Sentenza 18 luglio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 18/07/2002, n. 10466 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10466 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2002 |
Testo completo
Aula 'B' REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 1 0466/02 LA CORTE SUPREMA DICASSAZIONE Oggetto Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Bruno D'ANGELO Presidente R.G.N. 5832/00 Dott. Mario PUTATURO DONATI VISCIDO- Consigliere Cron.28069 Dott. Pietro CUOCO Consigliere Rep. Dott. Giancarlo D'AGOSTINO Rel. Consigliere Ud. 23/05/02 Dott. Maura LA TERZA Consigliere ha pronunciato la seguente S ENTENZA sul ricorso proposto da: domiciliato in ROMA RUSSO GENNARO, elettivamente 4 la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI presso CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato ALFONSO LUIGI MARRA, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
MINISTERO DELL INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
2002 - controricorrente F 2355 avversO la sentenza n. 1162/99 del Tribunale di -1- - R.G.N. 45581/95; NAPOLI, depositata il 26/03/99 udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/05/02 dal Consigliere Dott. Giancarlo D'AGOSTINO; udito l'Avvocato MARRA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Renato FINOCCHI GHERSI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- 5832/00 Svolgimento del processo Il Pretore di Napoli, con sentenza del 31.7.1995 respingeva la domanda con la quale l'attuale ricorrente aveva chiesto la condanna del Ministero dell'Interno alla corresponsione dell'indennità di accompagnamento nella stessa misura prevista per gli invalidi di guerra, e quindi comprensiva di tutte le integrazioni previste per questo ultimi dall'art. 21 del d.p.r. 23 dicembre 1978 n. 915, previa rimessione alla Corte Costituzionale della questione di legittimità costituzionale della legge 21.12.1988 n. 508, che a partire dal 1 gennaio 1988 aveva determinato detta indennità in misura diversa da quella riconosciuta agli invalidi di guerra. Avverso tale decisione l'assistito interponeva appello richiamandosi genericamente alle deduzioni sollevate in primo grado. 1162/99 Il Tribunale di Napoli, con sentenza n. dichiarava inammissibile l'appello condizioni di poiché non era in valutare i motivi per i quali l'appellante riteneva erroneo ○ illogico il ragionamento posto dal giudice a quo a sostegno della decisione, atteso che la parte non aveva mosso alcun rilievo critico alla decisione impugnata, richiamandosi in modo e generico alle tesi esposte con il ricorsoscarno introduttivo. Avverso questa sentenza la parte privata ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo. Il Ministero dell'Interno resiste con controricorso. Motivi della decisione Con l'unico motivo di ricorso si deduce che il principio per cui l'indicazione dei motivi di gravame nell'atto di appello è 2 necessaria a pena di inammissibilità opera solo nel caso in cui vi sia incertezza sui limiti e sulla portata del richiesto riesame, in relazione al principio del tantum devolutum quantum appellatum;
per contro, quando dal complesso delle deduzioni e delle richieste formulate nell'atto di appello risulti in maniera chiara la volontà dell'appellante di impugnare in toto la sentenza e di sottoporre al giudice dell'impugnazione tutte le questioni dibattute dalle parti in primo grado, il giudice di secondo grado deve riesaminare l'intera problematica, compresi i profili impliciti nelle deduzioni formulate espressamente. Il ricorso è infondato. Dall'esame degli atti processuali, consentito al Collegio in considerazione del vizio processuale dedotto, risulta che il 15. Pretore di Napoli, con sentenza motivata in modo ampio e coerente, previa minuziosa ricostruzione della normativa regolante la materia ed attenta disamina del suo contenuto, ha respinto la domanda dell'assistito osservando: che, sulla scorta della interpretazione letterale e teleologica della norma, l'equiparazione operata dall'art. 1 della legge n. 18/1980 tra l'indennità di accompagnamento prevista per gli invalidi civili e quella prevista per gli invalidi di guerra si limitava alla sola misura dell'indennità di accompagnamento prevista dal primo comma dell'art. 21 del d.p.r. n. 315/1978 e non riguardava le prestazioni ulteriori previste dai commi successivi di detta norma, in particolare l'assegno integrativo dell'indennità ottenibile dall'invalido di guerra a domanda ed in sostituzione dei due accompagnatori, prestazioni spettanti esclusivamente agli invalidi di guerra;
