Sentenza 30 gennaio 2003
Massime • 4
Il difetto di legittimazione attiva può essere rilevato, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo, con il solo limite della formazione del giudicato interno su tale specifica questione.
La perdita della capacità processuale del fallito non si determina automaticamente per effetto della dichiarazione di fallimento, ma solo a seguito del concreto esercizio, da parte del curatore, del potere di "stare in giudizio" nelle controversie contemplate dall'art. 43, primo comma, legge fall. Ne consegue che, prima di tale momento, gli atti compiuti dal fallito o posti in essere nei suoi confronti non sono nulli (e, come tali, totalmente privi di effetti), ma solo inopponibili alla massa dei creditori, in quanto l'eventuale definizione del processo, pur non potendo in alcun modo vincolare tali soggetti, rimasti estranei al suo svolgimento, è invece pienamente efficace nei confronti del fallito tornato "in bonis".
In tema di associazione temporanea di imprese per gli appalti di opere pubbliche (art. 22 del D.Lgs. 19 dicembre 1991, n. 406, ora art. 93 del d.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554), la dichiarazione di fallimento dell'impresa mandataria priva quest'ultima dei poteri gestori e rappresentativi che ad essa competevano nei confronti delle imprese riunite sulla base del mandato collettivo rilasciato prima della presentazione dell'offerta. Ne consegue che - intervenuta, dopo la pubblicazione della sentenza pronunciata nel corso del processo di cui era parte l'impresa mandataria capogruppo, la dichiarazione di fallimento di quest'ultima - è ammissibile l'impugnazione proposta in proprio dalle singole imprese mandanti, sempre che il ruolo di mandataria non sia stato assunto, nell'ambito del medesimo raggruppamento, da altra impresa (ai sensi degli artt. 23 e 25 del D.Lgs. n. 406 del 1991, ora artt. 93 e 94 del d.P.R. n. 554 del 1999).
In tema di associazione temporanea di imprese per gli appalti di opere pubbliche (art. 22 e ss. del D.Lgs. 19 dicembre 1991, n. 406, ora art. 93 e ss. del d.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554), la dichiarazione di fallimento dell'impresa mandante comporta, con l'uscita di essa dal rapporto e dal concorso all'esecuzione dell'appalto, il venir meno, nei suoi confronti, dei poteri gestori e rappresentativi che competono all'impresa mandataria capogruppo. Ne consegue che - sopravvenuta, dopo la pubblicazione della sentenza di primo grado, la dichiarazione di fallimento di una delle imprese mandanti - la notifica dell'atto di appello all'impresa mandataria capogruppo, non essendo più riferibile anche alla mandante, è inidonea a determinare la presenza legale di quest'ultima nell'ulteriore fase del giudizio, sicché il giudice deve disporre, versandosi in ipotesi di nullità (e non di inesistenza) della notifica, la rinnovazione di essa ai sensi dell'art. 291 cod. proc. civ., applicabile anche nelle fasi di gravame.
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- 1. ATI: deducibilità dei costi per l’impresa associata e onere probatoriohttps://www.dirittobancario.it/ · 19 gennaio 2021
- 2. Contratto di appalto e fallimento dell'impresa capogruppo dell'ATIRedazione · https://www.giurdanella.it/ · 13 marzo 2008
In caso di fallimento della società mandataria dell'a.t.i., il rapporto contrattuale non può automaticamente proseguire con la curatela fallimentare, autorizzata all'esercizio provvisorio dell'impresa. Se la curatela fallimentare stipula un contratto di affitto di azienda, tale contratto non è opponibile alla stazione appaltante. In caso di fallimento di mandatario di un'a.t.i., il sostituto del mandatario fallito deve essere a sua volta costituito mandatario dell'a.t.i., e dunque deve essere designato dai componenti dell'a.t.i. ancora in bonis, e non dalla curatela fallimentare del mandatario fallito. In caso di fallimento della società mandataria dell'a.t.i., la stazione appaltante ha …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 30/01/2003, n. 1396 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1396 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: 18048/2000 18328/2000
