Sentenza 17 gennaio 2014
Massime • 1
In tema di giudizio abbreviato condizionato, le dichiarazioni rese in udienza da una persona già sentita in fase di indagini non sono di per se stesse dotate di valore probatorio privilegiato e preminente rispetto a quelle fornite alle Autorità inquirenti, stante il carattere integrativo e non sostitutivo che l'art. 438, comma quinto, cod. proc. pen., attribuisce all'attività istruttoria nel contraddittorio delle parti.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 17/01/2014, n. 18365 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18365 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CAMMINO Matilde - Presidente - del 17/01/2014
Dott. TADDEI Margherita B. - Consigliere - SENTENZA
Dott. MACCHIA Alberto - Consigliere - N. 163
Dott. DIOTALLEVI Giovanni - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CERVADORO Mirella - Consigliere - N. 4319/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procura Generale della Repubblica di Brescia;
avverso la sentenza, in data 6.11.2012, della Corte di Appello di Brescia con la quale, in riforma della sentenza di primo grado, l'imputato SI RE è stato assolto dal reato di cui agli artt. 110 e 629 c.p.;
Sentita la relazione svolta dal Consigliere Dr. Giovanni Diotallevi;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale, Cons. Dr. PRATOLA Gianluigi che ha concluso per l'annullamento con rinvio;
Sentito l'avv. Agati Ottorino del foro di Roma, difensore di fiducia di SI RE, il quale si è riportato alla memoria presentata chiedendo l'inammissibilità o il rigetto del ricorso del Procuratore Generale.
RITENUTO IN FATTO
Il Procuratore Generale della Repubblica di Brescia ricorre avverso la sentenza, in data 6.11.2012, della Corte di Appello di Brescia con la quale, in riforma della sentenza di primo grado, l'imputato SI RE è stato assolto dal reato a lui ascritto di cui agli artt. 110 e 629 c.p.. Chiedendo l'annullamento del provvedimento impugnato il Procuratore deduce:
a) Contraddittorietà e/o manifesta illogicità della motivazione risultanti dallo stesso testo del provvedimento impugnato e da specifici atti del processo, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e).
La motivazione dell'impugnata sentenza appare viziata da contraddittorietà rispetto ad atti del giudizio e da illogicità risultante dal testo della stessa.
In particolare, sarebbe stato manifestamente illogico affermare, come riportato in sentenza, che le dichiarazioni rese dal NI (persona offesa) in sede dibattimentale impediscano di riconoscere la responsabilità dell'imputato SI per il reato ascrittogli, posto che contrariamente a quanto ritenuto dai giudici di appello, tali dichiarazioni non sarebbero affatto "inequivoche" e, soprattutto, non smentirebbero quelle rese dallo stesso teste nella precedente fase.
Peraltro, anche tenendo conto delle sole dichiarazioni rese dal NI al dibattimento, errata sarebbe comunque l'esclusione di responsabilità del SI, considerato che il ruolo di mediatore consapevole da lui assunto ne avrebbe invece imposto l'affermazione. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
2. Devono condividersi le conclusioni espresse dal Procuratore Generale della Repubblica di Brescia.
Contraddittoria è, infatti, la motivazione del giudice di seconde cure che ha rilevato discrasie tra le dichiarazioni rese dalla persona offesa in fase di indagini preliminari e quelle rese in sede dibattimentale, privilegiando queste ultime.
