Sentenza 15 aprile 2008
Massime • 1
Il delitto di violenza sessuale concorre con quello di maltrattamenti in famiglia quando la condotta violenta, pur ispirata da prevalenti motivazioni di carattere sessuale, non si esaurisca nel mero uso della violenza necessaria a vincere la resistenza della vittima per abusarne sessualmente, ma s'inserisca in un contesto di sopraffazioni, ingiurie, minacce e violenze di vario genere nei confronti di quest'ultima, tipiche della condotta di maltrattamenti.
Commentari • 2
- 1. Tribunale di Nola - 1419/21 - Collegio B - Violenza sessuale - Condanna e assoluzioneAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 22 febbraio 2022
Tribunale Nola, 18/08/2021, (ud. 23/06/2021, dep. 18/08/2021), n.1419 Giudice: Collegio B - Lucio Aschettino - presidente - Raffaella de Majo - giudice estensore - Gemma Sicoli - giudice Reato: 572, 609 bis e 609 ter n.5 quater c.p. Esito: Condanna REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NOLA GIUDICE UNICO DI PRIMO GRADO IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA Sezione Penale Dibattimentale Collegio "B" Il Tribunale in composizione collegiale, nella persona dei giudici - Lucio Aschettino - presidente - Raffaella de Majo - giudice estensore - Gemma Sicoli - giudice alla pubblica udienza del 23.6.2021 ha pronunciato la seguente SENTENZA nei confronti di: (...), nato in Bangladesh …
Leggi di più… - 2. La capacità della vittima di autodeterminarsi non esclude la sussistenza dei maltrattamenti.Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 27 maggio 2021
Sentenze La massima Cassazione penale sez. VI, 18/03/2021, (ud. 18/03/2021, dep. 05/05/2021), n.17359 La Suprema Corte, con la sentenza sopra indicata, è intervenuta sul delicato tema dei rapporti tra il reato di violenza sessuale e quello di maltrattamenti in famiglia, commessi in danno del coniuge. La Corte ha escluso che la capacità della moglie di autodeterminarsi, rispetto alle sollecitazioni rivoltele dal marito sul piano sessuale, possa rilevare ai fini della sussistenza del reato di maltrattamenti in famiglia previsto dall'art. 572 del codice penale. Sul punto, la Suprema Corte ha affermato che non devono confondersi il piano "della libertà di autodeterminazione sessuale con …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 15/04/2008, n. 26165 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26165 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ONORATO Pierluigi - Presidente - del 15/04/2008
Dott. SQUASSONI Claudia - Consigliere - SENTENZA
Dott. MARMO Margherita - rel. Consigliere - N. 965
Dott. AMORESANO Silvio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SENSINI Maria Silvia - Consigliere - N. 40558/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
R.F., N. il __29/09/1959__;
Avverso SENTENZA del 24/04/2007 CORTE APPELLO di MILANO;
Visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARMO MARGHERITA;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto procuratore Generale Dott. Ciampoli Luigi, che ha chiesto il rigetto del ricorso Udito, per la parte civile, l'Avv. Venditti Francesca che ha concluso: "Piaccia all'Ecc.ma Corte confermare la sentenza di condanna emessa dalla seconda sezione penale della Corte di Appello di Milano in data 24 aprile 2007 nei confronti di R.F. per i reati ascrittigli ai danni di T.V. anche per quanto attiene alla situazione afferente al risarcimento dei danni. Voglia inoltre l'Ecc.ma Corte condannare il ricorrente al pagamento delle spese, competenze ed onorari relative a questo grado di giudizio in favore della costituita parte civile";
Uditi i difensori dell'imputato Coppi NC RL e EL VA AE che hanno chiesto l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza pronunciata il 24 aprile 2007 la Corte di Appello di Milano confermava la sentenza numero 2830 pronunciata il 22 novembre 2005 dal Tribunale di Monza. Con tale sentenza il Tribunale di Monza aveva dichiarato R. F. responsabile: a) del reato previsto e punito dall'art. 572 c.p. perché, sottoponendo la convivente T.V. a continue sopraffazioni fisiche e morali, denigrandone le capacità intellettuali ed ingiuriandola ripetutamente, sottoponendola ad umiliazioni psicologiche e materiali fino al punto di farle mancare i mezzi necessari perfino per gli acquisti di vestiti per i figli e percuotendola con calci e pugni, maltrattava T.V.
