Sentenza 17 aprile 2001
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 17/04/2001, n. 5623 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5623 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2001 |
Testo completo
Aula 'B' REPUBBLICA ITALIANA 01 ASSAZIONE562 IN NOME DEL POPOLO ITALIAN LA CORT Oggetto SEZI LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente R.G.N. 22210/98 Dott. Vincenzo TREZZA Consigliere Cron.12173 Dott. Luciano VIGOLO Dott. Gabriella COLETTI Consigliere Rep. Dott. Aldo DE MATTEIS - Consigliere Ud. 06/02/01 Dott. Gianfranco SERVELLO - Rel. Consigliere - ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE S EN TENZA UFFICIO COPIE Richiesta copia studio sul ricorso proposto da: dal Sig. IL SOLE 24 ORE elettivamente domiciliato in ROMA GIORDANO GIUSEPPE, per digitAPR. 2001 VIA SALARIA 400, presso lo studio dell'avvocato IL CANCELLIERE COCHETTI ANTONIO, che lo rappresenta e difende APREA ANTONIO, giusta delega unitamente all'avvocato in atti;
ricorrente
contro
CPD LAVORI SRL;
intimato avverso la sentenza n. 3246/98 del Tribunale di BARI, 2001 depositata il 17/09/98 R.G.N. 617/97; 646 udita la relazione della causa svolta nella pubblica -1- udienza del 06/02/01 dal Consigliere Dott. Gianfranco SERVELLO;
udito l'Avvocato COCHETTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Maurizio VELARDI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- 22210-98 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato il 7.9.1992 GI IU conveniva in giudizio innanzi al Pretore di Bari la C.P.D. Lavori S.r.l., per sentirla condannare al pagamento della complessiva somma di L. 136.140.483, a titolo di provvigioni maturate e non pagate. Esponeva in fatto il ricorrente che, nella sua qualità di agente della NF s.p.a., aveva svolto sin dal 1986/87 la sua opera anche in favore della C.P.D. (facente parte del gruppo societario NF), la quale si era appunto avvalsa della stessa rete di clienti, ma che egli, dopo essersi interessato per alcuni affari non andati a buon fine, non aveva poi riscosso integralmente le provvigioni maturate in relazione al contratto conclusosi con la Banca Cattolica Popolare di Molfetta, in relazione al quale rivendicava l'importo sopra indicato, quantificato in base alla nota integrativa dell 1.10.1981 relativa al contratto di agenzia intervenuto con la NF s.p.a. Si costituiva la C.P.D. Lavori S.r.l., contestando il fondamento della domanda, di cui chiedeva il rigetto, con vittoria di spese. Espletata prova per testi il Pretore, con sentenza resa il 6.12.1996, rigettava la domanda, compensando le spese. Avverso tale decisione, il soccombente, con ricorso depositato il 19.4.1997, interponeva appello, a mezzo di cinque connessi motivi. Con la prima censura, l'appellante lamentava che il primo Giudice, facendo proprio acriticamente quanto dedotto dalla società convenuta, aveva in buona sostanza ritenuto che facesse parte dei compiti e dei doveri che il GI ave x, quale agente della NF s.p.a., di collaborare 3 con la C.P.D. s.r.l., altra società del "Gruppo NF”, e che, comunque, essendo stata la sua collaborazione minimale, anche in riferimento all'allestimento di uno sportello della Banca Cattolica, "avendo svolto funzioni di mero tramite", il compenso ricevuto dalla C.P.D. di L. 15.000.000 era da ritenersi congruo perché “non risultano provate le altre prestazioni dedotte in ricorso". Con il secondo motivo, deduceva che dalla copiosa documentazione versata in atti, emergeva incontrovertibilmente la reale portata del rapporto lavorativo intercorso inter partes, sì da esulare senza meno dai consueti e normali compiti di assistenza di un agente che opera in favore di una società collegata, in quanto, dalla lettera di conferimento dell'incarico di agenzia conferito dalla NF S.p.a., si rilevavano con facilità i termini (ed i limiti) della propaganda e della promozione di vendita che il GI avrebbe dovuto svolgere in favore della preponente (NF s.p.a.). Pertanto l'attività di agenzia che il GI avrebbe dovuto espletare (e che in concreto espletava) in favore di quest'ultima società, non poteva certo