenere che parlino non seriamente degli affari illeciti trattati;
d) non vi sia alcuna ragione per ritenere che un interlocutore riferisca il falso all'altro (Sez. 6, n. 5224 del 02/10/2019, dep. 2020, Acampa, Rv. 278611 - 02). Nella stessa linea (Sez. 5, n. 4572 del 17/07/2015 dep. 2016, Ambroggio, Rv. 265747) si è affermato che il contenuto di un'intercettazione, anche quando si risolva in una precisa accusa in danno dell'imputato che non vi ha preso parte, indicato come autore di un reato, non è equiparabile alla chiamata in correità e, pertanto, se anch'esso deve essere attentamente interpretato sul piano logico e valutato su quello probatorio, non è però soggetto, in tale valutazione, ai canoni di cui all'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen. A tali principi si è attenuto il Tribunale, che ha reso una motivazione coerente sul punto censurato dal ricorso, ritenendo affidabili i contenuti di colloqui intercettati in ragione dei risalenti rapporti tra le due cosche, un tempo alleate e attualmente coesistenti nello stesso territorio con condivisione delle 6 logiche mafiose, spartizione mafiosa del territorio e rispetto delle reciproche aree e settori di competenza nonché degli ulteriori elementi indicati nell'ordinanza (pag. 56). Per le ragioni esposte l'ordinanza va annullata con rinvio al Tribunale, che dovrà chiarire, alla luce delle criticità rilevate, se la gravità indiziaria per il delitto di estorsione permanga, nonostante l'esclusione della partecipazione del ricorrente all'incendio di cui al capo 6).
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Reggio Calabria competente ai sensi dell'art. 309, co.7, c.p.p. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso, 4 ottobre 2023
udita la relazione del consigliere Anna Criscuolo;
udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Vincenzo Senatore, che ha concluso per l'annullamento con rinvio limitatamente al primo motivo e inammissibilità nel resto;
uditi i difensori, avv. Salvatore Staiano e Guido Contestabile, che hanno concluso per l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. I difensori di NE RI hanno proposto ricorso avverso l'ordinanza in epigrafe con la quale il Tribunale del riesame di Reggio Calabria ha annullato l'ordinanza genetica limitatamente al reato di incendio aggravato dell'imbarcazione di CU LE, oggetto del capo 6) dell'imputazione, confermando la misura custodiale applicata all'indagato per i reati di cui agli artt. 416 bis cod. pen. e tentata estorsione aggravata ex art. 416 bis.1 cod. pen., così qualificata l'originaria imputazione, oggetto dei capi 1) bis e 7). Penale Sent. Sez. 6 Num. 45118 Anno 2023 Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI Relatore: CRISCUOLO ANNA Data Udienza: 04/10/2023 Ne chiedono l'annullamento per due motivi. 1.1. Con il primo motivo denunciano l'illogicità interna della motivazione per contrasto tra la parte in cui annulla l'ordinanza genetica in relazione al capo 6) e la parte in cui utilizza gli stessi elementi per ritenere sussistenti i reati di cui ai restanti capi di imputazione, tutti intrinsecamente e logicamente collegati nell'impostazione accusatoria. Il Tribunale ha, invece, escluso la riconducibilità del danneggiamento mediante incendio alla cosca LÈ, ritenendo che dalle conversazioni intercettate tra appartenenti alla cosca MA emergesse chiaramente che l'ipotesi delittuosa era frutto di una supposizione del CU, il quale aveva attribuito una matrice mafiosa al danneggiamento, riconducendolo ai MO e alla loro pretesa di ottenere il conferimento del pescato all'asta del pesce da loro gestita, e per ottenere protezione si era rivolto ai MA, che, tuttavia, avevano ritenuto opportuno interloquire con i MO per gestire la vicenda senza interferire e senza invadere una sfera criminale di competenza dell'altro clan. Tuttavia, una volta ritenuta congetturale l'ipotesi del CU e insussistenti elementi idonei a dimostrare che l'autore materiale dell'incendio avesse ricevuto ordine dal ricorrente e dal suocero, risulta illogico ritenere sussistente la gravità indiziaria per i restanti reati, al primo strettamente collegati. Si evidenzia che la stessa ordinanza ammette tale collegamento, riconoscendo che il danneggiamento era strumentale a costringere il CU a conferire il pescato alla società del ricorrente e che la gestione dell'asta del pesce nel territorio di Gioia Tauro è un settore di competenza della cosca MO;