(in __Biassoni fino al 10 maggio 2002__; c) del reato di cui all'art. 81 cpv. c.p. e art. 609 bis c.p. per avere, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, reiteratamente compiuto atti sessuali con T.V. contro la volontà di questa,
congiungendosi carnalmente con lei, con violenza e comunque sopraffacendola con l'uso della forza, talora non riuscendo nel proprio intento criminoso per cause indipendenti dalla sua volontà (in __Biassono fino al 10 maggio 2002__); e) del reato di cui all'art. 594 c.p., per avere offeso l'onore ed il decoro di T.
V. profferendo nei suoi confronti frasi ingiuriose, (per fatto verificatosi in __Giussano il 23 maggio 2004__), reati unificati dal vincolo della continuazione e, con la concessione delle attenuanti generiche, lo aveva condannato alla pena di cinque anni di reclusione, oltre che alle pene accessorie.
Ha proposto ricorso per Cassazione l'imputato chiedendo l'annullamento dell'impugnata sentenza per i motivi che saranno nel prosieguo analiticamente esaminati.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione di cui agli artt. 507 e 603 c.p.p., nonché la carenza e la manifesta illogicità della motivazione in relazione alla mancata rinnovazione del dibattimento per acquisire le seguenti prove già richieste nel giudizio di primo grado ai sensi dell'art. 507 c.p.p.: perizia psicologica nei confronti della querelante T.V.,
perizia psicologica nei confronti del bambino R.M., acquisizione delle videocassette relative ai colloqui svolti in forma protetta fra l'imputato e i propri figli, escussione, in qualità di testimone, della signora S.A..
Deduce il ricorrente che nei motivi di appello aveva svolto una attenta disamina in ordine ai comportamenti e alle dichiarazioni della parte lesa T. che ne avevano messo in luce l'inattendibilità e in proposito si era soffermato sui giudizi espressi dal consulente di ufficio dottoressa F. e dal consulente della difesa chiedendo una perizia psicologica nei confronti della parte lesa.
Aveva inoltre inutilmente richiesto una perizia psicologica sul figlio minore M. per accertarne la capacità a testimoniare, tenuto conto della situazione psicologica di quest'ultimo, adultizzato e protettivo nei confronti della madre. Era inoltre rimasto privo di valida motivazione il diniego di acquisizione delle videocassette relative ai colloqui svolti in forma protetta fra l'imputato e i propri figli, nonché il rigetto della richiesta di escussione, in qualità di testimone, dell'educatrice a domicilio S.A..
Il motivo è infondato.
In primo luogo si rileva che, come ha precisato questa Corte, (v. per tutte Cass. pen. sez. 3 sent. 23 maggio 2007, n. 35372) "alla rinnovazione dell'istruzione nel giudizio di appello, di cui all'art. 603 c.p.p., comma 1, può ricorrersi solo quando il giudice ritenga di non poter decidere allo stato degli atti, sussistendo tale impossibilità unicamente quando i dati probatori già acquisiti siano incerti, nonché quando l'incombente richiesto sia decisivo, nel senso che lo stesso possa eliminare le eventuali incertezze ovvero sia di per sè oggettivamente idoneo ad inficiare ogni altra risultanza".
In proposito "il sindacato che il giudice di legittimità può esercitare in relazione alla correttezza di un provvedimento pronunciato dal giudice di appello sulla richiesta di rinnovazione del dibattimento non può mai essere svolto sulla concreta rilevanza dell'atto o della testimonianza da acquisire, ma deve esaurirsi nell'ambito del contenuto esplicativo del provvedimento adottato. (v. per tutte Cass. sent. 19 settembre 2007, n. 37624). Nel caso in esame la Corte di merito ha adeguatamente motivato in ordine al diniego di espletare una consulenza psicologica nei confronti della T. e del figlio M., rilevando che non era emersa alcuna circostanza o alcun elemento concreto che potesse far seriamente dubitare dell'idoneità di tali soggetti a rendere testimonianza e che le stesse valutazioni del consulente di parte, dott. P., erano rimaste, come già rilevato dal primo giudice, a livello di pura ipotesi.
