Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 15/06/2001, n. 8101
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Sentenza 15 giugno 2001

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Nella disciplina dell'assegno ordinario di invalidità, ai fini dell'integrazione del requisito della riduzione a meno di un terzo della capacità di lavoro dell'assicurato in occupazioni confacenti alle sue attitudini, rilevano non solo le attività lavorative sostanzialmente identiche a quelle precedentemente svolte (nel corso delle quali si è manifestato il quadro patologico invalidante), ma anche tutte quelle occupazioni che, pur essendo diverse, non presentano una rilevante divaricazione rispetto al lavoro precedente, in quanto costituiscono una naturale estrinsecazione delle attitudini dell'assicurato, tenuto conto di età, sesso, formazione professionale e di ogni altra circostanza emergente nella concreta fattispecie, che faccia ragionevolmente presumere l'adattabilità professionale dell'interessato al nuovo lavoro. (Nella specie la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che senza adeguata motivazione aveva aderito alle conclusioni del c.t.u. secondo cui l'assicurato, manovale - carpentiere nel settore edile, dopo essere divenuto invalido, avrebbe potuto impiegare le proprie residue capacità lavorative in modo non usurante nell'attività, di livello superiore e di maggiore responsabilità, di controllo e coordinamento del lavoro degli altri operai di uguale qualifica).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 15/06/2001, n. 8101
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 8101
    Data del deposito : 15 giugno 2001

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