Sentenza 17 febbraio 2015
Massime • 1
In tema di valutazione della prova testimoniale, le dichiarazioni fornite dal testimone nel corso delle indagini preliminari e lette per le contestazioni ex art. 500 cod. proc. pen. - al di fuori dei casi di consenso delle parti o di violenza, minaccia o subornazione - possono essere valutate solo ai fini della credibilità dello stesso, ma mai come elemento di riscontro o come prova dei fatti in esse narrati, neppure quando il dichiarante, nel ritrattarle in dibattimento asserendone la falsità, riconosca di averle rese.
Commentario • 1
- 1. Art. 500 - Contestazioni nell’esame testimonialehttps://www.filodiritto.com/
Rassegna giurisprudenziale Contestazioni nell'esame testimoniale (art. 500) Non può essere pronunciata condanna per falsa testimonianza esclusivamente sulla base del contrasto tra le dichiarazioni rese in dibattimento e quelle rese nel corso delle indagini preliminari ed utilizzate per le contestazioni di cui all'art. 500; tale contrasto può assumere rilevanza ai fini dell'accertamento del reato solo ove siano emersi altri elementi di prova atti a riscontrare la veridicità delle primigenie dichiarazioni e la falsità di quelle successivamente rilasci (Sez. 6, 11240/2022). L'art. 500 comma 4 (espressamente richiamato dall'art. 513 relativo alle dichiarazioni di persona imputata e quindi …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 17/02/2015, n. 20388 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20388 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2015 |
Testo completo
O S C U RATA 20388/ 15 SENTENZA N. 537Pubblica udienza del 17 febbraio 2015 REG. GENERALE n. 21799/2014 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Асл SEZIONE TERZA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.: 1. Dott.ssa Claudia Squassoni Presidente In caso di diffusione del 2. Dott. Amedeo Franco Consigliere rel. presente provvedimento omettere le generalità e 3. Dott. Renato Grillo Consigliere gli altri dati identifica , 4. Dott.ssa Guicla Mulliri Consigliere a norma dell'art. 52 5. Dott. Lorenzo Orilia Consigliere d.lgs. 196/03 in quanto: ha pronunciato la seguente disposto d'ufficio ☐ a richiesta di parte SENTENZA ✓ Imposto dalla legge IL CANCELLIO Q.H.B. sul ricorso proposto da (omissis) nato a [...] (omissis) avverso la sentenza emessa il 21 gennaio 2014 dalla corte d'appello Ro ma;
udita nella pubblica udienza del 17 febbraio 2015 la relazione fatta dal Consigliere Amedeo Franco;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Mario Fraticelli, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito il difensore avv. Gianluca Ciampa;
Svolgimento del processo Q.H.B.
1. A venne contestato il reato di cui agli artt. 81, 609 bis, 609 quater comma 1, n. 1, e comma 2, cod. pen. per avere in più occa- sioni compiuto atti sessuali con la figlia minore H. fin da quando questa ave- va sette anni, consistiti all'inizio nello spogliarla e nell'accarezzarla nelle parti in- time, e in seguito, quando aveva undici anni, nell'avere rapporti sessuali completi (fino al dicembre 2009). Il procedimento era iniziato perché il 16 dicembre 2009 la ragazza si era re- cata in Questura e, in sede di audizione protetta dinanzi alla polizia, aveva de- nunciato il padre. Il giorno successivo, però, la ragazza, all'insaputa della madre, si era di nuovo recata alla polizia ed aveva ritrattato la denuncia. Anche succes- sivamente, nel corso dello incidente probatorio e dell'esame dibattimentale del 21.7.2010, la ragazza aveva confermato che la denuncia del 16.12.2009 era fal- sa.
2. Con sentenza dell'8.11.2010 il tribunale di OM dichiarò l'imputato col- O S C U R A T A pevole. La sentenza fu però dichiarata nulla per mancata sottoscrizione del presiden- te dalla corte d'appello di OM ed in seguito anche da questa Corte, che dispose l'annullamento del giudizio di primo grado. In sede di rinvio il tribunale di OM, con sentenza del 12.7.2012, dichiarò l'imputato colpevole del reato ascrittogli e lo condannò alla pena di anni 8 di re- clusione. La corte d'appello di OM, con la sentenza in epigrafe, confermò la senten- za di primo grado.
3. L'imputato, a mezzo degli avv.ti Gianluca Ciampa e Pasquale Ciampa, propone ricorso per cassazione deducendo: 1) violazione delle norme processuali disciplinanti il regime e il valore proba- torio delle contestazioni all'esame testimoniale, in relazione all'art. 500, comma 2, cod. proc. pen. Ricorda che ai sensi dell'art. 500 cod. proc. pen., al di fuori del caso di consenso delle parti o di violenza, minaccia o subornazione, le dichiara- zioni lette per le contestazioni possono essere valutate solo «ai fini della credibili- tà del teste», ma non come prova dei fatti in esse narrati. Quindi, a fronte di una contestazione effettuata nell'esame dibattimentale, qualora il testimone persista ad affermare che ad essere veritiera è la versione resa nel dibattimento, e che quella resa nelle indagini preliminari (e oggetto della contestazione) è mendace, il giudice ha solo l'alternativa di prestare fede alla versione resa in dibattimento, oppure di ritenere che il testimone non sia credibile, e pertanto non utilizzare le sue dichiarazioni nell'accertamento dei fatti. Il giudice non può, invece, comun- que recuperare come prova dei fatti - il contenuto narrativo delle dichiarazioni - rese nel corso delle indagini preliminari e oggetto delle contestazioni. Il "testimo- ne contestato" potrà essere non credibile e quello che ha detto in dibattimento potrà considerarsi non attendibile, ma ciò non consente di utilizzare i contenuti delle sommarie informazioni rese nelle indagini (salvo le previste eccezioni). Nel caso di specie, invece, la corte d'appello, pur avendo formalmente sancito preli- minarmente l'inutilizzabilità dei contenuti delle dichiarazioni rese dalla persona offesa alla polizia giudiziaria il 16 dicembre 2009, li ha poi Q.F.H. in realtà utilizzati ampiamente ed a più riprese. Era avvenuto che H. dopo denunciato il padre il 16 dicembre 2009, il 27 gennaio 2010 venne esaminata in incidente probatorio e scagionò il padre dichiarando che prima aveva mentito;
il 21 luglio 2010 venne esaminata in dibattimento e confermò di nuovo che il 16 dicembre 2009 aveva mentito;
il 16 aprile 2012 venne nuovamente sentita in di- battimento e scagionò ancora il padre ribadendo di avere mentito alla polizia giu- diziaria. La corte d'appello poteva, come ha fatto, non credere alle dichiarazioni dibattimentali della teste, ma da ciò non poteva desumere che era vero il contra- rio. Il ricorrente sottolinea in particolare che, contrariamente a quanto dice la sentenza impugnata, in dibattimento non ha mai confer- Q.F.H. mato la denuncia», né che la denuncia fosse veritiera e che la violenza fosse ef- fettivamente avvenuta ma si è solo limitata a riconoscere di avere presentato una denuncia precisando che le accuse in essa contenute non erano vere. Rileva O S C U RATA poi che i contenuti della denuncia di H. non possono divenire utilizzabili per effetto delle dichiarazioni della funzionaria di polizia S.R. Peraltro la Parimenti non rendono utiliz-persona offesa ritrattò anche dinanzi alla S. zabili i contenuti della denuncia le dichiarazioni fatte in dibattimento dalla madre R.F.N. Jo il rapporto del telefono azzurro. Lamenta che la corte d'appello ha invece ricostruito il fatto sulla base dei soli contenuti della audizione protetta del 26 dicembre 2009 dinanzi alla polizia. Nessun mezzo di prova assun- to nel dibattimento consente invero di sapere quando iniziarono le violenze, do- ve, in che occasioni, con che frequenza e in che modo furono realizzate. 