Dott. SAGGIO Antonio - Presidente -
Dott. LOSAVIO Giovanni - Consigliere -
Dott. ADAMO Mario - Consigliere -
Dott. MARZIALE Giuseppe - rel. Consigliere -
Dott. BERRUTI Giuseppe Maria - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso n. 8155/00, proposto da:
FALLIMENTO IS COSTRUZIONI GENERALI S.p.a., in persona del curatore, elettivamente domiciliato in Roma, Via Po n. 24, presso l'avv. Michele Roma, che lo rappresenta e difende in virtù di procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
COMUNE di FIRENZE, in persona del dirigente del Servizio Tecnico della Direzione Servizi sportivi e del tempo libero, elettivamente domiciliato in Roma, Via del Viminale n. 43, presso l'avv. Fabio Lorenzoni, unitamente al prof. avv. Mario Chiti e all'avv. Claudio Visciola del Foro di Firenze, che lo rappresentano e difendono in virtù di procura a margine dell'atto di controricorso e di ricorso incidentale;
- controricorrente ricorrente incidentale -
e sul ricorso n. 11708/00, proposto da:
COMUNE di FIRENZE, in persona del dirigente del Servizio Tecnico della Direzione Servizi sportivi e del tempo libero, elettivamente domiciliato in Roma, Via del Viminale n. 43, presso l'avv. Fabio Lorenzoni, unitamente al prof. avv. Mario Chiti e all'avv. Claudio Visciola del Foro di Firenze, che lo rappresentano e difendono in virtù di procura a margine dell'atto di controricorso e di ricorso incidentale;
- ricorrente incidentale -
contro
FALLIMENTO IS COSTRUZIONI GENERALI S.p.a., in persona del curatore, elettivamente domiciliato in Roma, Via Po n. 24, presso l'avv. Michele Roma, che lo rappresenta e difende in virtù di procura a margine del ricorso;
- controricorrente -
nonché sul ricorso n. 17351/00, proposto da:
FALLIMENTO IMPRESA DI COSTRUZIONI MAGRI geom. ANSELMO S.p.a., in persona del curatore, POLICARBO S.p.a., in persona del presidente, entrambi elettivamente domiciliati in Roma, Via Depretis n. 86, presso l'avv. Pietro Cavasola, che con l'avv. Dante Piazza del Foro di Parma li rappresenta e difende in virtù, rispettivamente, di procura, a margine del ricorso introduttivo e di procura speciale autenticata il 18 luglio 2000 dal notaio Calafiori di Milano;
- ricorrenti -
contro
COMUNE di FIRENZE, in persona del Sindaco, elettivamente domiciliato in Roma, Via del Viminale n. 43, presso l'avv. Fabio Lorenzoni, unitamente al prof. avv. Mario Chiti e all'avv. Claudio Visciola del Foro di Firenze, che lo rappresentano e difendono in virtù di procura a margine del controricorso;
- controricorrente -
nonché sul ricorso n. 18048/00, proposto da:
ALCATEL ITALIA S.p.a., in persona del direttore degli Affari Legali presidente, elettivamente domiciliata in Roma, Via Depretis n. 86, presso l'avv. Pietro Cavasola, che con l'avv. Dante Piazza, del Foro di Parma la rappresenta e difende in virtù di procura speciale autenticata il 1^ settembre 2000 dal notaio Francesco Guasti di Milano;
- ricorrente -
contro
COMUNE di FIRENZE, in persona del Sindaco, elettivamente domiciliato in Roma, Via del Viminale n. 43, presso l'avv. Fabio Lorenzoni, unitamente al prof. avv. Mario Chiti e all'avv. Claudio Visciola del Foro di Firenze, che lo rappresentano e difendono in virtù di procura a margine del controricorso;
- controricorrente -
nonché sul ricorso n. 18328/00, proposto da:
COMUNE di FIRENZE, in persona del Sindaco, elettivamente domiciliato in Roma, Via del Viminale n. 43, presso l'avv. Fabio Lorenzoni, unitamente al prof. avv. Mario Chiti e all'avv. Claudio Visciola del Foro di Firenze, che lo rappresentano e difendono in virtù di procura a margine del controricorso;
- ricorrente -
contro
I.S.A. COSTRUZIONI GENERALI S.p.à. (già I.S.A. Italstrade Appalti S.p.a.), POLICARBO S.P.A., FALLIMENTO IMPRESA COSTRUZIONI MAGRI GEOM.
