Sentenza 1 luglio 2014
Massime • 1
In tema di violenza sessuale, il gesto compiuto "ioci causa" o con finalità di irrisione è qualificabile come atto sessuale punibile ai sensi dell'art. 609-bis cod. pen., allorquando, per le caratteristiche intrinseche dell'azione, rappresenta un'intrusione violenta nella sfera sessuale della vittima. (Fattispecie di schiaffo e palpeggiamento sulla natica, accompagnati da esclamazione in apparenza galante e da successivo atteggiamento irridente).
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Con la sentenza in argomento, la Suprema Corte ha affermato che è qualificabile come atto sessuale punibile ai sensi dell'art. 609-bis c.p. anche il gesto compiuto "foci causa" o con finalità di irrisione se, per le caratteristiche intrinseche dell'azione, esso rappresenta un'intrusione violenta nella sfera sessuale della vittima (sez. IV, 06/04/2022). Cassazione penale sez. IV, 06/04/2022, (ud. 06/04/2022, dep. 15/04/2022), n.14742 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 17 luglio 2019 la Terza sezione penale della Corte di cassazione ha annullato la sentenza emessa il 23 novembre 2017 dalla Corte di appello di Caltanissetta nei confronti di L.M. e L.G. ritenuti responsabili del reato di …
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Il bene giuridico protetto dall'art. 609-bis, cod. pen., è la libertà personale dell'individuo che deve poter compiere atti sessuali in assoluta autonomia e libertà, contro ogni possibile condizionamento, fisico o morale, e contro ogni non consentita e non voluta intrusione nella propria sfera intima, anche se attuata con l'inganno. La libertà sessuale, quale espressione della personalità dell'individuo, trova la sua più alta forma di tutela nella proclamazione della inviolabilità assoluta dei diritti dell'uomo, riconosciuti e garantiti dalla Repubblica in ogni formazione sociale (art. 2, Cost.). La libertà dell'individuo di disporre del proprio corpo a fini sessuali è assoluta e …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 01/07/2014, n. 1709 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1709 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FIALE Aldo - Presidente - del 01/07/2014
Dott. GRILLO Renato - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. ANDREAZZA Gastone - Consigliere - N. 2014
Dott. ACETO Aldo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GENTILI Andrea - Consigliere - N. 23309/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
M.A. N. IL (MI) ;
avverso la sentenza n. 851/2011 C0RTE APPELLO di LECCE, del 23/11/2012;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 01/07/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. GRILLO Renato;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. GAETA Pietro, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
Udito per la parte civile, l'Avv. SETTEMBRE Giordano di Brindisi;
Udito il difensore Avv. D'ANNA Daniela di Brindisi (nuova nomina). RITENUTO IN FATTO
1.1 Con sentenza del 23 novembre 2012 la Corte di Appello di Lecce, pronunciandosi sugli appelli proposti dal Procuratore Generale e dall'imputato M.A. , in riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Brindisi in data 20 dicembre 2010, riqualificava il fatto nel delitto di cui all'art. 609 bis c.p., come originariamente contestato e, riconosciuta la circostanza attenuante di cui all'ultimo comma dell'art. 609 bis stesso codice, rideterminava la pena originariamente inflitta dal primo giudice in anno uno e mesi otto di reclusione, oltre alle pene accessorie di legge e alla condanna dell'imputato al risarcimento del danno in favore della costituita parte civile.
1.2 Avverso la detta sentenza ricorre l'imputato, a mezzo del proprio difensore, lamentando, con un primo motivo, erronea applicazione ed inosservanza della legge penale per avere il giudice di appello omesso di rinnovare l'istruzione dibattimentale richiesta dall'imputato in relazione al mancato espletamento da parte del Tribunale della ricognizione di persona. Sotto altro profilo la difesa lamenta l'errata qualificazione operata dalla Corte Distrettuale rispetto alla qualificazione operata dal Tribunale che aveva ravvisato nella specie il reato di percosse. Con il secondo motivo la difesa lamenta la manifesta illogicità della motivazione in punto di ritenuta attendibilità della persona offesa;
diniego delle circostanze attenuanti generiche, nonché del beneficio della sospensione condizionale della pena, concessa, invece, dal Tribunale.