che la vicenda aveva intersecato i rapporti tra le due cosche a seguito della richiesta di protezione rivolta dal CU ai MA, i quali avevano ritenuto necessaria l'interlocuzione con i LÈ, in quanto il ricorrente, insieme al suocero e ad IO LÈ, continuava a gestire l'asta del pesce con modalità mafiose. L'ordinanza dà, inoltre, rilievo alla minaccia del ricorrente di bruciare la barca del CU, alla volontà di sottoporre ad estorsione il CU per il rifiuto di conferire il pescato all'asta, al fatto che IO LÈ faceva riferimento al ricorrente senza decidere da solo, alla considerazione di cui godeva tra gli appartenenti al clan MA, che individuavano in lui il gestore dell'asta del pesce insieme al suocero: settore gestito con modalità mafiose, confermate dai singoli episodi estorsivi commessi ai danni di imprenditori ittici, emersi nel procedimento connesso cd VA CO Europea richiamato nell'ordinanza. Privata l'ipotesi accusatoria del reato di cui al capo 6), le altre condotte perdono direzionalità verso i LÈ ed anche la trasformazione delle condotte di cui al capo 7) da minaccia esplicita (di cui al capo 6)) a minaccia implicita finisce per incidere sul nesso funzionale e teleologico tra la condotta di cui al capo 6) e quelle di cui ai restanti capi di imputazione, riducendole a mere congetture, prive del presupposto idoneo a sorreggere l'ipotesi accusatoria sia quanto alla 2 perdurante messa a disposizione del ricorrente e alla progressione criminale da sodale a organizzatore, sia quanto alla costrizione e imposizione all'imprenditore ittico. 1.2. Con il secondo motivo si denunciano la violazione di legge e il vizio di motivazione per avere il Tribunale ricavato elementi di prova a carico del ricorrente da conversazioni tra appartenenti alla cosca avversaria senza alcuna verifica di attendibilità della fonte primaria. Si evidenzia che il ricorrente non è protagonista diretto delle dinamiche descritte nell'ordinanza, ma è chiamato in causa sia da membri della cosca LÈ che della cosca avversa, sulle cui dichiarazioni alcuna verifica di attendibilità della fonte primaria è stata compiuta, specie alla luce dei principi affermati da questa Corte in relazione al rilievo probatorio debole sotto il profilo dell'affidabilità da attribuire alle dichiarazioni degli appartenenti a cosca avversa. Né il problema può ritenersi superato in forza delle informazioni dirette sui fatti ottenute nel corso degli incontri del novembre 2020 con esponenti della cosca LÈ, risultando riferite circostanze apprese de relato dall'interlocutore dei conversanti, necessitanti di elementi esterni di conferma. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. ['fondato il primo motivo di ricorso per le ragioni di seguito illustrate. Premesso che il controllo di legittimità non si estende alle incongruenze logiche che non siano manifeste ossia macroscopiche, del tutto incompatibili con le conclusioni raggiunte o con altri passaggi argomentativi del provvedimento e tali da costituire fratture logiche all'interno del discorso giustificativo tra premesse e conclusioni, nel caso di specie è riscontrabile il vizio denunciato. L'annullamento dell'ordinanza genetica relativamente all'incendio doloso del peschereccio del CU, oggetto del capo 6), per mancanza di prove sulla riconducibilità dell'azione al clan Mole e al ricorrente, in particolare, ha inevitabilmente destrutturato l'impostazione accusatoria e reso incoerente e manifestamente illogico il percorso argomentativo y che sorregge la gravità indiziaria ravvisata per gli altri reati ascritti al ricorrente. E ciò in quanto, eliminando l'atto intimidatorio, in tesi d'accusa ordinato dal ricorrente e dal suocero e finalizzato a punire il rifiuto del CU di conferire il pescato alle società della cosca (la Ulisse srl, appartenente al ricorrente, ma gestita dalla moglie dopo il dissequestro del 2019, e la neocostituita GNT srl) per costringerlo, con la minaccia implicita di ulteriori ritorsioni, a conferirlo per l'asta del pesce gioiese, gestita in regime di monopolio e con metodo mafioso dalla cosca Mole, l'estorsione, oggetto del capo 7), ritenuta solo tentata dal Tribunale, è risultata privata della matrice e della valenza coartante, assegnata a quell'originario atto intimidatorio ed alla minaccia implicita ad esso correlata. 