Sentenza 15 giugno 2001
Massime • 1
Nella disciplina dell'assegno ordinario di invalidità, ai fini dell'integrazione del requisito della riduzione a meno di un terzo della capacità di lavoro dell'assicurato in occupazioni confacenti alle sue attitudini, rilevano non solo le attività lavorative sostanzialmente identiche a quelle precedentemente svolte (nel corso delle quali si è manifestato il quadro patologico invalidante), ma anche tutte quelle occupazioni che, pur essendo diverse, non presentano una rilevante divaricazione rispetto al lavoro precedente, in quanto costituiscono una naturale estrinsecazione delle attitudini dell'assicurato, tenuto conto di età, sesso, formazione professionale e di ogni altra circostanza emergente nella concreta fattispecie, che faccia ragionevolmente presumere l'adattabilità professionale dell'interessato al nuovo lavoro. (Nella specie la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che senza adeguata motivazione aveva aderito alle conclusioni del c.t.u. secondo cui l'assicurato, manovale - carpentiere nel settore edile, dopo essere divenuto invalido, avrebbe potuto impiegare le proprie residue capacità lavorative in modo non usurante nell'attività, di livello superiore e di maggiore responsabilità, di controllo e coordinamento del lavoro degli altri operai di uguale qualifica).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 15/06/2001, n. 8101 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8101 |
| Data del deposito : | 15 giugno 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VINCENZO TREZZA - Presidente -
Dott. ALBERTO SPANÒ - rel. Consigliere -
Dott. LUCIANO VIGOLO - Consigliere -
Dott. GIOVANNI MAZZARELLA - Consigliere -
Dott. GUIDO VIDIRI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
Di NA IC, elettivamente domiciliato in Roma, via Q. Visconti 60, studio avv. Guido Palazzolo, presso l'avv. Angelo Guglielmi che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
I.N.P.S. Istituto Nazionale per la Presidenza Sociale, elettivamente domiciliato in Roma, via della Frezza n. 17, presso gli avvocati Mario Passaro, Fausto Prosperi Valenti e Carlo De Angelis che lo rappresentano e difendono giusta delega in atti;
- intimato costituito con procura -
avverso la sentenza n. 1628/98, decisa il 21 aprile 1998 e pubblicata il 6 maggio 1998, resa dal Tribunale di Bari nel procedimento n. 468/97 R.G.;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21 marzo 2001 dal Relatore Cons. Dott. Alberto Spanò;
udito l'avv. Carlo De Angelis nell'interesse dell'I.N.P.S.;
udito il P.M. che, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo Nardi, ha concluso per il rigetto del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in data 8 agosto 1991, Di NA IC conveniva in giudizio dinanzi al Pretore di Bari in funzione di Giudice del Lavoro l'I.N.P.S., Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale, al fine di ottenere la pensione di invalidità a decorrere dalla data della domanda amministrativa del 25 settembre 1980.
Il Giudice adito, con sentenza n. 2237/97, in data 6 - 9 febbraio 1997, accoglieva la domanda, fissando quale decorrenza del beneficio il mese di ottobre 1991.
Interponeva appello l'I.N.P.S. e, in esito, il Tribunale di Bari, con sentenza n. 1628/98 emessa in data 21 aprile - 6 maggio 1998, accoglieva il gravame e rigettava la domanda di parte attrice, così motivando la decisione.
Osservava che le consulenze svolte in primo grado avevano fatto riferimento alla capacità lavorativa specifica e non alla capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle attitudini del lavoratore. Osservava che, se usurante poteva risultare l'attività svolta quale operaio nel settore edile, sussisteva tuttavia la possibilità di impiegare le residue capacità lavorative in modo non usurante quale guardiano o sorvegliante di cantiere, quest'ultimo "inteso come controllore e/o coordinatore dell'opera altrui".
Avverso la sentenza, non notificata, propone ricorso per cassazione il Di NA con atto notificato in data 24 marzo 1999; deduce a sostegno due motivi.
L'I.N.P.S. si costituisce col deposito di procura.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Col primo mezzo si denuncia, con riferimento al n. 3 dell'art. 360 cpc, la violazione e falsa applicazione dell'art. 1 L 12 giugno 1984 n. 222, nonché, con riferimento al n. 5 dell'art. 360 cpc, il vizio di motivazione.
Si afferma al riguardo che del tutto incongrua è l'affermazione che il Di NA, manovale - carpentiere edile, potrebbe occuparsi nel controllo e coordinamento del lavoro di altri operai di eguale qualifica, così svolgendo un'attività di livello superiore dopo esser divenuto invalido.
Col secondo mezzo si denuncia, con riferimento al n. 5 dell'art. 360 cpc, il difetto, insufficienza e contraddittorietà della motivazione su altro punto essenziale della controversia.
Si rileva che il Tribunale non ha in alcun modo motivato in ordine alla eccezione di inammissibilità dell'impugnazione per genericità, avanzata da esso ricorrente in memoria costitutiva nel giudizio di appello.
Entrambe le doglianze si appalesano fondate.