1.3 Con motivi nuovi tempestivamente depositati, la difesa richiama i motivi addotti a sostegno del ricorso originario insistendo, in particolare, sulla erronea applicazione della legge penale in punto di riqualificazione della condotta ad opera della Corte di Appello nel delitto di violenza sessuale e sulla manifesta illogicità della motivazione in punto di ritenuta inattendibilità delle testimonianze addotte dalla difesa nel giudizio di primo grado, nonché sull'assenza di motivazione con riferimento alla mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso non è fondato. Per un corretto inquadramento della vicenda, propedeutico all'esame delle specifiche censure sollevate dal ricorrente e riproposte nei motivi aggiunti, occorre premettere che l'imputato M.A. era stato accusato in origine del delitto di cui all'art. 609 bis c.p., "perché con violenza consistita nel darle uno schiaffo e quindi nel palpeggiarla alla natica destra, costringeva S.I. a subire atti sessuali" fatto accertato, in (MI) .
Per come riportato nella sentenza di primo grado era accaduto, in concreto, che la persona offesa, intenta a passeggiare nella serata del 6 maggio 2006 lungo il centro storico di Brindisi in compagnia di una sua amica, si era sentita sfiorare da una autovettura, ricevendo immediatamente dopo un forte schiaffo alla natica destra cui faceva seguito un repentino palpeggiamento ad opera del conducente del veicolo il quale accompagnava tale gesto con l'esclamazione in apparenza galante, "Aheì". La ragazza si era subito avvicinata al conducente dell'autovettura pretendendo delle scuse, ma questi, con fare arrogante, si era messo a ridere insieme all'amico che sedeva a bordo dell'auto accanto a lui, allontanandosi subito dopo. La ragazza era comunque riuscita a rilevare il numero di targa dell'auto annotandolo sul suo telefono cellulare e dopo aver presentato la querela per quanto accaduto, effettuava anche il riconoscimento fotografico con esito positivo, avendo ravvisato nelle immagini sottopostele dalla P.G. le sembianze di colui che l'aveva palpeggiata per strada.
2. Fin qui i fatti: il Tribunale, all'esito della istruzione dibattimentale (che aveva visto acquisire la testimonianza oltre che della persona offesa anche dell'amica che la accompagnava, mentre erano state ritenute inattendibili le testimonianze addotte dalla difesa con i testi G.R. e M.S. )
qualificava la condotta nel delitto di percosse in assenza della conferma del gesto del palpeggiamento da parte dell'amica che occasionalmente si trovava a passeggiare con la vittima. Per l'effetto il primo giudice irrogava la pena di mesi quattro di reclusione condizionalmente sospesa per il reato di cui all'art. 581 c.p., condannando l'imputato al risarcimento dei danni cagionati alla parte civile.
3. Tanto il Procuratore Generale, quanto l'imputato, per ragioni del tutto opposte, proponevano appello avverso tale sentenza. In particolare la Pubblica Accusa censurava la detta decisione nella parte in cui aveva mal interpretato il materiale probatorio acquisito, conferendo al fatto una qualificazione errata in punto di diritto essendo stato provato non solo il violento schiaffo alla natica ma anche il palpeggiamento in quella zona del corpo integrante, come tale, il delitto p. e p. dall'art. 609 bis c.p.. Dal canto suo l'imputato aveva anzitutto lamentato la improcedibilità del reato per carenza della querela con riferimento al reato ritenuto in sentenza, avanzando, poi, richiesta di parziale rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale al fine di procedere alla individuazione di persona da effettuarsi nel dibattimento, sollecitata in primo grado ed in ordine alla quale nulla aveva disposto il Tribunale, e censurando la decisione anche dal punto di vista del trattamento sanzionatorio.
