Sentenza 27 aprile 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 27/04/2001, n. 6141 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6141 |
| Data del deposito : | 27 aprile 2001 |
Testo completo
Aula 'B' IN NOME DEL POP ITALIAN6141/01 REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREM Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Vincenzo TREZZA R.G.N. 1698/99Presidente - Dott. Fernando LUPI Consigliere 3567/99 Consigliere Cron.13397 Dott. Attilio CELENTANO Dott. Pasquale PICONE Consigliere Rep. Dott. Paolo STILE - Rel. Consigliere Ud. 07/03/01 ha pronunciato la seguente S ENTENZA sul ricorso proposto da: VEICAR SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA SIACCI 38, presso lo studio dell'avvocato TONAZZI SILVIO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato PEIRONE CHIAFFREDO, giusta delega in atti;
ricorrente -
contro
SOLA CLAUDIO;
- intimato e sul 2° ricorso n° 03567/99 proposto da: 2001 SOLA CLAUDIO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA 1082 DELLA MERCEDE 52, presso lo studio dell'avvocato -1- MENGHINI MARIO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato NICOLA SALVATORE, giusta delega in atti;
controricorrente e ricorrente incidentale nonchè
contro
VEICAR SRL;
- intimato avverso la sentenza n. 310/98 del Tribunale di SALUZZO, depositata il 27/10/98 R.G.N. 551/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/03/01 dal Consigliere Dott. Paolo STILE;
udito l'Avvoato SOLFANELLI per delega TONAZZI;
udito l'Avvocato MENCHINI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Pietro ABBRITTI che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato in data 1 aprile 1988 LA OL adiva il Pretore di 71 Racconigi in funzione di giudice del Lavoro, esponendo che: era stato assunto il 21 aprile 1984 alle dipendenze della VEICAR s.r.l., la cui attività consisteva nella produzione di carrozzerie in vetroresina con la qualifica di autista;
in data 7 agosto 1985 era stato adibito a mansioni diverse da quelle per cui era stato assunto, essendo stato incaricato di aprire con martello e scalpello una fessura in una lamiera;
tale operazione era stata effettuata senza alcuna protezione antinfortunistica (occhiali paraschegge); nel compimento di tale operazione era stato colpito all'occhio sinistro da una scheggia di metallo;
dall'infortunio aveva conseguito inabilità temporanea dal 7 agosto 1985 al 19 gennaio 1986 e postumi invalidanti di carattere permanente consistiti nella perdita completa della vista dall'occhio colpito, con conseguente titolarità di rendita INAIL pari a lire 278.000 mensili;
a causa della predetta invalidità, gli era stata ritirata la patente di categoria C necessaria per la guida di autocarri, di talché egli era attualmente disoccupato. Il ricorrente, per tali motivi, chiedeva al Pretore di dichiarare che la causa dell'infortunio era da ascrivere al datore di lavoro per violazione delle norme antinfortunistiche e, conseguentemente, di condannare la VEICAR al risarcimento di tutti i danni subiti, patrimoniali e non, in misura da quantificare in corso di causa. Costituendosi in giudizio, la VEICAR s.r.l. eccepiva, in via preliminare, l'incompetenza del giudice del lavoro a favore del giudice ordinario. Nel merito contestava che il OL potesse aver subito l'infortunio nello svolgimento della attività di lavoro dipendente, sia perché, per il tipo di lavorazione eseguita, era improbabile il distacco di una scheggia di acciaio di siffatta natura, sia per essere stato munito il lavoratore di occhiali protettivi con continue raccomandazioni a farne uso. 1 La convenuta chiedeva di dichiarare l'incompetenza del giudice del lavoro adito e, nel merito, chiedeva di rigettare le avverse pretese in quanto infondate. : Instaurato il contraddittorio, con sentenza del 13 aprile 1989, il Pretore respingeva l'eccezione di incompetenza per materia e disponeva con separata ordinanza per la istruzione della causa. Si procedeva all'interrogatorio libero delle parti e venivano acquisiti presso l'INAIL i documenti inerenti la denuncia di infortunio. Frattanto, a seguito della soppressione della Pretura di Racconigi, l'istruttoria della causa riprendeva dinanzi alla Pretura di Saluzzo con l'interrogatorio delle parti e l'esame dei testi. Nelle successive udienze il Pretore disponeva l'acquisizione di ufficio di documentazione clinica relativa al ricovero del ricorrente, la riaudizione del ricorrente e l'escussione di altri testi. Veniva, poi, effettuata perizia tecnica sulle modalità dell'infortunio e, declinato l'incarico da parte del nominato C.T.U., si procedeva al conferimento ad altro esperto. Acquisita la relazione peritale, veniva fissata nuova udienza per la discussione;
