Sentenza 20 febbraio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 20/02/2002, n. 2433 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2433 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2002 |
Testo completo
? 78745 e questo e D REPUBBLICA ITALIANA 0 2433/02 IN NOME DEL P OLO LA CORTE SUPRE Oggetto SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Giovanni - Presidente LOSAVIO R.G. N. 10217/00 Cron. 5837 Consigliere Dott. Giammarco CAPPUCCIO 656 Dott. Mario - Consigliere ADAMO Rep. - Rel. Consigliere Dott. Francesco Maria FIORETTI Ud. 03/10/01 Dott. Massimo BONOMO Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente UFFICIO COPIE Richiesta copia esecutiva SENTENZA dal Sig. Awfu lo sul ricorso proposto da: per diritti € 7.1106 TURACCIO LINA ved. CO, CO STELLA, IL CANCELLIERE CO DO, elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEI BANCHI NUOVI 39, presso l'avvocato RENATO . N I MARIANI, rappresentati e difesi dall'avvocato PIETRO SINATTI, giusta procura in calce al ricorso;
- ricorrenti -
contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO cheSTATO, lo presso rappresenta e difende ope legis;
001 - controricorrente 040 -1- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Il 13 marzo 1985, il dr.AN AS, all'epoca direttore della Dogana di Chioggia, venne arrestato, su ordine di cattura della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bergamo, per il delitto di cui all'art. 416 c.p.. Il 20 aprile 1985, dopo che il AS dal carcere di Venezia era stato trasferito a quello di Bergamo, il sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bergamo, dr. Gianfranco FE, gli contestò con ordine di cattura, sostitutivo del primo concernente gli stessi fatti, il delitto di cui all'art. 416 bis c.p., imputazione derubricata, poi, in quella originaria di cui all'art. 416 c.p., a seguito di ricorso al Tribunale della libertà. In data 1.7.85 il G.I. presso il Tribunale di Bergamo, dr. Avella, contestò al AS anche il delitto di cui all'art. 319 c.p.. Sin dall'inizio della detenzione carceraria si manifestarono nel detenuto disturbi circolatori. Il prof. Franco Mangili dell'Università di Milano, visitato l'imputato su richiesta dei difensori, nella relazione medico-legale da lui redatta ( in data 7.5.85) concluse per la incompatibilità delle condizioni di salute del paziente con il regime carcerario. Il perito d'ufficio dr. Umberto Rabagliati di Milano, nominato dal G.I. dr. Enrico Fischetti, pur confermando la diagnosi del prof. Mangili, escluse che il protrarsi dello stato di detenzione potesse essere pericoloso per la salute del AS. Due successive istanze di libertà provvisoria dei difensori furono respinte. Il 13.9.85 il AS ottenne gli arresti domiciliari. Dopo quindici giorni dalla prima richiesta, in ordine alla quale il sostituto FE espresse parere negativo, a seguito di ulteriori istanze il Tribunale di 1 Bergamo autorizzò il AS ad uscire sotto scorta dalla propria abitazione per effettuare analisi cliniche. L'11.11.85 fu colpito presso la propria abitazione da emorragia cerebrale e fu ricoverato presso l'ospedale Torregalli di Firenze, dal quale, dopo 38 giorni, fu dimesso con la diagnosi di emiplegia DX ed afasia da ematoma intracerebrale in iperteso, menomazioni per le quali il 24 aprile 86 fu riconosciuto, dalla Commissione di prima istanza di Firenze per l'accertamento degli stati di invalidità civile, totalmente invalido. Nel dicembre 1986 il AS fu colpito da carcinoma alla lingua, malattia che ne cagionò la