2) manifesta illogicità della motivazione sulla prova della colpevolezza dell'imputato. Osserva che la motivazione è manifestamente illogica innanzitutto sulle ragioni per cui sarebbe falsa la ritrattazione effettuata dalla persona offesa nel corso di tutti gli esami dibattimentali, quando ha risolutamente e a più ripre- se scagionato l'imputato. La difesa aveva evidenziato che la ritrattazione era sta- ta effettuata immediatamente, già il giorno dopo senza che la ragazza avesse po- tuto subire pressioni (essendo stato l'imputato arrestato la sera precedente) e che la stessa si era mantenuta costante nel tempo in occasione dell'incidente probatorio e degli esami dibattimentali, ed inoltre era stata più volte reiterata nelle missive scritte dalla Q.F.H. al padre in carcere e nelle memo- rie della persona offesa, nonché nelle oltre 90 lettere inviate al padre successi- vamente al primo giudizio di primo grado. La difesa aveva anche evidenziato che la ritrattazione, se menzognera, avrebbe esposto la ragazza alla ripresa delle vio- lenze sessuali nei suoi confronti. La corte d'appello sostiene in maniera apodittica ed illogica che la ritrattazione fu determinata dalla comprensione delle conse- guenze che avrebbe avuto la sua denuncia sugli equilibri della famiglia», la quale avrebbe dovuto abbandonare la casa messa a disposizione dalla signora per la quale il padre lavorava come badante. Eccepisce il ricorrente che è assurdo ipo- tizzare che una ragazza che avesse subito abusi sessuali dal padre nei precedenti nove anni, dopo avere finalmente trovato il coraggio di accusarlo, determinando- ne l'arresto e liberandosi di un incubo, decida poi di ritrattare falsamente ogni accusa esponendosi al rischio di reiterazione degli abusi solo per non correre il rischio di dover traslocare. Non si spiegherebbe poi perché H. abbia continua- to pervicacemente nella «falsa ritrattazione» anche negli esami dibattimentali svoltisi negli anni successivi, quando oramai aveva traslocato con la madre in al- tra abitazione e ritrovato un equilibrio economico, anziché confermare le accuse, evitando un processo per falsa testimonianza. Lamenta poi che manca la valutazione nel merito delle dichiarazioni rese in dibattimento da H. a fronte delle diffuse e precise doglianze contenute nell'atto di appello (che vengono diffusamente richiamate), che la sentenza im- pugnata si limita a bollare tout court come inattendibili;
e ad affermare apoditti- camente che non v'è dubbio, quindi, circa la sussistenza della prova del reato e della responsabilità dell'imputato». La sentenza impugnata fonda il convincimen- to della falsità della ritrattazione sul giudizio di asserita inesistenza» di V.E. ex fidanzato di H. con il quale la ragazza sarebbe stata sorpresa in atteggiamenti intimi dal padre il giorno precedente alla denuncia, nonché sulla O S C U RAT A asserita falsità di un diario prodotto dalla persona offesa nel corso del dibatti- mento. Osserva che comunque la non veridicità delle dichiarazioni dibattimentali della ragazza non varrebbe a dare credibilità alla denuncia del 16 dicembre 2009. In ogni caso è apodittica la motivazione sulla asserita inesistenza di V.E. e che è manifestamente illogica l'affermazione della falsità del diario, senza spiegarne le ragioni e senza valutare i risultati della perizia disposta dal tribunale. La sentenza impugnata fa un breve accenno alle registrazioni delle considerazioni effettuate dalla stessa vittima», senza però valutare le argomenta- zioni diffusamente svolte con l'atto di appello nel senso che i contenuti delle me- desime non solo erano apparentemente compatibili anche con l'ipotesi che l'imputato fosse innocente, ma anche che in realtà esse non contenendo alcuna - espressa contestazione delle violenze sessuali costituivano riscontro logico dell'insussistenza dei reati contestati. Parimenti assolutamente carente ed apodittica è la valutazione della consu- lenza tecnica psichiatrica e psicologica effettuata dai dott. S.U. ed S.E. sulla persona offesa. Tale carenza è particolarmente grave, perché i contenuti della ritrattazione erano perfettamente coerenti con i risultati degli ac- certamenti svolti dai consulenti. Rileva che era indispensabile la valutazione della maturità della minore, della sua capacità di testimoniare, della presenza di se- gni psichici>> di abuso, mentre non era stato fatto alcun accertamento peritale sulla capacità di testimoniare, sulla maturità, o sulla presenza di eventuali di- sturbi della maturazione che potessero avere influito nella genesi delle accuse. I consulenti della difesa avevano escluso che H. manifestasse «disturbi della sfera sessuale», e avevano stabilito che ella viveva il tema sessuale «adeguata- mente al tema dell'età»: situazione logicamente incompatibile con una lunga sto- ria di abusi. La corte d'appello ha apoditticamente affermato che le considerazio- ni dei consulenti di parte circa il «livello di impulsività clinicamente significativo» e la «incapacità di prevedere le conseguenze delle proprie azioni», sarebbero smentite dalla fermezza della ritrattazione e dalla «chiara visione delle conse- guenze della propria azione che ne hanno determinato la ritrattazione stessa», senza considerare che i consulenti della difesa avevano riferito quel livello di impulsività» e quella «incapacità di prevedere le conseguenze delle proprie azio- ni» al momento in cui H. sedicenne aveva falsamente denunciato il padre il 16 dicembre 2009, e che invece la «fermezza della ritrattazione» è ravvisabile quando la persona offesa ben più matura depone il 16 aprile 2012, oramai mag- giorenne. E' infine manifestamente illogica la motivazione in ordine alla indiscus- sa assenza di segni obiettivi di violenze sessuali sulla ragazza. Nell'atto di appello si era evidenziato che per nove anni nessuno, né la madre, né i medici, né gli in- segnanti, aveva avvertito un qualche disagio originato dalle ipotizzate violenze sessuali. Sul punto la corte d'appello si limita a ipotizzare che «le sole evidenze sarebbero state possibili con un esame degli organi genitali, che avrebbero dato certamente esito di pregressi rapporti». Motivi della decisione O S CU RATA 1. Il ricorso è fondato perché effettivamente la sentenza impugnata si basa su un errore di diritto che ha poi portato a manifesta illogicità ed apoditticità di motivazione sotto diversi profili. La corte d'appello ha ammesso formalmente che i contenuti delle dichiara- zioni rese dalla persona offesa| Q.F.H. nel corso della «audizione protetta» svoltasi dinanzi alla polizia giudiziaria il 16 dicembre 2009, erano inuti- lizzabili, salvo che ai fini delle contestazioni di cui all'art. 500, comma 2, cod. proc. pen. Sennonché, in realtà, la corte d'appello, dopo aver fatto questa affermazione di principio, ha poi più volte richiamato i contenuti di tale audizione, pretendendo di poterne indirettamente recuperare l'utilizzabilità in varia maniera. Dapprima la corte afferma che «tale denuncia è stata confermata dalla vitti- ma nel corso dell'esame reso nel primo dibattimento» e che «nel rinnovato esa- me della denunciante ... a domanda del difensore se abbia denunciato una lunga storia di violenze, risponde affermativamente» (pag. 5 sentenza), con ciò travi- sando evidentemente il contenuto della deposizione della persona offesa, che non aveva mai confermato il contenuto della denuncia, ma aveva sempre dichiarato di avere mentito nel corso dell'audizione del 16 dicembre 2009, come del resto la stessa