in tale sede si costituiva per il ricorrente un nuovo procuratore, il quale chiedeva l'assunzione di nuovi mezzi istruttori. Alla successiva udienza venivano nuovamente interrogate le parti e veniva disposto un supplemento di C.T.U. Quindi, con sentenza non definitiva del 24 ottobre-27 novembre 1997, il Pretore accoglieva il ricorso e dichiarava che la lesione patita dal OL era conseguenza di infortunio sul lavoro di cui era responsabile il datore VEICAR s.r.l.. Avverso la predetta sentenza proponeva appello la VEICAR s.r.l., deducendo la irritualità della istruzione probatoria esperita in primo grado e conseguente inutilizzabilità del materiale probatorio acquisito, nonché vizio di motivazione in 2 ordine alla ricostruzione dei fatti ed alla valutazione degli oneri probatori e non corretta valutazione delle risultanze peritali. In subordine, deduceva l'assenza di responsabilità del datore di lavoro in relazione agli obblighi imposti dalla normativa antinfortunistica, avendo la VEICAR regolarmente fornito di idonei occhiali protettivi il lavoratore, informandolo della necessità di indossarli. chiedendo, Concludeva, pertanto, previo ulteriore supplemento di consulenza tecnica, la totale riforma della sentenza di primo grado. Costituendosi in giudizio, l'appellato LA OL contestava la domanda di gravame avversaria e ne chiedeva il rigetto, in quanto infondata sia in fatto che in diritto. Con sentenza del 16-27 ottobre 1998, l'adito Tribunale di Saluzzo rigettava l'appello, e, dando riscontro ai motivi di gravame, riteneva conformi a diritto e, comunque, non suscettibili di fondata censura, sia le modalità di conduzione dell'istruzione probatoria del primo grado del giudizio, sia la motivazione della impugnata sentenza in ordine alla ricostruzione dei fatti ed alla valutazione degli oneri probatori, sia la valutazione delle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio e del supplemento di indagine, sia infine l'affermata responsabilità, ai sensi degli artt.2087 c.c. e 4 d.P.R. 547/55, del datore di lavoro nel sinistro de quo. Per la cassazione di tale decisione ricorre la Veicar s.r.l. con tre motivi. Resiste il OL con controricorso, proponendo, a sua volta, ricorso incidentale e depositando, altresì, memoria illustrativa ex art.378 c.p.c. MOTIVI DELLA DECISIONE Va preliminarmente disposta la riunione del ricorso principale e di quello incidentale, trattandosi di impugnazioni avverso la medesima sentenza (art.335 c.p.c.). 3 Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione t.421 c.p.c. nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione sudell'art.4 un punto decisivo della controversia (art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c.), deducendo che il Giudice di primo grado avrebbe arbitrariamente fatto uso del potere istruttorio attribuitogli dall'art.421 c.p.c. e che il Giudice d'appello non sarebbe "andato oltre ad una difesa d'ufficio dell'operato del Pretore". Tra gli "innumerevoli atti a senso unico", la ricorrente segnala la rimessione "per ben tre volte" della causa in istruttoria, dopo la discussione, per supplire alle carenze probatorie del OL;
la riaudizione di quest'ultimo, a distanza di cinque anni dall'inizio della causa, consentendogli di adeguare la sua versione dei fatti alle risultanze (per lui negative) emerse in causa;
l'audizione di nuovi testi (tra cui anche la sorella del OL) ad analoga distanza di tempo;