morte in data 4.7.88. Pochi giorni prima (il 9.6.88) il Tribunale di Venezia lo aveva assolto dalle imputazioni ascrittegli per insufficienza di prove. CC IN, vedova dėl AS, assumendo che i danni subiti dal coniuge in conseguenza della vicenda giudiziaria summenzionata fossero imputabili a condotte, connotate da colpa grave, dei giudici istruttori del Tribunale di Bergamo Enrico Fischetti, Gianfranco Avella, Maria Grazia Omboni e del sostituto procuratore della Repubblica presso lo stesso Tribunale Gianfranco FE, conveniva dinanzi al Tribunale di Firenze il Ministero di Grazia e Giustizia per sentirlo condannare, ai sensi degli artt. 2043 cod. civ., 28 Cost., 5.3 e 5.4 della Convenzione Europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali al risarcimento dei danni, da liquidarsi in complessive lire 1.792.722.170, oltre interessi e rivalutazione monetaria. Intervenivano volontariamente in giudizio i figli di AN AS: ST e ON AS. Jur 2 29 ottobre 1996, Il Tribunale di Firenze, con sentenza 5 dicembre 1995. respingeva la domanda risarcitoria. Con atto di citazione, notificato in data 24 aprile 1997, CC IN, AS ST e ON impugnavano detta sentenza dinanzi alla Corte d'appello di Firenze, deducendo, tra l'altro, di avere promosso la causa ex artt. 2043 e 28 Cost. e non ai sensi degli artt. 55 e segg. c.p.c., e che in tal senso la domanda avrebbe dovuto essere ritenuta fondata, non essendo ammissibile la carenza assoluta di tutela del cittadino per i fatti anteriori alla 1. 117/88. Costituitosi in giudizio, l'appellato ministero deduceva, tra l'altro, l'insussistenza di responsabilità della P.A. per i fatti denunciati, in assenza di responsabilità per dolo del dipendente. Con sentenza del 25 giugno 1999, depositata il 4 febbraio 2000, la corte d'appello adita rigettava l'impugnazione, sul rilievo che l'esclusione, nel vigore degli artt. 55 e 74 c.p.c., della responsabilità diretta del magistrato per colpa opera automaticamente anche nei confronti della P.A.. Avverso tale sentenza CC IN, AS ST e ON hanno proposto ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo. Il Ministero della Giustizia ha resistito con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico motivo di ricorso i ricorrenti denunciano violazione degli artt. 2043 cod. civ. e 28 Cost., che, ritenuti inapplicabili dal giudice a quo, sarebbero, invece, applicabili alla fattispecie. Deducono i ricorrenti di essere stati indotti a promuovere il presente giudizio a norma dell'art. 2043 cod. civ. e 28 Cost. da tre elementi: Jor 3 la natura (gravemente) colposa dei fatti, riconducibili alla condotta dei giudici del Tribunale di Bergamo e del P.M. presso lo stesso Tribunale, fatti che avrebbero cagionato, direttamente ed immediatamente, l'ictus cerebrale che colpì il AS e dal quale gli derivò uno stato di invalidità permanente e totale;
l'essersi, quei fatti, prodotti nell'anno 1985; l'essersi, infine, verificata la malattia, che colpì il AS, nello stesso - anno 1985. Dette circostanze precludevano agli attuali ricorrenti, come riconosciuto dalle due sentenze di merito, la proposizione dell'azione ai sensi degli artt. 55, 56 e 74 cod. proc. civ.. Né l'azione risarcitoria avrebbe potuto essere esperita alla stregua della legge 117/88, perché entrata in vigore successivamente ai fatti di causa. Pertanto, l'unico mezzo che restava ai ricorrenti per ottenere giustizia era quello fornito dagli artt. 2043 cod. civ. e 28 della Cost.. Detto mezzo sarebbe da considerarsi perfettamente legittimo alla luce