Sentenza 11 giugno 2013
Massime • 1
È configurabile il delitto tentato e non quello consumato di violenza privata allorché, pur sussistendo l'idoneità dell'azione a limitare la libertà del soggetto passivo, quest'ultimo non adotti la condotta che la violenza e la minaccia esercitate nei suoi confronti erano preordinate ad ottenere e, pertanto, l'evento non si verifichi. (Fattispecie in cui è stato ritenuto configurabile il tentativo in presenza di una condotta violenta finalizzata a far fermare un'automobile, non essendo intervenuto l'arresto in quanto l'autista aveva cambiato direzione, imboccando una diversa strada).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 11/06/2013, n. 29742 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29742 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SQUASSONI Claudia - Presidente - del 11/06/2013
Dott. AMORESANO Silvio - Consigliere - SENTENZA
Dott. MARINI Luigi - Consigliere - N. 1786
Dott. ANDREAZZA Gastone - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ANDRONIO Alessandro Maria - Consigliere - N. 38701/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
M.L. , n. a (SS) ;
avverso la sentenza della Corte d'Appello di Bologna, in data 22/12/2011;
visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Gastone Andreazza;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. SPINACI Sante, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udite le conclusioni dell'Avv. Bolognesi, che ha concluso per l'accoglimento.
RITENUTO IN FATTO
1. M.L. ha proposto ricorso avverso la sentenza della Corte d'Appello di Bologna in data 22/12/2011 di conferma della sentenza del Tribunale di Ravenna di condanna per i reati di cui agli artt. 572, 609 bis, 610, 660, 56 e 393 c.p.. 2. Con un primo motivo lamenta la mancanza della motivazione sotto il profilo della sussistenza del fatto relativamente al reato di maltrattamenti. Premette che, per ritenere integrato il delitto di maltrattamenti in famiglia, alle condotte di maltrattamento deve conseguire l'annullamento della vittima o quanto meno la sua sopraffazione da parte dell'agente e la sua prostrazione. In sede di appello il ricorrente aveva sollecitato il giudice a pronunciarsi sul mancato prodursi nel caso concreto di uno stato di prostrazione psicologica nella persona offesa;
ciononostante, nella sentenza, nessuna motivazione è stata riservata alla verificazione di tale stato, essendosi la Corte soffermata unicamente sulle connotazioni della condotta tipica di abitualità e di consistenza dei maltrattamenti.
3. Con un secondo motivo lamenta il mancato riconoscimento di un concorso apparente tra il delitto di maltrattamenti e quello di violenza sessuale. Deduce che con l'appello si era sostenuta la tesi del concorso apparente di norme dovendosi dare applicazione non al criterio dell'assorbimento, sul quale si è invece soffermata la Corte, ma al criterio della specialità; e sulla base di quest'ultimo, nella specie, sarebbe appunto rinvenibile tale concorso apparente, posto che la giurisprudenza di legittimità considera la fattispecie di violenza sessuale speciale rispetto a quella di maltrattamenti in famiglia, tanto più che nella specie la Corte avrebbe accolto la tesi accusatola secondo cui gli episodi di maltrattamento al cui ricorrere deve ritenersi superata la soglia di abitualità della condotta integrano il fatto concreto di violenza sessuale.
4. Con un terzo motivo lamenta la mancanza di logicità della motivazione sotto il profilo della sussistenza del fatto relativamente al reato di violenza sessuale. Deduce che i giudici non hanno considerato che nella specie la persona offesa, le cui dichiarazioni sono state determinanti per ritenere integrata la prova, aveva un secondo fine, ovvero quello di liberarsi dell'imputato e di metterlo fuori di casa;
inoltre la Corte non ha motivato sulla mancata conferma da parte del maresciallo Z. delle frasi asseritamente pronunciate, secondo la persona offesa, la mattina del (SS) , dall'imputato. Nè la Corte si è adeguatamente soffermata sui tempi sospetti che hanno scandito la denuncia della violenza, posto che, a fronte di fatto commesso il (SS) , la denuncia è intervenuta soltanto il (SS) ; il ragionamento svolto sul punto dalla Corte sarebbe illogico, avendo la stessa ritenuto che l'originaria denuncia - querela del (SS) , riguardante unicamente molestie subite, sia stata determinata dal principale obiettivo di liberarsi della convivenza con l'uomo, non essendo dunque incomprensibile la mancata denuncia in tale sede della violenza sessuale. Nè la donna, recatasi dal medico la mattina successiva la presunta violenza per disturbi di stomaco, aveva riferito a quest'ultimo alcunché in ordine alle ragioni degli stessi;
anche su questo peraltro la Corte, affermando che tale comportamento sarebbe comprensibile per ragioni di riserbo, avrebbe fornito una motivazione illogica considerato che si trattava di riferire i fatti non alla generalità dei conoscenti ma al medico.