corte d'appello contraddittoriamente ammette allorché afferma che la te- ste aveva confermato la denuncia «pur aggiungendo che le accuse formulate nei confronti di suo padre non erano vere, anzi di averle inventate» (pag. 7 senten- za). E' palese quindi che la teste non aveva affatto confermato il contenuto della denuncia, bensì aveva affermato di avere sporto una falsa denuncia, il cui conte- nuto veniva invece smentito. La corte d'appello sostiene poi che il contenuto della denuncia del 16 dicem- bre 2009 lo confermano le dichiarazioni della teste S.R. funzionario che ricevette la prima dichiarazione di ritrattazione della denuncia» (pag. 5 sen- tenza), e quindi la Corte pretende di poter ricostruire i «contenuti della vicenda», della quale «sussiste la prova in atti ... attraverso la deposizione testimoniale di S.R. dalle dichiarazioni della madre della vittima, N.F.R. ro, rese all'udienza del 21/7/2010...; dal rapporto del telefono azzurro». La corte d'appello aggiunge che, pur essendo «ovvia l'inutilizzabilità dell'atto di denuncia del 16 dicembre 2009», tuttavia non sarebbe vero che «in mancanza di essa non è possibile neppure la ricostruzione dei fatti», ostando a questa im- postazione difensiva «un dato giuridico insormontabile, che discende dalla lettera dell'art. 500 co. 2 c.p.p. per effetto dall'integrale lettura svolta dal Pubblico Mini- stero al dibattimento ai fini delle contestazioni, delle dichiarazioni rese nel corso dell'audizione protetta del 16/12/2009 dinanzi agli ufficiali di P.G.». Sostiene an- cora la corte che «dinanzi a tali contestazioni la teste non solo non ha smentito di averle dichiarate, ma le ha confermate al dibattimento (pag. 88 del verbale cita- to: "Sì, sono le cose che ho raccontato."), pur aggiungendo che le accuse formu- late nei confronti di suo padre non erano vere, anzi di averle inventate».
2. E' chiara la manifesta illogicità di questa argomentazione e l'errore da cui essa deriva in ordine al regime ed al valore probatorio delle contestazioni O S C U R ATA all'esame testimoniale nel vigente sistema. Dalle sentenze di merito risulta che nella specie è avvenuto che: - il 16 dicembre 2009 Q.F.H. rese, dinanzi alla polizia giudizia- ria della questura di OM (cd. audizione protetta), dichiarazioni accusatorie nei confronti del padre , per violenze sessuali nei suoi con- Q.H.B. fronti;
- il giorno successivo, 17 dicembre 2009, H. si recò di nuovo presso la questura per ritrattare la denuncia del giorno precedente;
- il 27 gennaio 2010, H. venne esaminata in incidente probatorio e rese dichiarazioni che scagionavano il padre, dichiarando di avere mentito nella de- nuncia resa il 16 dicembre 2009; - il 21 luglio 2010, H. venne esaminata in dibattimento e rese di nuovo dichiarazioni che scagionavano il padre, dichiarando di avere mentito nella de- nuncia resa il 16 dicembre 2009; - il 16 aprile 2012 H. venne nuovamente esaminata in dibattimento e an- cora una volta rese dichiarazioni che scagionavano il padre, dichiarando di avere mentito nella denuncia resa il 16 dicembre 2009: Nel corso degli esami dibattimentali le dichiarazioni rese da Q.F.H. ai dinanzi alla polizia giudiziaria il 16 dicembre 2009 vennero contestate sensi dell'art. 500, comma 2, cod. proc. pen. -, alla testimone, che però manten- ne ferma la versione resa in dibattimento. Esattamente il ricorrente rileva che l'art. 500 cod. proc. pen. disegna una ri- gida disciplina del regime di utilizzabilità e della valenza delle dichiarazioni rese dai testimoni nel corso delle indagini preliminari, stabilendo che al di fuori dei - casi di consenso delle parti (art. 500, comma 7, cod. proc. pen.) o di violenza, minaccia o subornazione (art. 500, comma 4, cod. proc. pen.), non ravvisabili nel caso in esame le dichiarazioni lette per le contestazioni possono essere valutate - solo «ai fini della credibilità del teste» (art. 500, comma 2, cod. proc. pen.), ma non come prova dei fatti in esse narrati. A fronte di una contestazione effettuata nell'esame dibattimentale - ex art. 500, comma 2, cod. proc. pen. - qualora il testimone persista nell'affermare che ad essere veritiera è la versione resa in dibattimento, e che quella resa nelle in- dagini preliminari (e oggetto della contestazione) è mendace, il giudice ha la se- guente alternativa: o presta fede alla versione resa in dibattimento dal testimo- ne, che pertanto può costituire prova dei fatti narrati, oppure ritiene che il testi- mone non sia credibile, e pertanto non utilizza le sue dichiarazioni dibattimentali nell'accertamento dei fatti. Non esiste invece una terza via che consenta di recu- perare comunque come prova dei fatti riferiti in indagine - il contenuto narrati- vo delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari e oggetto delle con- testazioni. Potrà dunque essere forse considerato non attendibile il testimone contestato»>, e perciò quello che ha detto nel dibattimento, ma questo giudizio di non attendibilità non può consentire di utilizzare i contenuti del verbale di sommarie informazioni rese nelle indagini (salvi i casi - non ricorrenti nella spe- in cui emerga la prova che il testimone sia stato sottoposto a violenza, mi- cie- naccia, offerta o promessa di denaro, ex art. 500, comma 4, cod. proc. pen.). O S C U RATA In altre parole, la corte d'appello, non avendo creduto alle dichiarazioni rese in dibattimento dal testimone contestato, non poteva per questa ragione credere ed utilizzare le dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari, ma doveva non utilizzare nemmeno queste ultime dichiarazioni. La corte d'appello, cioè, non si trovava di fronte a due opposte versioni l'una nella quale la persona offesa - accusava il ricorrente di violenza sessuale, l'altra nella quale lo scagionava af- fermando che le accuse erano false fra le quali scegliere: ma doveva valutare - un'unica versione, quella nella quale la persona offesa negava di essere mai stata violentata dal padre e confessava di averlo calunniato, e doveva decidere se la testimone era credibile o meno. E' poi chiaro che «non credere a un testimone>> non autorizza automaticamente a credere al contrario di quello che il testimone racconta». a3. Il Collegio ritiene che non sia possibile seguire interpretazioni diverse meno che non si tratti di giudizio abbreviato (v. Sez. III, 10.12.2013, n. 3131 del 2014, D.V., Rv. 259310; Sez. II, 17.1.2014, n. 18365, Sirchia, Rv. 259703) - e in particolare la tesi secondo cui < ... non sarebbe di alcuna utilità, e darebbe anzi luogo a un vano dispendio di attività processuale, se le citate disposizioni doves- sero essere intese nel senso che, una volta stabilita nei modi suesposti l'inatten- dibilità della deposizione testimoniale resa in dibattimento a ritrattazione delle precedenti dichiarazioni, di queste non potesse ugualmente tenersi conto ai fini probatori. Una ragionevole interpretazione del sistema disegnato dall'art. 500 cod. proc. pen., commi 1 e 2 impone piuttosto di ritenere che le risultanze delle precedenti dichiarazioni, quando il loro legittimo utilizzo permetta di accertare l'i- nattendibilità della ritrattazione operata nel dibattimento, debbano prevalere su di essa e sostituirvisi nella formazione del compendio probatorio» (Sez. V, 19.12.2012, n. 13275 del 2013, Di Maio, Rv. 255185, massimata appunto nel senso che «In materia di valutazione della prova testimoniale, deve tenersi conto delle dichiarazioni rese dal testimone durante le indagini preliminari legittima- mente utilizzate per le contestazioni, laddove le stesse permettano di accertare l'inattendibilità della ritrattazione effettuata dal medesimo testimone in dibatti- mento»). Va infatti ricordato che la Corte costituzionale, già con l'ordinanza n. 36 del 2002, ha esaminato diverse questioni di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 2, 3, 24, primo comma, 25, secondo comma, 27, 101, primo e secondo comma, 111, quinto e sesto comma e 112 della Costituzione, dell'art. 500, com- mi 2 e 7, cod. proc. pen. nella parte in cui non prevedono che le dichiarazioni let- te per le contestazioni e valutate ai fini della credibilità del teste possano essere acquisite e valutate anche quale prova dei fatti in esse affermati, quanto meno se sussistono altri elementi di prova che ne confermino l'attendibilità. La questione era stata proposta deducendo variamente la pretesa elusione del principio di non dispersione dei mezzi di prova;