il conferimento di un supplemento di consulenza tecnica dopo aver convocato solo a chiarimenti il perito- sulla scorta di nuove prospettazioni in fatto avanzate dal OL, dopo otto anni dall'inizio della causa e con un nuovo difensore. Il motivo, nella sua duplice articolazione, è privo di fondamento. Come è noto, l'art. 421 c.p.c., invocato dalla ricorrente, sia pure per denunciarne la viplazione, attribuisce al giudice il potere di "disporre d'ufficio in qualsiasi momento l'ammissione di ogni mezzo di prova", sancendo e confermando la vigenza, nel processo del lavoro, del principio inquisitorio, inteso come attribuzione al giudice della possibilità di disporre, anche senza iniziativa di parte, l'ammissione delle prove sui fatti, già acquisiti alla causa come temi di prova. Siffatto principio ha trovato un significativo riscontro, ancora recentemente, nella giurisprudenza di legittimità, la quale non ha mancato di precisare come, nel rito del lavoro (che, pur non avendo attuato un sistema inquisitorio puro, tende, però, a contemperare il principio dispositivo con quello della ricerca della verità materiale: Cass. n. 20 maggio 2000 n.6592; Cass. 3 ottobre 1998 n.9817), quando le risultanze di causa offrono significativi dati di indagine, il giudice non può limitarsi a meccanica applicazione della regola formale di -giudizio fondata sull'onere della prova, ma ha il potere dovere di provvedere di ufficio agli atti istruttori sollecitati da tale materiale e idonei a superare l'incertezza sui fatti costitutivi dei diritti in contestazione, senza che a ciò sia di ostacolo il verificarsi di preclusioni o decadenze in danno delle parti (Cass. 15 gennaio 1998 n.310). Tuttavia, il contemperamento del principio dispositivo con quello della ricerca della verità non comporta in assoluto - un obbligo per il giudice di attivare i - detti poteri istruttori;
l'esercizio dei quali involge un giudizio di mera opportunità, rimesso ad un apprezzamento meramente discrezionale, potendo essere, al contrario, sottoposto al sindacato di legittimità il suo mancato uso soltanto come vizio di motivazione, ai sensi del n. 5 dell'art. 360 c.p.c., qualora la sentenza di merito non adduca esauriente spiegazione per disattendere la richiesta di mezzi istruttori relativi ad un punto della controversia che, se fosse stato sufficientemente istruito, avrebbe potuto condurre ad una diversa decisione ( ex plurimis, Cass. 15 gennaio 1998 n. 310). Nel caso in oggetto, il Tribunale, in relazione al motivo di gravame concernente la conduzione dell'istruzione probatoria del giudizio di primo grado, ha ampiamente motivato la propria decisione, e, anziché limitarsi a rimarcare la discrezionalità dell'utilizzazione dei poteri riconosciuti dall'art. 421 c.p.c., ha sottoposto ad attenta valutazione, con ragionamento analitico ed immune da vizi logici, il comportamento del Pretore in relazione a ciascuno dei mezzi di prova ammessi d'ufficio, sui quali l'appellante aveva formulato le sue censure. Peraltro, nel motivo di gravame non emerge neppure che nel corso del giudizio di primo grado siano state sollevate eccezioni in ordine alla tardività con cui sono 5 state di volta in volta assunte le iniziative istruttorie d'ufficio (fatta eccezione per il supplemento di c.t.u.). Con il secondo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art.2967 c.c., nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia (art.360, nn. 3 e 5, c.p.c.), lamentando, in primo luogo, che il Giudice a quo avrebbe avallato, senza alcun vaglio critico, l'opinione espressa dal Pretore, negando attendibilità al teste di parte convenuta Monetti, e tenendo invece conto della deposizione della sorella del OL. La censura è infondata, giacché il Tribunale, lungi dal limitarsi a convalidare acriticamente la decisione del Pretore, ha evidenziato i motivi per i quali essa non poteva essere accusata di poggiare su una ricostruzione dei fatti “a senso unico”, rilevando la correttezza del ragionamento dallo stesso seguito. Ha, infatti, osservato che il primo Giudice, isolate alcune circostanze di fatto pacifiche (la natura del lavoro cui era addetto il OL, le modalità esecutive del medesimo, il fatto che al momento dell'infortunio il lavoratore non indossasse occhiali protettivi), aveva valutato il verbale di denuncia INAIL, l'esito delle prove orali e le risultanze del supplemento di perizia. E' entrato, quindi, nello specifico, chiarendo che, in ordine alle prove testimoniali, il Pretore aveva tenuto conto della deposizione resa dalle teste OL AN -la quale, peraltro, si era limitata a riferire di avere sommariamente medicato il fratello tornato a casa dal lavoro per la pausa di pranzo- ed aveva, poi, disatteso, la deposizione del teste Monetti, dando conto delle ragioni di tale valutazione, “attesa la qualità di dipendente e la precedente compartecipazione che egli parrebbe avere avuto nella stessa