5. Con un quarto motivo lamenta la mancanza di motivazione sotto il profilo del negato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'articolo 609 bis comma 3 c.p. non avendo la corte motivato in alcun modo circa il grado di compromissione della libertà morale e sessuale della vittima attuata attraverso la condotta illecita.
6. Con un quinto motivo lamenta la mancanza e manifesta illogicità della motivazione sotto il profilo del dolo con riferimento all'art.610 c.p.. La corte motivando in ordine al fatto che anche la condotta di avere costretto la donna a fermarsi e a sopportare la propria presenza e il proprio sgradito eloquio integra il reato di violenza privata, non ha affermato alcunché sotto il profilo dell'elemento psicologico del reato;
oltre a ciò, lamenta che nessuna coercizione in tal senso si sia mai verificata posto che la donna non si è fermata ne' ha sopportato tale presenza, ma ha imboccato una strada contromano.
7. Ha presentato memoria in data 12 dicembre 2012 la parte civile chiedendo il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
8. Va anzitutto premesso che il presente ricorso coinvolge unicamente i reati di cui ai capi d'imputazione sub 1, 2, e 3, sicché le statuizioni riferite ai capi 6 e 7, rispettivamente riguardanti i reati di cui all'art. 660 c.p., e, a seguito della riqualificazione operata in primo grado, artt. 56 e 393 c.p., e non toccati in alcun modo dalle doglianze del ricorrente, devono ritenersi, quanto al merito della responsabilità, ormai irrevocabili (cfr., Sez. U., n. 1 del 19/01/2000, Tuzzolino, Rv. 216239).
Ciò posto, anzitutto il primo motivo di ricorso è fondato. Va ricordato che il reato di maltrattamenti in famiglia è necessariamente caratterizzato dal fatto di sottoporre la vittima ad una serie di sofferenze fisiche e morali in modo abituale, in tal modo instaurandosi un sistema di sopraffazioni e di vessazioni psicofisiche, del tutto incompatibili con normali condizioni di vita, che avviliscono la personalità della persona offesa (cfr. Sez. 6, n. 27048 del 18/03/2008, D.S., Rv. 240879; Sez. 6, n, 39927 del 22/09/2005, Agugliaro, Rv. 233478; Sez. 6, n. 7192 del 04/12/2003, Camiscia, Rv. 228461). Nella specie, a fronte del motivo di appello con il quale, mediante il riferimento a specifici esiti probatori tra cui le dichiarazioni della stessa persona offesa, si contestava il requisito dello stato di "prostrazione psicologica" della donna, al contrario ritenuto dal giudice di primo grado, in tal modo, evidentemente, sollecitandosi una risposta del giudice dell'impugnazione in ordine al profilo, appena sopra richiamato, della necessaria componente vessatoria produttiva di sofferenze psicofisiche, la Corte territoriale si è limitata ad argomentare che, "considerate...le condotte del M. nella loro unitarietà, è indubitabile, e neppure seriamente contestato dalla difesa dell'imputato, che esse integrino appieno i presupposti del reato di maltrattamenti i famiglia"; in tal modo, tuttavia, mancando l'esposizione delle ragioni a fondamento della conclusione adottata, unicamente ricollegate alla "unitarietà" delle condotte, non risulta essere stata fornita una specifica risposta al motivo di appello proposto, finendo per risolversi, l'argomentazione della Corte bolognese, in una motivazione apparente.
9. Anche il terzo motivo di ricorso, incentrato sulla valutazione dei giudici di appello in ordine all'incidenza della presentazione della denuncia - querela per il reato di violenza sessuale a circa due mesi dal fatto sulla credibilità della persona offesa, è fondato. Con l'atto di appello si era infatti lamentato che, se come affermato dalla stessa persona offesa, l'intento che ella voleva perseguire con la prima denuncia sporta era quello di liberarvi del marito e soprattutto di non subire più violenze, non si comprendeva come mai in essa non si fosse per nulla accennato al fatto di violenza sessuale accaduto il (SS) , essendo lo stesso stato riferito, per la prima volta, solo con la querela sporta il (SS) . Sul punto la Corte bolognese, a pag. 7 della sentenza impugnata, dando implicitamente per assodato un tale ritardo, ha ritenuto "pienamente comprensibile e giustificabile" che la donna "nell'immediatezza del fatto ed avendo come principale obiettivo quello di liberarsi dell'oppressiva e ormai intollerabile sequela di persecuzioni del M. , non abbia immediatamente denunciato la violenza subita ma che la sua azione sia stata tesa a liberarsi della convivenza con lo stesso, senza che da tale fatto possano trarsi delle conseguenze negative circa la valutazione d'attendibilità intrinseca del propalante". Ora, una tale affermazione appare del tutto illogica, posto che, se il fine della donna era la propria liberazione dalla sequela di persecuzioni, non si comprende, esattamente in senso opposto a quanto argomentato dai giudici di appello, perché la stessa abbia SS di denunciare un fatto sì rilevante come quello della violenza sessuale subita, procedendo a farlo solo circa due mesi dopo;
la omessa esposizione di una risposta logicamente apprezzabile rende dunque irrisolta la questione posta con l'atto di appello e necessaria, anche alla luce della ulteriore mancata risposta della Corte circa la asserita mancata conferma, da parte del maresciallo Z. , delle frasi pronunciate, secondo la persona offesa, la mattina del (SS) , dall'imputato con riguardo all'episodio di violenza, una nuova complessiva rivalutazione della credibilità della persona offesa con riguardo al reato in questione.
