Sentenza 7 dicembre 2011
Massime • 1
L'attività di intercettazione eseguita attraverso un programma emulatore - denominato "Daemon" - che crea periferiche virtuali, consentendo di accantonare i dati registrati in memoria e di differirne l'ascolto, al fine di prevenire il rilevamento del segnale audio da parte dei soggetti controllati e la sua neutralizzazione con apposita strumentazione di bonifica delle captazioni, non viola alcuna delle disposizioni esecutive delle operazioni di intercettazione, prescritte a pena di inutilizzabilità.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 07/12/2011, n. 16289 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16289 |
| Data del deposito : | 7 dicembre 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 07/12/2011
Dott. CAIAZZO Luigi Pietro - Consigliere - SENTENZA
Dott. CAVALLO Aldo - Consigliere - N. 3956
Dott. MAZZEI Antonella P. - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PIRACCINI Paola - Consigliere - N. 30104/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LO OV, nato ad [...] il [...], FONTANA HE, nato a [...] il [...];
avverso l'ordinanza in data 25 maggio 2011 del Tribunale del riesame di Napoli nei procedimenti riuniti n. 3333/2011 e 3334/2011 R.I.M.C.;
Visti gli atti, l'ordinanza impugnata e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere Antonella Patrizia Mazzei;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, LETTIERI Nicola, che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi;
udito il difensore di OF OV, avv. Paolo Caterino, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il difensore di NT HE, avv. Massimo Biffa, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza in data 25 maggio 2011, depositata il successivo 17 giugno, il tribunale di Napoli, costituito ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen., ha confermato l'ordinanza emessa il 4 maggio 2011 dal giudice per le indagini preliminari dello stesso tribunale di applicazione a OF OV e NT HE della misura della custodia cautelare in carcere per i reati di concorso in tentata estorsione pluriaggravata (capo a); danneggiamento (capo b);
detenzione e porto abusivo di arma comune da sparo (capo c), commessi in provincia di Caserta, il 25 marzo 2011, con la circostanza aggravante di cui al D.L. n. 152 del 1991, art. 7 convertito nella L. n. 203 del 1991, per essersi avvalsi della forza di intimidazione promanante dal sodalizio denominato clan dei casalesi, riconducile al capo latitante, GA HE.
Preliminarmente il tribunale ha respinto l'eccezione di inutilizzabilità delle intercettazioni di comunicazioni telefoniche e conversazioni ambientali, disposte in via d'urgenza dal pubblico ministero con decreto convalidato dal giudice per le indagini preliminari, rilevando che la tecnologia denominata Daemon, che consiste nel differimento temporale dell'ascolto della comunicazione registrata, applicata nel procedimento in esame al fine di evitare che gli utenti intercettati potessero, con appositi strumenti tecnologici, percepire l'intercettazione in corso e adottare mezzi cosiddetti di "bonifica" dei suoi effetti, doveva ritenersi legittima, posto che l'art. 271 cod. proc. pen., comma 1, indica tassativamente i casi di inutilizzabilità delle intercettazioni, senza prevedere alcuna specifica tecnica di acquisizione dei dati, nè imporre la necessaria contestualità spaziotemporale della registrazione e dell'ascolto, esigendo, in particolare, l'art. 268 cod. proc. pen., comma 3, la sola registrazione delle comunicazioni per mezzo degli impianti Installati nella procura della Repubblica ovvero, nel caso di ricorso ad impianti esterni, il provvedimento motivato del pubblico ministero che ne attesti l'Insufficienza o l'inidoneità.
Nel merito il tribunale ha rilevato che i gravi indizi di colpevolezza, con specifico riguardo al delitto di concorso nel tentativo di estorsione aggravata in danno dell'Imprenditore edile D'SA SE, erano integrati, sul piano generico, dall'esplosione di sei colpi di pistola, a chiaro fine intimidatorio, contro l'autocarro Fiat Iveco intestato all'impresa "D'SA Lavori s.r.l.", con sede legale in Caserta ed operativa presso il polo industriale di Carinaro, avvenuta verso le ore 6,41 del 25 marzo 2011 mentre il suddetto veicolo, guidato da ME VA, con a bordo un altro operaio, si dirigeva verso il cantiere di lavoro, essendo in quel periodo l'impresa impegnata in opere stradali a Fuorni di Pontecagnano;
e, sul piano specifico, con riguardo alle posizioni degli attuali ricorrenti, dai contenuti di plurime comunicazioni telefoniche e tra presenti intercettate nell'arco di tempo compreso tra il 14 e il 25 marzo 2011, tutte puntualmente indicate dal giudice per le indagini preliminari e dal tribunale del riesame nelle rispettive ordinanze, da cui emergevano anche i legami del OF e del NT con la cellula del clan dei casalesi attiva in Casapesenna, diretta dal boss latitante, GA HE, appellato come "zio" dai conversanti, ciò che, Insieme alle modalità esecutive della tentata estorsione, avvalorava il ritenuto metodo mafioso utilizzato dagli indagati.
