Sentenza 11 marzo 2003
Massime • 1
In tema di riesame dei provvedimenti restrittivi della libertà personale, è consentito al giudice del riesame di procedere alla modificazione della qualificazione giuridica del fatto, atteso che tale modifica non incide sull'autonomo potere del pubblico ministero di esercizio dell'azione penale, che riguarda il fatto storico oggetto dell'imputazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 11/03/2003, n. 18219 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18219 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. TROJANO Pasquale - Presidente - del 11/03/2003
1. Dott. LEONASI Raffaele - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. DI VIRGINIO Adolfo - Consigliere - N. 629
3. Dott. IPPOLITO Francesco - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. ROTUNDO ZO - Consigliere - N. 38264/2002
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
EG ZO avverso ordinanza del Tribunale di Bologna in data 6.9.2002;
letti gli atti;
udita la relazione del Cons. Dott. Adolfo Di Virginio;
udite le conclusioni del P.G. Dott. Francesco Cosentino, che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso;
OSSERVA
Ricorre EG ZO, a mezzo del proprio difensore, avverso ordinanza del Tribunale di Bologna in data 6.9.2002 con la quale veniva confermata, in sede di riesame, la misura della custodia cautelare in carcere applicatagli per i reati di cui agli artt. 628 c. 2, 337 e 648 c.p. Deduce la nullità dell'ordinanza per avere il g.i.p. illegittimamente modificato la contestazione, ravvisando il reato di rapina impropria in luogo di quelli di furto aggravato e di resistenza a pubblico ufficiale ipotizzati dal pubblico ministero, in ogni caso infondatamente dato il lasso temporale intercorso tra i due fatti, per aver ritenuto il concorso formale tra la rapina impropria e la resistenza e per aver emesso la misura anche per il reato di ricettazione, per il quale essa non era stata richiesta. I rilievi del ricorrente sono infondati. Come affermato dalla Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza esattamente richiamata dalla motivazione dell'ordinanza impugnata (19.6.1996, Di Francesco), spetta al giudice del riesame il potere di modificare la qualificazione giuridica data dal p.m. al fatto per cui si procede, non incidendo il suo esercizio sull'autonomo potere di iniziativa del p.m., che rileva esclusivamente sotto il profilo dell'immutabilità del fatto inteso nella sua materialità. Del tutto legittimamente pertanto, restando immutato il fatto nella sua obiettività, il giudice ha conferito ad esso una diversa qualificazione giuridica, riconducendo alla previsione dell'art. 628 c. 2 c.p. i fatti separatamente contestati sotto il profilo del furto aggravato e della resistenza. Anche tale configurazione giuridica appare non censurabile, in quanto basata sulla stretta successione temporale tra il furto e l'inseguimento del suo autore da parte della persona offesa e dei carabinieri, alla cui azione l'indagato si era opposto con violenza, e cioè su un presupposto di fatto ritenuto dai giudici di merito e non suscettibile come tale di essere posto in discussione in sede di giudizio di legittimità. Non può essere posta in discussione neppure la possibilità del concorso formale tra la rapina impropria e la resistenza a pubblico ufficiale, non esistendo una sovrapponibilità totale tra le condotte costitutive dei due reati, che ben possono essere ravvisati entrambi allorché la violenza o la minaccia dirette ad assicurare all'agente il possesso della cosa sottratta o a procurargli l'impunità vengano esercitate su un pubblico ufficiale allo scopo di opporsi ad esso, così come nel caso in esame. Per il reato di ricettazione non vi era stato arresto, dato il difetto di flagranza, e pertanto non è intervenuta ovviamente convalida;
ma ciò non toglie che anche per esso, così come per tutti gli altri reati ravvisati nella condotta del EG, il p.m. aveva richiesto l'adozione della misura cautelare, perciò del tutto legittimamente adottata.
Ciò posto, il ricorso deve essere rigettato. Consegue al rigetto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 c. 1 ter disp. att. c.p.p..
Così deciso in Roma, nella udienza, il 11 marzo 2003.
Depositato in Cancelleria il 16 aprile 2003