Sentenza 13 febbraio 1998
Massime • 2
Il reato di evasione (nella specie, dagli arresti domiciliari), che è reato di danno e ha carattere permanente, si consuma nel momento della conquista illegittima dello stato di libertà da parte di chi ne è stato legalmente privato, e la permanenza ha termine con la cessazione di tale stato.
Deve essere annullata senza rinvio, per violazione del divieto di un secondo giudizio, la sentenza che ha pronunciato condanna per il reato di evasione dagli arresti domiciliari, quando era già stata emessa precedente sentenza che aveva giudicato l'imputato per lo stesso reato in relazione ad un periodo di tempo, compreso tra l'inizio e la cessazione dello stato di illegittima libertà, considerato anche dalla seconda decisione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 13/02/1998, n. 6382 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6382 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Udienza pubblica
Dott. Fortunato PISANTI Presidente del 13/2/1998
1. Dott. Ugo Luigi SCELFO Consigliere SENTENZA
2. " Ilario Salvatore MARTELLA " N. 174
3. " Arturo CORTESE " REGISTRO GENERALE
4. " Giorgio CO " N. 30738/97
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da DI RM NO
avverso la sentenza in data 14/4/1997 della Corte d'Appello di Bari Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere dott. Ugo Luigi SCELFO
Udito il Pubblico Ministero in persona del dott. Mario Favalli che ha concluso per il rigetto del ricorso
Udito il difensore Avv. Antonio Gargiulo del Foro di Roma. Fatto e Diritto
Con sentenza del 05.03.1993, il Pretore di Foggia, Sezione distaccata di S. Severo, condanna, concesse le attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva, Di IR BR, per il reato p. e p. dall'art. 385 C.P., alla pena di mesi sei di reclusione e al pagamento delle spese processuali.
Al predetto si muove l'addebito di essersi allontanato dalla propria abitazione, dove era ristretto agli arresti domiciliari, senza essere stato autorizzato.
Impugna Di Firma Bruna.
La Corte di Appello di Bari il 14.04.1997 conferma la sentenza di I grado.
Ricorre l'imputato e deduce.
1) La violazione dell'art. 606 I co lett. b), in relazione agli artt. 429 e 178 C.P.P., in quanto non gli stato mai notificato il decreto di citazione a giudizio avanti al Pretore;
2) La violazione dell'art. 606 I co lett. b) C.P.P., in relazione all'art. 649 C.P.P. dato che, per lo stesso reato, consumato il 17.04.1992, egli è stato già condannato dal Tribunale di Foggia, II Sez., con sentenza n. 223/92 del 19.11.19925 confermata dalla Corte di Appello di Bari il 31.05.1994.
3) La violazione dell'art. 606 I co lett. b), in relazione all'art. 395 C.P. e all'art. 530 C.P.P., perché, dalla deposizione del carabiniere Di Tonto, non risulta con certezza che quando il predetto e il commilitone PA si sono recati a casa sua non l'hanno trovato, essendo possibile che stessa dormendo o che non avesse sentilo gli squilli del campanello.
4) La violazione dell'art. 606 I co lett. b) C.P.P., in relazione all'art. 69 C.P. e 62 bis C.P., perché le attenuanti generiche avrebbero dovuto ritenersi prevalenti, in quanto collaboratore di giustizia.
La Corte ritiene che, nell'ordine logico, debba essere esaminata la censura sub n. 2, la quale attiene alla esistenza di un precedente giudicato sullo stesso fatto che, se fondata, preclude l'esame degli altri motivi di ricorso.
A tal proposito, accorre evidenziare che, con provvedimento del 27.12.1991 del Gip della Pretura circondariale di Monza, che scadeva il 18.04.1992, il Di IR, è stato posto agli arresti domiciliari. Il 17.04.1992, un giorno prima della fine della misura cautelare, i Carabinieri si recano nell'abitazione dell'indagato, per accompagnarla alla casa di lavoro, ma non lo trovano. In relazione al predetto reato di evasione, il Pretore di Foggia, Sezione distaccata di S. Severo, in data 05.03.1993, condanna il Di IR a mesi sei di reclusione, condanna che la Corte di Appello conferma con la sentenza impugnata.
Ma, per lo stesso delitto e per altri reati, rileva la Corte, il ricorrente era già stato condannato con sentenza n. 223/92 dal Tribunale di Foggia, sentenza, anche questa, confermata dalla Corte di Appello di Bari il 31.05.1994. In entrambe le decisioni, i giudici di I grado e di II grado fanno, infatti, riferimento, al provvedimento del 27.12.1991, con scadenza del 18.04.1992, del Gip della Pretura circondariale di Monza e alla circostanza che il Di IR, ricercato inutilmente dai carabinieri per essere accompagnato alla casa di lavoro, non è stato rintracciato e precisano che la latitanza è cessata solo il 31.10.1992, quando è stato arrestato.
Quindi, poiché il reato di evasione è delitto di danno che ha carattere commissivo e permanente, il momento consumativo coincide con la illegittima conquista della libertà da parte di chi ne è stato legalmente privato e si esaurisce con la cessazione dello stato di evasione.
Nella fattispecie, pertanto, si consumò il giorno 17.04.1992, quando è stata accertata la sparizione del ricorrente dalla sua abitazione.
Conseguentemente, il fatto per il quale si procede è inglobata in quello giudicato dal Tribunale di Foggia di cui costituisce la fase iniziale, protrattosi fino al 31.10.1992, quando cioè e cessata la latitanza del Di IR.
L'impugnata sentenza va, quindi, annullata senza rinvio trattandosi. di persona non punibile, perché non poteva essere sottoposta di nuovo a procedimento penale.
P.T.M.
Annulla senza rinvio l'impugnata sentenza trattandosi di persona non punibile perché non poteva essere sottoposta di nuovo a procedimento penale.
Così deciso in Roma, il 13 febbraio 1998.
Depositato in Cancelleria il 1 giugno 1998