Sentenza 3 settembre 1999
Massime • 1
Il decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 ("Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento) ha modificato la precedente disciplina della legge 10 maggio 1976, n. 319 ed ha distinto (art. 59) tra scarico di acque reflue industriali ed immissione occasionale. Il primo deve avvenire tramite condotta (art. 2 lett. bb) e, cioè, a mezzo di qualsiasi sistema stabile - anche se non esattamente ripetitivo e non necessariamente costituito da una tubazione - di rilascio delle acque predette, il secondo ha il carattere dell'eccezionalità collegata con la menzionata "occasionalità". Ne deriva che questo secondo comportamento non è più previsto come reato con riferimento alla mancanza di autorizzazione; mentre è ancora tale in relazione al superamento dei limiti d'accettabilità, poiché espressamente disciplinato (art. 59 comma 5). Il giudice di merito, nel caso in cui l'imputato assuma che l'immissione sia stata occasionale, ha, pertanto, il dovere di verificare tale estremo anche in relazione ai fatti commessi prima della vigenza della nuova disciplina, che è ad essi applicabile, essendo disposizione più favorevole (art. 2 cod. pen.). Nell'ipotesi in cui la menzionata "occasionalità" risulta dal testo della sentenza impugnata deve essere la corte di cassazione ad annullare senza rinvio la sentenza impugnata, perché il fatto non è previsto come reato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 03/09/1999, n. 2774 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2774 |
| Data del deposito : | 3 settembre 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
1. Dr. Papadia Umberto Presidente del 3.9.1999
2. " De Roberto Giovanni Consigliere SENTENZA
3. " Morgigni Antonio Consigliere N.2774
4. " Delehaye Enrico Consigliere REGISTRO GENRALE
5. " Spagnuolo Antonio Consigliere N.25704/99
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da
IV RI, n. 11.9.34 Faenza
avverso la sentenza 16.4.99 del pretore di Bari sezione di Monopoli;
Udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Antonio Morgigni;
Letta la requisitoria del sostituto procuratore generale che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
Svolgimento del processo.
Il 16 aprile 1999 il pretore di Bari sezione di Monopolio ha condannato alla pena di lire un milione d'ammenda RI VO, ritenuto colpevole del reato di cui all'art. 21 della legge n. 319 del 1976, per avere scaricato reflui industriali, in Monopoli il
6.3.95 con permanenza.
Nella sentenza il pretore dava atto, però, che "l'indagine del N.A.S. ha acclarato la regolarità del ciclo produttivo, corredato da vasche di decantazione, idonee per la depurazione delle acque nonché dei servizi igienici annessi all'ufficio". Concludeva per "l'episodicità" dello sversamento accertato, ma conformemente all'indirizzo giurisprudenziale costante considerava irrilevante tale estremo.
Ricorre l'imputato, deducendo che il giudice, pur avendo stabilito il carattere episodico, non avrebbe individuato il momento in cui la condotta sarebbe stata posta in essere: l'illecito sarebbe prescritto.
Motivi della decisione.
Il ricorso va accolto d'ufficio in base all'art. 129 cod. proc. pen. ed in virtù del recente Decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 recante "Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque dall'inquinamento provocato da nitrati provenienti da fonti agricole".
L'art. 45 comma 1 recita "Tutti gli scarichi devono essere autorizzati". Esso riproduce il testo dell'art. 9 comma ottavo della legge 10 maggio 1976, n. 319.
È stata, però, apportata una modifica rilevante, poiché all'art. 1 lett. bb) lo "scarico" è così definito:
"qualsiasi immissione diretta tramite condotta di acque reflue liquide, semiliquide e comunque convogliabili nelle acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione. Sono esclusi i rilasci di acque previsti dall'art. 40"(articolo concernente le dighe). L'art. 59, intitolato "Sanzioni penali", dispone:
"1. Chiunque apre o comunque effettua nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione ... è punito con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da lire due milioni a lire quindici milioni.