dell'ampio orientamento dottrinario e giurisprudenziale (di vent'anni anteriore al referendum ed alla L. 117/88), che aveva avvertito l'esigenza indifferibile di ampliare l'ambito della responsabilità del giudice al di là della previsione normativa contenuta negli artt. 55, (56) e 74 cod. proc. civ., estendendolo a comprendere anche le ipotesi dell'illecito colposo. Tale orientamento dottrinale e giurisprudenziale avrebbe sancito la responsabilità dello Stato, per il fatto colposo del magistrato, compiuto nell'esercizio delle sue funzioni, facendola discendere dagli artt. 2043 c.c. e 28 Cost.. Am Tale orientamento, protrattosi sino alla vigilia della riforma operata dal referendum abrogativo degli artt. 55, 56 e 74 c.p.c. e dalla legge 117/88, avrebbe informato anche la nuova disciplina sulla responsabilità del giudice, ov'è prevista la responsabilità diretta dello Stato e, quindi, la legittimazione passiva di questo per l'azione dannosa del magistrato in occasione dell'esercizio delle specifiche funzioni attribuitegli. Abrogato il sistema costituito dagli artt. 55, 56 e 74, si sarebbe posta la questione dell'esser venuto meno, per i fatti anteriori al 16 aprile 1988 - data di entrata in vigore della L. 117/88 -, il "filtro", che l'art. 56 c.p.c. poneva a garanzia dell'indipendenza e dell'autonomia della funzione giurisdizionale. Tale problema, tutt'ora irrisolto in relazione ai fatti accaduti (come nel caso di specie) prima del 16 aprile 1988, avrebbe dato luogo ad una situazione per cui l'applicazione degli artt. 2043 c.c. e 28 Cost. ( e la relativa azione) porrebbe il giudice in una situazione incomparabilmente più favorevole rispetto a quella, in cui egli verrebbe a trovarsi ove si agisse nei suoi confronti a termini del sistema abrogato. Infatti, essendo venuto meno il "filtro" dell'art. 56 c.p.c., le disposizioni degli artt. 55 e 74 c.p.c., esporrebbero personalmente il magistrato, senz'alcuna salvaguardia all'azione risarcitoria, mentre l'azione proposta dagli attuali ricorrenti, ai sensi degli artt. 2043 c.c. e 28 Cost., riferirebbe la responsabilità direttamente allo Stato, né più né meno di come avviene con l'indirizzo accolto dalla legge n. 117/88. Sarebbe dunque assurdo, relativamente ai fatti anteriori al 16 aprile 1988, escludere detta azione che, esperibile per gli illeciti compiuti dagli altri appartenenti all'amministrazione statale, non dovrebbe esserlo, invece, per i magistrati, per carenza delle garanzie a presidio della funzione che essi svolgono, 5 зи se poi, nell'attuale stato di cose, i giudici finirebbero per trovarsi, applicandosi il sistema già previsto dal codice di rito ( ma oggi privato dell'art. 56, che assicurava quelle garanzie) nella posizione processuale del semplice cittadino. Inoltre, ancor prima dell'abrogazione dell'art. 56 c.p.c., la sentenza della Corte Costituzionale n. 2/68 aveva statuito che “l'autorizzazione di cui al cit. art. 56 c.p.c. non occorrerebbe se la domanda fosse rivolta allo Stato". Si dovrebbe ancora considerare che, proprio nel lasso di tempo che precedette il 16 aprile 1988, non erano state poche le parti private che avevano ottenuto giustizia anche nel caso, quale quello che ne occupa, di fatti colposi posti in essere dal giudice nell'esercizio delle proprie funzioni e, perciò, al difuori del sistema degli artt. 55, 56 e 74 c.p.c.. Il non riconoscere la fondatezza della domanda, proposta dagli attuali ricorrenti, significherebbe creare una disparità di situazioni, in palese violazione dell'art.