la violazione del principio di ragionevolezza, della garanzia giurisdizionale dei diritti e della obbligatorietà ed indisponibilità della a- zione penale;
la vanificazione dell'obbligo di motivazione e del principio di libero convincimento del giudice, in quanto gli sarebbe imposto, «...anche nel caso in O S C U RATA cui sia motivatamente convinto della veridicità delle dichiarazioni oggetto di con- testazione, di prescindere dalle stesse e di giungere così ad una decisione che contraddice il suo convincimento». Con la detta ordinanza n. 36 del 2002, la Corte costituzionale dichiarò mani- festamente infondate le suddette questioni di legittimità costituzionale, «in quan- to i limiti probatori relativi alle dichiarazioni lette per le contestazioni sono frutto di una precisa scelta del legislatore in attuazione dei principi sanciti dall'art. 111 della Costituzione, nella sua nuova formulazione, che non può determinare quindi alcuna lesione dei parametri costituzionali evocati». In particolare, osservò la Corte costituzionale: - che l'art. 111 della Costitu- zione ha espressamente attribuito risalto costituzionale al principio del contrad- dittorio, anche nella prospettiva della impermeabilità del processo, quanto alla formazione della prova, rispetto al materiale raccolto in assenza della dialettica tra le parti;
- che, alla stregua di siffatta opzione, è del tutto coerente la previ- sione di istituti che mirino a preservare la fase del dibattimento - nella quale as- sumono valore paradigmatico i principi della oralità e del contraddittorio - da contaminazioni probatorie fondate su atti unilateralmente raccolti nel corso delle indagini preliminari;
- che si spiega, dunque, l'esigenza di impedire che l'istituto delle contestazioni - proprio perché configurato quale veicolo tecnico di utilizza- zione processuale di dichiarazioni raccolte prima e al di fuori del contraddittorio - si atteggi alla stregua di meccanismo di acquisizione illimitato ed incondizionato di quelle dichiarazioni;
esigenza, questa, che la composita disciplina dettata dall'art. 500 del codice di rito ha soddisfatto con la attuale formulazione, preve- dendo, da un lato, un parametro di valutazione oggettivamente circoscritto delle dichiarazioni lette per le contestazioni e, dall'altro, ipotesi di eccezionale utilizza- bilità pleno iure, tutte caratterizzate dall'esigenza di permettere la più ampia fa- coltà di prova, senza però compromettere i suddetti principi;
- che il regime di esclusione probatoria - frutto di una precisa scelta che il legislatore ha compiuto in attuazione dei principi sanciti dall'art. 111 Cost. non determina alcuna lesio- ne degli invocati parametri costituzionali;
che infatti lo stesso art. 111 Cost. prevede espressamente, fra i casi in cui la legge può stabilire che la prova non abbia luogo in contraddittorio, l'ipotesi in cui quest'ultimo non possa realizzarsi per accertata impossibilità di natura oggettiva o per effetto di provata condotta illecita», stabilendo una disciplina sulla formazione della prova che il legislatore è tenuto a rendere effettiva, senza eccedere dai confini ora costituzionalmente im- posti;
che è inconferente il richiamo al libero convincimento del giudice, così - come quello al preteso affievolimento della tutela giurisdizionale dei diritti e della obbligatorietà della azione penale, dal momento che, per un verso, il libero con- vincimento del giudice non può che riferirsi alle prove legittimamente formate ed acquisite;
e che, sotto altro profilo, il diritto di azione - pubblica e privata - e il diritto di difesa non possono ritenersi lesi dalle prospettate "limitazioni", le quali si configurano come la naturale e coerente conseguenza di scelte sistematiche, in linea con i principi costituzionali;
che sono inconsistenti le censure relative alla violazione dell'obbligo di motivazione, incentrate prevalentemente sul profilo che la motivazione, per esser tale, «deve essere coerente e priva di vizi logici e non ch O S C U R A TA può sopportare quindi regole che impongano di adottare, invece, contraddizioni»; ciò perché è evidente che i limiti probatori relativi alle dichiarazioni lette per le contestazioni non incidono affatto sulla coerenza intrinseca della motivazione che il giudice è chiamato a svolgere - in positivo o in negativo - sul complesso della deposizione testimoniale, quale risultante all'esito delle contestazioni, e sullo scrutinio in punto di credibilità, posto che, ove così non fosse, qualsiasi prova non utilizzabile comprometterebbe l'obbligo di motivazione, per il sol fatto di es- sere apparsa "persuasiva" nel foro interno del giudicante. Analoghe questioni di legittimità costituzionale sono state in seguito dichia- rate manifestamente infondate dalla Corte costituzionale con le ordinanze n. 325 del 2002, n. 365 del 2002, n. 396 del 2002, n. 431 del 2002, n. 453 del 2002, n. 473 del 2002, n. 489 del 2002, n. 258 del 2003; nonché n. 518 del 2002 e n. 137 del 2005 (per il caso di testimone che abbia reso in dibattimento dichiara- zioni palesemente false o reticenti, che hanno rilevato come l'art. 111, quinto comma, della Costituzione, nel prefigurare una deroga al principio della forma- zione della prova in contraddittorio "per effetto di provata condotta illecita", ab- bia inteso riferirsi alle sole "condotte illecite" poste in essere "sul" dichiarante e non anche a quelle realizzate "dal" dichiarante medesimo in occasione dell'esame in contraddittorio). Può altresì ricordarsi che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 32 del 2002, ha dichiarato infondata anche la questione di legittimità costituzionale dell'art. 195, comma 4, cod. proc. pen., che pone il divieto della testimonianza indiretta per gli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria sul contenuto delle dichiara- zioni acquisite da testimoni, con le modalità di cui agli artt. 351 e 357, comma 2, cod. proc. pen., ed ha ricordato che l'art. 111 Cost. ha fissato il principio del con- traddittorio nella formazione della prova, da cui deriva il formale riconoscimento al contraddittorio come metodo di conoscenza dei fatti oggetto del giudizio, e quale corollario il divieto di attribuire valore di prova alle dichiarazioni raccolte unilateralmente dagli organi investigativi (ed evidentemente anche dal difenso- re). Osserva ancor la sentenza che il divieto della testimonianza indiretta degli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria sulle dichiarazioni ricevute dalle persone in- formate sui fatti con le modalità di cui agli artt. 351 e 357, comma 2, lettere b) e c), cod. proc. pen., è appunto diretto al fine di evitare che tali dichiarazioni pos- sano surrettiziamente