In ordine alla motivazione della sentenza impugnata il Collegio rileva che allorché le sentenze di primo e secondo grado concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni, la struttura motivazionale della sentenza di appello sì salda con quella precedente per formare un unico complesso corpo argomentativo (v. per tutte Cass. pen. sez. 1, sent. 26 giugno 2000, n. 8868). Nel caso in esame, in ordine alla capacità di rendere testimonianza della T. la sentenza di primo grado, confermata da quella di appello, ha rilevato, tra l'altro, che "il racconto reso in dibattimento dalla persona offesa, autonomamente valutato è coerente, logico e privo di contraddizioni, nonostante il serrato controesame cui la stessa è stata sottoposta dalla difesa. La precisione del racconto concerne tutti i particolari, sia quelli relativi al comportamento del prevenuto nei confronti della compagna sia quelli relativi al comportamento del prevenuto nei confronti dei bambini".
A sua volta la Corte Territoriale ha precisato che non vi era alcun dubbio sulla capacità della persona offesa a rendere dichiarazioni attendibili, dubbio che non era mai stato avanzato da alcuno degli esperti e operatori qualificati che l'avevano esaminata o incontrata nel corso delle indagini preliminari. Del resto, ha rilevato la Corte di merito, l'affermazione del consulente di parte dell'imputato, secondo il quale il racconto della T. potrebbe essere stato influenzato da una tendenza della stessa ad una drammatizzazione a tinte persecutorie, era rimasta a livello di pura ipotesi. Per quel che attiene alla capacità di rendere testimonianza del minore M., la Corte di merito ha rilevato che il racconto del minore, come evidenziato dal primo giudice, era coerente, anche nei particolari, con quello reso agli psicologi e ai neuropsichiatri infantili che lo avevano esaminato in diversi momenti e sedi e che avevano escluso la presenza nel minore di patologie psichiatriche tali da alterarne la capacità di comprendere i fatti e di collocarli adeguatamente nello spazio e nel tempo, così come avevano escluso la presenza di un qualche disturbo del pensiero. Del resto, ha aggiunto la Corte di merito, il primo giudice aveva rilevato che nel corso dell'audizione protetta il minore aveva dimostrato maturità e capacità di raccontare con precisione i fatti collocandoli correttamente nel tempo e rispondendo a tono alle domande, nonostante l'evidente (ed inevitabile) sentimento di vergogna nel riferire taluni particolari e che non vi erano elementi per ritenere che, con il suo racconto, M. volesse favorire la madre ai danni del padre.
Anche in ordine alla richiesta di acquisizione delle videocassette relative ai colloqui svolti in forma protetta fra l'imputato ed i propri figli, la Corte di merito ha rilevato che, anche a voler superare l'obiezione relativa alla circostanza che si trattava di riprese effettuate dallo stesso imputato, senza alcuna garanzia di oggettività, esse non avrebbero introdotto alcun significativo apporto alla ricostruzione dei fatti, così come era ininfluente ai fini del decidere l'escussione, in qualità di testimone, dell'educatrice a domicilio S.A. che era intervenuta nella vicenda con un ruolo marginale e solo in un secondo momento. Alla luce della congrua motivazione della Corte territoriale circa l'attendibilità intrinseca della parte lesa T. e del minore e alla inutilità di disporre in proposito consulenza tecnica e di acquisire ulteriori elementi probatori, va respinto il primo motivo di ricorso.
Il secondo, il terzo ed il quarto motivo, per la loro logica e giuridica connessione vanno valutati congiuntamente. Con il secondo ed il terzo motivo il ricorrente lamenta la violazione di cui all'art. 606 c.p.p., lettera b) ed e), in relazione all'art. 609 bis c.p. e dell'art. 192 c.p.p., comma 3, in relazione alla positiva valutazione di attendibilità espressa dalla sentenza impugnata in ordine alle dichiarazioni rese dalla persona offesa T.V., alla ritenuta esistenza di riscontri obiettivi a tali dichiarazioni e alla conseguente conferma della condanna del R. per il delitto di violenza sessuale continuata di cui al capo C.