spingersi a curare i contatti in zona con gli eventuali acquirenti di diversi anche se analoghi prodotti commercializzati da altra distinta società (e, cioè, la C.P.D.), senza peraltro alcun compenso aggiuntivo. Quindi - sempre secondo l'appellante - non era dato di poter comprendere perché egli avrebbe dovuto svolgere in ambito regionale una continua e specifica attività lavorativa in favore di altro sodalizio, da cui non sarebbe stato legato da alcun vincolo, e da cui non avrebbe dovuto ricevere poi nulla in corrispettivo, a parte le provvigioni che comunque gli competevano per gli affari procacciati quale agente della NF s.p.a. 4 ha Deduceva, perciò, la illogicità di tale ragionamento seguito in prime cure dal Pretore con la gravata decisione, posto che - tertium non datur 0 - l'importo corrisposto dalla C.P.D. s.r.l. di L. 15.000.000 si riferiva a qualche altro affare (e non era questo pacificamente il caso), o di
contro
- la C.P.D. s.r.l., che sempre aveva negato l'esistenza di un qualsivoglia - rapporto lavorativo con l'appellante, avrebbe dovuto fornire plausibile ragione del versamento di quell'importo al GI, avvenuto peraltro in tre soluzioni saldando tre fatture emesse dal ricorrente, in cui era I espressamente indicato nella causale di quei giustificativi di pagamento che i corrispondenti importi erano da intendersi tutti "in conto provvigioni.' Con la terza e la quarta censura, l'appellante rilevava, sempre in tema di esame della documentazione offerta, come fosse evidente che le prestazioni lavorative richieste dalla C.P.D. al GI erano state del tutto precise, ben determinate, continue e dettagliate, tanto da non potersi in alcun modo ricomprendere nel mandato di agenzia che il medesimo aveva con la NF s.p.a., il che sarebbe stato in definitiva confermato anche dalle deposizioni testimoniali rese. Con la quinta ed ultima doglianza, l'impugnante deduceva che la "zona" di operatività per l'attività del GI in favore della C.P.D. che il Pretore apertis verbis riteneva non identificabile nella fattispecie, si da desumere-peraltro impropriamente - l'inesistenza di qualsivoglia rapporto obbligatorio inter partes, era evidentemente la medesima ed aveva la stessa ampiezza di quella indicata nel mandato di agenzia conferito dalla NF s.p.a., e cioè il territorio della Puglia, come emergeva dalle prove documentali ed orali acquisite. Nell'ambito dello stesso motivo di appello, adduceva quindi che lo stesso era a dirsi per la misura del compenso 5 provvisionale spettante al GI. Posto, infatti, che nella specie mancava un atto scritto che avesse sancito con estrema certezza inter partes anche questo aspetto del sinallagma, non era comunque pensabile, e comunque sarebbe stato contrario ai precetti costituzionali, oltre che illegittimo per la mancanza di qualsivoglia obbligo contrattuale, che il GI effettuasse tutta la complessa, onerosa e defatigante attività lavorativa in favore della C.P.D. a mero titolo gratuito. Il Tribunale quindi avrebbe dovuto fare riferimento come sostenuto dal ricorrente e mai - diversamente provato da controparte che ne aveva specifico onere con probatorio - alle medesime pattuizioni intercorse sul punto the la NF s.p.a. In via deduttiva, il GI non poteva farsi riconoscere dalla società appellata un compenso provvisionale inferiore a quello minimo passatogli dalla NF (10%), che operava in un settore del tutto analogo e per prodotti similari, anche se appariva oltremodo logico ritenere che le parti si siano rifatte al criterio utilizzato dal concludente in prime cure, e cioè alla media ponderata - minimo e massimo tra detti tassi (15%). - Concludeva, quindi, chiedendo che il Tribunale, in riforma dell'impugnata sentenza, accogliesse la propria domanda, con vittoria di spese del doppio grado di giudizio;
