Sentenza 2 dicembre 2004
Massime • 1
Integra il delitto di estorsione il fatto di colui che chiede ed ottiene dal derubato il pagamento di una somma di denaro come corrispettivo dell'attività di intermediazione posta in essere per la restituzione del bene sottratto, in quanto la vittima subisce gli effetti di una minaccia implicita, e cioè quella della mancata restituzione del bene, in mancanza del versamento della richiesta di denaro a compenso dell'attività di intermediazione svolta.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 02/12/2004, n. 4565 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4565 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MORELLI Francesco - Presidente - del 02/12/2004
Dott. DI JORIO Giorgio - Consigliere - SENTENZA
Dott. CASUCCI Giuliano - Consigliere - N. 1620
Dott. FUMU Giacomo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. TAVASSI Marina - Consigliere - N. 35968/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RA NR, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli 14.5/17.5.2003;
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Marina Tavassi;
Udito il Pubblico Ministero che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza 24.9.2002 il G.U.P. del Tribunale di S. Maria C.V. condannava MA RI alla pena di anni 3 e mesi 6 di reclusione e euro 500,00 di multa, oltre interdizione dai pubblici uffici per cinque anni, oltre al pagamento delle spese processuali, per i reati di cui agli artt. 629, 1^ e 2^ c. e 648 c.p. (esclusa la contestata aggravante di cui al capoverso dell'art. 629 c.p., riconosciuta l'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 c.p., con la ritenuta continuazione e la diminuente del rito).
Il primo capo di imputazione riguardava la minaccia commessa nei confronti di MU UM, consistita nel richiedere la somma pari ad euro 1000 per la restituzione dell'autovettura FIAT 600 di proprietà del padre di questi, MU TO, provento di furto commesso in Gricignano d'Aversa il 14.5.2002 e nel costringere il predetto a consegnargli detta somma, procurandosi un ingiusto profitto in danno del medesimo MU UM. Il secondo capo riguardava ricettazione perché, al fine di procurarsi un ingiusto profitto, conoscendone l'illecita provenienza, acquistava o comunque riceveva l'indicata vettura, provento di furto, denunciato in data 14.5.2002, in danno di MU TO, con recidiva reiterata specifica ed infraquinquennale. Sull'impugnazione proposta dal MA, la Corte d'Appello di Napoli confermava la sentenza di primo grado, non ritenendo di procedere alla rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale secondo la richiesta formulata dall'appellante (assumere le testimonianze delle persone dal medesimo indicate nel corso dell'udienza camerale). La Corte rilevava che, avendo la rinnovazione dell'istruttoria carattere del tutto eccezionale e ritenendo la Corte, nella sua discrezionalità, di ben poter pervenire ad una serena decisione sulla base delle risultanze in atti, ritenute esaurienti e complete, l'escussione testimoniale richiesta non fosse accoglibile. Parimenti superflua appariva la riproposizione dei fatti tramite le dichiarazioni di UM MU, già diffusamente riportate nella sentenza di primo grado, come pure per le indagini di P.G. e per le argomentazioni a base dell'impalcato accusatorio. Procedeva quindi a richiamare i tratti essenziali delle une e delle altre, disattendendo la tesi difensiva del preteso carattere gratuito dell'intervento ausiliatorio dell'imputato, ritenendola un chiaro espediente, non solo perché tardiva ed ambigua, ma anche perché oggettivamente inattendibile in ragione delle fondate argomentazioni contenute nella sentenza di primo grado, che la Corte riteneva assolutamente condivisibili. Escludeva la ricorrenza di alcuna circostanza concreta tra quelle previste dall'art. 133 c.p., di tale rilievo da far integrare le attenuanti generiche o da giustificare un giudizio di prevalenza della riconosciuta attenuante del risarcimento del danno. Valutava la pena in concreto inflitta come pienamente perequata al reale disvalore dei fatti, e quindi insuscettibile di ulteriori decrementi e concludeva per la conferma della sentenza impugnata.
Con ricorso proposto il 16.6.2003 gli avv.ti Bartolomeo Mariniello e Giovanni Cantelli nell'interesse di MA RI impugnavano la pronuncia d'appello svolgendo i motivi di gravame che in seguito saranno esaminati.
All'udienza odierna hanno avuto luogo la relazione della causa e la sua discussione nella quale il P.G. ed il difensore hanno assunto le conclusioni in epigrafe riportate.
Questa Corte ha quindi deliberato la presente sentenza che è stata pubblicata mediante lettura in udienza del solo dispositivo. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso proposto avverso la sentenza di secondo grado della Corte d'appello di Napoli i difensori di MA RI hanno dedotto, quale primo motivo, la nullità della sentenza per violazione degli artt. 606 lett. e) e 603 c.p.p. in relazione ai delitti contestati. Affermano i difensori del ricorrente che i giudici d'appello avrebbero apoditticamente rilevato la superfluità della prova testimoniale richiesta senza indicare in motivazione gli eventuali elementi probatori posti a fondamento di tale giudizio. Rileva ancora il ricorrente la palese illogicità della motivazione, rilevabile dal testo del provvedimento ex art. 606, 1^ c. lett. e) laddove è stata ritenuta la irrilevanza e sospetta "parzialità" di una prova testimoniale non acquisita.