ANSELMO S.P.A., ALCATEL ITALIA S.p.a.;
- intimati -
avverso la sentenza della Corte d'appello di Firenze n. 746/99 del 21 giugno 1999. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 4 giugno 2002 dal relatore Cons. Dott. Giuseppe Marziale;
Uditi, per le parti, l'avv. M. Chiti e l'avv. L. Opilio con delega;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Pietro Abbritti, il quale ha concluso per il rigetto di tutti i ricorsi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 - Con sentenza del 31 ottobre 1996, il Tribunale di Firenze rigettava l'opposizione proposta dal Comune di quella Città avverso il decreto con il quale gli era stato ingiunto, in relazione ad alcuni contratti di appalto stipulati per il restauro e l'adeguamento dello Stadio Comunale in vista dei Campionati mondiali di calcio del 1990, il pagamento della somma di L.
2.634.968.482 in favore della "I.S.A. - Costruzioni Generali S.p.a." (già I.S.A. Italstrade Appalti S.p.a. e d'ora innanzi, per brevità I.S.A.), in proprio e quale società "capogruppo-mandataria" dell'associazione d'imprese con le società "Impresa Costruzioni AG Geom. Anselmo S.p.a., "TE Italia S.p.a." (già "Industrie Face Standard S.p.a."), "CA S.p.a.", a titolo di interessi moratori per il tardivo versamento degli acconti e del saldo dei lavori contrattuali e di alcuni lavori aggiuntivi, nonché delle somme relative alla revisione prezzi, e di quelle dovute in pagamento dei lavori finanziati dalla Cassa Depositi e Prestiti.
1.1 - Il Comune proponeva appello con atto notificato il 15 gennaio 1998 alla società I.S.A., in proprio e quale capogruppo dell'Associazione d'imprese sopra indicata. Quest'ultima si opponeva all'accoglimento del gravame, dichiarando di costituirsi e di accettare il contraddittorio "esclusivamente in proprio e non anche nelle vesti di rappresentante delle altre società", assumendo che la notifica della copia a lei destinata quale capogruppo delle imprese riunite non era stata rituale:
- sia perché l'atto le era stato consegnato in unica copia;
- sia perché, comunque, il 23 giugno 1997 era sopravvenuto il fallimento di una delle imprese riunite (la s.p.a. AG) che, pertanto, a partire da tale data, aveva cessato di far parte del "raggruppamento" e, conseguentemente, non poteva dirsi più rappresentata dalla capogruppo.
1.2 - Tali rilievi erano ritenuti infondati dalla Corte:
territoriale che, con sentenza del 21 giugno 1999, dichiarava la piena ritualità della notifica del gravame alla I.S.A. s.p.a. nella qualità di impresa "capogruppo-mandataria" e, quindi, in nome e per conto delle imprese riunite. La Corte accoglieva però parzialmente il gravame nel merito, decidendo che gli interessi sui compensi revisionali e sui lavori finanziati dalla Cassa Depositi e Prestiti dovevano essere determinati nella misura indicata dal Comune, vale a dire, rispettivamente, dalla data della delibera comunale di riconoscimento della revisione prezzi e dalla data di effettiva erogazione dei ratei di mutuo da parte della Cassa depositi e Prestiti.
2 - Il 4 agosto 2000 veniva dichiarato anche il fallimento della società mandataria, che in precedenza (il 23 ottobre 1999) era stata ammessa alla procedura di concordato preventivo con cessione del beni.
2.1 - Avverso tale sentenza hanno proposto separatamente ricorso per cassazione la curatela del fallimento della società I.S.A. s.p.a., la curatela del fallimento della AG s.p.a. e la società CA s.p.a.), la società TE S.p.A e il Comune di Firenze, rispettivamente con atti notificati il 15 marzo 2001 (R.G. n. 8155/00), l'8 settembre 2000 (R.G. n. 17351/00), il 13 settembre 2000 (R.G. n. 18048/00) e il 19 settembre 2000 (R.G. n. 11708/00). Il Comune di Firenze ha altresì proposto, nei termini, ricorso incidentale (R.G. n. 18328/00) in relazione al ricorso notificato nei suoi confronti dal fallimento della I.S.A. s.p.a. MOTIVI DELLA DECISIONE
3 - Deve essere preliminarmente disposta la riunione di tutti i ricorsi, ai sensi dell'art. 335 c.p.c.
