Cass. pen., sez. V, sentenza 04/03/2005, n. 15989
CASS
Sentenza 4 marzo 2005

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Massime1

È configurabile il delitto tentato e non quello consumato di violenza privata (art. 56 e 610 cod. pen.) allorché, pur sussistendo l'idoneità dell'azione a limitare la libertà del soggetto passivo, quest'ultimo non adotti la condotta che la violenza e la minaccia esercitate nei suoi confronti erano preordinate ad ottenere e, pertanto, l'evento non si verifichi.

Commentari2

  • 1PM ricerca la verità ma non può minacciare chi viene interrogato (Cass. 20365/239
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 29 maggio 2023

    L'autorità investigativa che minacci persone escusse ritenute reticenti con il carcere commette il reato di tentata violenza privata: a fronte del sospetto di falsità o di reticenza delle persone escusse ai sensi dell'art. 362 c.p.p., il pubblico ministero non può rappresentare, per vincerne le resistenze, la detenzione in carcere di queste ultime come conseguenza immediata e inevitabile, rimessa alla volontà degli stessi pubblici ministeri, del rifiuto di fornire le risposte desiderate alle loro domande. Il ruolo di garante della legalità nella fase procedimentale, connesso alla funzione ricoperta dagli appartenenti all'ufficio del pubblico ministero impone di ammonire le persone …

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  • 2Violenza privata ed esercizio della potestà genitorialeAccesso limitato
    Barbara Marzoli · https://www.altalex.com/ · 8 ottobre 2013

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 04/03/2005, n. 15989
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 15989
Data del deposito : 4 marzo 2005

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