Quanto al primo profilo, questa Corte deve rilevare come con la sentenza impugnata i giudici di merito siano pervenuti all'affermazione della responsabilità del MA sottoponendo a rigorosa verifica le affermazioni della sentenza di primo grado, alla luce dei motivi di gravame formulati in sede di appello, esponendo le ragioni in base alle quali formulavano il proprio convincimento mediante argomenti privi di vizi logici, nei termini che già solo stati riportati e che resistono alle censure del ricorrente. È evidente come questi, attraverso la pretestuosa deduzione di un'asserita carenza di motivazione della sentenza impugnata, tenta di ottenere una nuova e diversa valutazione di quelle prove che già risultano essere state esaminate dai primi giudici e sottoposte a nuovo vaglio dai giudici d'appello, essendo al contrario principio consolidato della giurisprudenza di questa Corte di legittimità che, una volta che il giudice abbia coordinato logicamente gli atti sottoposti al suo esame, a nulla vale opporre che questi atti si sarebbero prestati ad una diversa lettura o interpretazione (S.U. 27.9.95, Marinino e conformi sent. 15.5.98, Alfonso;
21.9.99, Guglielmi;
11.11.98, Maniscalco).
Quanto all'addebito di aver affermato l'irrilevanza e sospetta "parzialità" di una prova testimoniale non acquisita, si deve ritenere l'infondatezza dell'assunto, atteso che la Corte d'appello di Napoli si è espressa, nel pieno e corretto esercizio della valutazione discrezionale che la legge ad essa rimetteva, ad escludere la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in relazione al carattere eccezionale di simile misura ed alla constatazione di fatto, ampiamente motivata nel caso di specie, circa l'univocità e sufficienza dei dati probatori in atti, dovendosi escludere il presupposto di detta rinnovazione, ossia la incertezza degli elementi probatori già acquisiti.
Con il secondo motivo di gravame il ricorrente deduce la nullità della sentenza per violazione degli art. 606 lett. b), 192, 194 C.P.P., in relazione ai reati contestati. Nel caso di specie - ad avviso della difesa del MA - mancherebbe una qualsiasi esplicita od implicita minaccia rivolta dal MA alla parte lesa, risultando l'intervento dell'imputato, alla luce delle complessive emergenze procedimentali, di carattere disinteressato ed ausiliatorio nell'interesse esclusivo del MU, il che escluderebbe l'idoneità della condotta contestata ad integrare il delitto di cui all'art. 629 c.p.. Osserva ancora la medesima difesa che le generiche ed imprecise dichiarazioni rese dalla persona offesa non avrebbero costituito oggetto di alcuna approfondita valutazione finalizzata a verificare l'attendibilità intrinseca ed estrinseca della testimonianza. La testimonianza della parte lesa non può essere assunta da sola come fonte di prova se non sottoposta ad un riscontro di credibilità sotto il profilo oggettivo e soggettivo. La censura è priva di ogni fondamento. Sia i primi giudici, sia i giudici d'appello hanno fatto corretta applicazione della legge penale e specificamente dell'art. 629 c.p. in relazione alla contestata estorsione, procedendo a verificare la ricorrenza di tutti i presupposti della norma ed in particolare della ricorrenza della minaccia ai danni della parte lesa. Il principio applicato dai giudici di merito, secondo cui la costrizione - che costituisce elemento essenziale del delitto "de quo" - è determinata dalla implicita minaccia della definitiva perdita del bene in capo al proprietario estorto, è pienamente condivisibile e giustifica la sussumibilità della fattispecie concreta nell'ipotesi criminosa contestata.
Già in altre occasioni (sent. 29.11.2000 n. 12326, est. Sirena, imp. Delle Lenti;
sent. 10.7.98 n. 8309, est. Fumu, imp. Tonarelli e Manfredini) questa Corte ha avuto modo di affermare che il profitto nell'ipotesi criminosa astratta è costituito dal conseguimento del bene oggetto della sottrazione e che l'attività successiva, diretta a trasformare il bene così acquisito in un altro fungibile e più facilmente fruibile (il denaro), non può considerarsi assorbita nella condotta precedente e nell'ipotesi criminosa che essa integra;
quando tale attività, poi, consista nella richiesta di un compenso a chi originariamente possedeva il bene, accompagnata dalla prospettazione della mancata restituzione del bene sottratto, essa non può che considerarsi tesa a coartare l'altrui volontà a scopo di profitto. Colui che sia stato privato illecitamente di un bene, infatti, conserva il diritto alla restituzione, oltre che l'aspettativa morale di riacquistarne il possesso, sicché la richiesta di denaro in cambio dell'adempimento dell'obbligo giuridico di restituire, che incombe sull'agente, influisce sulla libertà di determinazione del soggetto passivo ed integra, di per sè, la minaccia rilevante ai sensi dell'art. 629 c.p.. Parimenti infondato è l'addebito di aver assunto come unica fonte di prova le dichiarazioni della parte lesa.