3 che erano manifestamente infondate le questioni di costituzionale mosse dalla ricorrente agli illegittimità articoli 1 legge n.18/1980, 1 legge n. 392/1984 e 1 comma legge 656/1986 nonché alla legge n. 508/1988, per contrasto con gli articoli 2, 3, 4, 32, e 38 Cost. atteso che: a) non sussisteva l'ipotizzato contrasto con l'art. 3 Cost, in quanto la Corte Cost., che era già stata investita della questione, con ordinanza n. 487/1988 l'aveva dichiarato manifestamente infondata ritenendo costituzionalmente legittimo il fatto che agli invalidi civili fosse corrisposta solo l'indennità di accompagnamento, con esclusione della possibilità di ottenere gli accompagnatori ovvero, in sostituzione, un assegro integrativo, trovando il diverso trattamento giustificazione e Don fondamento nella natura anche risarcitoria e nella obbiettiva diversità dei presupposti che sono alla base del fatto invalidante;
che il complesso normativo in esame non ledeva alcuno dei diritti inviolabili della persona, né violava l'art. 38 Cost., dal momento che l'esistenza dell'indennità di accompagnamento per gli invalidi civili costituisce proprio uno dei modi di attuazione dei precetti ivi contenuti;
del tutto inesistente era l'asserito contrasto con l'art. 32 in quanto il diritto alla salute, oggetto della tutela di detta norma, è soddisfatto con strumenti diversi da quelli previsti dall'art. 38 e segnatamente attraverso il servizio sanitario nazionale. Orbene, a fronte delle puntuali ed ampie argomentazioni sviluppate dal Pretore a sostegno della decisione, l'assistito nei motivi di appello, premesso di "ritenere inutile la disamina degli argomenti svolti dal Pretore per motivare il rigetto della domanda" e ritenuto di "non dover tediare la Corte ampliando ulteriormente le tesi già proposte in primo 4 grado", concludeva chiedendo al Tribunale di esaminare quanto già esposto in primo grado e di accogliere la domanda "così come formulata nel ricorso di primo grado". Il Tribunale, con la sentenza qui impugnata, ha dichiarato inammissibile l'appello poiché l'appellante non aveva mosso alcun rilievo critico alla decisione impugnata, sicchè il giudice del gravame non era in condizioni di valutare in base a quali prospettazioni di parte il processo logico, seguito dal primo giudice, risultava erroneo. La sentenza del Tribunale di Napoli merita piena conferma in quanto, secondo l'ormai consolidata giurisprudenza di questa Corte, ai fini del rispetto del requisito della specificità dei motivi di appello sancito dall'art. 342 c.p.c., e quindi per la validità dell'impugnazione, non è sufficiente che l'atto di Deni gravame consenta di individuare le statuizioni concretamente impugnate, ma è altresì necessario, pur quando la sentenza di primo grado sia stata censurata nella sua interezza, che le ragioni sulle quali si fonda il gravame siano esposte con sufficiente grado di specificità e siano correlate con la motivazione della sentenza impugnata, con la conseguenza che, per quanto il grado di specificità dei motivi di appello non possa essere stabilito in via generale, esso esige pur sempre che alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata vengano contrapposte quelle dell'appellante, volte ad incrinare il fondamento logico-giuridico delle prime (cfr. tra le tante Cass. n. 10569 del 2001, Cass. n. 10401 del 2001, Cass. n. 7849 del 2001, Cass. n. 5493 del 2001). A questo requisito di specificità non risulta essersi conformato l'appello dell'assistito, privo com'è di qualsiasi specifica censura alle argomentazioni del Pretore, sicchè le 5 doglianze mosse alla sentenza qui impugnata risultano del tutto prive di fondamento. Di conseguenza il ricorso deve essere rigettato. A norma dell'art. 152 disp. att. c.p.c. non deve farsi luogo alla liquidazione delle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma il 23 maggio 2002 Il Presidente Il Cons. estensore Фотала Дрпіло кол IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria oggi, 1.8 LUG. 2002 CANCELLIERE деку 3 0 3 I A 1 5 S D . S , T . A O R N T L A , L ' A 3 L O L 7 S B E - E I P 8 D S - D I 1 I S 1 N A T N G S E E O S O G A P I G D A M E I E L O , A T O T D A R I L T E R I S T L I E D N G E E D O S R E