2. Avverso la predetta ordinanza ricorrono per cassazione con separati ricorsi sia il OF, sia il NT tramite i rispettivi difensori.
3. OF OV denuncia promiscuamente i vizi previsti dall'art. 606 cod. proc. pen., comma 1, lett. b), c) ed e), in relazione agli artt. 110, 56, art. 629 cod. pen., commi 1 e 3, con riguardo all'art. 628 cod. pen., comma 3, e al D.L. n. 152 del 1991, art. 7, convertito in L. n. 203 del 1991 (capo A), nonché in relazione all'art. 61 n. 2, 81 (I cpv.), art. 110 e art. 635 cod. pen., comma 2, (capo B), per violazione della legge penale,
sostanziale e processuale, e vizio radicale della motivazione con riguardo ai seguenti elementi: a) mancanza di una richiesta estorsiva antecedente il danneggiamento dell'autocarro, come emergerebbe dalla circostanza che sia l'autista del mezzo, sia il D'SA hanno dichiarato di avere pensato ad un tentativo di rapina;
b) assenza di elementi da cui desumere il ruolo di mandante dell'azione criminosa attribuito al OF;
c) inesistenza di dati idonei a configurare, nel caso in esame, l'impiego del metodo mafioso fragilmente dedotto dalla circostanza che la persona offesa lavorava nel territorio di influenza del clan egemone della zona. L'ordinanza impugnata avrebbe acriticamente riprodotto gli stessi argomenti utilizzati dal giudice nel provvedimento cautelare genetico e sostenuto apoditticamente un rapporto tra il OF e il boss latitante, GA HE, che non troverebbe alcun riscontro nelle risultanze investigative.
4. NT HE deduce due motivi.
4.1. Con il primo chiede l'annullamento dell'ordinanza impugnata, ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen., comma 1, lett. c), perché affetta da violazione di legge, quanto all'applicazione delle disposizioni di cui agli artt. 266, 267, 268, comma 3, art. 271 cod. proc. pen. e L. n. 203 del 1991, art. 13.
L'operata scissione, per l'autorizzato impiego dell'apparecchiatura Daemon, tra la registrazione dell'audio su memoria allo stato solido e la trasmissione e l'ascolto in differita anziché in tempo reale, non sarebbe consentita dalla disciplina di cui agli artt. 266 e ss. cod. proc. pen., non essendo ammissibile una registrazione senza la contestuale trasmissione del segnale e non potendo assimilarsi il detto sistema a quello della cosiddetta remotizzazione che prevede solo la dislocazione dell'ascolto, ma la piena e immediata confluenza dei dati captati sul server centralizzato presso gli uffici della procura della Repubblica.
In ogni caso sussisterebbe la violazione dell'art. 267 cod. proc. pen., poiché l'utilizzo di una tecnologia caratterizzata dalla peculiarità del differimento della trasmissione del segnale audio sarebbe in palese contraddizione con i presupposti di legge in tema di autorizzazione dell'attività di intercettazione in via d'urgenza, donde la nullità del decreto emesso dal pubblico ministero e del successivo provvedimento di convalida del giudice per le indagini preliminari, ai sensi dell'art. 267 cod. proc. pen., comma 3. La conseguente inutilizzabilità delle conversazioni intercettate, sulle quali soltanto sono fondati i ritenuti gravi indizi a carico del NT, imporrebbe pertanto l'annullamento dell'ordinanza impugnata.
4.2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce, ai sensi dell'art.606 cod. proc. pen., comma 1, lett. b) e c), la nullità del provvedimento perché affetto da violazione della legge processuale e penale e, in particolare, dell'art. 273 cod. proc. pen., art. 56 e art. 629 cod. pen., commi 1 e 3, e della L. n. 203 del 1991, art.
