Sentenza 4 dicembre 2007
Massime • 1
Il giudice, sia in sede di applicazione della misura cautelare ai sensi dell'art. 292 cod. proc. pen., che in sede di riesame o di appello ai sensi degli artt. 309 e 310 cod. proc. pen., può modificare la definizione giuridica del reato rispetto a quella adottata dal P.M., senza con ciò incidere sull'autonomo potere di iniziativa di quest'ultimo.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 04/12/2007, n. 4549 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4549 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2007 |
Testo completo
4549 /08 19
Sentenza n. 1185 Camera di consiglio Reg. Gen. n. 27822/07 del 4.12.2007
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE
Composta dagli Ill.mi Signori
Dott. Ernesto LUPO Presidente
Consigliere Dott. Pierluigi ONORATO (est.) Dott. Franco MANCINI Consigliere Consigliere Dott. Antonio IANNIELLO
Dott. Margherita MARMO Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto per TA PE, nato a [...] il [...], nella qualità di rappresentante legale della W.T.E. s.r.l. corrente in Brescia,
avverso la ordinanza resa il 27.6.2007 dal tribunale di Brescia.
Visto il provvedimento denunciato e il ricorso,
Udita la relazione svolta in camera di consiglio dal consigliere Pierluigi Onorato,
Udito il pubblico ministero in persona del sostituto procuratore generale Vincenzo Geraci, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso, Udito il difensore dell'indagato, avv.
Osserva:
Svolgimento del procedimento
mitigare le emissioni dell'impianto, sicché, in esito a detti interventi, aveva chiesto la revoca del sequestro.
Confermando il diniego della revoca, il tribunale bresciano ha in sostanza osservato e ritenuto che:
- ufficiali del Nucleo Investigativo Tutela dell'Ambiente in esito a un sopralluogo avevano accertato che, dopo gli interventi eseguiti sull'impianto, era notevolmente migliorato il "quadro ambientale odorigeno presente all'interno del capannone", ma che a circa 200 metri dal capannone persisteva una "componente odorigena nell'aria", sicuramente proveniente dall'attività dell'impianto;
- il pubblico ministero aveva affidato una consulenza tecnica per valutare l'idoneità dei presidi tecnici istallati nell'impianto dopo il sequestro;
in considerazione di tali circostanze, allo stato, non era venuta meno la ragione di cautela ww preventiva che aveva imposto il vincolo all'impianto di trattamento dei rifiuti;
a maggior ragione non era venuto meno il fumus del reato, soprattutto considerando che la produzione di odori molesti configura comunque una violazione delle prescrizioni contenute nel provvedimento di autorizzazione dell'impianto, rilasciato dalla Provincia il 21.2.2006, laddove esso precisava che “deve essere evitato ogni pericolo per la salute, il benessere e la sicurezza della collettività, deve essere evitato ogni rischio di inquinamento dell'aria nonché ogni inconveniente derivante da rumori e odori e deve essere evitato ogni degrado dell'ambiente": sicché ricorreva comunque il reato di cui all'art. 50 (recte 51), comma 4,
D.Lgs. 22/1997; non aveva neppure rilievo il fatto che il TAR Lombardia, sezione Brescia, adito dal Comune "
perché l'autorizzazione predetta era stata rilasciata senza una previa procedura di V.I.A., avesse sospeso in via cautelare il provvedimento autorizzatorio: ciò perché si tratta di procedure del tutto autonome (una amministrativa e l'altra penale) con presupposti e finalità diverse.
m 2 Contro tale ordinanza il difensore del Giustacchini ha proposto ricorso per cassazione, deducendo in sei motivi violazione di legge, nullità della motivazione e mancanza o illogicità della motivazione.