5. Chiunque, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, ovvero da una immissione occasionale, supera i valori limite fissati nella tabella 3 dell'allegato ... è punito ...". L'art. 2 lett. h) così definisce le "acque reflue industriali":
"qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici in cui si svolgono attività commerciali o industriali, diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento". Dal testo delle norme innanzi trascritte si evince che la legge vigente distingue nettamente tra "scarico" ed "immissione occasionale".
Lo "scarico" è collegato alla nozione di "condotta", che non deve essere intesa nel senso restrittivo di tubazione ma come qualsiasi sistema stabile - anche se non esattamente ripetitivo e non necessariamente costituito da una tubazione - di passaggio o deflusso delle acque reflue.
La nuova legge punisce con arresto o ammenda soltanto lo scarico di nuove acque reflue industriali, se effettuato senza autorizzazione;
non prevede, invece, la medesima sanzione per l'immissione occasionale.
Quest'ultima è accomunata allo scarico con riferimento al superamento dei valori limite che è sanzionata con pena congiunta. Nella specie il pretore, facendo corretta applicazione della pregressa giurisprudenza, sul tema dell'occasionalità dello scarico (inteso, secondo la legge n. 319 del 1976, in senso onnicomprensivo) ha fornito una motivazione, che non è più in linea con le innovazioni intervenute.
Precedentemente anche l'immissione occasionale senza autorizzazione era sanzionata;
pertanto era sufficiente accertare che essa fosse avvenuta, per applicare la pena (sussistendo l'elemento soggettivo);
attualmente è indispensabile accertare la continuità dello scarico, che diversamente non è scarico e non è represso con sanzione penale, se effettuato in assenza di autorizzazione. Va fissato, pertanto il seguente principio:
Il decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 ("Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento) ha modificato la precedente disciplina della legge 10 maggio 1976, n. 319 ed ha distinto (art. 59) tra scarico di acque reflue industriali ed immissione occasionale. Il primo deve avvenire tramite condotta (art. 2 lett. bb) e, cioè, a mezzo di qualsiasi sistema stabile - anche se non esattamente ripetitivo e non necessariamente costituito da una tubazione - di rilascio delle acque predette, il secondo ha il carattere dell'eccezionalità collegata con la menzionata l'occasionalità".
Ne deriva che questo secondo comportamento non è più previsto come reato con riferimento alla mancanza di autorizzazione;
mentre è ancora tale in relazione al superamento dei limiti d'accettabilità, poiché espressamente disciplinato (art. 59 comma 5). Il giudice di merito, nel caso in cui l'imputato assuma che l'immissione sia stata occasionale, ha, pertanto, il dovere di verificare tale estremo anche in relazione ai fatti connessi prima della vigenza della nuova disciplina, che è ad essi applicabile, essendo disposizione più favorevole (art.2 cod.pen.). Nell'ipotesi in cui la menzionata "occasionalità" risulta dal testo della sentenza impugnata deve essere la corte di cassazione ad annullare senza 'rinvio la sentenza impugnata, perche' il fatto non è previsto come reato.
Nella specie, la richiesta del procuratore generale non può essere accolta, in quanto il ricorrente espone proprio la sussistenza dell'occasionalità dello scarico senza autorizzazione, sostenendo che essa non integra estremi di reato.
Orbene, mentre prima della vigenza della nuova legge la censura sarebbe stata manifestamente infondata, nel presente a seguito dell'intervenuta modifica legislativa il ricorso va accolto, poiché il primo giudice dà atto nella sua sentenza di tale occasionalità, che correttamente all'epoca era considerata irrilevante. Per il principio del favor rei evidenziato nell'art. 2 cod. pen. va applicata la nuova legge.
P. Q. M.
La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.
Così deciso in Roma, il 3 settembre 1999.
Depositato in Cancelleria il 14 settembre 1999