Deduce il ricorrente che, con i motivi di appello, aveva rilevato che i tre singoli episodi di conflittualità non erano sufficienti a configurare il reato di maltrattamenti e comunque i litigi non erano direttamente riferibili ad episodi di violenza sessuale. La violenza correlata ad avances di natura sessuale, anche tenendo conto delle dichiarazioni della parte lesa, risultava essersi verificata in epoca molto posteriore rispetto agli episodi di asserito maltrattamento e del resto i riscontri obiettivi risultanti dai referti del pronto soccorso non erano sintomatici di violenze di natura sessuale. In ordine ai rapporti tra le parti il ricorrente lamenta l'incoerenza della consulente del Tribunale dei minori dott.sa F. che, da un lato, si era abbandonata a giudizi negativi sulla personalità dell'imputato e, dall'altro, aveva ritenuto affetta da tendenza alla drammatizzazione degli eventi la parte lesa.
Inoltre le amiche di quest'ultima erano occasionali conoscenti e non attendibili in quanto suggestionate dalla persona offesa. Anche il comportamento ritenuto aggressivo di esso ricorrente nei confronti delle testi e censurato come tale dai giudici di merito, non era connaturato da violenza ma solo dall'intento di manifestare le proprie ragioni a fronte delle incredibili accuse formulate dalla T. nei suoi confronti.
Vi era inoltre una incongruenza nella sentenza, in quanto non erano state ritenute credibili le accuse di maltrattamento nei confronti dei minori di cui al capo B) e quelle relative alla violenza di cui al capo E) dell'originaria imputazione, mentre erano state ritenute veritiere le altre accuse della stessa moglie.
La sentenza impugnata non si era inoltre adeguatamente soffermata in ordine al comportamento incerto della T. che aveva inoltrato la denuncia a distanza di circa due anni dai fatti. Secondo il ricorrente la denuncia della parte lesa era da ritenersi correlata al suo accesso al Centro Aiuto Donne Maltrattate. Inoltre la teste dottoressa D.C. aveva riferito che nel corso di una approfondita visita del bambino questi aveva ammesso di non aver assistito direttamente ad alcun episodio di violenza. Con il quarto motivo, che in parte riproduce il secondo ed il terzo, il ricorrente lamenta la violazione di cui all'art. 572 c.p. e dell'articolo 192 c.p.p., comma 3, nonché la carenza ed illogicità della motivazione risultante dal testo del provvedimento impugnato, nonché dagli specifici atti processuali richiamati nell'atto di appello (con riferimento all'art. 606 c.p.p., lettere b ed e) in relazione alla positiva valutazione di attendibilità espressa dalla sentenza impugnata in merito alle dichiarazioni rese dalla persona offesa T., alla ritenuta esistenza di riscontri obiettivi a tali dichiarazioni e alla conseguente conferma della condanna del R. per il delitto di maltrattamenti in famiglia di cui al capo A della rubrica.
In relazione a tale reato la difesa aveva evidenziato come, anche a voler considerare come provati i tre episodi oggetto di referto, ciò non sarebbe bastato a dimostrare la configurabilità obiettiva del reato di maltrattamenti in famiglia.
Inoltre erano rimaste prive di riscontro le dichiarazioni della parte lesa circa le ingiurie, le percosse e le asserite privazioni alimentari e vi erano insanabili contraddizioni fra i dati medici risultanti dal referto e la ricostruzione obiettiva dei singoli fatti operata dalla persona offesa, così come emergevano esagerazioni, drammatizzazioni ed incongruenze nel racconto della T., divergente dalle dichiarazioni di altri testimoni. Rileva il Collegio che anche il secondo, il terzo ed il quarto motivo di ricorso sono infondati.