confluire nel materiale probatorio utilizzabile in giudizio at- traverso la testimonianza sul loro contenuto resa da chi le ha raccolte unilateral- mente nel corso delle indagini preliminari. Rileva poi la sentenza costituzionale che «il divieto risulta quindi coerente con la regola di esclusione probatoria detta- ta nel nuovo testo dell'art. 500, comma 2, cod. proc. pen., in base alla quale le dichiarazioni raccolte nel corso delle indagini preliminari e lette per le contesta- zioni in dibattimento "possono essere valutate ai fini della credibilità del teste", ma non utilizzate come prova dei fatti in esse affermati». Del resto, la giurisprudenza di questa Corte si è nel suo complesso sostan- zialmente allineata ai principi enunciati dalla Corte costituzionale. E' stato difatti affermato che «La violazione del divieto di acquisizione delle dichiarazioni lette per le contestazioni, previsto dall'attuale formulazione dell'art. 500, come intro- O S C U R A T A dotto dall'art. 16 della Legge 1 marzo 2001, n. 63, non è direttamente sanziona- ta, considerato che, in tal caso, l'unica conseguenza processualmente rilevante è l'inutilizzabilità, a fini decisori, delle dichiarazioni precedentemente rese. Ne deri- va che le dichiarazioni - contenute nel verbale di sommarie informazioni e lette per le contestazioni - irritualmente acquisite al fascicolo del dibattimento e non espunte, non determinano alcuna conseguenza ove risulti che esse non siano sta- te utilizzate ai fini della decisione, ma esclusivamente al fine di valutare l'inatten- dibilità delle dichiarazioni dibattimentali rese dal teste» (Sez. V, 21.9.2005, n. 45311, Gilardi, Rv. 232734). Più di recente si è precisato: «Il problema che pone l'art. 500 c.p.p. consiste, sostanzialmente, nello stabilire (salvo le tre eccezioni previste nei commi quarto, sesto e settimo) se e quale valore debba darsi alle precedenti dichiarazioni utilizzate per la contestazione e deriva dal fatto che l'at- teggiamento del teste può essere vario in quanto: - può limitarsi a confermare quanto precedentemente dichiarato o a rettificare quanto affermato in dibatti- mento, conformandosi, quindi, alle precedenti dichiarazioni: in tale ipotesi, poiché il teste ha confermato, nel dibattimento, quanto precedentemente dichiarato (magari rettificando le dichiarazioni dibattimentali), nessuno dubita che il giudice - salva sempre ovviamente la valutazione di attendibilità - debba tenere conto delle suddette dichiarazioni proprio perché si tratta di dichiarazioni conformi sulle quali non vi è contrasto alcuno;
- può rendere dichiarazioni contrastanti con quel- le rese precedentemente: in tal caso, il comma secondo dell'art. 500 c.p.p. stabi- lisce, a chiare lettere, che le dichiarazioni lette per la contestazione possono es- sere valutate solo ai fini della credibilità del teste;
- infine, il teste, spesso a cau- sa del lungo periodo di tempo dopo il quale viene chiamato a deporre, in dibatti- mento dichiara di non ricordare il fatto o la circostanza su cui viene esaminato ma, una volta effettuata la contestazione, afferma che, se quella circostanza o fatto che non ricorda, l'ha dichiarata in sede di indagini, allora essa è vera. Quest'ultima dichiarazione produce due effetti: a) il teste afferma e certifica la veridicità di quanto precedentemente affermato;
b) di conseguenza, la suddetta dichiarazione, essendo stata effettuata in dibattimento, diviene pienamente uti- lizzabile, fatta salva, ovviamente, la prudente valutazione del giudice» (Sez. II, 13.7.2011, n. 31593, Accardi, Rv. 250913, in motivazione); ed analogamente si è detto che sebbene l'art. 500 c.p.p., comma 2, preveda che le contestazioni possano "essere valutate ai fini della credibilità del teste", non può certo ritenersi che, laddove il contenuto della contestazione abbia comunque, e finanche in ter- mini laconici, trovato conferma da parte dell'esaminato, esso non debba poi ne- cessariamente e logicamente essere apprezzato e recepito quale dichiarazione re- sa direttamente dal medesimo in sede dibattimentale. In sostanza, la norma di cui all'art. 500 c.p.p., comma 2 concerne pur sempre l'ipotesi di dichiarazioni di- battimentali dell'esaminato difformi da quelle contenute nell'atto adoperato per le contestazioni, che in precedenza (nel testo previgente dell'art. 500 c.p.p., comma 4) "erano acquisite al fascicolo dibattimentale e valutate come prova dei fatti in esse affermati". Sicché laddove non sia possibile ravvisare tale difformità, ovvero questa sia venuta meno a seguito della contestazione, si rientra nell'ambito della normale deposizione ... » (Sez. IV, 9.3.2009, n. 18973, Cacchiarelli, Rv. 244042). O S C U RATA 4. Nella specie, quindi, la corte d'appello ha dato una interpretazione erro- nea dell'art. 500, comma 2, cod. proc. pen., che si pone in contrasto con l'art. 111 Cost. Infatti, avendo ritenuto che le dichiarazioni rese in dibattimento dalla persona offesa non erano credibili, non poteva poi, solo per questo, recuperare ed utilizzare i contenuti delle dichiarazioni rese alla polizia giudiziaria il 16 di- cembre 2009. Invero, nel patrimonio conoscitivo del giudice era entrata un'unica versione, quella resa dalla persona offesa nel corso dell'incidente probatorio del 27 gennaio 2010, dell'esame dibattimentale del 21 luglio 2010 e di quello del 16 aprile 2012, che scagionava l'imputato dai reati a lui contestati. La precedente versione resa alla polizia giudiziaria il 16 dicembre 2009 in assenza di contraddit- torio poteva essere utilizzata al limitato fine di valutare la credibilità della Q.F.H. ma non poteva costituire prova dei fatti in quella sede narrati. Va qui osservato che è palesemente impropria l'espressione usata dalla corte d'appello secondo cui H. nel corso del dibattimento, avrebbe «confermato la denuncia». Dalla stessa sentenza impugnata risulta infatti che in dibattimento la persona offesa si era limitata ad ammettere che il 16 dicembre 2009 aveva de- nunciato il padre per violenza sessuale, ma non aveva mai confermato che la de- nuncia fosse veritiera e che la violenza fosse effettivamente avvenuta. Riporta la sentenza che la persona offesa aveva precisato «che le accuse formulate nei con- fronti di suo padre non erano vere, anzi di averle inventate» (pag. 8 sentenza), e che la stessa «ha dichiarato di averli falsamente denunciati per un movente ven- dicativo e ribelle nei confronti del padre che l'aveva sorpresa il giorno 15/12/2009 mentre si intratteneva in casa con un giovane con il quale aveva da tempo una relazione sentimentale» (pag. 6 sentenza). E' dunque pacifico che Q.F.H. nel corso del dibattimento, pur avendo ammesso di avere denunciato il pa- dre il 16 dicembre 2009, ha sempre dichiarato la falsità dei fatti denunciati e pro- clamato l'innocenza del genitore. E' pertanto erroneo, oltre che manifestamente illogico, l'assunto della corte d'appello secondo cui, poiché la persona offesa ha ammesso di aver denunciato (ma falsamente) il padre il 16 dicembre 2009, tale «conferma» renderebbe utiliz- zabile quella denuncia. Il fatto che la testimone non abbia negato di avere fatto certe dichiarazioni dinanzi alla polizia limitandosi a chiarire di avere mentito in quella sede, non costituisce "conferma" delle dichiarazioni rese nel corso delle in- dagini preliminari, ma evidente loro smentita. A meno di non volere illogicamente considerare "non confermate" le precedenti dichiarazioni solamente laddove il te- stimone si trinceri dietro la radicale negazione - peraltro facilmente smentibile - di non averle mai rese.
