Sentenza 7 dicembre 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 07/12/2002, n. 17449 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17449 |
| Data del deposito : | 7 dicembre 2002 |
Testo completo
AULA "B" 1 7449 / 02 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO R.G.N. LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 7460/2000 SEZIONE LAVORO OGGETTO: Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: lavoro Sciarelli Dott. Guglielmo Presidente Dott. Alberto Spanò Cons. Rel. 46085 Cron. Rep. Dott. Luciano Vigolo Consigliere Dott. Guglielmo Simoneschi Consigliere Ud. 26 giu- Dott. Raffaele Foglia Consigliere gno 2002 ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: I.N.P.S., Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale, elettiva- mente domiciliato in Roma, via della Frezza n. 17, presso gli av- vocati Carlo De Angelis e Michele Di Lullo che lo rappresentano e di- fendono giusta delega in atti;
ricorrente
contro
CA LI, CA GI e CA TA quali eredi di RI FI, RI IN, LI NA, ON IA;
- intimati -
3064 avversO la sentenza n. 75/2000, decisa il 18 gennaio 2000 e pub- blicata il 21 gennaio 2000, resa dal Tribunale di Reggio Emilia nel procedimento n. 2256/98 R. G.; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26 giugno 2002 dal Relatore Cons. Dott. Alberto Spanò; udito il P.M. che, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Carlo Destro, ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con distinti ricorsi, poi riuniti, CA LI, CA GI e CA TA quali eredi di RI FI, RI IN, LI NA, ON IA, convenivano in giudizio l'INPS dinanzi al Pretore di Reggio Emilia in funzione Giudice del lavoro al fine di ottenere il riconoscimento del diritto alla mag- giorazione del trattamento pensionistico per gli ex combattenti con riguardo alla decorrenza della pensione di reversibilità e non già di quella originaria e quindi in concreto con decorrenza dal gennaio 1985, ai sensi dell'art. 6 della legge 15 aprile 1985 n. 140. Con sentenza n. 675/98 in data 16 novembre 1998 il Giudice adito respingeva la domanda. Interponevano appello gli assicurati e in esito il gravame veniva accolto con sentenza n. 75/2000 emessa in data 18 - 21 gennaio 2000 dal Tribunale di Reggio Emilia. La decisione veniva così motivata. Osservava il Collegio di merito che il diritto a chiedere la mag- 2 Л giorazione mensile per meriti combattentistici spetta a tutti i soggetti indicati all'art. 24 maggio 1970, n. 336 e quindi anche menzionati all'art. 2 ai titolari di pensione di reversibilità, secondo comma della stessa legge. Pertanto questi ultimi sono titolari di un diritto autonomo e il diritto alla maggiorazione, collegato alla data del beneficio, compete agli stessi purché abbiano conseguito il beneficio pensio- nistico in data successiva al 7 marzo 1968. Avverso la sentenza, notificata in data 21 febbraio 2000, propone ricorso per cassazione I'INPS con atto notificato in data 5 apri- le 2000, sulla base di un unico complesso motivo. Gli intimati non si sono costituiti e non hanno svolto attività difensiva di sorta. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico motivo si denuncia, con riferimento al n. 3 dell'art. 360 cpc, la violazione о falsa applicazione dell'art. 6 legge 15 aprile 1985 n. 140 e dell'art. 6 legge 29 dicembre 1988 n. 544. Si osserva che non si può conferire agli aventi diritto alla reversi- bilità un trattamento che non sarebbe spettato ai titolari della pensione diretta. Si richiama altresì il n. 5 dell'art. 360 ср с, pur se non viene indicato alcun vizio argomentativo. La censura appare fondata. Gioverà richiamare anzitutto il quadro normativo di riferimento. 3 Л L'art. 6 della legge. 15 aprile 1985, n. 140 attribuisce agli ex combattenti, al comma 1, il diritto a richiedere un maggiorazione reversibile del rispettivo trattamento di pensione determinato se- condo le norme ordinarie, nella misura di lire 30.000 mensili Il comma successivo estende tale diritto a coloro che già fruisco- "no di trattamento di pensione a condizione che la decorrenza del- la pensione sia successiva al 7 marzo 1968." La legge 29 dicembre 1988, r.. 544, ha attribuito, all'art. 6, lo stesso diritto a coloro che fruiscono di pensione con decorrenza anteriore al 7 marzo 1968, peraltro solamente a decorrere dal pri- mo gennaio 1989. Pertanto gli ex combattenti e categorie assimilate, il cui tratta- mento pensionistico sia successivo al 7 marzo 1968 hanno diritto a richiedere la maggiorazione con decorrenza dal primo gennaio 1985; gli stessi assistiti, ove il trattamento