Sentenza 27 giugno 2008
Massime • 1
In tema di estradizione per l'estero, va annullata con rinvio, per violazione del principio della doppia incriminabilità, l'ordinanza della corte di appello che convalidi l'arresto a fini estradizionali e disponga la misura cautelare della custodia in carcere in relazione ad una domanda di arresto provvisorio avente ad oggetto l'acquisto di merci pagate con assegni privi di copertura, qualora tale condotta sia ritenuta sussumibile nel reato di truffa, senza evidenziare la presenza di artifici e raggiri. (Nell'affermare tale principio, in relazione ad una estradizione richiesta dal Governo della Romania, la Corte ha precisato che il mero acquisto di merci pagate con assegni privi di copertura verrebbe a configurare l'ipotesi di reato di cui all'art. 2 L. 15 dicembre 1990, n. 386, depenalizzata dall'art. 29 del D.Lgs 30 dicembre 1999, n. 507).
Commentario • 1
- 1. Assegni scoperti non sono reato, no estradizione verso UAE (Cass. 17172/16)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 11 aprile 2019
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 27/06/2008, n. 34624 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34624 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2008 |
Testo completo
ESTR
34624 /0 8
M SENTENZA N. 7716 REGISTRO GENERALE n. 15569/08
CAMERA DI CONSIGLIO DEL 27 GIUGNO 2008
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sezione sesta penale
Composta dai Signori:
Dott. Giovanni de Roberto - Presidente
1. Dott. Francesco Paolo Gramendola - Consigliere
2. Dott. Giovani Conti
- Consigliere
3. Dott. Domenico Carcano
- Consigliere
- Consigliere 4. Dott. Giorgio Fidelbo ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AB NI, nato a [...] il [...]; contro l'ordinanza emessa il 12 aprile 2008 dalla Corte d'appello di Roma;
visti gli atti, l'ordinanza denunciata e il ricorso;
sentita la relazione del consigliere dott. Giorgio Fidelbo;
sentito il sostituto procuratore generale, dott. Oscar Cedrangolo, che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso.
Con l'ordinanza in epigrafe la Corte d'appello di Roma ha convalidato l'arresto a fini estradizionali di AB NI, operato dalla polizia giudiziaria, in quanto colpito da un ordine di cattura del 12 ottobre 2006, emesso dal Tribunale di Craiova (Romania) sulla base della sentenza definitiva di condanna a tre anni di reclusione del 19 settembre 2006, disponendo;
con lo stesso provvedimento, la misura cautelare della custodia in carcere.
Contro questi provvedimenti NI ha proposto personalmente ricorso per cassazione.
Con un primo motivo ha dedotto l'illegittimità dell'ordinanza, in quanto emessa in mancanza del principio della doppia incriminabilità: secondo il ricorrente il reato per il quale è stato condannato in Romania troverebbe corrispondenza solo con l'ipotesi di emissione di assegni privi di copertura, reato ormai depenalizzato, con la conseguenza che alla condotta contestata non può attribuirsi rilievo penale in Italia.
Sotto altro profilo contesta l'ordinanza per avere ritenuto sussistenti le esigenze cautelari, in assenza di ogni valutazione circa il pericolo di fuga, che viene incoerentemente dedotto dalla asserita gravità del reato.
Il ricorso è fondato.
Dall'ordinanza impugnata risulta che l'arresto provvisorio ai sensi dell'art. 716
c.p.p. è stato convalidato in relazione ad un fatto, per il quale il ricorrente è stato condannato in Romania, riguardante un acquisto di merce pagata con un assegno scoperto. Tale condotta è stata ritenuta sussumibile nell'ipotesi di truffa aggravata, ma l'ordinanza, oltre a non offrire alcuna spiegazione circa la circostanza aggravante ritenuta sussistente, non prende in considerazione che la fattispecie in questione, così come descritta, senza che sia stata evidenziata la presenza di artifici o raggiri, possa configurare l'ipotesi di emissione di assegno privo di
2 copertura di cui all'art. 2 legge 15.12.1990, n. 386, reato depenalizzato dall'art. 29
d.lgs. 30.12.1999, n. 507, che per tale condotta prevede solo sanzioni amministrative di natura pecuniaria e, nei casi più gravi, interdittiva.
In sostanza, manca nel provvedimento impugnato, che ha convalidato l'arresto e disposto la misura cautelare, ogni valutazione circa la sussistenza degli elementi che consentano di ritenere ipotizzabile, a livello di gravi indizi, il reato di truffa, con conseguente rispetto del principio della doppia incriminabilità, che deve essere verificato anche nella fase cautelare della procedura estradizionale.
In conclusione, l'ordinanza impugnata deve essere annullata, con rinvio per nuovo esame alla Corte d'appello di Roma.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia alla Corte d'appello di Roma per nuovo esame.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 comma 1-ter disp. att. c.p.p.
Così deciso in Roma, il 27 giugno 2008
Il Consigliere estensore Il Presidente
Giorgio Fidelbo Giovanni de Roberto deter
IL CANCELLIERE SUPER C1
LI LA Depositato in Cancelleria
4 SET.2008 L
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IL CANCELLIERE C1 SUPER U
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