Al contrario le dichiarazioni rese dai MU, padre (TO) e figlio (UM), sono state messe a confronto fra di loro e verificate con dati oggettivi e soggettivi, analizzati dai primi giudici e sottoposti a nuovo vaglio dai giudici d'appello. Con il terzo motivo di ricorso è stata dedotta la nullità della sentenza per violazione degli artt. 606 lett. e) c.p.p. in relazione ai delitti contestati, per mancanza e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza di un idoneo quadro indiziario ex art. 192 c.p.p.. Assume la difesa del ricorrente che i giudici avrebbero dovuto spiegare l'iter logico seguito e gli elementi probatori utilizzati ai fini del giudizio di inattendibilità della tesi difensiva prospettata dall'imputato, laddove hanno utilizzato mere formule di stile.
Parimenti, con il quarto motivo di censura, è stata affermata la nullità della sentenza per motivazione carente e contraddittoria in ordine alla quantificazione della pena, in violazione dell'art. 606 lett. e) c.p.p., in relazione all'art. 133 c.p.. La sentenza si limiterebbe ad irrogare una sanzione senza indicare analiticamente gli elementi di cui all'art. 133 c.p., senza indicare elementi ostativi alla concessione delle attenuanti generiche nonostante la non allarmante personalità dell'imputato, la modesta entità del fatto reato contestato, il suo corretto comportamento processuale, concretizzatosi nel risarcimento del danno alla parte offesa e nella scelta del giudizio ex art. 438 c.p.p.. Esaminando congiuntamente i due ultimi motivi di gravame deve ricordarsi l'illogicità della motivazione censurabile in sede di ricorso per Cassazione deve essere tale da risultare percepibile ictu oculi, posto che l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un ambito circoscritto, dovendo il sindacato rimesso alla Corte di Cassazione limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (S.U, 24.9/10.12.03 n. 47289, Petrella). Ed ancora va sottolineato, come già si è detto, che una volta che il giudice abbia coordinato logicamente gli atti sottoposti al suo esame, a nulla vale opporre che questi atti si prestavano ad una diversa lettura o interpretazione (S.U. 27.9.95, Mannino e conformi sent. 15.5.98, Alfonso;
21.9.99, Guglielmi;
11.11.98, Maniscalco). Al giudice dell'impugnazione è consentito motivare "per relationem" al provvedimento gravato purché egli si attenga al rispetto di criteri specifici in ossequio ai quali: 1) ogni riferimento risulti ad un atto legittimo del procedimento la cui motivazione sia congrua per rapporto alla propria "giustificazione" verso il provvedimento finale;
2) il decidente risulti pienamente a conoscenza delle ragioni del provvedimento di riferimento, risulti che le ritenga coerenti alla propria decisione e le condivida;
3) risulti che l'atto di riferimento sia conosciuto dall'interessato o almeno a lui ostensibile (in termini di recente: Cass. 20.1.03/9.4.04 n. 16886, Riniero ed al.). Tutti detti parametri risultano pienamente rispettati nella specie, ove, anche ai fini della verifica del rispetto dell'art. 133 c.p. e delle ragioni del diniego della concessione delle attenuanti generiche, esaurientemente avevano argomentato i primi giudici;
alle ragioni di questi ultimi la Corte d'appello ha dichiarato di fornire piena adesione, non senza manifestare una propria autonoma valutazione (vedi in particolare il giudizio formulato circa il diniego delle generiche mediante il richiamo alla giurisprudenza della Cassazione). Non ricorre, quindi, l'ipotesi della apodittica conferma di cui alla sentenza delle Sezioni Unite n. 919 del 26.11.2003/19.1.2004, rie. Gatto, che si è espressa nei seguenti termini: "la motivazione per relationem può svolgere una funzione integrativa, inserendosi in un contesto che disattende i motivi di gravame con un richiamo ad accertamenti e ad argomenti contenuti nel provvedimento impugnato, ma non può costituire una sostanziale vanificazione del mezzo di impugnazione attraverso un generale e generico rinvio a quel provvedimento". Non è questo il caso di specie, ove la decisione della Corte risulta sorretta da un'autonoma valutazione degli elementi in atti, alla luce delle ragioni di impugnazione formulate nell'interesse dell'imputato, anche mediante richiamo specifico ad alcune valutazioni espresse nella sentenza del Tribunale, ma sempre esprimendo la propria condivisione motivata di quegli argomenti.
Per tutte le considerazioni esposte il ricorso appare manifestamente infondato e come tale inammissibile. Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma, equitativamente liquidata, di euro seicento ciascuno, in favore della Cassa delle Ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella proposizione del ricorso (ex art. 616 c.p.p.).
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 600 (seicento) alla Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 2 dicembre 2004. Depositato in Cancelleria il 8 febbraio 2005