4. Le argomentazioni svolte dalla Corte territoriale per pervenire alla qualificazione della fatto secondo la contestazione originaria possono sintetizzarsi nel modo che segue:
a) quanto alla individuazione del M.A. quale autore del reato, la Corte ha osservato che le indicazioni provenienti dalla vittima erano assolutamente precise e circostanziate, spiegando che il riconoscimento fotografico operato in termini positivi da parte della S. andava integrato con altri particolari forniti dalla donna che aveva avuto modo di osservare bene, da vicino e per alcuni minuti l'autori del fatto in quanto aveva avuto modo di parlare vis a vis con lo stesso dopo essersi avvicinata all'auto ed aveva anche accuratamente descritto la condotta in concreto assunta dall'uomo sia in risposta (muta e nello stesso tempo arrogante ed irridente) alle sue rimostranze, sia successivamente. In aggiunta a ciò la Corte ha, per un verso, ritenuto riscontro oggettivo alle dichiarazioni della vittima, la riconducibilità dell'autovettura all'imputato in quanto allo stesso intestata come emergeva dal numero di targa e, per altro verso, chiarito la irrilevanza della testimonianza dell'amica della vittima (tale I.R. ) in quanto costei non si era accorta di nulla sorpresa dalla repentinità del gesto del quale aveva avuto contezza solo dopo esserne stata informata dall'amica, senza avere alcuna possibilità di memorizzare le sembianze dell'autore del fatto anche perché di spalle rispetto a lui e distante nel momento in cui l'amica si era accostata all'auto per protestare;
b) quanto alla richiesta di rinnovazione della istruzione dibattimentale, la Corte territoriale, in coerenza con le argomentazioni di cui al punto a) ha rilevato la superfluità di detta istanza;
c) quanto alla tesi difensiva sostenuta dal M. che asseriva di non trovarsi in Brindisi il giorno del fatto, il giudice distrettuale ha ribadito la assoluta inattendibilità delle testimonianze addotte dall'imputato attraverso il teste G. (che aveva riferito di avere acquistato l'auto nell'agosto del 2006 da M.S. , padre dell'imputato, senza tuttavia essere in grado di dire chi fosse in concreto l'utilizzatore del veicolo - se, cioè - lo stesso M. .S. o il di lui figlio A. , odierno ricorrente) ed il teste M.S. , padre dell'imputato (che aveva riferito di essere sempre e solo egli l'utilizzatore dell'autovettura) e aveva, soprattutto, rimarcato che, all'epoca del fatto, entrambi i testi erano detenuti;
d) quanto alla dedotta carenza della querela, la Corte territoriale ha evidenziato che l'atto conteneva una precisa istanza di punizione del responsabile in relazione ai fatti denunciati;
e), con riferimento alla asserita erronea qualificazione del fatto, la Corte distrettuale ha precisato che oltre allo schiaffo vero e proprio sulla natica era stato compiuto un palpeggiamento di quella parte anatomica evidenziando che - contrariamente a quanto affermato dal Tribunale -anche la I. aveva riferito del palpeggiamento dopo averlo appreso dalla diretta voce della vittima nell'immediatezza del fatto, spiegando che tale gesto non era caduto sotto la diretta percezione visiva della I. sia perché di spalle rispetto all'autore e di fianco alla S. , sulla sua sinistra, sia per la repentinità del fatto. La Corte, ha, poi, sottolineato l'invasività sessuale del gesto, oltretutto accompagnato da una espressione di apprezzamento a voler rimarcare la valenza sessuale dell'azione.
5. Così riepilogati i tratti essenziali della vicenda come ricostruita dalla Corte distrettuale, nessuna erronea applicazione delle legge processuale penale (art. 603 c.p.p.) è dato ravvisare nella motivazione, avendo la Corte spiegato con rigore logico ed in modo particolareggiato le ragioni della superfluità della istanza, effettuando una corretta analisi della idoneità probatoria delle due testimonianze difensive non solo con riferimento allo stato di detenzione dei due soggetti dianzi citati (G.R. e
M.S. ), al momento del fatto e dunque non in grado di riferire alcunché sulla dedotta assenza da Brindisi dell'imputato, ma anche con riferimento ai risultati di un riconoscimento fotografico che, per la precisione di esso e per la vicinanza della vittima al suo molestatore (tale da poterlo vedere da vicino bene in viso avendo anche parlato con lui), è stato, a ragione, ritenuto estremamente attendibile.
