Sentenza 4 marzo 2005
Massime • 1
È configurabile il delitto tentato e non quello consumato di violenza privata (art. 56 e 610 cod. pen.) allorché, pur sussistendo l'idoneità dell'azione a limitare la libertà del soggetto passivo, quest'ultimo non adotti la condotta che la violenza e la minaccia esercitate nei suoi confronti erano preordinate ad ottenere e, pertanto, l'evento non si verifichi.
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L'autorità investigativa che minacci persone escusse ritenute reticenti con il carcere commette il reato di tentata violenza privata: a fronte del sospetto di falsità o di reticenza delle persone escusse ai sensi dell'art. 362 c.p.p., il pubblico ministero non può rappresentare, per vincerne le resistenze, la detenzione in carcere di queste ultime come conseguenza immediata e inevitabile, rimessa alla volontà degli stessi pubblici ministeri, del rifiuto di fornire le risposte desiderate alle loro domande. Il ruolo di garante della legalità nella fase procedimentale, connesso alla funzione ricoperta dagli appartenenti all'ufficio del pubblico ministero impone di ammonire le persone …
Leggi di più… - 2. Violenza privata ed esercizio della potestà genitorialeAccesso limitatoBarbara Marzoli · https://www.altalex.com/ · 8 ottobre 2013
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 04/03/2005, n. 15989 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15989 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. PROVIDENTI Francesco - Presidente - del 04/03/2005
Dott. LATTANZI Giorgio - Consigliere - SENTENZA
Dott. MARINI Pier Francesco - Consigliere - N. 514
Dott. DI POPOLO Angelo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FUMO Maurizio - Consigliere - N. 031705/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IA PA N. IL 01/09/1940;
avverso SENTENZA del 27/01/2004 CORTE APPELLO di BOLOGNA:
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. LATTANZI GIORGIO;
Udito il Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio Mura, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
Udito il difensore della parte civile avv. Vito Gullotta;
Udito il difensore dell'imputato avv. BOLOGNESI Dario. RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
PA PR ha proposto ricorso per Cassazione contro la sentenza del 27 gennaio 2004 con la quale la Corte di appello di Bologna ha confermato la condanna del ricorrente alla pena di tre anni e due mesi di reclusione per due truffe aggravate, lesioni gravi e violenza privata;
reati tutti commessi in danno di LI AR e unificati per la continuazione.
A quanto risulta, PR nell'inverno del 1999 aveva cominciato a frequentare l'agenzia immobiliare Riviera di cui la AR era titolare e, avendo saputo che la AR, quale amministratrice della SE.VI s.r.l., era interessata alla conclusione di un contratto di locazione del terreno ad uso escavazione di proprietà della C.A.B., sito in Cervia, le aveva fatto credere di avere conoscenze che avrebbero consentito la definizione del contratto tramite il notaio Mele.
Poco tempo dopo si era presentato alla AR, sotto falso nome, DO OC, quale incaricato del notaio Mele di Monselice. OC aveva rappresentato alla AR e a suo marito ND LI la necessità di corrispondere tre tangenti per complessivi centocinquanta milioni di lire, una per UI CH, amministratore della C.A.B. proprietaria del terreno, un'altra per LE OL, geometra della C.A.B., incaricato di seguire la pratica presso il Comune, un'altra ancora per lo stesso OC, come compenso per l'attività di mediazione. L'8 e il 22 marzo 1999 la AR aveva consegnato a OC le prime due tranche, di cinquanta milioni ciascuna.