La Corte di merito si è infatti data carico di rispondere a tutti i rilievi formulati dal ricorrente in ordine all'attendibilità estrinseca della parte lesa e del minore in relazione ai fatti denunciati.
Ha in proposito rilevato, tra l'altro, che le dichiarazioni della T. in ordine agli episodi di violenza avevano trovato preciso ed obiettivo riscontro in una serie di referti del Pronto Soccorso di __Carate B.za__.
La Corte di merito ha altresì rilevato, tra l'altro, che le dichiarazioni della persona offesa trovavano riscontro anche nella deposizione di A.M.R. che l'aveva accompagnata al
Pronto Soccorso in occasione di una delle violenze e che ricordava di averla vista in tale occasione chiedere soccorso in pigiama e sanguinante alla testa. Vi erano inoltre numerosi testi che avevano ascoltato, in diverse occasioni, le confidenze della parte lesa e le loro deposizioni, anche se de relato, erano univoche e concordanti. In proposito, diversamente da quanto ritiene il ricorrente, i giudici di merito hanno adeguatamente motivato rilevando che proprio la progressività delle rivelazioni, culminate con la denuncia querela, costituiva un indice significativo di genuinità della persona offesa, in quanto traccia verificabile di un graduale processo di recupero dell'autostima e di presa di coscienza dell'ingiustizia della propria condizione di vita.
In ordine alla dedotta tardività della denuncia-querela la Corte Territoriale ha inoltre rilevato che la stessa parte lesa aveva spiegato di aver voluto, in un primo tempo, diversamente sistemare la difficile situazione che la vedeva sempre più coinvolta e vittima. La Corte di merito ha anche rilevato che l'ipotesi di una personalità che tende a drammatizzare gli eventi e a delineare scenari persecutori risultava genericamente formulata ed era comunque priva di idoneo supporto o anche solo di una cornice o di elementi che la rendessero in qualche modo plausibile.
In ordine all'attendibilità del minore M., sentito sia nel corso del procedimento avanti al Tribunale dei minorenni, sia con audizione protetta nel presente procedimento, la Corte di merito ha rilevato, non solo che questi aveva dato risposte in linea con il contenuto della domanda ed aveva fornito un contributo lucido e coerente alla ricostruzione dei fatti, dimostrando lucidità ed equilibrio, ma anche che dal suo narrato non traspariva l'intenzione di favorire la madre.
Per quel che attiene ai rilievi del ricorrente in ordine all'assoluzione per il reato di cui ai capi b e capo d), che avrebbe dovuto comportare l'assoluzione anche per gli altri reati, la Corte di merito ha rilevato, con congrua motivazione, che l'assoluzione dall'accusa di maltrattamenti nei confronti dei figli (capo B) era stata pronunciata con la formula "perché il fatto non costituisce reato" che si fonda sulla mancanza dell'elemento soggettivo e psicologico e l'assoluzione dal reato di violenza di cui al capo D) sul rilievo, da un lato, che il teste V. non aveva saputo precisare, osservandoli da lontano, il significato dei gesti compiuti dall'imputato, dall'altro, sul rilievo che l'atteggiamento complessivo del R. nell'episodio del __23 maggio 2004__ portava a ritenere che la condotta dello stesso fosse sorretta dalla volontà non di compiere atti sessuali sulla persona offesa, bensì dalla volontà di offendere quest'ultima ingiuriandola. Era quindi chiaro come, anche con riferimento al capo d), la decisione del primo giudice non avesse riflessi sulla questione della credibilità della persona offesa.
Alla luce di tale congrua ed esaustiva motivazione della Corte di merito in ordine agli analoghi rilievi formulati dall'imputato con l'atto di appello, i motivi vanno respinti. Essi sono invece inammissibili nella parte in cui richiedono a questa Corte di legittimità una ingiustificata rivalutazione degli elementi di fatto posta a fondamento della sentenza impugnata.