3 - della Carta Costituzionale. Se si dovesse ritenere valida la tesi del giudice a quo della persistente validità degli artt. 55 e 74 c.p.c. a disciplinare le fattispecie ante 16.4.88 ( alla stregua del principio “tempus regit actum"), ne conseguirebbe che, ai sensi dell'art. 55 n. 2 in relazione all'art. 74 c.p.c., la responsabilità risarcitoria dovrebbe ricadere esclusivamente sul P.M., non esistendo nei suoi confronti, neppure nel caso specifico, il limite della costituzione in mora, prescritto, invece, per il giudice dal n. 2 dell'art. 55 del codice di rito. Infine, i fatti addebitabili a titolo di colpa ai giudici e al P.M. presso il Tribunale di Bergamo, non contestati da controparte nella loro veridicità, sarebbero i гру seguenti. L'avere, detti magistrati, contro ogni norma di elementare prudenza e diligenza, ignorato totalmente le risultanze della perizia medico-legale di parte ( elaborata dal prof. Mangili); il non avere i medesimi giudici ( sempre con il parere conforme del P.M. dr. FE), malgrado le gravissime previsioni espresse dal c.t.p. summenzionato, concessa la libertà provvisoria o, quantomeno, gli arresti domiciliari all'imputato AS, così come reiteratamente richiesto dai suoi difensori, e ciò nonostante sussistessero tutti i presupposti per la concessione dell'invocato beneficio. Il ricorso è infondato. Assumono i ricorrenti che, per danni causati da magistrati con comportamenti colposi, posti in essere, nell'esercizio delle funzioni, prima all'entrata in vigore della legge 13 aprile 1988, n. 117 ( concernente la responsabilità civile dei magistrati) - non essendo applicabile tale disciplina, per espressa previsione della sua irretroattività (art. 19, comma 2), e non essendo prevista dagli artt. 55 e 74 cod. proc. civ. ( allora vigenti) una responsabilità diretta del giudice per illeciti colposi - dovrebbe rispondere il solo Ministero della Giustizia ai sensi degli artt. 28 della Costituzione e 2043 cod. civ.. In tal senso si sarebbero espressi dottrina e giurisprudenza nel vigore della disciplina antecedente all'entrata in vigore della citata legge n. 117/88 ed in tal senso si sarebbe espressa la Corte Costituzionale, in particolare con la sentenza n. 2/68. Inoltre, l'azione risarcitoria, proposta ai sensi degli artt. 2043 cod. civ. e 28 Cost., per il fatto colposo del magistrato, compiuto nell'esercizio delle sue funzioni, sarebbe in linea colla relativa disciplina, dettata, in accoglimento di detto indirizzo dottrinale e giurisprudenziale, dalla menzionata legge 117/88. 拟 7 Il non accogliere la soluzione proposta determinerebbe, infine, una disparità di trattamento in violazione dell'art. 3 della Carta Costituzionale. Tale tesi non può essere condivisa. Con la sentenza n. 2 del 1968 la Corte Costituzionale dichiarò non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 55 e 74 del codice di procedura civile, proposta in riferimento all'art. 28 della Costituzione dal Tribunale di Bologna. Assumeva detto giudice che le norme su indicate, limitando al dolo, alla frode e alla concussione (e all'omissione di atti di ufficio) la responsabilità personale dei magistrati, si ponevano in contrasto con l'art. 28 della Costituzione, poiché, a differenza di questo, escludevano in ogni caso la responsabilità civile dello Stato per i danni derivanti ai privati da atti colposi del giudice. Nel dichiarare infondata tale questione la Corte Costituzionale ha chiarito: che l'art. 28 della Costituzione, pur sancendo il principio della personale responsabilità, per gli atti compiuti in violazione di diritti, di tutti coloro - compresi, quindi, anche i magistrati - che svolgono attività statale, non esclude, però – poiché la norma rinvia alle leggi ordinarie - che codesta responsabilità sia disciplinata variamente per categorie e situazioni;
che la singolarità della funzione giurisdizionale, la natura dei provvedimenti giudiziali, la stessa posizione super partes del magistrato possono suggerire condizioni e limiti alla sua responsabilità; che come si evince dalla espressione “la responsabilità civile si estende allo Stato", questo è responsabile negli stessi limiti, in cui lo è il "funzionario” o "dipendente"; 8 che, pertanto, lo Stato è tenuto a rispondere per gli atti e le omissioni, di cui risponde il giudice nell'esercizio del suo ministero, nei limiti segnati dagli ( allora vigenti) artt. 55 e 74 del cod. proc. civ., i quali prevedono (prevedevano)la responsabilità, sia del giudice che del pubblico ministero, per dolo, frode o concussione e, del solo giudice, per omissione di atti di ufficio;
