Sentenza 29 gennaio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 29/01/2002, n. 1064 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1064 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2002 |
Testo completo
IN0 1 064 /02 REPUBBLICA ITAL E DEL OPOLOT LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto CONCESSIONE SEZIONE PRIMA CIVILE DEMANIALE. MODIFICABILITA' DEL CANONE. Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 11013/99 Dott. Vincenzo Presidente CARBONE 14127/99 Dott. Alessandro Consigliere CRISCUOLO Cron. 2757 Dott. Vincenzo Consigliere PROTO - Rel. Consigliere Rep. 294 Dott. Mario Rosario MORELLI Ud. 15/10/2001 Dott. Sergio DI AMATO Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE, MINISTERO DELLE FINANZE, in persona dei rispettivi Ministri pro CORTE SUPREMA DI CASSAZIONI UFFICIO COPIE tempore, elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEI Richiesta copia studic dal Sig. IL SOLE 24 ORE PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO per diritti £55. 29 GEN. 2002 STATO, che li rappresenta e difende ope legis;
IL CANCELLIERE ricorrenti
contro
DA.MAR. 84 Srl;
€ 1,55 L.3000 CANCELLERIA - intimata - e sul 2° ricorso n° 14127/99 proposto da: 2001 DA.MAR. 84 Srl, in persona del legale raprpesentante DG724674 pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA COLA 2108 DI RIENZO 133, presso l'avvocato GIULIO SIMEONE, che la rappresenta e difende unitamente all' avvocato ALFREDO ZAZA D'AULISIO, giusta delega a margine del controricorso e ricorso incidentale;
controricorrente e ricorrente incidentale
contro
MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE, MINISTERO DELLE FINANZE;
- intimati avversO la sentenza n. 499/99 della Corte d'Appello di ROMA, depositata il 22/02/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/10/2001 dal Consigliere Dott. Mario Rosario MORELLI;
udito per il resistente e ricorrente incidentale, l'Avvocato Simeone, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso incidentale ed il rigetto del ricorso principale;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo GAMBARDELLA che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione notificato il 2 dicembre 1991 s.r.l. "DA.MAR. 84", premesso che era titolare di la una concessione demaniale marittima regolata da licenze 2 rilasciate annualmente per l'esercizio di un locale de- stinato a discoteca in San Felice Circeo, al Lungomare Circe, n. 64, conveniva in giudizio dinanzi al Tribuna- le di Roma il Ministero dei Trasporti e della Naviga- zione e il Ministero delle Finanze per sentir dichiara- re non dovuta la somma complessiva di L. 133.730.330 richiesta con nota 12844/90 della Capitaneria di porto di Gaeta per differenza di canoni relativi agli anni 1985 - 1988 ed al cui pagamento era condizionato il ri- lascio dei titoli concessori per gli anni a seguire;
chiedeva, inoltre, la condanna dei convenuti in solido all'integrale rifusione delle spese della polizza fide- iussoria imposta a garanzia del pagamento delle suddet- te differenze di canone. Le amministrazioni convenute eccepivano il difetto di giurisdizione del giudice adito e la liceità dei conguagli, che erano stati richiesti in forza della clausola di provvisorietà del canone inserita nei tito- li concessori. Con sentenza del 21 aprile - 6 giugno 1995 il tri- bunale, ribadita la propria giurisdizione e ritenuta l'invalidità della clausola di provvisorietà del canone per indeterminatezza e indeterminabilità dell'oggetto, accoglieva integralmente la domanda. Su gravame delle amministrazioni soccombenti, la 3 Corte di Roma, con sentenza del 22 febbraio 1999, ri- gettava la domanda di rifusione delle spese della po- lizza fideiussoria (per non aver provato l'attrice di essere stata costretta al correlativo rilascio) e con- fermava, per il resto, la statuizione sulla non debenza della differenza canoni pretesa dalle stesse ammini- strazioni Ribadiva, infatti, a tal ultimo riguardo, la enullità della clausola "di provvisorietà del canone" premetteva che, comunque, il potere unilaterale di re- visione del canone da parte della P.A. doveva conside- rarsi, nella fattispecie, escluso in radice, per effet- to della sopravvenuta 1. n. 499/97, che stabiliva, all'art. 10, comma 2, che "i canoni di beni del demanio marittimo fino al 31 dicembre 1997, sono definitivi". Contro detta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione il Ministero dei Trasporti e della Naviga- zione e il Ministero delle Finanze con un unico com- plesso motivo. На resistito con controricorso la "Damar", che ha proposto contestuale ricorso incidentale, sia autonomo che condizionato. I ricorsi sono stati rimessi alla cognizione delle Sezioni Unite ai sensi dell'art. 142 disp. att. cod. proc. civ., limitatamente all'esame della questione di giurisdizione riproposta dai ricorrenti Ministeri. 