4 - La Corte territoriale ha riformato la sentenza di primo grado, riconoscendo parzialmente fondate le ragioni poste dal Comune di Firenze a fondamento dell'opposizione avverso il decreto con il quale gli era stato ingiunto il pagamento della somma di L. 2.634.968.482, in favore dell'associazione temporanea tra le società IS s.p.a., AG s.p.a., CA s.p.a e TE s.p.a. Si è infatti ritenuto che, in relazione ai lavori finanziati dalla Cassa Depositi e Prestiti, gli interessi sulle rate di acconto decorressero (non già dalla emissione del certificato di pagamento, ma) dalla effettiva erogazione delle rate di mutuo e che la decorrenza degli interessi sulle somme dovute per revisione-prezzi dovesse essere fissata a partire dalla data della delibera comunale che ne aveva riconosciuto la spettanza, anziché dalla data di emissione dei relativi certificati di pagamento. È stato invece ribadito che la determinazione degli interessi sugli acconti relativi ai lavori originariamente previsti dal contratto e alle opere di completamento e aggiuntive deve essere effettuata secondo i principi dettati dall'art. 35, d.p.r. 16 luglio 1962, n. 1063. La sentenza è stata impugnata, per opposti motivi, dal Comune e da ciascuna delle imprese riunite, due delle quali, la IS s.p.a (alla quale, come si è detto, erano state attribuite le funzioni di impresa mandataria, ma che ha tuttavia proposto il ricorso in proprio e non anche quale capogruppo delle altre imprese riunite) e la AG s.p.a., che aveva invece il ruolo di (semplice) mandante, sono state in corso di causa dichiarate fallite, rispettivamente il 4 agosto 2000, dopo la pubblicazione della sentenza impugnata, e il 23 giugno 1997, dopo la pubblicazione della sentenza di primo grado, che aveva rigettato, in toto, l'opposizione al decreto ingiuntivo. Di qui la necessità di verificare l'incidenza di tali eventi sul contratto di associazione "temporanea" a suo tempo stipulato dalle imprese riunite, trattandosi di accertamento i cui esiti assumono rilievo anche ai fini del riscontro della legittimazione attiva delle società ricorrenti e, quindi, di un requisito la cui mancanza può essere rilevata, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo, con il solo limite della formazione;
del giudicato interno su tale specifica questione (Cass. 14 giugno 1999, n. 5878). 4.1 - Le associazioni (o riunioni) temporanee di imprese danno luogo ad una forma temporanea e occasionale di cooperazione che lascia salva l'autonomia operativa delle singole imprese associate (o riunite). Ciò si desume da un'esplicita indicazione del legislatore che, nell'ammettere la presentazione di offerte per appalti o concessioni di lavori pubblici da parte di imprese, che prima della presentazione dell'offerta abbiano conferito "mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, qualificata capogruppo" (art. 22, d.lgs. 19 dicembre 1991, n. 406, ora sostituito dall'art. 93, primo comma, d.p.r. 21 dicembre 1999, n. 554), precisa che il rapporto di mandato "non determina di per sè organizzazione o associazione tra le imprese riunite, ciascuna delle quali conserva la propria autonomia ai fini della gestione e degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali" (art. 23, d.lgs. cit., ora art. 95, settimo comma, d.p.r. cit).
La rappresentanza spettante all'impresa mandataria opera sia sul piano sostanziale che su quello processuale, ha carattere esclusivo e si estende a tutte le operazioni e a tutti gli atti "di qualsiasi natura dipendenti dall'appalto, anche dopo il collaudo dei lavori, fino alla estinzione di ogni rapporto": il che, peraltro, non esclude che il soggetto appaltante, nel cui esclusivo interesse tale potere viene conferito, possa far valere le responsabilità facenti capo alle (singole) imprese mandanti direttamente nei confronti delle medesime (art. 23, nono comma, ora art. 95, sesto comma). Il mandato conferito alla capogruppo è, a sua volta, qualificato dalla norma appena ricordata come "irrevocabile" (art. 23, ottavo comma, art. 95, quinto comma, d.p.r. 554/99). E trattasi di una irrevocabilità che, sempre nell'interesse della amministrazione appaltante, è stata resa assai più rigida di quella prevista dalla disciplina generale del mandato (art. 1726 c.c.), stabilendo che l'eventuale revoca, anche se determinata da giusta causa, non ha effetto nei confronti della medesima (art, 23, ottavo comma, art. 95, quinto comma, d.p.r. 554/99).