OC aveva poi presentato alla AR il contratto di locazione della cava C.A.B. della durata di dieci anni, prorogabile per altri cinque anni, con la falsa sottoscrizione di CH. Il secondo episodio di truffa risale all'aprile del 1999: PR aveva proposto alla AR di fare un investimento trimestrale produttivo di interessi del 10%. Per acquistare i titoli produttivi di simili interessi PR aveva detto che però doveva raggiungere un certo importo, al cui ammontare mancavano ancora trecentotrentacinque milioni di lire, ed era riuscito a farsi consegnare centottanta milioni da NO EL, settanta milioni da RA LI, ottantacinque milioni da IL FI LI, tutti cognati della AR LI. A garanzia della somma ricevuta PR aveva consegnato alla AR un assegno di pari importo, che poi però era stato sottratto, insieme con altri documenti, in seguito a un furto effettuato nell'abitazione della AR. Qualche tempo dopo la consegna del denaro necessario per l'investimento OC prima aveva informato la AR che PR era stato arrestato nell'ambito di un'indagine per titoli falsi, poi le aveva comunicato che PR era stato liberato, perché riconosciuto estraneo alla vicenda, ma i titoli erano rimasti sotto sequestro. A detta di OC per dissequestrare i titoli occorreva pagare una tangente di un miliardo ad alcuni magistrati donne di Bologna e l'operazione era sicuramente conveniente perché si sarebbero recuperati titoli del valore di sessanta miliardi. Il denaro era stato prelevato da LI e dalla AR dalla Banca Nazionale del Lavoro e consegnato a OC in biglietti da cinquecentomila lire.
Successivamente OC aveva fatto presente che per dissequestrare i titoli occorreva pagare un'altra tangente di un miliardo da corrispondere ai magistrati, aggiungendo che aveva già la disponibilità di seicento milioni e che gliene servivano altri quattrocento. Per ottenere questa somma OC aveva suggerito alla AR e a LI di farsi rilasciare dalla banca un anticipo su fattura che la società SE.VI avrebbe emesso a favore della ditta D.S.D. di Corno per una fornitura di materiali del valore di quattrocento milioni. La Rolo Banca di Lido degli Estensi si era dichiarata disponibile ad anticipare l'importo della fattura ma aveva richiesto una conferma d'ordine da parte della ditta D.S.D. La conferma era puntualmente pervenuta tramite fax spedito ad arte da OC e i quattrocento milioni di lire ottenuti erano stati consegnati dalla AR a OC.
Dopo il furto avvenuto nell'abitazione della AR dell'assegno datole in garanzia da PR e di altri documenti relativi ai rapporti con PR e OC, comprese le ricevute delle dazioni di denaro, si erano verificati i fatti contestati a PR nei capi D) e E) delle imputazioni. Secondo l'accertamento dei giudici di merito PR aveva provocato una bruciatura alla mano sinistra della AR e l'aveva minacciata, dicendole che le avrebbe fatto saltare in aria la casa, se non avesse ritirato la querela presentata ai carabinieri di Porto Garibaldi;
inoltre, dopo la scoperta da parte della AR della falsità del contratto di locazione del terreno e la presentazione di una denuncia, aveva colpito la donna con spinte e calci, cagionandole lesioni giudicate guaribili in un periodo superiore ai 40 giorni.
A sostegno del ricorso PR ha enunciato sette motivi. Con il primo motivo il ricorrente ha denunciato la "nullità del decreto che dispone il giudizio per omesso deposito degli atti di indagine compiuti dalla p.g. per delega del p.m.". Il ricorrente ha rilevato che dalla testimonianza dibattimentale dell'ispettore MB, della polizia, era emerso che questi aveva effettuato delle fotografie in occasione dell'assunzione di sommarie informazioni da parte della persona offesa presso il suo domicilio e che le fotografie, probabilmente per errore, erano rimaste nel suo ufficio invece di essere trasmesse al p.m.
Il motivo è privo di fondamento.
Il ricorrente per sostenere che il mancato inserimento delle fotografie in questione nel fascicolo del pubblico ministero, quale che ne fosse la causa, aveva determinato la nullità del decreto che aveva disposto il giudizio, ha richiamato la sentenza della Corte costituzionale 5 aprile 1991, n. 145, che, interpretando l'art. 416 comma 2 c.p.p., ha affermato che il pubblico ministero non ha un potere di scelta, ma ha l'obbligo di trasmettere al giudice per le indagini preliminari l'intera documentazione raccolta nel corso delle indagini.
