Cass. pen., sez. VI, sentenza 27/06/2008, n. 34624
CASS
Sentenza 27 giugno 2008

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In tema di estradizione per l'estero, va annullata con rinvio, per violazione del principio della doppia incriminabilità, l'ordinanza della corte di appello che convalidi l'arresto a fini estradizionali e disponga la misura cautelare della custodia in carcere in relazione ad una domanda di arresto provvisorio avente ad oggetto l'acquisto di merci pagate con assegni privi di copertura, qualora tale condotta sia ritenuta sussumibile nel reato di truffa, senza evidenziare la presenza di artifici e raggiri. (Nell'affermare tale principio, in relazione ad una estradizione richiesta dal Governo della Romania, la Corte ha precisato che il mero acquisto di merci pagate con assegni privi di copertura verrebbe a configurare l'ipotesi di reato di cui all'art. 2 L. 15 dicembre 1990, n. 386, depenalizzata dall'art. 29 del D.Lgs 30 dicembre 1999, n. 507).

Commentario1

  • 1Assegni scoperti non sono reato, no estradizione verso UAE (Cass. 17172/16)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 11 aprile 2019

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 27/06/2008, n. 34624
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 34624
Data del deposito : 27 giugno 2008

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