azienda". Ha, inoltre, soggiunto che, del tutto legittimamente, il Pretore aveva preso in esame le dichiarazioni del lavoratore in sede di libero interrogatorio, rammentando, attraverso il richiamo alla giurisprudenza di questa Corte (Cass.22 6 aprile 1995 n.4562), che tale istituto, nel rito del lavoro, non è preordinato a provocare la confessione della parte, bensì a chiarire i termini della controversia. Ha, infine, coerentemente concluso che la decisione di primo grado, in quanto frutto del prudente apprezzamento di tutte le risultanze dell'istruttoria, era avvenuta nel pieno rispetto dell'art. 116 c.p.c. e, pertanto, non appariva censurabile. Il Tribunale, dunque, come dimostra l'articolata motivazione sopra riportata, ha valutato specificamente il processo logico dal quale è scaturita la sentenza di primo grado, ritenendolo corretto e perciò condivisibile, sulla base del motivo di gravame prospettato dall'appellante. Va rimarcato in proposito che - come questa Corte ha avuto più volte modo di affermare (cfr., in particolare, tra le tante, Cass. sez. un.27 dicembre 1997 n. 13045)- il vizio di motivazione non può consistere in un apprezzamento dei fatti e delle prove in senso difforme da quello auspicato dalle parti, perché spetta solo al giudice del merito di individuare le fonti del proprio convincimento ed all'uppo valutarne le prove, controllarne l'attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute più idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare prevalenza all'uno o all'altro mezzo di prova, salvi i casi tassativamente previsti dall'ordinamento. Ne consegue che il giudice di merito è libero di formarsi il proprio convincimento, utilizzando gli elementi probatori che ritiene rilevanti per la decisione, senza necessità di prendere in considerazione tutte le risultanze processuali e di confutare ogni argomentazione prospettata dalle parti, essendo sufficiente che indichi gli elementi sui quali fonda il suo convincimento, dovendosi ritenere per implicito disattesi tutti gli altri rilievi e circostanze che, sebbene specificamente non menzionati, siano incompatibili con la decisione adottata. 7 In questa prospettiva, pertanto, il controllo del giudice di legittimità sulla motivazione del giudice del merito non deve tradursi in un riesame del fatto o in una ripetizione del giudizio di fatto, non tendendo il giudizio di cassazione a stabilire se gli elementi di prova confermano, in modo sufficiente, l'esistenza dei fatti posti a fondamento della decisione. Il controllo, dunque, non ha per oggetto le prove, ma solo il ragionamento giustificativo. Esso ripercorre l'argomentazione svolta nella motivazione dal giudice del merito a sostegno della decisione assunta e ne valuta la correttezza e la sufficienza. Nel giudizio di cassazione, quindi, anche sotto il profilo della mancanza, insufficienza o contraddittorietà della motivazione, il riesame nel merito è inammissibile (Cass. 9 maggio 1991 n. 5196). Alla luce di tale principio, deve escludersi il lamentato vizio di motivazione della sentenza del Tribunale di Saluzzo. Sostiene la ricorrente, sotto altro profilo, che la sentenza impugnata sarebbe viziata sotto l'aspetto della valutazione dell'onere probatorio, in quanto il Pretore avrebbe stravolta la regola dettata dall'art. 2967 c.c. ed il Tribunale, respingendo l'apposito motivo di gravame, non ne avrebbe data alcuna motivazione. Anche tale assunto è infondato, trovando smentita nel testo della sentenza del Tribunale, ove, richiamandosi l'orientamento di questa Corte in materia, correttamente si osserva che, avendo il lavoratore fornito la prova del danno (mediante la documentazione medica e la denuncia INAIL) ed il nesso di causalità (in base alle risultanze istruttorie e delle consulenze) sarebbe spettata al datore di lavoro la prova dell'interruzione del nesso causale, nonché di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno (ex multis, Cass. 11531/93; Cass.3115/91; Cass.3641/87)". 