In caso di fallimento dell'impresa mandataria, l'amministrazione appaltante "ha facoltà di proseguire il rapporto di appalto con altra impresa che si sia costituita mandataria ...e che sia di ...suo ...gradimento, ovvero di recedere dall'appalto" (art. 25, primo comma, ora art. 94, primo comma, d.p.r. 554/99). Se, invece, il fallimento colpisce un'impresa mandante, la mandataria "è tenuta all'esecuzione, direttamente o a mezzo delle altre imprese mandanti" della parte che era stata assegnata a detta impresa, a meno che "non indichi altra impresa subentrante, in possesso dei prescritti requisiti di idoneità" (art. 25, secondo comma, ora art. 94, secondo comma, d.p.r. 554/99, cit.).
4.2 - Da quanto si è detto, appare evidente che la presenza del mandato, se consente all'amministrazione appaltante di avere come interlocutore solo l'impresa "mandataria", non determina la creazione di un centro autonomo di imputazione giuridica ne' comunque comporta l'unificazione dell'attività di esecuzione dell'appalto che, pertanto, non diventa "comune" alle imprese riunite, poiché ciascuna di esse, come si è posto in evidenza, conserva piena autonomia operativa nella realizzazione della parte di opera che le compete.
Proprio da questa premessa muove il citato articolo 25, il quale accorda diretta rilevanza, nei confronti dell'amministrazione committente, alla dichiarazione di fallimento delle singole imprese riunite escludendo in maniera inequivoca che l'impresa fallita, quale che sia stato il ruolo da essa rivestito nell'ambito dell'associazione, possa proseguire nell'esecuzione del contratto d'appalto.
Se il fallimento riguarda l'impresa mandataria, è infatti riconosciuta all'amministrazione la facoltà di scegliere tra il recesso dall'appalto e la prosecuzione di tale rapporto, che tuttavia potrà avvenire solo con altra impresa, che si costituisca mandataria e il cui subingresso non potrà non comportare l'uscita dal rapporto di quella che fallita.
Se, invece, il fallimento colpisce una delle imprese mandanti, l'amministrazione appaltante non ha la possibilità di recedere dal contratto d'appalto: in tal caso, pertanto, il rapporto continua, ma pur sempre con un'impresa diversa da quella fallita, che sia "in possesso dei prescritti requisiti di idoneità" e sia disposta a subentrare nell'esecuzione del contratto in sostituzione di quella originaria.
La specificità di tali previsioni esclude che la prosecuzione del contratto d'appalto con l'impresa fallita possa essere argomentata dall'art. 81, secondo comma, l. fall. Il che dispensa dall'osservare che, secondo l'opinione comunemente seguita, detta disposizione non è comunque applicabile agli appalti di opere pubbliche. 4.3 - Ma se, per quanto si è detto, l'impresa fallita non può più concorrere all'esecuzione dell'appalto, viene meno il presupposto che giustifica la sua partecipazione all'associazione temporanea e al rapporto di mandato che la sottende, essendo l'uno e l'altro rapporto posti in essere proprio al fine di consentire la partecipazione coordinata delle imprese riunite alla realizzazione dell'opera appaltata.
Del resto, in base ai principi, il mandato si scioglie per il fallimento di una delle parti (art. 78, l. fall). Non varrebbe osservare in contrario che, in questo caso, il mandato è irrevocabile e che tale irrevocabilità è ancora più rigida di quella risultante dalle norme generali sul mandato (retro, p. 4.1), poiché tale carattere non è stabilito nell'interesse del mandatario, ma di un diverso soggetto (l'amministrazione appaltante) che, per espressa disposizione di legge, può proseguire il rapporto di appalto solo con un'impresa diversa da quella fallita (retro, p. 4.2) e non può, quindi, avere alcun interesse apprezzabile alla permanenza di detta impresa nel "raggruppamento".
La permanenza dei poteri gestori e rappresentativi dell'impresa mandataria anche nei confronti dell'impresa mandante fallita è comunque chiaramente inconciliabile con le norme che disciplinano l'amministrazione del patrimonio fallimentare e prevedono che debba essere inderogabilmente affidata al curatore (art. 31 l. fall.). Ma non meno incongrua ed irragionevole sarebbe la persistenza del mandato in caso di fallimento dell'impresa mandataria, poiché ciò porterebbe a ritenere detta impresa legittimata a riscuotere i crediti maturati anche in nome e per conto delle imprese mandanti;
le quali, conseguentemente, potrebbero ottenere il pagamento delle loro competenze solo insinuandosi al passivo e, quindi, in moneta fallimentare, pur essendo tenute a rispondere per l'intero, quale coobbligate solidali, di eventuali debiti dell'impresa mandataria verso dell'amministrazione appaltante.