in via istruttoria, instava per il completamento della prova testimoniale richiesta in prime cure, a mezzo dei testi non escussi in quella sede. Resisteva al gravame la C.P.D., insistendo nelle proprie tesi e concludendo quindi per il rigetto dell'appello, con il favore delle spese. Il Tribunale di Bari, con sentenza depositata il 25/9/1998, rigettava l'appello, sostanzialmente aderendo alla tesi pretorile, che vedeva nel اسلا ricorrente un mero tramite della convenuta, assimilandone l'attività a quella del propagandista o dell'informatore tecnico, ma escludendo il rapporto di agenzia ovvero di procacciamento di affari e rilevando peraltro come l'appellante non avesse in effetti utilizzato dette qualificazioni, quanto avesse piuttosto inteso far discendere delle conseguenze assimilabili al rapporto di agenzia dal mero collegamento fattuale con il dedotto rapporto intercorso con la resistente società. Avverso detta decisione ricorre il GI con cinque motivi. La società non si è costituita. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo il ricorrente lamenta nullità della sentenza per violazione degli artt. 115, 245, II comma, e 257, II comma, c.p.c., in relazione all'art. 360 n. 4 c.p.c., violazione dell'art. 360 n. 5 c.p.c. per contraddittoria motivazione su di un punto decisivo della controversia. Erroneamente il collegio di merito avrebbe infatti ritenuto l'implicito consenso del Pretore alla rinuncia della prova -già ammessa- accettata da controparte, violando il diritto alla prova ed altresì ritenendo, contraddittoriamente, da un lato superflua l'assunzione dei testi e dall'altro lato rilevando l'incertezza intorno alla qualificazione della fattispecie. Con il secondo motivo si deducono nullità della sentenza per violazione degli artt. 115-116 c.p.c., in relazione all'art. 360, n. 4, c.p.c., nonché violazione dell'art. 360 n. 5 c.p.c. per omessa e/o insufficiente motivazione su punti decisivi della controversia, in quanto il Tribunale avrebbe omesso, nel valutare l'esito della prova, di considerare in modo unitario i vari elementi. 7 Con il terzo motivo il GI lamenta violazione dell'art. 360, n. 5, ap.c. per insufficiente motivazione che ha determinato il travisamento dei fatti per manifesta illogicità, poiché i pagamenti in conto provvigioni avrebbero reso evidente l'intento di retribuire il ricorrente come un agente. Con il quarto motivo il ricorrente denuncia violazione dell'art. 1748 c.c., in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c, per aver il Tribunale erroneamente escluso che il GI avesse promosso la conclusione dell'unico affare andato a buon fine. Con il quinto ed ultimo motivo il GI deduce violazione degli A.E.C. 30/6/38-20/6/58 (d.P.R. n. 145/61) – 13/10/58 (d.P.R. n. 1842/60) e dell'art. 2225 C.C., in relazione all'art. 360, N. 3, C.P.C. Violazione dell'art. 360 n. 5 c.p.c. per omessa, insufficiente contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, contestando che egli non avesse offerto al giudice di merito elementi atti a determinare il compenso dovutogli, elementi al contrario, validamente integrati dalle citate fonti collettive. Il ricorso è infondato. Quanto al primo motivo, è sufficiente rilevare che erroneamente il ricorrente imputa al Tribunale la valutazione di non indispensabilità della prova, già ammessa ma non assunta dal primo giudice, dopo che lo stesso GI vi aveva rinunziato, con l'accettazione della convenuta società. In realtà il consenso del Pretore sul punto, come ha correttamente statuito il collegio di merito, ben può risultare dalla chiusura dell'istruttoria, restando implicito nella decisione di procedere alla discussione della causa (Cass.u. 55010/1981). 8 Gli altri motivi - che ripropongono sostanzialmente quelli di appello- possono essere congiuntamente trattati, in quanto logicamente connessi. Osserva in generale la Corte che il GI si limita a replicare i termini della originaria prospettazione, individuando nell'attività asseritamente prestata in favore della convenuta la fonte del preteso diritto alle provvigioni. Viceversa il Tribunale, nel ripercorrere i punti salienti delle risultanze istruttorie, ha escluso che risultassero provate non solo la stabilità dell'incarico, ma anche la stessa circostanza che la C.P.D. si sia avvalsa continuativamente per i propri affari dell'opera del GI nel periodo considerato, nella sostanza condividendo, con motivazione coerente e condivisibile., l'interpretazione