8 Con il terzo motivo, proposto in via subordinata, la ricorrente denuncia violazione dell'art.2087 c.c. nonché omessa, insufficiente ee falsa applicazione contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia (art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c.), deducendo che il dipendente OL disponeva regolarmente degli occhiali para-schegge per lavori pericolosi, ed era reso edotto dalla necessità di utilizzarli per lavori pericolosi. Anche questo motivo non può trovare accoglimento. Invero, in proposito il Tribunale, dopo avere correttamente puntualizzato che gli obblighi imposti al datore di lavoro in materia di sicurezza dagli artt. 2087 c.c. e 4 e ss. d.P.R. 547/55 prevedono non solo la fornitura dei mezzi di protezione, ma anche l'informazione nei confronti dei lavoratori dei pericoli connessi alla prestazione e la vigilanza sull'applicazione ed il rispetto delle norme di tutela, ha osservato che dal materiale agli atti di causa - ed in particolare dalle dichiarazioni rese in sede di interrogatorio libero dal OL, il quale ebbe ad affermare che non rammentava se il datore di lavoro lo avesse o meno avvertito dei rischi, che gli era stato detto di indossare gli occhiali in caso di lavori pericolosi, che non ebbe a stimare tale quello effettuato il giorno dell'infortunio e che neppure i colleghi di lavoro usavano mezzi di protezione individuale- non emergeva la prova, incombente sulla "Veicar”, di avere essa assolto tali obblighi. Trattasi di valutazione di merito, che, essendo rispettosa delle sopra indicate disposizioni di legge ed adeguatamente motivata, non è suscettibile di sindacato in questa sede. Il ricorso principale va, pertanto, rigettato. Va rigettato anche il ricorso incidentale, con cui si denuncia violazione falsa applicazione dell'art. 91, primo comma, c.p.c. e 92, secondo comma, c.p.c. ovvero insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia (art.360, nn. 3 e 5,c.p.c.).controversia 9 In particolare, il OL si duole che il Tribunale di Saluzzo, pur avendo rigettato l'appello proposto dalla Veicar s.r.l. e confermato l'impugnata sentenza del Pretore, abbia dichiarato integralmente compensate tra le parti le spese del secondo grado di giudizio, non rispettando sia il disposto dell'art.91, primo comma, c.p.c., che impone al giudice di condannare la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte, sia quello dell'art.92, secondo comma, non ricorrendo giusti motivi. Osserva il Collegio che come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità in tema di spese processuali, la valutazione dell'opportunità della compensazione totale o parziale delle stesse, sia nell'ipotesi di soccombenza reciproca, sia in quella della ricorrenza di altri giusti motivi, rientra nei poteri discrezionali del giudice del merito e non richiede specifica motivazione. Ne consegue che tale valutazione, quale espressione di un potere discrezionale attribuito dalla legge, è incensurabile in sede di legittimità, salvo che non risulti violato il principio secondo cui le spese non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa, ovvero che la decisione del giudice di merito di compensare le spese sia accompagnata dalla indicazione di ragioni palesemente illogiche e tali da inficiare, per la loro inconsistenza o palese erroneità, lo stesso processo formativo della volontà decisionale espressa sul punto. Nel caso in esame, il Tribunale, pur giustificando la compensazione delle spese in ragione del “lungo tempo trascorso dalla proposizione della causa di primo grado”, ha inteso, in realtà, evidenziare -come si ricava dalla intera motivazione della sentenza- la complessità dell'iter processuale concretantesi nelle innumerevoli questioni prospettate, anche sul piano del rito, nel corso del giudizio. La sua decisione in ordine alle spese, così rettamente intesa, non appare, pertanto, suscettibile di censura. 10 Stimasi compensare per un terzo le spese del giudizio di legittimità -liquidate comeda dispositivo-, gravando gli altri due terzi sulla ricorrente principale.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi e li rigetta;
condanna la ricorrente Veicar s.r.l. al pagamento, in favore del OL, dei due terzi delle spese del presente giudizio, liquidate per l'intero in lire 86000 oltre lire 4.500.000 per onorari, compensando il residuo tra le parti. Roma, 7 marzo 2001. Il Consigliere est. Il Presidente Vi se Shill IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria oggi, 27 APR. 2001 CA I 3 0 IL CANCELLIERECANC A 3 1 D S 5 . S , T A O . L R T , L N A ' A O L S 3 B L E 7 I E - P D S D 8 - I I A 1 N S T 1 G S N E O O E S P A G I M D I A G E E , A O L O D T T R E I A T T R S L I I N L D G E E E S D O R E 11