3 In realtà, una volta esclusa la riferibilità dell'incendio del natante alla cosca MO ed al ricorrente quale mandante, risulta scarsamente coerente, anzi, del tutto contraddittorio, ritenerlo partecipe del tentativo di estorsione, essendovi una frattura logica tra l'atto intimidatorio e la sua strumentalità a costringere il CU a conferire il pescato alle imprese della cosca, riconosciuta dallo stesso Tribunale, peraltro, in base allo stesso elemento ritenuto inidoneo a provare la riconducibilità dell'incendio al ricorrente. L'annullamento parziale investe un fatto di rilievo centrale nell'impostazione accusatoria, stante la valenza punitiva e intimidatoria attribuita all'incendio, funzionale, nella logica mafiosa del clan MO, a costringere la vittima a conferire il pescato e, al contempo, a mantenere il controllo del settore gestito della cosca, notoriamente di esclusiva competenza dei MO, al punto da indurre i MA a consultare gli esponenti della cosca avversa per evitare invasioni di sfere di competenza e pericolose frizioni a seguito della richiesta di protezione proveniente dal CU. In tal senso depongono i colloqui intercettati, riportati e valorizzati nell'ordinanza, dai quali risulta che il CU aveva supposto che l'intimidazione provenisse dai MO a seguito del suo rifiuto di conferire il pescato e si era rivolto ai MA per ottenere protezione, ma essi, ben consapevoli del monopolio esercitato dai LÈ sull'asta del pesce nel mercato di Gioia Tauro, avevano ritenuto opportuno consultare i vertici della cosca opposta, interfacciandosi con IO LÈ, quale esponente di rilievo e portavoce del ricorrente e del suocero. E', tuttavia, contraddittorio e manifestamente illogico il ragionamento del Tribunale che, da un lato, reputa che il ricorrente si era limitato a far circolare la voce di voler incendiare le barche del CU e che ciò non era sufficiente ad individuarlo come mandante dell'incendio (pag. 36 dell'ordinanza), dall'altro, ritiene che la stessa affermazione di voler dare fuoco alle barche del CU (come riferiva IO MO e non negava il suocero nell'incontro del 3 dicembre 2020 con gli esponenti della cosca MA) costituisse una minaccia esplicita - e non implicita come contestato nel capo di incolpazione -, idonea a provarne la partecipazione all'estorsione (pag. 37). A vulnerare il ragionamento del Tribunale è la circostanza che la stessa ordinanza riconosce la connessione teleologica tra il danneggiamento mediante incendio del peschereccio del CU e l'estorsione e attribuisce rilievo alla minaccia proferita dal ricorrente, pur avendo eliminato l'antecedente logico della successiva condotta estorsiva. Ancor più evidente è l'incongruenza ravvisabile tra la premessa (la non riferibilità dell'incendio al ricorrente) e l'inserimento dell'estorsione nell'attività associativa, qualificata dalle modalità mafiose di gestione dell'asta del pesce da parte del clan MO, consistenti nel costringere i pescatori della zona di Gioia Tauro a conferire loro il pescato per mantenere il monopolio e il controllo del settore. A tal fine, l'ordinanza nuovamente valorizza 4 la minaccia del ricorrente di bruciare la barca del CU e la volontà di sottoporre ad estorsione il CU per il suo rifiuto di conferire il proprio pescato all'asta del pesce (pag. 42), attribuendo rilievo alla consapevolezza dei MA del controllo esclusivo esercitato dalla cosca LÈ in un settore, nel quale non dovevano interferire. Se è, pertanto, corretto affermare, come fa il Tribunale, che la vicenda in esame interseca i rapporti tra le cosche e illumina sugli equilibri attuali e sui componenti delle due articolazioni di n'drangheta nonché sul ruolo del ricorrente e sulla considerazione di cui godeva tra gli antagonisti, è, tuttavia, certo che una volta esclusa la riferibilità dell'incendio alla cosca MO e al ricorrente quale mandante, tale episodio non può costituire l'antefatto idoneo ad integrare la minaccia diretta ad estorcere il pescato al CU, anche alla luce delle divergenti risultanze dei colloqui intercettati dopo gli incontri tra esponenti delle due cosche, dai quali risulta che secondo il ricorrente il CU non aveva da temere e poteva acquistare un nuovo peschereccio poiché egli non era interessato alla consegna del suo pescato (come riferito da LÈ IO a OS MA dopo l'incontro del 10/11/2020). Tuttavia, se i colloqui e i ripetuti incontri tra rappresentanti delle cosche per risolvere la vicenda dimostrano, come evidenziato nell'ordinanza, che il RI, benché in stato di detenzione domiciliare, era in grado di interloquire con il LÈ e di far veicolare le sue determinazioni, di continuare a mantenere il controllo del mercato ittico gioiese tramite le società, di fatto a lui riferibili, e che i MA erano consapevoli sia del ruolo del ricorrente nella cosca MO sia della situazione di predominio esercitata in tale settore nonché della necessità di rispettare le logiche e le influenze mafiose tanto da ritenere necessario che il CU le rispettasse, incontrando esponenti dei MO, e da ipotizzare che il disinteresse del RI fosse solo apparente e destinato a non acuire il contrasto, ciò che risulta incoerente e illogica è la ritenuta idoneità della sola minaccia esplicita del ricorrente a costringere il CU a conferire il