Il principio affermato dalla Corte costituzionale però nel caso in esame non viene in questione perché non si afferma che il pubblico ministero ha un potere di scelta (che del resto non ha esercitato, perché le fotografie non gli sono state trasmesse) o che è consentito non trasmettere tutta la documentazione relativa alle indagini. Fermo rimanendo che le fotografie andavano trasmesse occorre semplicemente stabilire quali siano le conseguenze processuali della mancata trasmissione, e in proposito è sufficiente ricordare che secondo la giurisprudenza consolidata queste conseguenze sono costituite dall'inutilizzabilità degli atti di cui sono mancati il deposito e la trasmissione e non, come vorrebbe il ricorrente, dalla nullità della richiesta di rinvio a giudizio e del conseguente decreto che dispone il giudizio (Sez. 3^, 15 ottobre 2003, n. 44422, Spagnoletto, rv. 226546; Sez. 1^, 11 febbraio 2004, n. 8779, rv. 227012). Deve perciò escludersi che fosse nullo il decreto che ha disposto il giudizio.
Con il secondo motivo il ricorrente ha denunciato l'inutilizzabilità delle prove testimoniali assunte su richiesta della parte civile. Il ricorrente ha rilevato che i testimoni OB ZO, NO AR e RO LU "erano stati infatti inseriti, nella lista testimoniale della parte civile, senza consentire di determinare l'oggetto della prova, per assoluta l genericità delle circostanze sulle quali essi avrebbero dovuto essere esaminati, indicate come 'fatti di cui all'imputazione'".
Anche questo motivo è privo di fondamento, sia perché, secondo una giurisprudenza consolidata, "l'onere dell'indicazione delle circostanze su cui deve cadere l'esame testimoniale è assolto anche per relationem, con il semplice riferimento ai fatti oggetto dell'imputazione" (Sez. 5^, 29 novembre 2000, n. 269, Bindi, rv 217971; ved. anche Sez. 3^, 30 giugno 1999, Cola, rv 214444), sia perché, come ha osservato la sentenza impugnata le testimonianze in questione sono risultate sostanzialmente prive di rilevanza ai fini della decisione.
Con il terzo e il quarto motivo il ricorrente ha denunciato sotto vari profili vizi di motivazione relativamente all'accertamento dei fatti. In particolare con riferimento ai reati di lesioni personali e di violenza privata il ricorrente ha sostenuto che sono illogiche le considerazioni fatte dalla sentenza impugnata per negare valore all'alibi fornito dalla testimonianza di Guzzinati e che è travisante la giustificazione relativa alle difformità tra le dichiarazioni della persona offesa e quelle del consulente tecnico sull'origine di una lesione riscontrata sulla mano della persona offesa. Inoltre con riferimento più in generale a tutti i reati il ricorrente ha contestato l'attendibilità della persona offesa e il valore attribuito agli elementi di riscontro.
I due motivi si risolvono in larga misura nella riproposizione di argomenti difensivi adeguatamente presi in esame e confutati dalla sentenza impugnata, svolgono considerazioni di fatto, insuscettibili di valutazione in questa sede, e contengono critiche in chiave di illogicità volte in realtà a sollecitare una diversa valutazione degli elementi probatori acquisiti, che esula dai poteri della Corte di Cassazione (Sez. un., 30 aprile 1997, Dessimone, in Cass. pen., 1997, p. 3327).
Nel criticare l'accertamento relativo alla lesione riscontrata sulla mano della persona offesa il ricorrente ha fatto riferimento a un asserito travisamento di fatto, che non risulta dal testo del provvedimento impugnato e per essere preso in considerazione richiederebbe la lettura della testimonianza del consulente tecnico. Occorrerebbe perciò un esame degli atti che è precluso in questa sede, non potendo essere seguita la tesi del ricorrente (accolta solo da decisioni isolate di questa Corte) che senza alcun fondamento normativo opera una distinzione tra travisamento di fatti e travisamento di atti.