In particolare, sostiene che:
2.1 è illegittimo il provvedimento impugnato laddove ritiene che la mancata proposizione dell'istanza di riesame precluda, in sede di istanza di revoca del sequestro, la necessità di valutare la esistenza o la persistenza del fumus del reato ipotizzato;
2.2 - erra ancora il tribunale bresciano quando ravvisa il fumus del reato di cui all'art. 674 c.p. sulla base delle numerose denunce di cittadini e degli accertamenti degli ufficiali di p.g., perché in tal modo ignora che - secondo la più recente giurisprudenza di legittimità - il reato è integrato solo se sono violate le specifiche norme di settore, con la conseguenza che, se gli standards di legge sono rispettati, le emissioni dannose o moleste possono configurare solo un illecito civile a norma dell'art. 844 cod. civ., quando superino la normale tollerabilità;
2.3 il tribunale incorre in un vizio di motivazione e in un travisamento del fatto laddove ritiene sussistere il periculum sulla base dell'esito del sopralluogo del 2.5.2007, in considerazione della componente odorigena rilevata dagli ufficiali del N.I.T.A. a circa 200 metri dal capannone, senza considerare che invece la componente odorigena era stata rilevata nell'aria alla predetta distanza solo in direzione est-sud-est;
2.4 sussiste violazione di legge e nullità della motivazione laddove il provvedimento impugnato ritiene persistere il periculum almeno sino all'esito della consulenza tecnica disposta dal p.m., senza considerare che oggetto della consulenza è solo l'idoneità astratta delle opere eseguite al fine di dimuire l'inquinamento e non la concreta tollerabilità delle emissioni;
3
-2.5 il tribunale incorre ancora in violazione di legge, nullità e mancanza o illogicità della motivazione laddove ravvisa gli estremi del reato di cui all'art. 51, comma 4, D.Lgs. 22/1997, giacché: a) non era questo il reato contestato dal p.m.; b) con ciò il tribunale implicitamente ammette che non sussisteva invece il contestato reato di cui all'art. 674 c.p.; c) le disposizioni dell'autorizzazione asseritamente violate non configuravano in realtà delle "prescrizioni" ma solo delle "modalità" di gestione dell'impianto;
-2.6 il giudice dell'appello non ha affatto risposto alle argomentazioni svolte dall'appellante in ordine alla cessazione del periculum in mora dopo che il TAR competente aveva sospeso l'autorizzazione rilasciata alla società WTE.
Motivi della decisione
3 - Va anzitutto sgombrato il campo dal primo motivo di ricorso (n. 2.1). Esso infatti censura fondatamente un passaggio argomentativo della ordinanza impugnata;
ma ignora il carettere incidentale di tale passaggio, che resta irrilevante per la decisione finale. Il tribunale infatti, nonostante abbia incidentalmente osservato che la mancata istanza di riesame precludesse la necessità di valutare la sussistenza del fumus, tuttavia ha poi fondato la sua decisione come si può notare dalla stessa narrativa esposta al paragrafo 1
-
sull'accertamento non solo delle esigenze cautelari, ma anche dell'astratta configurabilità del reato ipotizzato o ipotizzabile.
Anche il terzo e il quarto motivo (nn.
2.3 e 2.4) sono inammissibili, perché deducono (formalmente il primo e sostanzialmente il secondo) vizi di motivazione che sono preclusi nel ricorso per cassazione contro provvedimenti in materia di sequestri, atteso che l'art. 325, comma 1, c.p.p.consente il ricorso in tale materia solo per violazione di legge.
4 Restano quindi da affrontare le altre censure, laddove deducono violazione di legge in си ordine al fumus commissi delicti e al periculum in mora.
Sotto il primo profilo, vero è che, secondo la più recente e condivisibile giurisprudenza di questa corte, la contravvenzione di cui all'art. 674 c.p. non è configurabile nel caso in cui le emissioni pericolose per la salute e il benessere della collettività provengano da un impianto regolarmente autorizzato e siano inferiori agli standards di tollerabilità previsti dalle normative di settore così dovendosi intendere il significato della clausola legislativa "nei casi non consentite dalla legge". come ha Ma ciò non esclude nel caso di specie l'astratta configurabilità del reato, perché cercato di argomentare il giudice cautelare di merito - a) almeno dopo che il TAR Lombardia aveva sospeso l'autorizzazione all'esercizio, rilasciata dalla Provincia di Brescia, l'impianto della società W.T.E. non era più regolarmente autorizzato al trattamento dei rifiuti, sicché il giudice non poteva dissequestrarlo e restituirlo alla società, consentendo così appunto la prosecuzione nel reato di cui all'art. 674 c.p. per emissioni inquinanti "nei casi non consentiti dalla legge";
b) era in corso una consulenza tecnica disposta dal pubblico ministero al fine di accertare se le emissioni odorigene nell'atmosfera, anche dopo le misure tecniche adottate dopo il sequestro, superavano gli standards imposti dalle normative di settore;
c) sussisteva comunque l'astratta configurabilità del reato di cui all'art. 51, comma 4, D. Lgs. 22/1997 (ora sostituito dall'art. 256, comma 4, D.Lgs. 152/2006), perché indubbiamente la società che gestiva l'impianto aveva violato le prescrizioni contenute nell'autorizzazione provinciale, laddove queste imponevano che “deve essere evitato ogni pericolo per la salute, il benessere e la sicurezza della collettività, deve essere evitato ogni rischio di inquinamento dell'aria nonché ogni inconveniente derivante da rumori e odori e deve essere evitato ogni degrado dell'ambiente". Al riguardo, non si può escludere siffatto reato sostenendo, con evidente paralogismo, che non si tratta di “prescrizioni” ma di semplici “modalità” di gestione dell'impianto. Al contrario si tratta proprio di prescrizioni che hanno per oggetto le modalità di gestione;
d) se del caso, il fatto poteva configurarsi come contravvenzione ex art. 24, comma 4, D.P.R. 203/1988, dettato per la specifica materia dell'inquinamento atmosferico (ora sostituito dall'art. 279, comma 2, D.Lgs. 152/2006), atteso che questa norma incrimina l'esercizio di un impianto con emissioni atmosferiche in violazione delle prescrizioni stabilite nell'autorizzazione.
