Sentenza 10 novembre 2017
Massime • 1
L'opposizione alla richiesta di archiviazione può essere proposta a mezzo del servizio postale, in alternativa al deposito presso la cancelleria dell'organo giudiziario competente, purchè la spedizione del plico intervenga entro il termine di dieci giorni dalla notifica dell'avviso di cui all'art. 408, comma 3, cod. proc. pen.
Commentario • 1
- 1. D.M. 13 gennaio 2021: incrementato il deposito telematico degli atti nel processo penaleAccesso limitatoGiacomo Pestelli · https://www.altalex.com/ · 27 gennaio 2021
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 10/11/2017, n. 55135 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 55135 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2017 |
Testo completo
55 135-17 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE Composta da: CAMERA DI CONSIGLIO DEL 10/11/2017 -Presidente- Sent. n. sez..1760/17 CC MARCO BLAIOTTA CARLA MENICHETTI REGISTRO GENERALE EMANUELE DI SALVO N.37450/2017 Rel. Consigliere - ANDREA MONTAGNI VINCENZO PEZZELLA ha pronunciato la seguente JENTSNtA sul ricorso proposto da: BR TT nato il [...] a [...] parte offesa nel procedimento c/ EP IE CC nato il [...] a [...] avverso il decreto del 15/02/2016 del GIUDICE DI PACE di BOLOGNA sentita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA MONTAGNI;
lette/sentite le conclusioni del PG Fulvio Re lol! che te chiesto l'annullamen to ul elt." restitute reate rinvio cou DI & EC RITENUTO IN FATTO 1. RU BE, a mezzo del nominato difensore, ha proposto ricorso per cassazione avverso il provvedimento di archiviazione emesso dal Giudice di Pace di Bologna indicato in epigrafe. La parte rileva che erroneamente il Giudice di Pace ha ritenuto che l'opposizione alla richiesta di archiviazione fosse stata proposta tardivamente;
rileva che occorre avere riguardo alla data di spedizione del plico mediante raccomandata, e non alla data di pervenimento in cancelleria. Considera che il Giudice di Pace avrebbe perciò dovuto fissare udienza per la discussione nel contraddittorio delle parti. Sotto altro aspetto, il ricorrente osserva che il provvedimento risulta inficiato da carenza motivazionale, posto che il giudice non ha neppure esaminato la richiesta di supplemento investigativo. Osserva, infine, che il Giudice di Pace non ha provveduto in ordine alla richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato depositata dalla persona offesa.
2. Il Procuratore Generale presso questa Suprema Corte, con requisitoria scritta, ha chiesto l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato con trasmissione degli atti all'Ufficio del Giudice di Pace di Bologna. Evidenzia che la mancata valutazione delle doglianze della parte opponente realizza una violazione del principio del contraddittorio. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso che occupa muove alle considerazioni che seguono. A mente dell'art. 409, comma 6, cod. proc. pen., il provvedimento di archiviazione è ricorribile per cassazione solo nei casi di nullità previsti dall'art. 127, comma 5, cod. proc. pen. e cioè per la mancata fissazione dell'udienza in camera di consiglio o per il mancato avviso ai soggetti interessati;
nonché quando l'arbitraria dichiarazione d'inammissibilità dell'opposizione si risolva in violazione del diritto al contraddittorio. Non possono, invece, essere oggetto di censura in sede di legittimità le questioni afferenti al merito ed alla congruenza della motivazione. Tale disciplina è parzialmente derogata nel procedimento davanti al Giudice di Pace. Infatti, ai sensi dell'art. 17, d.lgs. 28 agosto 2000 n. 274, come costantemente ritenuto dalla giurisprudenza di questa Suprema Corte (cfr. Sez. 5, 2 sentenza n. 45952 del 23/11/2005, dep. 19.12.2005, Rv. 233224), non è prevista, a differenza di quanto disposto dall'art. 410 cod. proc. pen., la celebrazione di un'udienza camerale, in quanto l'opposizione consente unicamente la costituzione di un contraddittorio cartolare, all'esito del quale il giudice, se aderisce alla richiesta del pubblico ministero, decide de plano. La Suprema Corte ha pure chiarito che nell'ambito del procedimento penale davanti al giudice di pace non possono essere esaminate le deduzioni afferenti alla congruenza della motivazione del decreto di archiviazione (Sez. 4, Sentenza n. 22297 del 08/04/2008, dep. 04/06/2008, Rv. 239889). In argomento, si è peraltro osservato che l'opposizione presentata dalla persona offesa avverso la richiesta di archiviazione del pubblico ministero non esime il Giudice di Pace dal valutare il contenuto degli elementi e delle ragioni addotte dall'opponente, con la conseguenza che è passibile di annullamento il provvedimento di archiviazione sprovvisto di sostanziale motivazione (Sez. 5, Sentenza n. 41194 del 19/06/2014, Rv. 262185).
2. Tanto considerato, si osserva che, nel caso di specie, il provvedimento di archiviazione non risulta scalfito dalle dedotte censure. Non sfugge che il giudicante ha effettivamente errato nel rilevare la tardività dell'atto di opposizione alla richiesta di archiviazione. La giurisprudenza risulta consolidata nel rilevare che l'opposizione alla richiesta di archiviazione non rientra tra le impugnazioni alle quali sia applicabile esclusivamente la disposizione di cui all'art. 583 capoverso cod. proc. pen.; con la conseguenza che l'opposizione alla richiesta di archiviazione ben può essere proposta a mezzo del servizio postale, in alternativa al deposito presso la cancelleria dell'organo giudiziario competente, purché la spedizione del plico intervenga entro il termine di dieci giorni dalla notifica dell'avviso di cui all'art. 408, comma terzo, cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 28148 del 13/01/2004 - dep. 23/06/2004, P.O. in proc. Cassa Risparmio di Carpi Spa ed altri, Rv. 22969701). E bene, nel caso di specie, l'esame degli atti evidenzia che l'opposizione venne spedita a mezzo raccomandata il 20.11.2015, di talché risulta rispettato il termine di dieci giorni, decorrente dalla notifica della richiesta avvenuta '11.11.2015. 2.1 Tanto chiarito, deve osservarsi che l'erroneo convincimento circa la tardività dell'opposizione non vulnera la complessiva motivazione posta a fondamento del provvedimento impugnato, che supera la relativa prova di resistenza. Il giudicante, infatti, si è soffermato sulla dinamica del fatto, sottolineando che la persona offesa non era caduta a terra a seguito dell'urto. E, del tutto 3 logicamente, ha considerato che tale dinamica non avvalorava la tesi sostenuta dalla persona offesa, che aveva lamentato l'insorgenza di mera "cervicalgia", a distanza di sei giorni dal fatto. Nel provvedimento si osserva, infine, che l'intervenuto furto della biciletta condotta dalla persona offesa, successivamente al sinistro, non rendeva praticabile alcun ulteriore approfondimento investigativo idoneo a corroborare l'attendibilità della narrazione della vittima, peraltro a fronte di contraddittorie dichiarazioni rese dai testimoni presenti.
2.2 Per completezza argomentativa, si osserva infine che non sussiste alcuna violazione di legge, in riferimento alla mancata ammissione al patrocinio dei non abbienti, in difetto di attività procedimentale dopo la richiesta di archiviazione.
3. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 10 novembre 2017. Il Consigliere estensore Il Presidente Andrea Montagni Rocco Marco Blaiotta Amor Daily Blaiste Depositata in Cancelleria Oggi, 11 DIC. 2017/ Il Funzionario Giudiziario Patrizia Gibra 4