Sentenza 24 febbraio 2011
Massime • 1
Il sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente, previsto dall'art. 11 della legge 16 marzo 2006, n. 146 per i reati transnazionali, è applicabile anche al profitto dei reati di frode fiscale rientranti nel programma associativo di un'organizzazione criminale transnazionale. (In motivazione la Corte ha precisato che il reato-fine di frode fiscale costituisce reato transnazionale in base all'art. 3, comma primo, lett. c), della citata legge n. 146 del 2006).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 24/02/2011, n. 11969 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11969 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FERRUA Giuliana - Presidente - del 24/02/2011
Dott. PETTI Ciro - Consigliere - SENTENZA
Dott. LOMBARDI Alfredo Maria - Consigliere - N. 445
Dott. MULLIRI Guicla I. - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. RAMACCI Luca - Consigliere - N. 28646/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Avv. Virga Vittorio e Lucia Lucio, difensori di fiducia di TI IO, n. a Cosenza il 29.3.1964;
avverso l'ordinanza in data 15.4.2010 del Tribunale di Roma, con la quale è stato confermato il decreto di sequestro preventivo di beni emesso dal G.I.P. del medesimo Tribunale in data 3.2.2010;
Udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LOMBARDI Alfredo Maria;
Visti gli atti, la ordinanza denunziata ed il ricorso;
Udito il P.M., in persona del Sost. Procuratore Generale Dott. PASSACANTANDO Guglielmo, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito il difensore dell'indagato Avv. Mangiarotti Lodovico, in sostituzione dell'Avv. Lucia Lucio, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN FATTO E DIRITTO
Con la impugnata ordinanza il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del riesame, ha confermato il provvedimento di sequestro preventivo di beni emesso dal G.I.P. del medesimo Tribunale in data 3.2.2010 nei confronti di TI IO, già direttore amministrativo - finanziario del gruppo E-Biscom, membro del consiglio di amministrazione di Fastweb S.p.A. e direttore amministrativo della stessa Fastweb, indagato dei reati di partecipazione ad un'associazione per delinquere transnazionale pluriaggravata, finalizzata, tra l'altro, alla commissione di delitti di natura fiscale e di riciclaggio, nonché del reato fine di cui all'art. 110 c.p. e D.Lgs. n. 74 del 2000, art.
2. In ordine al fumus commissi delicti viene richiamata la motivazione dell'ordinanza dello stesso Tribunale del riesame, con la quale è stata confermata la misura cautelare personale nei confronti dell'indagato.
Nell'ordinanza impugnata si precisa che il sequestro, per quanto riguarda i delitti di cui ai capi 1) e 13) (associazione per delinquere e riciclaggio;
riciclaggio di cui però non risponde il TI) poggia sul combinato disposto di cui all'art. 321 c.p.p., 3 e L. n. 146 del 2006, art. 11, trattandosi di delitti aggravati ai sensi dell'art. 4 della stessa legge.
Si deduce da tale precisazione in punto diritto che nella specie risulta applicabile la confisca per equivalente del prodotto, prezzo o profitto del reato, con la conseguente sequestrabilità dei beni dell'indagato, mentre a nulla rilevano le deduzioni difensive in ordine alla inesistenza di una sproporzione tra i redditi del TI ed i beni da lui posseduti ovvero la dimostrazione della loro legittima provenienza.
Si osserva, infine, che i reati rientranti nello scopo dell'associazione per delinquere hanno consentito al sodalizio criminoso di ricavare profitti di entità straordinaria, suscettibili di confisca per equivalente ai sensi della L. n. 146 del 2006, art.11, essendo contestata l'aggravante di cui all'art. 4 della medesima legge con riferimento alla fattispecie associativa. Avverso l'ordinanza hanno proposto ricorso i difensori dell'indagato, che la denunciano per violazione ed errata applicazione dell'art. 321 c.p.p., comma 2, e L. n. 146 del 2006, art. 11, nonché mancanza assoluta di motivazione ai sensi dell'art. 125 c.p.p., comma 3. Si deduce, in sintesi, che il provvedimento impugnato ha rigettato le eccezioni della difesa del TI in ordine alla inapplicabilità della confisca per equivalente in relazione ai reati ascrittigli con argomentazioni prive di qualsiasi efficacia dimostrativa, rappresentate da affermazioni generiche che costituiscono esclusivamente un commento della L. n. 146 del 2006. Si osserva, poi, in punto di diritto che per disporre la confisca per equivalente deve essere individuato e quantificato il profitto del reato.
Nel caso in esame il delitto di associazione per delinquere, per come contestato, non è di per sè idoneo a produrre profitto;
profitto che non è stato individuato, ne' minimamente quantificato. Secondo la stessa accusa il profitto deriva dai reati fine, che per il TI sono i reati fiscali contestati nei capi 2, 7 e 10 dell'imputazione. Tali reati non sono aggravati ai sensi della L. n.146 del 2006, art. 4 e ad essi non può essere applicato l'art. 11
della medesima legge.