Quanto al primo motivo, si osserva che il Tribunale richiama principi affermati dalla giurisprudenza di questa Corte ormai consolidati e certo meritevoli di adesione, facendone peraltro applicazione in termini che non possono essere accettati senza un esame ben più approfondito circa le attitudini dell'odierno ricorrente. Va senz'altro condiviso il rilievo che "la capacità di lavoro dell'assicurato, alla quale fa riferimento l'art. 1 l. 12 giugno 1984 n. 222, ai fini della valutazione della sussistenza del requisito sanitario richiesto per l'attribuzione della prestazione previdenziale ivi prevista, consiste nella idoneità a svolgere, non solo il lavoro di fatto esplicato (capacità specifica), ma tutti i lavori che l'assicurato per condizioni fisiche, preparazione culturale ed esperienze professionali sia in grado di svolgere" (Cass. civ., sez. lav., 28 dicembre 1996, n. 11541, citata nella sentenza impugnata).
È ancora indubbio che "ai fini dell'assegno di invalidità, la riduzione a meno di un terzo della capacità di lavoro va accertata con riferimento ad attività anche diverse da quella espletata dall'assicurato, purché confacenti alle sue attitudini quali si desumono dall'età e dalla formazione professionale- (Cass. civ., sez. lav., 20 giugno 1994, n. 5934, del pari citata).
Si deve però considerare che "ai fini dell'integrazione del requisito della riduzione a meno di un terzo della capacità di lavoro dell'assicurato in occupazioni confacenti alle sue attitudini, rilevano non solo le attività lavorative sostanzialmente identiche a quelle precedentemente svolte (nel corso delle quali si è manifestato il quadro patologico invalidante), ma anche tutte quelle occupazioni che, pur essendo diverse, non presentano una rilevante divaricazione rispetto al lavoro precedente, in quanto costituiscono una naturale estrinsecazione delle attitudini dell'assicurato, tenuto conto di età, sesso, formazione professionale e di ogni altra circostanza emergente nella concreta fattispecie, che faccia ragionevolmente presumere l'adattabilità professionale dell'interessato al nuovo lavoro" (Cass., sez. lav., 23 gennaio 1996, n., 489).
Il Tribunale reputa di far propria l'indicazione, attribuita al consulente di parte, nel senso che il ricorrente potrebbe impiegare senza usura abnorme le proprie residue capacità lavorative come guardiano di cantiere, ma non spiega se tale suggerimento è stato avanzato alla data della prima consulenza, risalente al settembre 1991, o alla data della seconda indagine peritale, effettuata nel marzo 1996. Non indica soprattutto le ragioni per le quali reputa accettabile tale indicazione, pur se è di tutta evidenza che l'adattabilità professionale a compiti di guardiano non può essere affermata sulla base di un mero flatus vocis del consulente di parte (le cui affermazioni, anche se sfavorevoli al proprio assistito, vanno pur sempre sottoposte a vaglio critico) e neppure può essere presunta sol perché di regola meno faticosa di un impegno operativo, al di fuori di qualsivoglia verifica in ordine alle concrete modalità di estrinsecazione nell'ambito dei cantieri di lavoro e in ordine al possesso di un minimo di requisiti attitudinali. Contraddittoria è poi l'affermazione del Collegio di merito nel senso che il Di NA, il quale all'età della pronuncia in grado di appello aveva 55 anni ed aveva cominciato a lavorare a 18 anni ben potrebbe sfruttare le residue capacità lavorative, grazie alla lunga esperienza, in "mansioni non particolarmente impegnative sul piano fisico", di sorvegliante di cantiere inteso come "controllore e/o coordinatore dell'opera altrui". Non si chiarisce invero per qual motivo questo passaggio a mansioni di maggior responsabilità, pur se meno gravose, non si sia verificato nell'arco di 37 anni di attività lavorativa quale manovale - carpentiere e sarebbe invece configurabile in età non più giovane e in condizioni fisiche comunque degradate al punto di precludere "la possibilità di salire sulle impalcature" (affermazione del primo consulente di ufficio, che il Tribunale fa sostanzialmente propria) e quindi da impedire un controllo da vicino del lavoro espletato dagli ipotetici sottoposti. Quanto al secondo motivo, si osserva che il ricorrente riporta testualmente la parte dell'appello dell'I.N.P.S. relativo alla valutazione del quadro clinico e la parte della propria memoria ove si sostiene che le critiche così mosse dall'Istituto alle conclusioni degli ausiliari del giudice si appalesano del tutto generiche, al punto da rendere non comprensibile il senso delle censure prospettate e impedire una effettiva difesa. Il Tribunale ha omesso qualsiasi considerazione in ordine a tale rilievo di parte appellata e si è limitato a riferire le affermazioni del consulente di parte dell'I.N.P.S., senza sottoporle a vaglio critico di sorta e soprattutto senza indicare le ragioni per le quali potrebbe risultare non fondato il rilievo di genericità. Ricorre quindi un palese vizio di motivazione in ordine ad un punto indubbiamente decisivo, siccome tale da comportare l'inammissibilità dell'appello.
Conclusivamente, si impone l'accoglimento del ricorso, con rinvio per nuovo esame, in ordine ai punti sopra evidenziati, ad altro giudice in grado di appello, che si designa come in dispositivo. Detto giudice deciderà anche in ordine alle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso.
Cassa l'impugnata sentenza e rinvia anche per le spese alla Corte d'Appello di Bari.
Così deciso in Roma, il 21 marzo 2001.
Depositato in Cancelleria il 15 giugno 2001