6. Può solo ricordarsi - con riferimento al generale tema della rinnovazione dell'istruzione dibattimentale in appello e delle censure deducibili in sede di legittimità in caso di diniego della richiesta o suo mancato accoglimento - che, stante l'eccezionalità dell'istituto processuale contemplato nell'art. 603 c.p.p., il mancato accoglimento della richiesta volta ad ottenere detta rinnovazione può essere censurato in sede di legittimità solo quando risulti dimostrata, indipendentemente dall'esistenza o meno di una specifica motivazione sul punto nella decisione impugnata, la oggettiva necessità dell'adempimento in questione e, quindi, l'erroneità di quanto esplicitamente o implicitamente ritenuto dal giudice di merito circa la possibilità di "decidere allo stato degli atti", come previsto dall'art. 603 c.p.p., comma 1. In altri termini va dimostrata l'esistenza, nel tessuto motivazionale che sorregge la decisione impugnata, di lacune o manifeste illogicità ricavabili dal testo del medesimo provvedimento (come previsto dall'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. a) e concernenti punti di decisiva rilevanza, le quali sarebbero state presumibilmente evitate qualora fosse stato provveduto, come richiesto, all'assunzione o alla riassunzione di determinate prove in sede di appello. (Cass. Sez., 1^ 28.6.1999 n. 9151 , Capitani, Rv. 213923; più di recente Sez. 6^ 28.11.2013 Cozzetto, Rv. 258236). Nel caso in esame nessuna illogicità è dato riscontrare nel percorso argomentativo seguito dalla Corte per le ragioni dianzi precisate.
7. Con riferimento all'altra violazione di legge denunciata (in riferimento all'art. 609 bis c.p.), la Corte territoriale, dopo aver ricostruito puntualmente in punto di fatto la vicenda e ribadito che, oltre allo schiaffo, il M. aveva posto in essere un palpeggiamento della natica destra della vittima, ha correttamente sottolineato la valenza sessuale del gesto in coerenza con un indirizzo costante di questa Corte Suprema secondo il quale anche i c.d. "palpeggiamenti" rientrano nella categoria degli atti sessuali penalmente rilevanti tenuto conto della natura del bene giuridico protetto dalla norma (delitto contro la libertà personale), senza che possa valere a scriminarli il fatto che l'agente non intenda perseguire un soddisfacimento erotico in quanto trattasi di reato caratterizzato dal dolo generico consistente nella coscienza e volontà da parte dell'agente di realizzare gli elementi costitutivi del reato costituiti dal contatto corporeo indebito tra l'agente e la vittima, localizzato in una delle zone erogene del corpo e dunque tale da ledere la facoltà di autodeterminazione della propria sfera sessuale senza che rilevi neanche la durata di tale contatto o rapporto (tra le tante, Sez. 3^ 15.4.2010 n. 21336 , M., Rv. 247282;
Sez. 4^ 3.10.2007 n. 3447 , P., Rv. 238739). È stato anche affermato che è irrilevante la mancanza di un costringimento fisico, in quanto la vis richiesta dalla norma è quella che pone la vittima nell'impossibilità di resistere o di opporsi (così Sez. 3^ 15.6.2010 n. 27273 , M., Rv. 247932; idem
1.2.2006 n. 6340 , G., Rv. 233315; idem, 24.11.2000 n. 3990 , Invidia G., Rv. 218540). Così come è stato ribadito che anche laddove il gesto sia stato compiuto joci causa ovvero con finalità di irrisione della vittima, non può lo stesso concretizzarsi nel meno grave reato di violenza privata, dovendosi invece qualificare come violenza sessuale attese le caratteristiche intrinseche dell'azione rappresentata dalla intrusione violenza nella sfera sessuale di un soggetto (Sez. 3^ 4.3.2009 n. 20927 , C, Rv. 244075).
8. Invero, come ripetutamente chiarito dalla giurisprudenza di questa Suprema Corte la condotta vietata dall'art. 609 bis c.p. esige che la valutazione che il giudice è chiamato ad operare sulla sussistenza dell'elemento oggettivo del reato non deve fare riferimento soltanto alle parti anatomiche oggetto della intrusione sessuale ed al livello di intensità fisica del contatto, ma deve tenere conto dell'intero contesto in cui quel contatto si è realizzato e della dinamica intersoggettiva, esaminando la vicenda con un approccio interpretativo di tipo sintetico. Proprio per tale ragione non soltanto i toccamenti delle zone genitali, ma anche di quelle comunemente ritenute erogene dalla scienza medica, psicologica ed antropologico-sociologica, in quanto in grado di stimolare l'istinto sessuale possono costituire un'indebita intrusione fisica nella sfera sessuale penalmente rilevante (in termini Sez. 3^ 2.7.2004 n. 37395 , Annunziata, Rv. 230041; idem
3.6.2008 n. 30851 , C. non massimata).