5. Né in alcun modo possono rendere utilizzabili i contenuti della denuncia del 16 dicembre 2009 le «dichiarazioni della teste S.R. ossia del «fun- zionario che ricevette la prima dichiarazione di ritrattazione della denuncia». E' difatti noto che «gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria non possono deporre sul contenuto delle dichiarazioni acquisite da testimoni» (art. 195, comma 4, cod. proc. pen.). Dunque, qualunque cosa la persona offesa abbia detto nel corso del- O S C U R A T A le indagini preliminari all'agente di polizia giudiziaria S.R. tale dichiara- zione non è evidentemente utilizzabile. Peraltro risulta dalle sentenze che, dinan- zi alla S, H. ritrattò, per la prima volta, la denuncia proposta contro il padre, sicché anche in questo caso nessuna «conferma» sarebbe desumibile dalle sue dichiarazioni, quand'anche fossero utilizzabili. Sono invece sicuramente utilizzabili le dichiarazioni rese in dibattimento dal- la madre che ha riferito EN mi ha raccontato un'altraN.R.F. cosa, che le aveva fatto del male il padre ... la parola che mi ha detto "come una coppia">-ma ciò non rende certo utilizzabili anche le dichiarazioni rese da H. alla polizia giudiziaria. Parimenti utilizzabile appare la circostanza riportata nel «rapporto del telefo- no azzurro", che conterrebbe la generica traccia di una riferita (da N.R.F. violenza sessuale, senza ulteriori precisazioni. Anche l'utilizzabilità di tale "rapporto" non rende tuttavia utilizzabili i contenuti delle dichiarazioni rese alla polizia giudiziaria.H. E' pacifico che la persona offesa il 16 dicembre 2009 abbia denunciato il pa- dre, ma i contenuti di tale denuncia potevano essere utilizzati al solo limitato fine di contestare la credibilità della persona offesa, e non anche ai fini di prova dei fatti narrati nella denuncia stessa. La corte d'appello poteva dunque, al fine di provare i fatti contestati, utiliz- zare le dichiarazioni rese in dibattimento dalla madre R.F.N. e il rapporto del Telefono Azzurro ma non i contenuti della denuncia del 16 dicembre 2009. La sentenza impugnata, invece, sebbene inizialmente sembri dichiarare l'inutilizzabilità di tali contenuti, ha in realtà utilizzato le dichiarazioni dibattimen- tali della madre e il rapporto del Telefono Azzurro non come autonome prove dei fatti bensì come riscontri delle dichiarazioni effettuate dalla persona offesa alla polizia giudiziaria, che quindi sono state ampiamente utilizzate al fine di ritenere provati i fatti contestati. La corte d'appello afferma che il verbale di denuncia «è stato raccolto in au- dizione protetta con ogni garanzia di genuinità, di assistenza psicologica alla mi- nore, e di documentazione filmata» e aggiunge che «in essa si indica con chia- rezza la data di inizio della lunga storia di abusi, fissandolo nella tenerissima età di sette anni della bambina, e la natura delle violenze che si svilupparono sino al compimento di rapporti sessuali completi e non protetti» (pag. 17 sentenza). L'affermazione è chiaramente manifestamente illogica perché il fatto che vi sia stata una audizione protetta non esclude che si trattava comunque di dichiara- zioni rese in assenza del contraddittorio, senza che ricorresse una delle ipotesi speciali che ne consentissero ugualmente l'utilizzabilità. L'affermazione, però, è una conferma che il fatto è stato ricostruito dalla corte d'appello con esclusivo ri- ferimento ai contenuti dell'audizione protetta del 16 dicembre 2009. Del resto, dalle sentenze di merito non risulta che da qualche altro documento, o testimo- nianza acquisiti al dibattimento si sia ricavata la prova dell'inizio degli abusi o della natura e delle modalità degli stessi, se non appunto da quell'audizione pro- tetta resa nel corso delle indagini preliminari. Nemmeno è indicato dalle sentenze di merito se dagli atti assunti in dibatti- O S C U RA T A mento e realmente utilizzabili risulti la prova certa, al di là di ogni ragionevole dubbio (e anche al di là della convinzione del giudicante nel suo foro interno), della esistenza delle violenze sessuali contestate, e del quando le stesse iniziaro- no, dove, in che occasioni e in che modo furono realizzate. La motivazione della sentenza impugnata si pone pertanto in contrasto con le norme processuali disciplinanti il regime di utilizzabilità delle dichiarazioni rese dai testimoni nel corso delle indagini preliminari, e segnatamente dell'art. 500, comma 2, cod. proc. pen., ed è dunque nulla nelle parti in cui utilizza i contenuti della denuncia resa alla polizia giudiziaria da Q.F.H. il 16 novembre 2009 denuncia non confermata ed anzi smentita nel corso del dibattimento per ricostruire il fatto per cui si procede e come prova della responsabilità dell'imputato.