4.4 - La dichiarazione di fallimento priva, quindi, l'impresa mandataria dei poteri gestori e rappresentativi che le competono nei confronti delle imprese riunite sulla base del mandato collettivo rilasciato prima della presentazione dell'offerta (art. 22, primo comma, d.lgs. 406/91). Tali poteri saranno, se del caso, assunti dalla nuova impresa mandataria, nel caso in cui l'amministrazione opti per la prosecuzione del rapporto d'appalto, avvalendosi della facoltà accordata dall'art. 25, primo comma, dello stesso decreto. Ma, per quanto si è detto, deve escludersi che essi permangano in capo all'impresa fallita. In tal senso, del resto, questa Corte si era già espressa con la sentenza 15 gennaio 2000, n. 421, e tale orientamento (che si discosta da quello seguito con la sentenza 13 maggio 1999, n. 4746) deve essere in questa sede ribadito. Non vi è quindi dubbio che i ricorsi proposti "in proprio" dalle singole imprese riunite nei confronti della sentenza impugnata dopo la dichiarazione di fallimento della società I.S.A. (che nell'ambito del raggruppamento svolgeva, come si è precisato, il ruolo di impresa "mandataria") siano pienamente ammissibili, non essendo stato neppure dedotto che il ruolo di "mandataria" sia stato assunto nell'ambito del raggruppamento da altra impresa.
5 - La curatela del fallimento della società I.S.A. ha eccepito, in via preliminare, l'inammissibilità del ricorso del Comune di Firenze, deducendo che detta società era stata dichiarata fallita dopo la pubblicazione della sentenza impugnata e che, ciò nondimeno, il ricorso era stato notificato al liquidatore, che la rappresentava quando era in bonis, invece che al curatore fallimentare. Il rilievo è infondato.
È, invero, affermazione ricorrente che, in caso di inerzia o disinteresse degli organi fallimentari, il giudice e la controparte non possono rilevare il difetto di capacità processuale del fallito (che non è assoluto, ma relativo: Cass., sez. un., 21 luglio 1998, n. 7132; 5 luglio 89 75), dovendo ritenersi che, in detta ipotesi, egli conservi eccezionalmente la propria capacità e possa quindi legittimamente agire (o essere convenuto) in giudizio anche in relazione ai rapporti patrimoniali ricompresi nel fallimento (Cass. 26 settembre 1997, n. 9456; 14 maggio 1998, n. 4865; 29 maggio 1999,
n. 5238). Ma se questo è vero, deve necessariamente ritenersi che la perdita della capacità processuale del fallito non si determini automaticamente per effetto della dichiarazione di fallimento, ma solo a seguito del concreto esercizio, da parte del curatore, del potere di "stare in giudizio" nelle controversie contemplate dall'art. 43, primo comma, l. fall. Tanto più che detta iniziativa è subordinata ad una specifica autorizzazione del giudice delegato (art. 31, n. 4, l. fall.), la quale è integrativa della sua legittimazione processuale (Cass. 28 maggio 1997, n. 4722). Consegue da ciò che, prima di tale momento, gli atti compiuti dal fallito o posti in essere nei suoi confronti non sono nulli (e, come tali, totalmente privi di effetti) ma solo inopponibili alla massa dei creditori, in quanto l'eventuale definizione del processo, pur non potendo in alcun modo vincolare tali soggetti, rimasti estranei al suo svolgimento, è invece pienamente efficace nei confronti del fallito tornato in bonis (Cass. 18 febbraio 1999, n. 1359). È quindi evidente che la notifica del ricorso del Comune di Firenze alla società A.S.I., effettuata quando detta società era già stata dichiarata fallita, ma prima che il curatore intervenisse nel giudizio, non può ritenersi viziata.
6 - Può così passarsi all'esame della fondatezza dei singoli motivi di gravame. Vanno esaminate con priorità le censure puntualizzate nel primo, nel secondo e nel terzo motivo del ricorso n. 17351/00, congiuntamente proposto dalla curatela del fallimento dell'impresa AG e dalla società CA e nei primi due motivi del ricorso n. 18048/00, avanzato dalla società TE, che attengono alla ritualità dell'instaurazione del contraddittorio nella precedente fase di giudizio.