9. Ciò posto correttamente il giudice territoriale ha incluso il gesto compiuto dall'odierno ricorrente nella categoria degli atti sessuali punibili, per un verso dando rilievo al contatto della mano dell'imputato con una delle zone del corpo della vittima ritenute notoriamente erogene e per altro verso ha ribadito l'irrilevanza, ai fini della esclusione della punibilità, dello scopo perseguito dall'agente (scopo, oltretutto, giudicato gratuito ed irriverente, tanto da tenerne conto in relazione al trattamento sanzionatorio). 10. Anche le considerazioni svolte dalla difesa del ricorrente nei motivi nuovi non contengono nulla di diverso rispetto alle prospettazioni originarie, evidenziandosi, semmai, che le ragioni esposte sono ai limiti della inammissibilità in quanto involgono un giudizio di fatto in ordine ad una alternativa modalità della vicenda nei termini ricostruiti dalla difesa e anche in ordine al grado di percezione da parte della vittima dello schiaffo e della conseguente "pacca" o "strizzatina" (come la aveva definita la parte offesa) sul sedere. Ed altrettanto va osservato anche con riguardo alla censura rivolta all'illogico ed errato diniego di rinnovazione della istruzione dibattimentale.
11. Riveste, senza alcun dubbio, i caratteri della inammissibilità la censura sollevata con riguardo al diniego delle circostanze attenuanti generiche, sottolineandosi che, per costante indirizzo di questa Corte Suprema la concessione delle circostanze siffatte non esige l'esame da parte del giudice di tutti i parametri di cui all'art. 133 c.p., bastando che venga specificato a quale di essi si sia inteso fare riferimento (Cass. Sez. 1^ 7.7.2010 n. 33506 , P.G. in proc. Biancofiore, Rv. 247959). Inoltre la sussistenza delle circostanze suddette forma oggetto di un giudizio di fatto e può essere esclusa dal giudice con motivazione basata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, purché correttamente argomentate senza che assuma rilevanza il fatto che in tale operazione valutativa il giudice non abbia effettuato specifici apprezzamenti sui pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato (Cass. Sez. 6^ 24.9.2008 n. 42688 , Cardi ed altri, Rv. 242419).
12. Orbene, nel caso in esame la Corte distrettuale ha esplicitato con chiarezza e dovizia di argomentazioni, senza incorrere in alcuna illogicità, le ragioni - peraltro plurime - del diniego rimarcando la proditorietà del gesto, la futilità dei motivi, la protervia dell'azione e persino il carattere goliardico del gesto giudicato come accentuazione della intrinseca gravita della condotta posta in essere coram populo e con assoluta irrisione verso la vittima. 13. Parimenti inconsistenti e conseguentemente inammissibili le censure, reiterate nei motivi aggiunti con argomentazioni sterili, se non proprio risibili, in ordine all'asserito immotivato diniego del beneficio della sospensione condizionale della pena. Premesso che tale punto della decisione assunta dal giudice di primo grado non costituiva oggetto di doglianza in sede di proposizione dell'appello sia da parte del Procuratore Generale della Repubblica che da parte dell'imputato, avendo il Tribunale ritenuto il M. meritevole del beneficio, nessuna specifica pronuncia era dovuta da parte della Corte territoriale in quanto non investita della questione, nemmeno in forma indiretta o implicita. Peraltro la Corte territoriale ha riformato la sentenza di primo grado soltanto in punto di riqualificazione del fatto, riportato alla contestazione originaria, irrogando una pena corrispondente al minimo edittale e rientrante nel paradigma quantitativo dell'art. 163 c.p., mentre per il resto ha confermato la decisione del Tribunale, con conseguente mantenimento del beneficio a suo tempo concesso.
14. Il ricorso va, in conclusione, rigettato: segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali oltre che alla rifusione delle spese del grado in favore della costituita parte civile che vanno liquidate - tenuto conto del modesto apporto della difesa di parte civile che si è limitata alla presentazione delle conclusioni scritte e della nota spese - in complessivi Euro 2.500,00 oltre accessori di legge e spese forfettarie al 15%.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché alla rifusione delle spese del grado in favore della costituita parte civile che liquida in complessivi Euro 2.500,00 oltre accessori di legge e spese forfettarie. In caso di diffusione del presente provvedimento omettere la generalità e gli altri identificativi a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, in quanto imposto dalla legge.
Così deciso in Roma, il 1 luglio 2014.
Depositato in Cancelleria il 15 gennaio 2015