pensionistico sia ante- riore al 7 marzo 1968, possono richiedere detto beneficio con de- correnza dal primo gennaio 1989. Non è espressamente disciplirato dalle disposizioni sopra richia- mate il caso di titolari di pensione di reversibilità, aventi cau- sa da ex combattenti il quali già fruivano del beneficio con de- correnza anteriore al 7 marzo 1968 e sono deceduti in data succes- siva. Tale è appunto, come pacifico nel corso della fase di merito, la situazione degli odierni intimati i quali hanno sostenuto, nella fase di merito, che la data del beneficio pensionistico, rilevante 4 л ai fini della maggiorazione, è quella del trattamento di reversi- bilità e non già del trattamento pensionistico originario. Il Tribunale ha richiamato, a sostegno della soluzione favorevole agli assistiti, la sentenza di questo Supremo Collegio, n. 152 del 10 gennaio 1997 (rv 501635) ove, in contrasto con la precedente decisione di legittimità, n. 11026 in data 11 dicembre 1996, cita- ta invece dal giudice di primo grado, si affermava che "l'art. 6, comma primo, della legge 15 aprile 1985 n. 140, riconoscendo, a domanda, una maggiorazione reversibile di lire 30.000 mensili del trattamento di pensione, determinato secondo le norme ordinarie, ai soggetti appartenenti alle categorie previste dalla legge 24 maggio 1970 n. 336 e successive modificazioni, ha riguardo anche agli eredi aventi diritto alla pensione di reversibilità, esplici- tamente equiparati nell'art. 2 della legge n. 336 del 1970 agli appartenenti alla categorie di cui al precedente articolo 1, al quali è attribuito pertanto un diritto autonomo alla maggiorazio- ne. Ne consegue che il requisito temporale stabilito dal secondo comma del suddetto articolo 6 (il quale subordina il diritto alla maggiorazione alla condizione che la pensione abbia decorrenza successiva al 7 marzo 1968) va verificato con riguardo alla pen- sione di reversibilità e non alla pensione diretta che sarebbe spettata al de cuius". Peraltro questa Corte Suprema, con la successiva sentenza n. 6067 del 5 luglio 1997 (rv 505752), ha riaffermato lo stesso principio di cui alla sentenza n. 11026 in data 11 dicembre 1996, nel senso Л 5 che "per l'attribuzione, ai titolari di pensione indiretta, della com-maggiorazione del trattamento pensionistico a favore degli ex battenti prevista dall'art. 6 della legge 15 aprile 1985 n. 140, Occorre far riferimento alla decorrenza della pensione del "de cuius", atteso che, se è vero che i titolari di pensioni indirette acquisiscono il relativo diritto "iure proprio" e non già "iure haereditatis", è altresì vero che il diritto del superstite alla maggiorazione è acquisito sulla base della posizione assicurativo pensionistica del "de cuius"; ne consegue che, poiché la norma - sopra citata limita il beneficio ai titolari di pensione con de- correnza successiva al 7 marzo 1968, il titolare di pensione di reversibilità non può pretendere il suddetto beneficio, che non sarebbe spettato al suddetto "dante causa", sull'assunto che la pensione di reversibilità di cui gode ha, a differenza della pen- sione diretta attribuita a quest'ultimo, decorrenza successiva al- la data fissata dalla legge". Lo sesso orientamento è stato seguito da Cass., sez. lav., 21-07- 2000. La giurisprudenza di questo Collegio appare dunque ormai orientata a riconoscere che il diritto dei superstiti alla maggiorazione in discorso è acquisito sulla base della posizione assicurativo pensionistica del de cuius, in quanto come sta a significare la maggiorazione non sorge origina- l'espressione «reversibile»> - riamente in capo al superstite, ma si riflette sulla pensione di 6 Л reversibilità una volta che il diritto sia già sorto sulla pensio- ne diretta. Questa Corte non ravvisa ragioni per porre nuovamente in discus- sione un orientamento che può ormai considerarsi consolidato. Si deve pertanto, in accoglimento del ricorso, cassare l'impugnata sentenza. La causa può essere decisa nel merito, non risultando necessario alcun accertamento di fatto. Si impone quindi il rigetto delle domande proposte dagli odierni intimati. Si ravvisano giusti motivi per la compensazione delle spese AC VT O 917 IG dell'intero giudizio. DEN OLL 39 82-2-11 TV OU NES
P.Q.M.
OR N S INDO 89 LA I La Corte B SSVI 0 Accoglie il ricorso. 10 Cassa l'impugnata sentenza e, decidendo nel merito, rigetta la do- manda proposta dagli attori. Compensa le spese dell'intero giudizio. IL PRESIDENTE Gunzlichu I will Roma, 26 giugno 2002 IL CONSIGLIERE ESTENSORE Jer AL CANCELLIERE apositato Cancelleria 7/01/2007 IL CANCELLIERE 7