4 Con sentenza n. 146 del 2001, in ordine ai riferiti ricorsi, previamente riuniti, le SS.UU. hanno riaffer- mato la giurisdizione del G.O. adito e rimesso, per l'ulteriore corso del giudizio, gli atti alla Sezione semplice. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Riaffermata, con la richiamata sentenza delle SS.UU., la giurisdizione del G.O. (in applicazione del principio per cui appartiene al giudice ordinario la controversia in materia di canoni concessori, anche - quando i maggiori compensi pretesi dall'Amministrazione concedente formino oggetto di provvedimenti autoritati- vi dell'ente pubblico, non potendo ravvisarsi, in tal caso, ai fini del riparto della giurisdizione, una con- troversia relativa ad interessi legittimi correlati al corretto esercizio del potere, quale invece si configu- ra nell'ipotesi in cui venga impugnato un provvedimen- to, di carattere generale, determinativo della misura di canoni o corrispettivi per una intera categoria di fruitori di un bene o di un servizio pubblico), la cau- sa torna а questa sezione per l'esame delle ulteriori - sulla modificabilità del canone di conces- questioni sione per unilaterale determinazione della P.A., e sul- la rimborsabilità delle spese della polizza fideiusso- ria stipulata dalla società riproposte, rispettiva- 5 mente, con il ricorso principale dei Ministeri e con il ricorso incidentale autonomo della stessa società. In ordine alla questione dasull'aumentabilità, inconsi-parte della P.A., dei canoni di concessione, stente è la censura, formulata dai ricorrenti principa- li avverso l'intervenuta "definitività" dei canoni stessi, ritenuta dalla Corte di merito in applicazione dell'art. 10, comma 2. della 1. n. 499/97 cit.. Al riguardo, i ricorrenti si sono infatti, limitati ad opporre che quella legge "non è retroattiva". Tesi, questa, a conforto della quale essi non hanno addotto alcuna argomentazione e che irrimediabilmente, comun- que, si scontra con il contrario, chiaro dettato della norma suddetta che sancisce, viceversa, la "definitività" proprio dei canoni (come quelli per cui è lite) relativi a pregresse concessioni "fino al di- cembre 1997”. In relazione a tale, preliminare ed autonoma, sua ratio decidendi, la sentenza impugnata, per l'infondatezza del motivo di ricorso, si consolida quindi, in parte qua, nel giudicato, con la conseguente inammissibilità, per difetto di interesse, della resi- dua doglianza dei Ministeri, in ordine all'esclusa va- lidità della clausola negoziale di modificabilità del canone. 9 Il ricorso principale, va, pertanto, integralmente respinto.
3. Quanto al ricorso incidentale della società, mentre ne restano assorbite le censure "condizionate" attinenti alla questione che precede, a sua volta inam- missibile - per difetto del requisito di autosufficien- za ex art. 366, n. 4 c.p.c. - risulta, infine, la resi- dua doglianza, in punto di rimborsabilità della polizza fideiussoria. All'affermazione della Corte di merito che "nella - fattispecie non risulta in concreto provato, nè attra- verso dati documentali nè altrimenti, che la società sia stata costretta al rilascio della polizza fideius- soria" la ricorrente si limita, infatti, a replicare che la prova di una siffatta costrizione risulterebbe, invece, da una nota della Capitaneria di porto prodotta in primo grado. Ma di tale nota essa nè trascrive, nè riassume il contenuto, con ciò, appunto, impedendo alla censura di avere l'autonomia necessaria a consentirne l'esame, come prescritto, senza il sussidio di altre fonti (cfr. nn. 2867/95; 2607/99; 1865/2000 per tutte). Anche l'impugnazione incidentale deve essere, quin- di, nel suo complesso, respinta.
4. Possono compensarsi tra le parti le spese di questo giudizio di legittimità. 7
P.Q.M.
La Corte, riuniti i ricorsi, li le spese. Roma 15 ottobre 2001 Il Consigliere estensore Mario Rosario Morel CORTE SUPTIRIZADA CASSAZIONE Prima Sezione Civile Depositato in Cancelleria.
2.9 GEN 2002 IL CANCELLIERE 19764 P. Responsabi 0 0 rigetta, e compensa Il Presidente. Vincenzo Carbone IL CANCELLIERE Luisa Passineţu 109T 129,11 4507 20,66 TOT: 149,77 zari