A tali reati, in considerazione del tempo in cui sono stati commessi, non è neppure applicabile la confisca per equivalente introdotta per i reati fiscali solo a partire dal 2008.
Si osserva, infine, che dalle argomentazioni su cui è fondata l'impugnata ordinanza deriva la possibilità di applicare la confisca per equivalente ogni qual volta risulti contestato il reato associativo. Inoltre il profitto dei reati fine non corrisponde anche al profitto del reato associativo, verificandosi altrimenti una duplicazione del profitto del reato.
Nella specie si sarebbe dovuto in ogni caso quantificare il profitto del reato associativo per poter procedere al sequestro per equivalente;
quantificazione che non è stata effettuata. Il ricorso non e fondato.
È stato già affermato da questa Suprema Corte con riferimento alla stessa ordinanza che ha applicato la misura cautelare nei confronti del TI e ad analoga posizione processuale che "nel reato di cui all'art. 416 c.p. il profitto, inteso come l'insieme dei benefici tratti dall'illecito ed a questo intimamente attinenti, può consistere (come nella fattispecie) nel complesso dei vantaggi direttamente conseguenti dall'insieme dei reati fine, dai quali è del tutto autonomo e la cui esecuzione è agevolata proprio dall'esistenza di una stabile struttura organizzata e da un comune progetto." (sez. 3, 27.1.2011 n. 5869, Scaglia). È indubbio, infatti, che il profitto dei singoli reati fine si traduce in vantaggio per l'intera organizzazione criminosa ed i suoi componenti, sicché il Tribunale del riesame ha correttamente riferito il profitto dei reati di frode fiscale all'intera organizzazione criminosa, ponendolo a fondamento della quantificazione del valore dei beni da confiscare per equivalente. Deve essere, però, anche osservato da questa Corte che il capo di incolpazione, che viene formulato nella fase delle indagini preliminari e posto a fondamento delle misure cautelari personali o reali, risente necessariamente della sommarietà del giudizio formulato dalla pubblica accusa in relazione agli elementi di fatto fino a quel momento accertati, sicché correttamente si parla, in tale fase, di fluidità della imputazione, i cui termini non coincidono necessariamente ovvero integralmente con quella che dovrà formare oggetto del giudizio di merito.
Inoltre nel procedimento avente ad oggetto le misure cautelari personali o reali vige il principio della immutabilità del fatto, inteso come accadimento reale, ma non il principio della immutabilità della definizione giuridica del fatto stesso (sez. 4, 11.12.2003 n. 20160, RV 228566). Il fatto storico posto dal pubblico ministero a fondamento della misura cautelare personale o reale può sempre essere oggetto di una diversa qualificazione giuridica, ai sensi dell'art. 309, comma 9, richiamato dall'art. 324 c.p.p., comma 7, nonché dei principi generali vigenti in materia di contestazione (cfr. sez. un. 19.6.1996 n. 16, RV 205617; sez. 6, 11.3.2003 n. 18219, RV 225216; sez. 3, 4.12.2007 n. 4549 del 2008, RV 238697). Tanto premesso, osserva la Corte che, ai sensi della L. 16 marzo 2006, n. 146, art. 3, comma 1, lett. c), costituisce reato transnazionale il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni allorché "sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato". Orbene, non appare dubbio, nel caso in esame, che secondo l'impostazione accusatoria i reati di frode fiscale rientrano nel programma associativo dell'organizzazione criminale transnazionale (in quanto operante in più di uno Stato), così come peraltro contestato nel capo di imputazione, e, quindi, l'associazione ha reso possibile o comunque agevolato la commissione delle frodi fiscali commesse in Italia.
Sicché la fattispecie concretamente contestata al TI quale reato fine è anche essa riconducibile all'ipotesi di cui alla L. n.146 del 2006, art. 3, comma 1, lett. c), con la conseguente applicabilità della confisca per equivalente ex art. 11 della medesima legge anche al profitto dei reati di frode fiscale. Per completezza di esame va, infine, osservato che il sequestro per equivalente può essere, in ogni caso, disposto per un valore corrispondente all'intero ammontare del prodotto, profitto o prezzo del reato nei confronti di ciascun concorrente (sez. un. 27.3.2008 n. 26654, Fisia Italimpianti Spa e altri, RV 239926; sez. 6, 6.3.2009 n. 18536, P.M. in proc. Passantino, RV 243190; sez. 5, 3.2.2010 n. 10810, Perrottelli, RV 246364), anche se poi la confisca complessivamente disposta non può eccedere l'ammontare del profitto. Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato.
Ai sensi dell'art. 616 c.p.p. segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 24 febbraio 2011. Depositato in Cancelleria il 24 marzo 2011