che, per quanto riguarda i danni cagionati dal giudice per colpa grave o lieve o senza colpa, il diritto al risarcimento nei riguardi dello Stato non trova garanzia nel precetto costituzionale;
che, però, “niente impedisce alla giurisprudenza di trarlo eventualmente da norme o principi contenuti in leggi ordinarie (se esistono)”. Tali principi sono stati riaffermati dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 123 del 1972, la quale ha ribadito che "l'art. 28 non generalizza, ma espressamente riconduce il concetto di responsabilità a quanto dispongono le leggi penali, civili e amministrative" e che, quindi, tale norma rinvia alla disciplina positiva, cui è assoggettata in dette leggi la responsabilità soggettiva dei funzionari e dei dipendenti, categorie in cui rientrano tutti coloro che svolgano attività statale e, perciò, anche i giudici. Il rinvio alla disciplina positiva della responsabilità dei giudici, rinvenibile - prima dell'entrata in vigore della legge 117/88, che ha introdotto la responsabilità dei giudici anche per colpa - negli artt. 55, (56) e 74( quest'ultima norma relativa al pubblico ministero), esclude che il giudice - nella vigenza di dette norme- potesse essere chiamato a rispondere per colpa. Conseguentemente non poteva essere chiamato a rispondere, a titolo di colpa, lo Stato, neanche nella ipotesi in cui l'azione risarcitoria fosse promossa esclusivamente contro lo Stato stesso, lasciando estraneo il giudice, non potendo 9 UR essere il primo chiamato a rispondere oltre i limiti segnati dal diritto positivo per il secondo. Detti principi sono stati costantemente affermati da questa corte a partire dalla sentenza delle sezioni unite n. 3719/75: Detta sentenza ha affermato che: il danneggiato dall'emanazione e dall'esecuzione di un illegittimo provvedimento giurisdizionale ha azione risarcitoria contro il giudice, che lo ha emesso, solo quando il provvedimento sia imputabile a dolo, frode o concussione del giudice medesimo, ai sensi dell'art. 55, primo comma, n. 1 cod. proc. civ., che tale limitazione opera anche nel caso in cui la domanda di risarcimento venga proposta nei confronti dell'amministrazione della giustizia, alla quale il giudice appartiene, in quanto un'estensione della responsabilità dello Stato per l'operato dei giudici, oltre i casi in cui sia configurabile una responsabilità dei giudici stessi, non è prevista da alcuna norma, né è evincibile dall'art. 28 della Costituzione, il quale, al contrario, fissa, come presupposto della responsabilità dello Stato per gli atti dei propri organi, la sussistenza della responsabilità diretta di questi ultimi, secondo le leggi penali, civili e amministrative. Tale orientamento è stato ribadito, poi, da numerose altre sentenze ( tra le quali cfr. cass. n. 1916/79; cass. n. 5493/92; cass. n. 254/99). Detto orientamento merita di essere ulteriormente ribadito, non sussistendo seri motivi per discostarsene, atteso che la tesi, sostenuta dai ricorrenti, non ha alcuna base normativa e l'orientamento dal collegio accolto non determina – trattandosi di principi consolidati e risalenti nel tempo - alcuna disparità di trattamento. Per quanto precede, il ricorso deve essere respinto e i ricorrenti, per il principio della soccombenza, debbono essere condannati, in solido tra loro, al pagamento, a py 10 favore dell'amministrazione resistente, delle spese prenotate a debito e degli onorari, onorari che, tenuto conto del valore della lite e delle questioni dibattute, appare giusto liquidare in lire 9.000.000.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido tra loro, al pagamento di lire 9.000.000 per onorario, oltre le spese prenotate a debito. Così deciso in Roma il 3 ottobre 2001. Francescally Hiretti Il Presidente Frommi's hatever Il Consigliere estensore DEPOSITATA IN CANCELLERIA 20 FEB. 2002 IL CANCELLIERE Maria Di Nuzzo, чате ѝ блого Oggi IL CANCELLIERE Maria Di Nuzzo 109T 129,1 0 2 0 1456T TOT. 170,43 12 AGENZIA DELLE ENTRATE RC 2.02 43 REGISTRATION 965 aubxshank 965 ALAD (EURO P. (Dott.com (Dr. M. RAC Rep 11