7. Gli elementi indiziali raccolti non conterrebbero alcun riferimento diretto ed univoco alla formulazione di richieste estorsive nei confronti del D'SA, tale da configurare il più grave delitto ipotizzato di concorso in tentata estorsione pluriaggravata. Dai contenuti delle conversazioni captate emergerebbe solo la ricerca del D'SA, peraltro mai contattato dagli indagati, e le parole pronunciate nei confronti degli occupanti l'autocarro durante la sparatoria, come rievocate dal suo autore nel corso di una conversazione successiva, non avrebbero un univoco significato estorsivo;
questo sarebbe frutto di una mera costruzione logica del giudice e, perciò, non integrerebbe un indizio Idoneo a sostenere la misura cautelare applicata, anche perché rimasto unico ed isolato. CONSIDERATO IN DIRITTO
5. Entrambi i ricorsi sono infondati.
5.1. Il primo motivo da esaminare, proposto dal NT e da ritenersi pregiudiziale rispetto agli altri, è quello che denuncia l'inutilizzabilità delle conversazioni captate con l'applicazione del programma Daemon, che, a differenza della tecnica cosiddetta di remotizzazione, implicante il solo decentramento spaziale dell'ascolto delle comunicazioni registrate, comporta il differimento temporale dell'ascolto non contestuale alla registrazione, dò che sarebbe in contrasto con la disposizioni esecutive in materia, la cui osservanza è prevista dall'art. 271 cod. proc. pen., comma 1, a pena di inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni. Va, invece, affermato che il Daemon, programma emulatore che crea periferiche virtuali, consentendo di accantonare i dati registrati in memoria e di differirne l'ascolto, al fine di prevenire il rilevamento del segnale audio da parte dei soggetti controllati e la sua neutralizzazione con apposita strumentazione di bonifica delle captazioni, non viola alcuna delle disposizioni esecutive delle operazioni di intercettazione, prescritte a pena di inutilizzabilità.
La giurisprudenza di questa corte, invero, ha già chiarito che condizione necessaria per l'utilizzabilità delle intercettazioni è che l'attività di registrazione -la quale, sulla base delle tecnologie attualmente in uso, consiste nella immissione dei dati captati in una memoria informatica centralizzata- avvenga nei locali della procura della Repubblica mediante l'utilizzo di impianti ivi esistenti, mentre non rileva che negli stessi locali vengano successivamente svolte anche le ulteriori attività di ascolto, verbalizzazione ed eventuale riproduzione dei dati così registrati, che possono dunque essere eseguite "in remoto" presso gli uffici della polizia giudiziaria (Sez. U, n. 36359 del 26/06/2008, dep. 23/09/2008, Carli, Rv. 240395).
Se, dunque, la sola attività di registrazione delle comunicazioni telefoniche e tra presenti postula, a pena di inutilizzabilità, l'applicazione delle suddette modalità esecutive, a tutela del fondamentale diritto del cittadino alla riservatezza della propria corrispondenza ex art. 15 Cost., ne discende che tutte le altre operazioni di ascolto, verbalizzazione e riproduzione dei dati registrati non solo possono essere spazialmente decentrate ma anche temporalmente differite, senza che ciò implichi contraddizione con il requisito dell'urgenza dell'intercettazione che riguarda solo la sua esecuzione attraverso la registrazione e la memorizzazione delle comunicazioni, senza implicare il necessario ascolto immediato dei contenuti labiali captati.
L'eccepita inutilizzabilità delle intercettazioni è, pertanto, infondata.
5.2. Infondate sono anche le censure mosse dai ricorrenti alla motivazione dell'ordinanza impugnata in punto di ritenuta gravità del quadro indiziario a loro carico e di apprezzata circostanza aggravante di cui al D.L. n. 152 del 1991, art.
