Sentenza 6 ottobre 2015
Massime • 1
In tema di sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato, quando si procede per reati diversi da quelli nominativamente individuati per effetto del combinato disposto dagli artt. 168 bis, primo comma, cod. pen., e 550, comma secondo, cod. proc. pen., il limite edittale, al cui superamento consegue l'inapplicabilità dell'istituto, si determina tenendo conto delle aggravanti per le quali la legge prevede una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato e di quelle ad effetto speciale. (In motivazione, la Corte ha precisato che tale criterio risponde ad una interpretazione sistematica che rispetta la "voluntas legis" - desumibile dal rinvio operato dall'art. 168 bis, comma primo, cod. pen. all'art.550, comma secondo, cod.proc.pen. - di rendere applicabile la messa alla prova a tutti quei reati per i quali si procede con citazione diretta a giudizio dinanzi al giudice in composizione monocratica).
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- 1. Corte costituzionalehttps://www.eius.it/articoli/
RITENUTO IN FATTO 1.- Con ordinanza del 21 marzo 2022 (reg. ord. n. 83 del 2022), il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale ordinario di Torino, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 27, terzo comma, della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale dell'art. 168-bis, primo comma, del codice penale, nella parte in cui non consente l'astratta l'ammissibilità della sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato in ipotesi di omicidio stradale, allorché non ricorra alcuna aggravante e si ravvisi l'attenuante ad effetto speciale del concorso di cause di cui all'art. 589-bis, settimo comma, cod. pen. 2.- In punto di fatto, il rimettente …
Leggi di più… - 2. Art. 4 c.p.p. Regole per la determinazione della competenzahttps://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli
- 3. Corte costituzionalehttps://www.eius.it/articoli/ · 17 luglio 2023
RITENUTO IN FATTO 1.- Con ordinanza del 21 marzo 2022 (reg. ord. n. 83 del 2022), il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale ordinario di Torino, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 27, terzo comma, della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale dell'art. 168-bis, primo comma, del codice penale, nella parte in cui non consente l'astratta l'ammissibilità della sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato in ipotesi di omicidio stradale, allorché non ricorra alcuna aggravante e si ravvisi l'attenuante ad effetto speciale del concorso di cause di cui all'art. 589-bis, settimo comma, cod. pen. 2.- In punto di fatto, il rimettente …
Leggi di più… - 4. Messa alla prova ex art. 168 bis c.p. -Il rilievo delle circostanze aggravanti nel computo della pena massimaGian Maria Nicotera · https://www.diritto.it/ · 31 maggio 2022
Come ben sappiamo l'art. 168 bis c.p. prevede l'istituto della sospensione del procedimento con messa alla prova, modalità alternativa di definizione del procedimento, oltre che causa di estinzione del reato, applicabile a tutti i reati con pena non superiore nel massimo ad anni quattro, e ai reati tassativamente elencati dall'art. 550 comma 2 del codice di procedura penale, il quale disciplina i casi di citazione diretta a giudizio. In particolare l'art. 168 bis c.p. così recita: “Nei procedimenti per reati puniti con la sola pena edittale pecuniaria o con la pena edittale detentiva non superiore nel massimo a quattro anni, sola, congiunta o alternativa alla pena pecuniaria, nonché per …
Leggi di più… - 5. Il ruolo delle attenuanti ai fini della concessione della messa alla provaAccesso limitatoSimone Ferrari · https://www.altalex.com/ · 3 maggio 2022
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 06/10/2015, n. 46795 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 46795 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2015 |
Testo completo
