Cass. pen., sez. III, sentenza 17/02/2015, n. 20388
CASS
Sentenza 17 febbraio 2015

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Massime1

In tema di valutazione della prova testimoniale, le dichiarazioni fornite dal testimone nel corso delle indagini preliminari e lette per le contestazioni ex art. 500 cod. proc. pen. - al di fuori dei casi di consenso delle parti o di violenza, minaccia o subornazione - possono essere valutate solo ai fini della credibilità dello stesso, ma mai come elemento di riscontro o come prova dei fatti in esse narrati, neppure quando il dichiarante, nel ritrattarle in dibattimento asserendone la falsità, riconosca di averle rese.

Commentario1

  • 1Art. 500 - Contestazioni nell’esame testimoniale
    https://www.filodiritto.com/

    Rassegna giurisprudenziale Contestazioni nell'esame testimoniale (art. 500) Non può essere pronunciata condanna per falsa testimonianza esclusivamente sulla base del contrasto tra le dichiarazioni rese in dibattimento e quelle rese nel corso delle indagini preliminari ed utilizzate per le contestazioni di cui all'art. 500; tale contrasto può assumere rilevanza ai fini dell'accertamento del reato solo ove siano emersi altri elementi di prova atti a riscontrare la veridicità delle primigenie dichiarazioni e la falsità di quelle successivamente rilasci (Sez. 6, 11240/2022). L'art. 500 comma 4 (espressamente richiamato dall'art. 513 relativo alle dichiarazioni di persona imputata e quindi …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 17/02/2015, n. 20388
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 20388
Data del deposito : 17 febbraio 2015

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