pescato, nonostante la non riferibilità dell'incendio al ricorrente e la funzionalità attribuita a quell'atto intimidatorio, quale elemento concreto di pressione. Non è, inoltre, spiegato come risulti conciliabile con il contesto mafioso descritto e la caratura dei soggetti coinvolti nella vicenda il margine di libertà lasciato al CU, mostratosi solo più disponibile a conferire il pescato, ma non coartato, al punto da non essere emerso l'adempimento coattivo con conseguente ridimensionamento dell'estorsione a mero tentativo. Va, quindi, rilevata la palese incoerenza argomentativa del Tribunale, che, non potendo ancorare all'atto incendiario la minaccia implicita ad esso correlata nel capo 7) dell'imputazione provvisoria, ha sostituito all'atto e alla concreta valenza coartante dello stesso la minaccia esplicita del ricorrente di voler incendiare le barche del CU per indurlo a conferire il pescato alle sue imprese 5 ittiche, senza avvedersi della trasformazione realizzata e della frattura logica creata tra i due fatti, finalisticamente connessi ed inseriti nell'attività dell'associazione mafiosa, in quanto strettamente legati alla gestione dell'asta del pesce controllata dai MO. Anche per il reato associativo l'ordinanza attribuisce rilievo alle risultanze del procedimento VA CO Europea, riportate nell'ordinanza (pag. da 45 a 50), dalle quali emerge il ruolo direttivo e dinamico del ricorrente nella gestione dell'asta del pesce e del mercato ittico, il ruolo centrale e strumentale delle società Ulisse e GNT srl, gestite di fatto dal ricorrente, e il controllo del settore esercitato dalla cosca MO con modalità mafiose, che si reputano identiche a quelle emerse nel presente procedimento e dimostrative della permanenza dell'associazione e del perdurante ruolo attivo e direttivo del ricorrente, in tal modo dimostrando la rilevanza della vicenda esaminata anche ai fini associativi per la centralità assegnata all'episodio estorsivo e al metodo mafioso utilizzato per costringere gli operatori ittici a conferire il pescato alle società del ricorrente per essere battuto all'asta nel mercato ittico di Gioia Tauro, gestito in regime di monopolio e con metodo mafioso dai MO. 2. E, invece, infondato il secondo motivo. Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, in tema di associazione per delinquere di tipo mafioso, gli indizi raccolti nel corso di conversazioni telefoniche intercettate, a cui non abbia partecipato l'imputato, possono costituire fonte diretta di prova, senza necessità di reperire riscontri esterni, a condizione che siano gravi, precisi e concordanti. In motivazione, la Corte ha precisato che le intercettazioni vanno valutate verificando che: a) il contenuto della conversazione sia chiaro;
b) non vi sia dubbio che gli interlocutori si riferiscano all'imputato; c) per il ruolo ricoperto dagli interlocutori nell'ambito dell'associazione di cui fanno parte, non vi sia motivo per ritenere che parlino non seriamente degli affari illeciti trattati;
d) non vi sia alcuna ragione per ritenere che un interlocutore riferisca il falso all'altro (Sez. 6, n. 5224 del 02/10/2019, dep. 2020, Acampa, Rv. 278611 - 02). Nella stessa linea (Sez. 5, n. 4572 del 17/07/2015 dep. 2016, Ambroggio, Rv. 265747) si è affermato che il contenuto di un'intercettazione, anche quando si risolva in una precisa accusa in danno dell'imputato che non vi ha preso parte, indicato come autore di un reato, non è equiparabile alla chiamata in correità e, pertanto, se anch'esso deve essere attentamente interpretato sul piano logico e valutato su quello probatorio, non è però soggetto, in tale valutazione, ai canoni di cui all'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen. A tali principi si è attenuto il Tribunale, che ha reso una motivazione coerente sul punto censurato dal ricorso, ritenendo affidabili i contenuti di colloqui intercettati in ragione dei risalenti rapporti tra le due cosche, un tempo alleate e attualmente coesistenti nello stesso territorio con condivisione delle 6 logiche mafiose, spartizione mafiosa del territorio e rispetto delle reciproche aree e settori di competenza nonché degli ulteriori elementi indicati nell'ordinanza (pag. 56). Per le ragioni esposte l'ordinanza va annullata con rinvio al Tribunale, che dovrà chiarire, alla luce delle criticità rilevate, se la gravità indiziaria per il delitto di estorsione permanga, nonostante l'esclusione della partecipazione del ricorrente all'incendio di cui al capo 6).
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Reggio Calabria competente ai sensi dell'art. 309, co.7, c.p.p. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso, 4 ottobre 2023