46 7 95 / 15 sentenza n. 1676 Registro Generale n. 7937-15 camera di consiglio del 6-10-15 (n. 10 del ruolo) REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE sezione sesta penale composta dai signori: Presidente dott. Antonio Agrò Consigliere 1. dott. Vincenzo Rotundo Consigliere 2. dott. Orlando Villoni Consigliere 3. dott. Gaetano De Amicis 4. dott.ssa Alessandra Bassi Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di CR LE, nato a [...] il [...], avverso l'ordinanza in data 30-1-2015 del Giudice dell'Udienza Preliminare presso il Tribunale di Genova. Visti gli atti, l'ordinanza impugnata ed il ricorso. Udita la relazione fatta dal Consigliere, dott. Vincenzo Rotundo. Lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, dott. Piero Gaeta, che ha concluso per l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. FATTO E DIRITTO 1.-. CR LE ha proposto, tramite il suo difensore, ricorso per cassazione avverso l'ordinanza indicata in epigrafe, con la quale il Giudice dell'Udienza Preliminare presso il Tribunale di Genova, in data 30-1-15, ha rigettato la richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova ai sensi dell'art. 168 bis c.p., da lui avanzata in quella sede. Nel ricorso si deduce la violazione dell'art. 168 bis c.p. Ad avviso del ricorrente, il GUP avrebbe errato nell'affermare il principio, in base al quale, per la determinazione del limite di pena edittale quale presupposto per l'ammissione al nuovo istituto della probation, occorre avere riguardo al trattamento sanzionatorio "in concreto", vale a dire al "fatto come contestato nell'imputazione", e dunque si devono considerare anche le eventuali circostanze che aggravano o che attenuano il reato, con la conseguenza che per la pena edittale detentiva, ai fini della ammissione al beneficio, devono essere considerati gli incrementi sanzionatori derivanti dalle circostanze ad effetto speciale contestate, come nel caso di specie. A parere del ricorrente, il fatto che altre disposizioni del nostro ordinamento (l'art. 4 c.p.p.; l'art. 157 c.p.) non fanno riferimento alla pena edittale, la mancanza di qualunque rinvio alle predette disposizioni e la assenza di indicazione di criteri di determinazione della pena sono elementi che porterebbero ad escludere, in : relazione all'istituto della messa alla prova, che possa farsi riferimento ai paradigmi indicati nel provvedimento impugnato. ." In primo luogo deve ribadirsi che l'ordinanza di rigetto dell'istanza di 2 sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato è autonomamente impugnabile con ricorso per cassazione, in quanto il tenore letterale dell'art. 464 quater, comma 7, c. p. p., che include nella disciplina dell'autonoma ricorribilità qualsiasi provvedimento decisorio, sia esso ammissivo o reiettivo della richiesta in questione, sottrae questo alla previsione generale di cui all'art. 586 cod. proc. pen. R. (Sez. 6, Sentenza n. 36687 del 30/06/2015, Rv. 264046, Fagrouch;
N. 20602 del 2015 Rv. 263787, N. 24011 del 2015 Rv. 263777, N. 27071 del 2015 Rv. 263814). Tanto premesso, il Collegio ritiene di aderire all'orientamento giurisprudenziale che ha affermato che in tema di sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato, quando si procede per reati diversi da quelli nominativamente individuati per effetto del combinato disposto dagli artt. 168 bis, comma 1, c. p. e 550, comma 2, c. p. p., il limite edittale, al cui superamento consegue l'inapplicabilità dell'istituto, si determina tenendo conto delle aggravanti per le quali la legge prevede una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato e di quelle ad effetto speciale (Sez. 6, Sentenza n. 36687 del 30/06/2015, Rv. 264045 Fagrouch). L'adozione di tale criterio, infatti, risponde ad una interpretazione sistematica che rispetta la voluntas legis - desumibile dal rinvio operato dall'art. 168 bis, comma 1, c. p. all'art. 550, comma 2, c.p.p.- di rendere applicabile la messa alla prova a tutti quei reati per i quali si procede con citazione diretta a giudizio dinanzi al giudice in composizione monocratica (contra: v. Sez. 6, Sentenza n. 6483 del 09/12/2014, Rv. 262341, Gnocco). 3 .-. In applicazione dei principi sopra espressi si impone il rigetto del ricorso con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 6-10-2015. Lincenso Refunds Il Presidente Il Consigliere estensore DEPOSITATO IN CANCELLERIA L 25 NOV 2015 EMAD E IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO P P U T Piera Esposito R O C 2