6. Sono fondati anche gli altri motivi di ricorso. La corte d'appello ha attri- buito rilevanza decisiva alla circostanza che doveva ritenersi inattendibile la ri- trattazione fatta in dibattimento dalla persona offesa. La circostanza è invece irri- levante perché, alla stregua dei principi di diritto dianzi esposti, la inattendibilità della ritrattazione effettuata in dibattimento dalla persona offesa costituisce ap- punto solo prova della non credibilità delle sue dichiarazioni dibattimentali, ma non può costituire anche prova positiva dell'esistenza e delle modalità dei fatti contestati con il capo di imputazione. In ogni modo, la sentenza impugnata appare viziata, perché fondata su valu- tazioni manifestamente illogiche e su giudizi apodittici, anche sotto questo aspet- to. E' innanzitutto manifestamente illogica ed assertiva la motivazione sulle ra- gioni per le quali dovrebbe considerarsi falsa la ritrattazione profferita dalla per- sona offesa nel corso di tutti gli esami dibattimentali, quan-Q.F.H. do ha a più riprese scagionato l'imputato, confessando di averlo calunniato in oc- casione della denuncia resa il 16 dicembre 2009. Con l'atto di appello la difesa aveva evidenziato l'immediatezza della ritrat- tazione, rilevando che si era presentata in Questura a ritrat- Q.F.H. tare la denuncia sin dal giorno successivo alla sua presentazione, ossia il 17 di- cembre 2009, sicuramente senza che avesse potuto subire pressioni, essendo stato l'imputato prontamente arrestato la sera precedente. Aveva anche sottoli- neato che la ritrattazione si era mantenuta costante nel tempo in occasione dell'incidente probatorio (del 27/01/2010) e degli esami dibattimentali (del 21/07/2010 e del 16/04/2012), oltre che nelle missive scritte al padre in carcere e successivamente al primo giudizio di primo grado e nelle memorie depositate. Aveva soprattutto evidenziato che la ritrattazione, ove fosse stata menzognera, e le accuse originariamente mosse fossero state invece veritiere, avrebbe esposto la persona offesa non solo ad una imputazione per calunnia, ma soprattutto ad una possibile ripresa delle violenze sessuali nei suoi confronti, ove il padre fosse stato scarcerato. A queste eccezioni la corte d'appello ha risposto con una motivazione che appare apodittica, congetturale e manifestamente illogica, con la quale sostiene O S C U R A T A che la ritrattazione, pur se immediata e costante, fu determinata dalla compren- sione delle conseguenze che avrebbe avuto la sua denuncia sugli equilibri della famiglia», perché la persona offesa «abitava in una casa messa a disposizione dall'anziana signora presso la quale il padre lavorava come badante e che avreb- be dovuto lasciare dopo l'arresto del padre». Secondo la sentenza impugnata, quindi, la persona offesa avrebbe realizzato che ella e la madre «avrebbero perso la casa, il lavoro, la famiglia, le discrete condizioni economiche che gli avevano consentito di frequentare la scuola e coltivare i suoi sogni». La corte d'appello non ha però spiegato in base a quale massima di esperienza o a quale motivo si dovrebbe ipotizzare che una ragazza che avrebbe subito abusi sessuali da parte del padre nei precedenti nove anni, dopo avere finalmente trovato il coraggio di accusarlo, determinandone l'arresto e liberandosi così da un incubo, abbia deciso già il giorno dopo di ritrattare falsamente ogni accusa, esponendosi anche al ri- schio di una ripresa degli abusi, per non correre il rischio di peggiorare le condi- zioni economiche e di dover traslocare. Inoltre, esattamente il ricorrente rileva che la motivazione della sentenza impugnata non spiega perché la persona offesa abbia continuato pervicacemente nella "falsa ritrattazione" anche negli esami di- battimentali svoltisi negli anni successivi, quando oramai aveva traslocato con la madre in altra abitazione e ritrovato un equilibrio economico, anziché confermare le accuse, evitando il processo per falsa testimonianza in corso. La motivazione è inoltre mancante perché non prende in esame le numerose, specifiche e detta- gliate considerazioni e doglianze svolte con l'atto di appello, e riportate nel ricor- so, limitandosi a bollarle tout court come inattendibili senza alcuna specifica va- lutazione. Fondatamente il ricorrente lamenta che la corte d'appello ha apoditti- camente parlato di «sforzo inane di dare una spiegazione alternativa», senza va- lutare la dedotta eccezione che la persona offesa, esaminata per oltre quattro ore nel corso del secondo esame dibattimentale, avrebbe fornito spiegazioni a tutte le contestazioni che le erano state mosse. La corte d'appello conclude apoditti- camente che «non v'è dubbio, quindi, circa la sussistenza della prova del reato e della responsabilità dell'imputato» ritenendo erroneamente raggiunta la prova positiva dei fatti solo sulla base della presunta inattendibilità della ritrattazione. La sentenza impugnata fonda poi il convincimento della falsità della ritratta- zione sul giudizio di asserita "inesistenza" di (ex fidanzato di H.V.E. con il quale la ragazza sarebbe stata sorpresa in atteggiamenti intimi dal ri- corrente il giorno precedente alla denuncia) e sulla asserita falsità di un diario prodotto dalla stessa persona offesa nel corso del dibattimento. Secondo la corte d'appello, poiché non esisterebbe, e poiché il diario prodotto dal-V.E. la persona offesa sarebbe falso, allora le dichiarazioni rese in dibattimento da H. sarebbero menzognere. Si è già rilevato che tutta questa motivazione è in ogni caso irrilevante perché la falsità della ritrattazione non renderebbe comun- que utilizzabili le prove raccolte senza contraddittorio durante le indagini prelimi- nari e quindi non fornirebbe la prova dei fatti contestati. In ogni modo, può an- che rilevarsi che è apodittica e manifestamente illogica la motivazione sulla asse- rita inesistenza di fondata sul rilievo che la denunciante non haV.E. saputo o voluto fornire alcuna indicazione per rintracciarlo, che ha indicato tempich. O S C U R ATA diversi della durata della loro relazione, e che addirittura avrebbe indicato un co- gnome inverosimile V. perché in polacco questo sarebbe un nome (come del resto lo è anche il cognome della persona offesa). Parimenti manifestamente illogica ed assertiva è la motivazione in ordine al- la ritenuta falsità del diario, basata sulla considerazione che la ragazza descrive per i suoi genitori, in occasione del suo compleanno, «uno stile estremamente e- legante e sognante», in contrasto con il reale carattere dell'imputato; che non vi sono riferimenti cronologici;
che l'uso di almeno undici tipi di inchiostri differenti (accertato dalla perizia disposta dal tribunale) sarebbe non già compatibile con la stesura del diario nel corso degli anni, bensì una ulteriore prova della sua artifi- ciosa compilazione;
che sarebbe irrilevante l'accertamento che il diario fu effetti- vamente redatto in tempi diversi. In ogni modo, quel che qui soprattutto rileva, è che la ritenuta inesistenza di V.E. e la ritenuta falsità del diario, sono state considerate dalla corte d'appello come elementi indiziari della falsità della ritrattazione, ma tale falsità, contrariamente a quanto ritiene la sentenza impugnata, non può costituire ele- mento indiziario circa le attenzioni sessuali che il padre le rivolgeva sin dalla più tenera età» (pag. 9).