Né si può fondatamente contestare - come fa il ricorrente - la possibilità del giudice cautelare di modificare la definizione giuridica del reato rispetto a quella adottata dal pubblico ministero. Va infatti considerato, da una parte che, nella fase delle indagini preliminari, la imputazione formulata dal pubblico ministero è ancora "fluida", e dall'altra che il giudice cautelare, fermo restando il principio della immutabilità del fatto materiale contestato, può mutarne la qualificazione giuridica, senza per ciò incidere sull'autonomo potere di iniziativa del pubblico ministero. In altri termini, il giudice cautelare (di merito o di legittimità) è vincolato al fatto materiale contestato, ma resta dominus del nomen juris ai fini e per gli effetti del procedimento incidentale (v. per tutte in tal senso, in materia di misure cautelari personali, Cass. Sez. Un. n. 16 del 19.6.1996, Di Francesco, rv. 205617).
5 - Neppure meritano accoglimento le altre censure del ricorrente in ordine al periculum in mora.
Sul punto l'ordinanza impugnata ha motivatamente ritenuto che l'impianto non poteva essere dissequestrato perché, anche dopo gli interventi migliorativi adottati dalla società, era stata empiricamente verificata la permanenza di emissioni odorigene nell'atmosfera, ed erano in corso altri accertamenti tecnici al riguardo.
Quanto alla sospensione cautelare dell'autorizzazione all'esercizio dell'impianto, disposta dal
TAR competente, non si vede come essa possa far cessare le esigenze cautelari poste a base del sequestro. Al contrario, è proprio il venir meno del titolo amministrativo che rafforza il pericolo che la libera disponibilità dell'impianto potesse, non solo protrarre e aggravare le conseguenze del reato, ma anche agevolare la commissione di altri reati, quali la gestione non autorizzata dei rifiuti di cui all'art. 256, comma 1, D.Lgs. 152/2006 (già art. 51, comma 1, D.Lgs. 22/1997) o l'esercizio dell'impianto con emissioni inquinanti senza autorizzazione o con autorizzazione sospesa, di cui all'art. 279, comma 1, D.Lgs. 152/2006 (già art. 24, comma 1, D.P.R. 203/1988).
-In conclusione, tutti gli altri motivi di ricorso (nn. 2.2, 2.5 e 2.6) sono destituiti di 6 fondamento, e pertanto il ricorso va respinto. Ai sensi dell'art. 616 c.p.p. consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Considerato il contenuto del ricorso, non si ritiene di irrogare anche la sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
la corte suprema di cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma il 4.12.2007.
Il presidente Il consigliere estensore (Ernesto Lupo) (Pierluigi Onorato) Il cancelliereЕлший turm DEPOSITATA CANCELLERIA 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1 Con l'epigrafata ordinanza del 27.6.2007 il tribunale di Brescia ha respinto l'appello proposto contro il provvedimento del 4.6.2007 con cui il g.i.p. dello stesso tribunale aveva rigettato l'istanza di revoca del sequestro preventivo disposto dal medesimo g.i.p. il 6.4.2007 sull'impianto per il trattamento dei rifiuti gestito dalla W.T.E. s.r.l. in Quinzano d'Oglio.
L'amministratore unico della W.T.E., PE Giustacchini, era sottoposto ad indagini per il reato di cui all'art. 674 c.p. perché la gestione dell'impianto anzidetto dava luogo ad emissioni di gas tali da cagionare nausea, mal di testa e bruciore agli occhi, e quindi atti ad offendere o molestare persone.
-L'indagato non aveva proposto istanza di riesame contro il sequestro, ma avendo ottenuto apposita autorizzazione dal p.m. aveva provveduto a una serie di interventi al fine di
2 9. GEN. 200P IL CANCELLIERE C