Come ha precisato questa Corte a Sezioni Unite (S.U. sent. 31 maggio 2000, n. 12, Jakani) "in tema di controllo sulla motivazione alla Corte di Cassazione è normativamente preclusa la possibilità non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno; ed invero, avendo il legislatore attribuito rilievo esclusivamente al testo del provvedimento impugnato, che si presenta quale elaborato dell'intelletto costituente un sistema logico in sè compiuto ed autonomo, il sindacato di legittimità è limitato alla verifica della coerenza strutturale della sentenza in sè e per sè considerata, necessariamente condotta alla stregua degli stessi parametri valutativi da cui essa è geneticamente informata, ancorché questi siano ipoteticamente sostituibili da altri". Con il quinto motivo il ricorrente lamenta la violazione di cui all'art. 609 bis c.p., commi 1 e 3, nonché la carenza e comunque l'illogicità della motivazione, risultante dal testo stesso del provvedimento impugnato in relazione alla mancata dimostrazione della configurabilità, in capo al R., del dolo di violenza sessuale e comunque, in subordine, alla mancata concessione allo stesso dell'attenuante speciale di cui all'art. 609 bis c.p., n.
3. Rileva il ricorrente che, in considerazione del clima conflittuale ed ambivalente della coppia, doveva ritenersi assente il dolo in ordine alla violenza e non evidente la compressione della libertà sessuale della donna.
Comunque tale situazione avrebbe dovuto, quanto meno, comportare la concessione della citata attenuante speciale applicabile nei casi di minore gravità.
Il quinto motivo è palesemente infondato e va dichiarato inammissibile in considerazione della reiterazione dei comportamenti violenti che hanno costretto la parte lesa a recarsi al Pronto Soccorso e che escludono la possibilità di equivoci in ordine alla volontà di quest'ultima di sottrarsi ai rapporti sessuali impostile con la violenza.
Va peraltro precisato che, come ha specificato questa Corte (v. Cass. pen. sez. 3, sent. 4 febbraio 2004, n. 14789) in ordine alla violazione di cui all'art. 609 bis c.p., a nulla rileva l'esistenza di un rapporto di coppia coniugale o paraconiugale tra le parti, atteso che non esiste all'interno di un tale rapporto un diritto all'amplesso ne' conseguentemente il potere di esigere o imporre una prestazione sessuale". (v. anche Cass. pen. sez. 3, sent. 11 dicembre 2007, n. 4532). Per quel che attiene al delitto di maltrattamenti come ha specificato questa Corte (v. per tutte Cass. pen. sez. 6, sent. 11 dicembre 2003, n. 6541) il dolo nel delitto di maltrattamenti in famiglia è unitario e si concretizza nell'inclinazione della volontà ad una condotta oppressiva e prevaricatoria che, nella reiterazione dei singoli episodi di violenze fisiche e verbali, si va via via realizzando e concretizzando, rendendo intollerabile la convivenza. Nel caso in esame, come si evince dalla motivazione delle sentenze di merito, deve ritenersi sussistente l'elemento soggettivo in ordine a tale reato in considerazione delle ripetute percosse e violenze dell'imputato che ha imposto alla T. un penosissimo regime di vita, comprendente anche il mancato soddisfacimento di esigenze primarie.
Anche per quel che attiene alla invocata attenuante speciale di cui all'art. 609 bis c.p., n. 3 il motivo è infondato. Il Tribunale ha infatti evidenziato la gravità della condotta ed il suo lungo protrarsi nel tempo e la Corte di merito ha correttamente, anche se sinteticamente, motivato qualificando come singolare la richiesta, non essendo stato neppure prospettato o allegato dall'imputato alcun elemento che potesse far ritenere, con un qualche grado di aderenza al vero e di accettabilità logica, che si fosse in presenza di un caso di violenza sessuale di minore gravità. Con il sesto motivo il ricorrente lamenta la violazione di cui all'art. 606 c.p.p., lettera b) con riferimento all'art. 62 bis c.p., art. 81 c.p. e art. 133 c.p., in relazione alla mancata applicazione all'imputato della diminuzione di pena di cui all'art. 62 bis c.p. nella sua massima estensione, nonché in relazione all'eccessività degli aumenti operati per la continuazione.