Va aggiunto che il motivo in oggetto, comportando l'annullamento della sentenza e la necessità di nuova deliberazione con riguardo al reato di violenza sessuale, risulta assorbente di quanto lamentato con il quarto motivo relativamente al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 609 c.p.p., comma 3. 10. È fondato anche il quinto motivo di ricorso, indirizzato a lamentare la mancanza di motivazione della sentenza con riguardo alla integrazione del reato di violenza privata. Con l'atto di appello, in effetti, era stato specificamente posto in rilievo che, mentre, come riconosciuto dalla stessa persona offesa, l'intento del marito era stato quello di costringere la stessa a fermarsi, tale arresto non era avvenuto posto che la donna, proprio per evitare di fermarsi, aveva cambiato direzione di percorso ed imboccato una strada a senso unico. Di qui, secondo l'assunto dell'appellante, la mancata corrispondenza tra quanto voluto dal soggetto agente e quanto realizzato in fatto dalla persona offesa con conseguente mancata integrazione del reato.
Sennonché la Corte territoriale, direttamente affermando che anche la condotta di costringere altri a fermarsi integra il contestato reato di violenza privata, ha eluso l'aspetto sollevato dall'appellante, ovvero appunto la corrispondenza tra quanto voluto dal soggetto agente e quanto realizzato dalla persona offesa, la cui valutazione si poneva logicamente in senso preliminare rispetto alla affermazione resa in diritto, tanto più a fronte della pretesa mancata verificazione dell'evento stesso. Va anche ricordato, a tal proposito, che è configurabile il delitto tentato e non quello consumato di violenza privata allorché, pur sussistendo l'idoneità dell'azione a limitare la libertà del soggetto passivo, quest'ultimo non adotti la condotta che la violenza e la minaccia esercitate nei suoi confronti erano preordinate ad ottenere e, pertanto, l'evento non si verifichi (Sez. 5, n. 15989 del 04/03/2005, Capria, Rv, 232132).
11. È invece infondato il secondo motivo di ricorso.
Invero, secondo quanto costantemente affermato da questa Corte, è configurabile il concorso tra il delitto di maltrattamenti in famiglia e quello di violenza sessuale quando la condotta integrante il reato di cui all'art. 572 c.p., non si esaurisca negli episodi di violenza sessuale, ma s'inserisca in una serie di atti vessatori e percosse tipici della condotta di maltrattamenti (tra le tante, Sez. 1, n. 13349 del 17/05/2012, D., Rv. 255051; Sez. 3, n. 46375 del 12/11/2008, C, Rv. 241798; Sez. 3, n. 26165 del 15/04/2008, R., Rv. 240542); e, del resto, le rispettive fattispecie incriminatrici sono poste a tutela di beni giuridici diversi (Sez. 3, n. 35910 del 25/06/2008, Ouertatani, Rv. 241091). Si è aggiunto che il delitto di maltrattamenti è invece assorbito da quello di violenza sessuale allorquando vi sia piena coincidenza tra le condotte, nel senso che gli atti lesivi siano finalizzati esclusivamente alla realizzazione della violenza sessuale e siano strumentali alla stessa (Sez. 3, n. 45459 del 22/10/2008, P.G. in proc. D.G. ed altri, Rv. 241670). Nella specie la stessa contestazione rubricata al capo 1) rende evidente che i maltrattamenti di specie non si sono certo esauriti nella condotta di violenza sessuale ma sono stati rappresentati da una serie di vari comportamenti, tra cui aggressioni verbali, minacce di morte e aggressioni fisiche, con conseguente possibilità di concorso, ancor prima materiale che formale, tra i due reati in contestazione.
12. La sentenza impugnata va, in conclusione, annullata con rinvio per nuova deliberazione di altra sezione della Corte d'Appello di Bologna che, con riguardo ai reati di cui agli artt. 572, 609 bis e 610 c.p., tenga conto dei rilievi di cui sopra.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte d'Appello di Bologna.
Così deciso in Roma, il 11 giugno 2013.
Depositato in Cancelleria il 11 luglio 2013