7. I giudici della misura cautelare, infatti, con motivazione congrua e scevra da vizi logici e giuridici, hanno rilevato e apprezzato come gravi e specifici i seguenti elementi emersi dal contenuto delle conversazioni intercettate: a) i frequenti contatti tra OF OV, indicato come persona vicina al boss latitante di Casapesenna, GA HE, e IA RL, NT TU, NT HE, RN CE, TI TO e RE SA, con una distribuzione dei compiti che individuava nel OF colui che dirigeva l'operazione estorsiva in danno del D'SA; nel IA e nel NT coloro che ricevevano le direttive del OF e le trasmettevano all'incaricato dell'esecuzione dell'azione; e nel RN CE, coadiuvato prima dal TI e poi dal RE, il materiale esecutore dell'attentato; b) Il piano criminoso, culminato nella sparatoria contro l'autocarro del D'SA nel primo mattino del 25 marzo 2011 e preceduto da numerosi quanto vani tentativi di raggiungere direttamente l'imprenditore, tentativi costituenti l'oggetto prevalente delle conversazioni captate tra il RN e il IA;
tra quest'ultimo e il OF;
tra il RN e NT HE e gli altri protagonisti della vicenda, più volte incontratisi nei pressi del bar Blu Moon, come da servizi coperti di osservazione e controllo delle forze di polizia: il D'SA, infatti, secondo le direttive del OF, non doveva essere raggiunto presso la sua abitazione nel comune di Casapesenna, costituente anche il paese dello "zio", Inteso con tale appellativo il latitante GA HE, dove non bisognava suscitare allarme, e, in ogni caso, doveva essergli data una lezione a colpi di arma da fuoco, come pure testualmente emerso dai dialoghi intercettati, "per fargli mettere paura" (così, testualmente, la conversazione delle ore 15, 30 del 24 marzo 2011 tra il RN e NT HE); c) il commento immediatamente successivo alla sparatoria del 25 marzo 2011, proveniente dal presunto esecutore di essa, RN CE, che confidò al suo compagno di impresa, RE SA, di aver gridato agli occupanti dell'autocarro: "Andatevi a mettere a posto o andatevene a casa", parole ritenute inequivocabilmente rivelatrici della finalità estorsiva dell'atto intimidatorio contro l'imprenditore D'SA, datore di lavoro degli intimati, il quale era consapevole del pericolo cui era esposto e, perciò, non si era fatto trovare dai suoi vessatori.
Ulteriori elementi valorizzati dai giudici cautelari con motivazione adeguata e coerente sono stati: a) la reticenza dell'autista dell'autocarro, PO VA, nel riferire le parole rivoltegli dallo sparatore, che erano state invece nitidamente riportate, subito dopo l'attentato, unitamente al dubbio di aver ferito uno degli occupanti il veicolo, da chi le aveva pronunciate, identificato nel predetto RN;
b) la negazione da parte del D'SA di aver subito pressioni estorsive e la sua tardiva denuncia della sparatoria solo in data 31 marzo 2011, dopo l'Intervento degli inquirenti;
c) il camuffamento dei fori provocati sul mezzo dai colpi d'arma da fuoco (l'autocarro, rintracciato il 30 marzo 2011, in Pontecagnano, presso il cantiere stradale dell'impresa D'SA, presentava tre fori di cui due già stuccati); d) la mancata sottrazione di alcun bene alle vittime della sparatoria accompagnata soltanto dalle parole minatorie sopra indicate.
Tali elementi sono stati ragionevolmente assunti dai giudici della misura cautelare, insieme ai chiari contenuti delle captazioni telefoniche e ambientali, come indizi gravi della matrice e finalità estorsiva del fatto attribuito agli attuali ricorrenti. La circostanza aggravante del metodo mafioso, pur non essendo stata contestata agli indagati l'appartenenza all'articolazione dell'associazione camorristica, denominata clan dei Cesatesi, diretta da GA HE, è stata anch'essa adeguatamente giustificata sulla base dei seguenti elementi: a) il ruolo di supporto fornito dal OF alla latitanza dello GA, emergente sia dalle intercettazioni delle conversazioni dell'indagato con la sua fidanzata, sia dal ritrovamento, sotto il piano seminterrato dell'abitazione del OF, di un vano sotterraneo, cui si accedeva da un passaggio occultato da una parete mobile nella cucina di casa OF, chiaramente destinato all'ospitalità di persona latitante;
b) le modalità del fatto in danno di imprenditore operante nel territorio di dominio criminale incontrastato del clan diretto dallo GA;
c) l'ampio impiego di uomini e mezzi per centrare l'obiettivo di costringere il D'SA a "mettersi a posto" oppure a smettere di lavorare, come minacciosamente ingiunto dal RN ai dipendenti dell'imprenditore nel corso dell'agguato. La gravità del compendio indiziarlo nei confronti di entrambi I ricorrenti risulta, dunque, ampiamente e correttamente motivata nell'ordinanza impugnata che non merita censura sul punto.
5.3. Segue il rigetto del ricorsi e la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Atteso lo stato di custodia in carcere del OF e del NT, la cancelleria provvederà alle comunicazioni previste dall'art. 94 disp. att. cod. proc. pen., comma 1 ter.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Trasmessa copia L. 8 agosto 1995, n. 332, ex art. 23 n. 1 ter. Dispone trasmettersi, a cura della cancelleria, copia del provvedimento al direttore dell'Istituto penitenziario, ai sensi dell'art. 94 disp. att. cod. proc. pen., comma 1 ter. Così deciso in Roma, il 7 dicembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 3 maggio 2012