È da aggiungere che le conclusioni circa la ricostruzione dei fatti operata dalla corte di appello risulta congruamente giustificata attraverso una puntuale valutazione delle prove, che ha consentito conclusioni esenti da incongruenze logiche e da contraddizioni. Tanto basta per rendere la sentenza impugnata incensurabile in questa sede perché nel momento del controllo di legittimità la Corte di Cassazione non deve ripercorrere l'iter cognitivo e valutativo del giudice, allo scopo di condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se questa sia sorretta da validi elementi dimostrativi e sia compatibile con il senso comune e con "i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento", secondo una formula giurisprudenziale ricorrente (Cass., sez. 5^, 30 novembre 1999, Moro G, rv. 215745, Cass., sez. 2^, 21 dicembre 1993, Modesto, rv. 196955).
Con il quinto motivo, denunciando la mancata assunzione di una prova decisiva, il ricorrente ha censurato la sentenza impugnata per la motivazione con cui ha giustificato il rigetto della richiesta di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale per l'assunzione di una testimonianza.
Il motivo è privo di fondamento perché, come è stato precisato dalla giurisprudenza, la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale è istituto di carattere eccezionale, al quale può farsi ricorso esclusivamente quando il giudice ritenga, nella sua discrezionalità, di non poter decidere allo stato degli atti (Sez. un., 24 gennaio 1996, Panigoni, Cass. pen. 1996, 2982), e nella specie la corte di appello ha ritenuto motivatamente ininfluente la prova da assumere, rilevando che le circostanze che si volevano provare erano prive di decisiva rilevanza.
Con il sesto motivo, denunciando erronea applicazione della legge penale, il ricorrente ha sostenuto che il fatto accertato dai giudici di merito non poteva integrare una violenza privata consumata ma avrebbe potuto al più costituire una tentativo di violenza privata. Il motivo è fondato.
Secondo l'imputazione la violenza privata era consistita nell'avere "usato violenza e minaccia" nei confronti della AR "per costringerla a ritirare la querela presentata ai CC di Porto Garibaldi" e con ragione il ricorrente ha rilevato che il reato non può considerarsi consumato perché la AR non ha tenuto la condotta che la violenza e la minaccia esercitate nei suoi confronti tendevano a farle tenere.
Non vale in contrario considerare, come ha fatto la sentenza impugnata, che "la minaccia...e la violenza ottennero l'effetto di spaventare a tal punto la vittima da indurla ad allontanare i figli dall'abitazione e a tacere ogni particolare dell'aggressione sia al marito che alla polizia", perché l'evento del reato è costituito da una condotta sostanzialmente corrispondente a quella cui tendeva l'agente e non da una qualunque condotta della vittima conseguente alla violenza o alla minaccia. Quando l'azione è idonea ma l'evento non si verifica il delitto rimane allo stadio di tentativo (Sez. 5^, 27 settembre 1974, Scherlich, in Cass. pen., 1975 p. 1343). Perciò PR va ritenuto responsabile di un tentativo di violenza privata e non del reato consumato.
Con il settimo motivo il ricorrente ha denunciato la "manifesta insufficienza della motivazione" relativa all'esclusione delle attenuanti generiche e all'entità della pena. Il motivo è manifestamente infondato perché 'a sentenza impugnata ha dato ragione della decisione su tali punti facendo correttamente riferimento ai precedenti dell'imputato e alle caratteristiche della condotta delittuosa.
In conclusione va disposto l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente al capo relativo alla violenza privata, qualificando il reato in questione come tentativo di violenza privata, e deve conseguentemente ridursi di dieci giorni la pena della reclusione inflitta complessivamente al ricorrente. La riduzione e' stata determinata tenendo conto del criterio adottato per il calcolo della pena dal giudice di primo grado, che ha considerato violazione più grave quella del delitto di lesione personale (capo D) e per ciascuno dei delitti indicati dagli altri capi ha calcolato un aumento di venti giorni di reclusione.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione annulla la sentenza impugnata limitatamente al reato di violenza privata di cui al capo E) dell'imputazione, che qualifica come tentativo di violenza privata, riduce la pena inflitta di giorni dieci di reclusione, rigetta nel resto il ricorso e condanna il ricorrente a rimborsare le spese processuali sostenute dalla parte civile, liquidate in complessivi euro duemiladuecento per onorari.
Così deciso in Roma, il 4 marzo 2005.
Depositato in Cancelleria il 28 aprile 2005