Cass. pen., sez. VI, sentenza 06/10/2015, n. 46795
CASS
Sentenza 6 ottobre 2015

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In tema di sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato, quando si procede per reati diversi da quelli nominativamente individuati per effetto del combinato disposto dagli artt. 168 bis, primo comma, cod. pen., e 550, comma secondo, cod. proc. pen., il limite edittale, al cui superamento consegue l'inapplicabilità dell'istituto, si determina tenendo conto delle aggravanti per le quali la legge prevede una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato e di quelle ad effetto speciale. (In motivazione, la Corte ha precisato che tale criterio risponde ad una interpretazione sistematica che rispetta la "voluntas legis" - desumibile dal rinvio operato dall'art. 168 bis, comma primo, cod. pen. all'art.550, comma secondo, cod.proc.pen. - di rendere applicabile la messa alla prova a tutti quei reati per i quali si procede con citazione diretta a giudizio dinanzi al giudice in composizione monocratica).

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  • 1Corte costituzionale
    https://www.eius.it/articoli/

    RITENUTO IN FATTO 1.- Con ordinanza del 21 marzo 2022 (reg. ord. n. 83 del 2022), il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale ordinario di Torino, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 27, terzo comma, della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale dell'art. 168-bis, primo comma, del codice penale, nella parte in cui non consente l'astratta l'ammissibilità della sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato in ipotesi di omicidio stradale, allorché non ricorra alcuna aggravante e si ravvisi l'attenuante ad effetto speciale del concorso di cause di cui all'art. 589-bis, settimo comma, cod. pen. 2.- In punto di fatto, il rimettente …

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    RITENUTO IN FATTO 1.- Con ordinanza del 21 marzo 2022 (reg. ord. n. 83 del 2022), il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale ordinario di Torino, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 27, terzo comma, della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale dell'art. 168-bis, primo comma, del codice penale, nella parte in cui non consente l'astratta l'ammissibilità della sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato in ipotesi di omicidio stradale, allorché non ricorra alcuna aggravante e si ravvisi l'attenuante ad effetto speciale del concorso di cause di cui all'art. 589-bis, settimo comma, cod. pen. 2.- In punto di fatto, il rimettente …

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  • 4Messa alla prova ex art. 168 bis c.p. -Il rilievo delle circostanze aggravanti nel computo della pena massima
    Gian Maria Nicotera · https://www.diritto.it/ · 31 maggio 2022

    Come ben sappiamo l'art. 168 bis c.p. prevede l'istituto della sospensione del procedimento con messa alla prova, modalità alternativa di definizione del procedimento, oltre che causa di estinzione del reato, applicabile a tutti i reati con pena non superiore nel massimo ad anni quattro, e ai reati tassativamente elencati dall'art. 550 comma 2 del codice di procedura penale, il quale disciplina i casi di citazione diretta a giudizio. In particolare l'art. 168 bis c.p. così recita: “Nei procedimenti per reati puniti con la sola pena edittale pecuniaria o con la pena edittale detentiva non superiore nel massimo a quattro anni, sola, congiunta o alternativa alla pena pecuniaria, nonché per …

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  • 5Il ruolo delle attenuanti ai fini della concessione della messa alla provaAccesso limitato
    Simone Ferrari · https://www.altalex.com/ · 3 maggio 2022
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 06/10/2015, n. 46795
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 46795
Data del deposito : 6 ottobre 2015

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