Deduce il ricorrente di aver fornito nell'atto di appello elementi e diffusi argomenti idonei a ridimensionare il significato dei fatti ascritti all'imputato calandoli in un quadro di reciproca conflittualità, alla luce del quale sarebbe stato ragionevole operare la rivalutazione dei fatti in senso più favorevole all'imputato. Invece la sentenza impugnata non aveva concesso nella misura massima la riduzione di pena per la concessione delle attenuanti generiche ed aveva operato un consistente aumento per la continuazione.
Comunque, secondo il ricorrente, non è ipotizzatale il concorso tra violenza sessuale e maltrattamenti in famiglia e quindi la sentenza avrebbe dovuto riconoscere l'assorbimento del reato di cui al capo A in quello di cui al capo C, ovvero contenere l'aumento applicato per la continuazione in misura proporzionata ai descritti rapporti fra i due reati.
Infine la contestazione di cui al capo E avrebbe dovuto essere assorbita nel reato di cui al capo A, in quanto l'interruzione della convivenza non era idonea a far venir meno il contesto di abitualità in cui si situano le condotte tipiche del reato di maltrattamenti in famiglia.
Anche il sesto motivo è infondato.
Per quel che attiene alla entità della pena con riferimento agli aumenti di pena per la continuazione la Corte di merito ha adeguatamente motivato rilevando che "l'aumento di undici mesi per il reato di maltrattamenti e di un mese per il reato di ingiuria risultano senza dubbio contenuti, avuto riguardo, per il capo a), al lungo periodo in cui la condotta vessatoria è stata realizzata (dagli ultimi mesi del 1999 fino al maggio 2002) e ai numerosi e frequenti episodi di percosse in pregiudizio della T., taluni dei quali caratterizzati da una preoccupante carica di aggressività, avuto riguardo all'intensità offensiva delle parole e frasi pronunciate, nonché alle circostanze e modalità dell'azione avvenuta sul sagrato di una chiesa e a conclusione di una cerimonia religiosa".
Inoltre la Corte Territoriale ha correttamente rilevato che la riduzione di un anno per le generiche appariva tutt'altro che esigua in considerazione della contestazione di violenza sessuale continuata.
Per quel che attiene al concorso del reato di violenza con quello di maltrattamenti, il Collegio rileva che gli episodi di violenza sessuale erano inseriti in un contesto di sopraffazioni, ingiurie, minacce e violenze di vario genere nei confronti della parte lesa che, anche se aventi prevalenti motivazioni di carattere sessuale, non si esaurivano nel mero uso della violenza necessaria a vincere la resistenza della vittima e concretizzante il mero reato di violenza sessuale di cui all'art. 609 bis c.p.. Trova quindi applicazione il principio affermato da questa Corte secondo cui il delitto di maltrattamenti può concorrere con quello di violenza sessuale in quanto non vi è assorbimento fra tali reati, attesa la diversità dei beni giuridici protetti dai due delitti (Cass. sez. 3 sent. 5 dicembre 2003, n. 984, Menna). In proposito questa Corte (v. Cass. pen. sez. 3 sent. 16 maggio 2007 n. 22850) ha precisato che " il delitto di maltrattamenti in famiglia concorre con quello di violenza sessuale, qualora le reiterate condotte di abuso sessuale, oltre a cagionare sofferenze psichiche alla vittima, ledono anche la libertà di autodeterminarsi in materia sessuale, attesa la diversità dei beni giuridici offesi". Per quel che attiene al mancato assorbimento del reato di cui al capo E in quello di cui al capo A il mancato assorbimento è giustificato dalla motivazione della sentenza di primo grado, secondo cui l'episodio del __23 maggio 2004__, successivo quindi alla fine della convivenza, non era sorretto dalla volontà di compiere atti sessuali sulla persona offesa, bensì dalla volontà di offenderla ingiuriandola.
Va quindi respinto il ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al rimborso delle spese in favore della parte civile che si liquidano nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché delle spese a favore della parte civile liquidate in complessive Euro 2.500,00 oltre C.P.A. e accessori di legge. Così deciso in Roma, il 15 aprile 2008.
Depositato in Cancelleria il 1 luglio 2008