Peraltro, il ragionamento illustrato dalla Corte di appello, che ha costruito una gerarchia delle prove e ha dato maggiore rilievo a quella formata nel corso del giudizio abbreviato condizionato, è privo di riscontro normativo;
nel giudizio abbreviato condizionato, infatti, sono oggetto di valutazione non solo gli elementi acquisiti al fascicolo del pubblico ministero, ma anche quelli formatisi in dibattimento, e che, tuttavia va precisato, si pongono ad "integrazione" dei primi. Va rammentato che l'art. 438 c.p.p., comma 5, subordina l'accesso al rito abbreviato condizionato alla necessità, per la decisione, della integrazione probatoria. Sul punto questa corte di legittimità ha avuto modo di statuire che "In tema di giudizio abbreviato, la prova sollecitata dall'imputato con la richiesta condizionata di accesso al rito, che deve essere integrativa e non sostitutiva rispetto al materiale già raccolto ed utilizzabile, può considerarsi "necessaria" quando risulta indispensabile ai fini di un solido e decisivo supporto logico- valutativo per la deliberazione in merito ad un qualsiasi aspetto della "regiudicanda" (Cass. Sez. U, Sentenza n. 44711 del 27/10/2004 Ud. (dep. 18/11/2004), Rv. 229175). Sez. 4, n. 39492 del 18/06/2013 - dep. 24/09/2013, A., Rv. 256833). È, sotto questo profilo, dunque ammissibile la richiesta di giudizio abbreviato condizionata all'acquisizione della testimonianza di persone che già hanno reso sommarie informazioni nel corso delle indagini preliminari, sempre che l'espletamento della prova sia effettivamente utile a verificare i profili di contraddizione e gli elementi carenti della prima deposizione e che la richiesta medesima precisi la rilevanza di tali criticità ai fini della valutazione dei temi di prova riguardanti l'affermazione o l'esclusione della responsabilità, la qualificazione del titolo di reato e la sussistenza delle circostanze. (Sez. 1, n. 31881 del 07/06/2011 - dep. 11/08/2011, P.G. in proc. Frrokaj, Rv. 250898). La rinnovazione dell'esame di una persona che ha già reso dichiarazioni in fase di indagini, deve contenere, dunque, a pena di improponibilità, la specificazione dei temi e delle circostanze di fatto da verificare, che debbono differenziarsi da quelli oggetto delle informazioni già rese, proprio perché la formulazione testuale dell'art. 438 c.p.p., comma 5, postula che l'attività istruttoria abbia carattere integrativo,
ossia vada a completare gli elementi informativi acquisiti, in quanto parziali o insufficienti e non, invece, soltanto a rinnovarli nel contraddittorio delle parti. (Sez. 1, n. 50891 del 13/11/2013 - dep. 17/12/2013, Arnione, Rv. 257879), quasi si trattasse di una surrettizia anticipazione del dibattimento, che sia necessaria ai fini della decisione e compatibile con la finalità di economia processuale e di speditezza del procedimento;
tali requisiti debbono essere valutati da parte del giudice alla stregua delle acquisizioni già ottenute ed utilizzabili in modo da poter formulare la ragionevole previsione di superamento delle lacune investigative su temi probatori essenziali o comunque rilevanti e trascurati dagli inquirenti, con l'esternazione delle relative ragioni. Al di fuori di tale perimetro processuale, deve essere esclusa qualsiasi valutazione di "preminenza probatoria", che peraltro, nel caso in esame, in concreto appare di difficile riconoscimento, in base alle complessive affermazioni della parte offesa, ben evidenziate nel ricorso del p.m..
In definitiva, nella sentenza impugnata, proprio per il metodo di valutazione delle prove acquisite, utilizzato dalla Corte d'appello, sono ravvisabili i profili di illogicità e contraddittorietà denunciati con i motivi di gravame del p.m..
Uniformandosi a questo orientamento che il Collegio condivide, considerato che non sussiste nessun principio che porti a privilegiare la prova acquisita nel giudizio abbreviato condizionato e che in quella sede non sono emersi elementi tali che facciano ritenere più attendibili, sotto il profilo probatorio, le dichiarazioni dibattimentali rispetto alle risultanze istruttorie precedenti, va accolto il ricorso e disposto l'annullamento della sentenza con rinvio degli atti ad altra sezione della Corte di appello di Brescia per l'ulteriore corso.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Brescia.
Così deciso in Roma, il 17 gennaio 2014.
Depositato in Cancelleria il 5 maggio 2014