7. Quanto alle registrazioni delle conversazioni con il padre effettuate dalla stessa Helen, va rilevato che anche queste costituiscono elementi di prova che possono essere utilizzate. Con l'atto di appello la difesa aveva diffusamente ec- cepito non solo che i contenuti di queste conversazioni erano apparentemente compatibili tanto con l'ipotesi che l'imputato avesse commesso i reati a lui con- testati, quanto con quella che fosse innocente, ma anche che in realtà essi - non contenendo alcuna espressa contestazione all'imputato, da parte della persona offesa, delle violenze sessuali costituivano semmai riscontro logico proprio - dell'insussistenza dei reati contestati. A fronte dell'approfondita disamina conte- nuta in proposito nell'atto di impugnazione, la corte d'appello si limita ad affer- mare apoditticamente che le conversazioni sarebbero «talmente univoche ed elo- quenti che non solo costituiscono di per sé valida prova degli abusi sessuali sof- ferti dalla figlia dell'imputato, ma forniscono anche la chiave di lettura della falsi- tà della ritrattazione da parte di quest'ultima». Non è però spiegata la ragione di questa univocità ed eloquenza. Del resto, l'unico riferimento alle registrazioni contenuto nella sentenza impugnata è nella frase detta dall'imputato alla figlia: «Ma tu, eh... per caso hai detto che ti tocco qualcosa», il cui contenuto è stato spiegato dall'imputato in un certo modo (e così interpretato dalla figlia). Questa spiegazione non è stata però valutata dalla corte d'appello, che si è limitata all'a- podittica affermazione che «non vi è dubbio circa la sussistenza della prova del reato e della responsabilità dell'imputato», nonché a rilevare «la perfetta so- vrapponibilità con le dichiarazioni della parte offesa», il che «esime questa Corte dal dover ulteriormente argomentare». Al di là della carenza di adeguata motivazione, appare chiaro che il contenu- to delle registrazioni sia stato valutato non di per sé, ma come riscontro del con- tenuto della denuncia fatta alla polizia giudiziaria. Gli elementi probatori rego- O S C U RATA larmente acquisiti al processo ed utilizzabili, dovevano invece essere considerati e valutati autonomamente, senza alcun riferimento alle dichiarazioni accusatorie rese alla polizia giudiziaria.
8. Infine, carente ed apodittica appare anche la motivazione sulla valutazio- ne della consulenza tecnica psichiatrica e psicologica di parte effettuata sulla per- sona offesa dai dottori , i cui risultati appariva- S.U. ☐ ed S.E. no, a detta della difesa, assolutamente coerenti con i contenuti della ritrattazio- ne. Nell'atto di appello la difesa aveva evidenziato che né il pubblico ministero né il tribunale avevano avvertito la necessità di effettuare un accertamento peritale sulla maturità della minore, sulla sua capacità di testimoniare, sulla presenza di eventuali disturbi della maturazione che potessero avere influito nella genesi del- le accuse, sulla presenza di sintomi psichiatrici degli abusi denunciati. Del resto, stante la minore età della persona offesa, ci si trovava comunque di fronte a una fonte narrativa che richiedeva a monte un vaglio di credibilità, come ritenuto dal- la costane giurisprudenza di questa Sezione, secondo cui «In tema di reati ses- suali in danno di minori di età, la valutazione giudiziale delle dichiarazioni accusa- torie rese dalle vittime degli abusi [...] richiede specifiche cognizioni tecniche me- diante il ricorso al sapere scientifico esterno [...]» (Sez. III, 18.9.2007, n. 37417, S., Rv. 237554; cfr. Sez. III, 23.2.2011, n. 26692, B., Rv. 250629). La difesa aveva evidenziato che i propri consulenti avevano escluso che H. manifestas- se disturbi della sfera sessuale», e avevano stabilito che la ragazza viveva il tema sessuale «adeguatamente al tema dell'età», trovandosi quindi in una situa- zione incompatibile con la lunga storia di abusi contestata. La corte d'appello, in mancanza di una perizia di ufficio, afferma apoditticamente che i «disturbi psico- logici» della vittima «possono essersi manifestati anche nella ossessività delle formule della corrispondenza epistolare scritta al genitore, come nella redazione di un diario talmente falso e inverosimile da essere persino difficile descriverne la falsità, per la sfida assurda che esso pone alla logica ed alla ragione». I consulen- ti di parte avevano ravvisato un «livello di impulsività clinicamente significativo»> ed una «incapacità di prevedere le conseguenze delle proprie azioni» che, secon- do la difesa, fornivano la spiegazione dell'origine della falsa denuncia. La corte d'appello ha risposto sostenendo che «tali considerazioni sono clamorosamente smentite dalla fermezza della ritrattazione e dalla chiara visione delle conse- *** guenze della propria azione che ne hanno determinato la ritrattazione stessa». Giustamente però il ricorrente lamenta che la corte d'appello ha omesso di consi- derare che i consulenti della difesa avevano riferito quel "livello di impulsività" e quella "incapacità di prevedere le conseguenze delle proprie azioni" al momento in cui sedicenne aveva falsamente denunciato il padre il 16 Q.F.H. dicembre 2009, e che invece la "fermezza della ritrattazione" è ravvisabile quan- do la persona offesa ben più matura ha deposto il 16 aprile 2012, oramai mag- giorenne, manifestandosi, secondo le parole della consulente dott.ssa S. no, «più consapevole... più riflessiva con una consapevolezza maggiore ri- spetto alle volte precedenti». Non è stato quindi adeguatamente spiegato perché sussisterebbe un contrasto fra quanto diagnosticato dai consulenti e l'atteggia- O S C U R ATA mento da ultimo tenuto dalla persona offesa nel corso dell'esame dibattimentale, e perché dunque dovevano disattendersi, in mancanza di una perizia d'ufficio e anche solo di una consulenza del PM, le conclusioni raggiunte dai consulenti tec- nici della difesa.
9. E' infine manifestamente illogica anche la motivazione in ordine alla as- senza di segni obiettivi di violenze sessuali sulla persona di Q.F.H. Con l'atto di appello la difesa aveva eccepito che per nove anni nessuno, né la madre, né i medici che avevano avuto in cura la persona offesa, né i suoi inse- gnanti a scuola, aveva avvertito il disagio ragionevolmente originato dalle ipotiz- zate violenze sessuali. La corte d'appello si limita ad ipotizzare che «le sole evi- denze sarebbero state possibili con un esame degli organi genitali, che avrebbero dato certamente esito di pregressi rapporti». Ossia la corte d'appello ipotizza che, se si fosse proceduto a un esame ginecologico, esso «certamente» avrebbe evi- denziato segni delle violenze (che non risultano nel processo rilevate dai medici che ne seguivano la crescita). E' evidente l'apoditticità dell'assunto: poiché la corte d'appello presume che le violenze si siano verificate, allora da ciò desume che "certamente" i segni di violenze sarebbero stati visibili a un esame ginecolo- gico. La motivazione comunque non risponde all'eccezione che per nove anni nessuno aveva rilevato sintomi delle violenze sessuali. 10. In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio ad altra sezione della corte d'appello di OM. Il giudice del rinvio dovrà accerta- re e valutare, con congrua ed adeguata motivazione e sulla base dei soli elementi probatori utilizzabili e pertanto con totale esclusione delle dichiarazioni accusa- torie rese dalla persona offesa alla polizia giudiziaria, anche solo come elementi di riscontro o di riferimento se sussista una prova certa, al di là di ogni ragio- nevole dubbio, della commissione da parte dell'imputato delle violenze sessuali contestate con il capo di imputazione e della sua responsabilità penale.
Per questi motivi
La Corte Suprema di Cassazione annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della corte d'ap- pello di OM. Così deciso in OM, nella sede della Corte Suprema di Cassazione, il 17 febbraio 2015. L'estensore Il Presidente IL CANCELLIERE Luana Manani O S C U R ATA In caso di ralità e gli altri quanto imposto diffusione del presente provvedimento omettere le gene- dati identificativi, a norma dell'art. 52 d. lgs. 196/03 in dede foun dalla legge DEPOSITATA IN CANCELLERIA L 18 MAG 2015 CANCEIL CANCELLIERE LuanLuangeland Manani