dei fatti offerta dal Pretore, secondo cui il ricorrente sarebbe stato una figura di tramite della convenuta, con attività assimilabile a quella del propagandista o dell'informatore tecnico, ma del tutto al di fuori di ogni rapporto di agenzia, ovvero di procacciamento di affari. Né è apparso al collegio provato che il ricorrente si fosse adoperato in modo che la conclusione dell'unico affare andato a buon fine potesse considerarsi casualmente riconducibile alla sua opera, come pure è stata ritenuta non decisiva la mera intestazione contabile delle fatture emesse in conto provvigioni (elemento di per sé non significativo nella rilevata mancanza degli elementi caratteristici del rapporto di agenzia). la censure circa E' appena il caso di ricordare come la valutazione delle risultanze della sul prova testimoniale ed il giudizio sull'attendibilita' dei testi e sulla nilla credibilita' di alcuni invece che di altri e così pure la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute piu' idonee a sorreggere la non siano deducibili in sede di legittimita', se non nei limitidecisione - 9 della mancanza, insufficienza 0 contraddittorieta' di motivazione, involgendo apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, peraltro, nel porre a fondamento della sua decisione una fonte di prova ad esclusione di altre, e' tenuto ad indicare le ragioni del proprio convincimento, ma non a discutere ogni singolo elemento ne' a confutare tutte le deduzioni avverse, né, tantomeno, a motivare il diniego di assumere ulteriori mezzi di prova – che, ripetesi, può risultare per implicito dalla motivazione- allorchè, in base alle prove già espletate, egli ritenga di aver già acquisito la certezza degli elementi necessari per la decisione (Cass. n. 4347/1999). Va quindi escluso il difetto di motivazione quando dal ragionamento seguito dal giudice risulti che egli, pur senza confutare esplicitamente e singolarmente tutte le argomentazioni svolte dalle parti e tutte le risultanze di causa, abbia dimostrato di dissentire, anche implicitamente dal difforme assunto delle parti, incompatibile con la soluzione da lui adottata, considerando i fatti dedotti irrilevanti ed assorbiti dagli altri elementi già acquisiti al processo (Cass. n. 3306/1973). E nella specie il ricorrente non fa che riproporre la propria lettura dei fatti già disattesa dai giudici di merito, sostanzialmente reiterando le censure espresse con i motivi di appello, come dettagliatamente riportati in narrativa. Infondato è anche l'ultimo motivo. Nella complessiva incertezza sulla natura, l'effettiva consistenza, la qualificazione e la durata dell'attività prestata, il collegio di merito ha ritenuto un mero collegamento fattuale tra il rapporto di agenzia ed il dedotto rapporto intercorso con la resistente società, in relazione al quale 5 10 ha stimato che non esistessero elementi per escludere la congruità del compenso corrisposto. E' del resto ius receptum che l'individuazione dell'esistenza di quella zona grigia"tra prova mancata e prova fornita in modo completo, integrante una situazione di cosiddetta semiplena probatio, e' rimessa al prudente e discrezionale apprezzamento del giudice di merito ed e' insindacabile in sede di legittimita', se non sotto il profilo dell'adeguatezza e logicita' della motivazione che lo sorregge (Cass. n. 5752/1999). E su questo punto, una volta negata in radice la riconducibilità al contratto di agenzia o di procacciamento d'affari della descritta vicenda, il richiamo dal ricorrente effettuato alle relative fonti collettive si palesa del tutto inidoneo ad assolvere l'onere probatorio circa i fatti costitutivi della pretesa gravante sul GI. Il ricorso va in conclusione respinto, non essendovi luogo a provvedere sulle spese.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla sulle spese. Così deciso in Roma il 6 febbraio 2001. Il Presidente Il Relatore Кісенко Еленка fra from fendly Dhillo Q IL CANCELLIERE I L Cancelleria O Depositato in Cap P I D T 0 S 1 A oggi, I T N S IL CANCELLIERE G O O P S N A O I N T 0 1 J E 0 2 S ☐ E I E S G A E G - E _ . 1 11