Cass. pen., sez. III, sentenza 03/09/1999, n. 2774
CASS
Sentenza 3 settembre 1999

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Il decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 ("Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento) ha modificato la precedente disciplina della legge 10 maggio 1976, n. 319 ed ha distinto (art. 59) tra scarico di acque reflue industriali ed immissione occasionale. Il primo deve avvenire tramite condotta (art. 2 lett. bb) e, cioè, a mezzo di qualsiasi sistema stabile - anche se non esattamente ripetitivo e non necessariamente costituito da una tubazione - di rilascio delle acque predette, il secondo ha il carattere dell'eccezionalità collegata con la menzionata "occasionalità". Ne deriva che questo secondo comportamento non è più previsto come reato con riferimento alla mancanza di autorizzazione; mentre è ancora tale in relazione al superamento dei limiti d'accettabilità, poiché espressamente disciplinato (art. 59 comma 5). Il giudice di merito, nel caso in cui l'imputato assuma che l'immissione sia stata occasionale, ha, pertanto, il dovere di verificare tale estremo anche in relazione ai fatti commessi prima della vigenza della nuova disciplina, che è ad essi applicabile, essendo disposizione più favorevole (art. 2 cod. pen.). Nell'ipotesi in cui la menzionata "occasionalità" risulta dal testo della sentenza impugnata deve essere la corte di cassazione ad annullare senza rinvio la sentenza impugnata, perché il fatto non è previsto come reato.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 03/09/1999, n. 2774
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2774
    Data del deposito : 3 settembre 1999

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