6.1 - Con il primo, il secondo e il terzo motivo del ricorso n. 17351/00, che possono essere congiuntamente esaminati, i ricorrenti - denunciando violazione degli artt. 137, 328 e 330 c.p.c; degli artt. 22 e 23 legge 8 agosto 1977, n. 584; dell'art. 25, d.lgs. 19 dicembre 1991, n. 406, nonché degli artt. 32, 78 e 81, r.d. 16 marzo 1942, n. 267 - censurano la sentenza impugnata per non aver rilevato: a) che la notifica dell'atto d'appello alla società IS quale impresa "mandataria" mediante consegna di una sola copia dell'atto notificato invece che di tante copie quante erano le imprese riunite era stata nulla;
b) che, in relazione ad una delle mandanti (la società AG), dichiarata fallita nelle more tra la pubblicazione della sentenza di primo grado e la proposizione del gravame, la notifica dell'appello era da ritenersi altresì nulla:
b') perché diretta alla società in bonis, anziché alla curatela del fallimento;
b") perché effettuata alla società mandataria, senza considerare che la dichiarazione di fallimento della mandante aveva privato detta società del potere di rappresentarla. I primi due motivi del ricorso della società TE coincidono con quelli appena considerati.
La doglianza sub a) e quella, di identico contenuto, formulata dalla società TE sono palesemente infondate, essendosi ormai chiarito che il principio secondo il quale la notificazione dell'atto di impugnazione a più parti deve essere eseguita mediante consegna di una sola copia o di un numero di copie inferiori a quello delle parti cui l'atto è destinato, opera soltanto nelle ipotesi di notificazione eseguita nei riguardi del procuratore che rappresenti più parti per mandato processuale e non anche nella diversa ipotesi in cui un unico soggetto sia costituito in giudizio come rappresentante sostanziale di più parti, ovvero, come nel caso di specie, sia in proprio che come rappresentante sostanziale di più contendenti (Cass. 18 febbraio 1995, n. 1814; 24 luglio 1998, n. 7283; 28 marzo 2001, n. 4529). Del pari infondata, per le ragioni già esposte e la doglianza sub b') formulata in termini identici a quella già esaminata nel p. 5.
Ad opposte conclusioni deve invece pervenirsi per la censura sopra puntualizzata alla lettera b"), dovendo escludersi, per quanto si è detto {retro, p. 4.3), che l'impresa mandataria conservi i propri poteri gestori e rappresentativi nei confronti dell'impresa mandante che sia stata dichiarata fallita. Appare pertanto evidente che, contrariamente a quel che si afferma nella sentenza impugnata, la notifica dell'appello alla "capogruppo" non poteva essere riferita alla società AG ed era, conseguentemente, inidonea a determinare la presenza legale di tale società in quella ulteriore fase di giudizio. La notifica dell'impugnazione era quindi nulla, come esattamente dedotto con tale motivo di doglianza, e avrebbe dovuto essere rinnovata ai sensi dell'art. 291, primo comma, il quale è applicabile anche nelle fasi di gravame (Cass. 8 gennaio 2002, n. 139; 25 giugno 2001, n. 8632). Le ulteriori doglianze restano assorbite.
7 - In conclusione, il primo, il secondo e il secondo motivo del ricorso 17351/00 e il primo motivo del ricorso 18048/00 vanno respinti. Debbono essere invece accolti il terzo motivo del ricorso 17351/00 e il secondo del ricorso 18048/00, con conseguente cassazione della sentenza impugnata alla Corte d'appello di Firenze perché, prendendo atto della dichiarata nullità della notificazione dell'atto d'appello del Comune limitatamente alla società "Impresa Costruzioni AG Geom. Anselmo" S.p.a., provveda all'ulteriore corso della causa, previa rinnovazione della notifica a detta società, dichiarata fallita il 23 giugno 1997, oltre che alla liquidazione delle spese della presente fase. Gli ulteriori motivi di ricorso restano assorbiti.
P.Q.M.
La Corte di cassazione, riuniti i ricorsi, così provvede:
- rigetta il primo e il fecondo motivo del ricorso 17351/00 e il primo motivo del ricorso 18048/00;
- accoglie il terzo motivo del ricorso 17351/00 e il secondo del ricorso 18048/00;
- cassa, in relazione ai motivi accolti, la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d'appello di Firenze anche per le spese;
- dichiara assorbiti gli ulteriori motivi di ricorso. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 4 giugno 2002. Depositato in Cancelleria il 30 gennaio 2003