Cass. civ., sez. I, sentenza 30/01/2003, n. 1396
CASS
Sentenza 30 gennaio 2003

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Il difetto di legittimazione attiva può essere rilevato, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo, con il solo limite della formazione del giudicato interno su tale specifica questione.

La perdita della capacità processuale del fallito non si determina automaticamente per effetto della dichiarazione di fallimento, ma solo a seguito del concreto esercizio, da parte del curatore, del potere di "stare in giudizio" nelle controversie contemplate dall'art. 43, primo comma, legge fall. Ne consegue che, prima di tale momento, gli atti compiuti dal fallito o posti in essere nei suoi confronti non sono nulli (e, come tali, totalmente privi di effetti), ma solo inopponibili alla massa dei creditori, in quanto l'eventuale definizione del processo, pur non potendo in alcun modo vincolare tali soggetti, rimasti estranei al suo svolgimento, è invece pienamente efficace nei confronti del fallito tornato "in bonis".

In tema di associazione temporanea di imprese per gli appalti di opere pubbliche (art. 22 del D.Lgs. 19 dicembre 1991, n. 406, ora art. 93 del d.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554), la dichiarazione di fallimento dell'impresa mandataria priva quest'ultima dei poteri gestori e rappresentativi che ad essa competevano nei confronti delle imprese riunite sulla base del mandato collettivo rilasciato prima della presentazione dell'offerta. Ne consegue che - intervenuta, dopo la pubblicazione della sentenza pronunciata nel corso del processo di cui era parte l'impresa mandataria capogruppo, la dichiarazione di fallimento di quest'ultima - è ammissibile l'impugnazione proposta in proprio dalle singole imprese mandanti, sempre che il ruolo di mandataria non sia stato assunto, nell'ambito del medesimo raggruppamento, da altra impresa (ai sensi degli artt. 23 e 25 del D.Lgs. n. 406 del 1991, ora artt. 93 e 94 del d.P.R. n. 554 del 1999).

In tema di associazione temporanea di imprese per gli appalti di opere pubbliche (art. 22 e ss. del D.Lgs. 19 dicembre 1991, n. 406, ora art. 93 e ss. del d.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554), la dichiarazione di fallimento dell'impresa mandante comporta, con l'uscita di essa dal rapporto e dal concorso all'esecuzione dell'appalto, il venir meno, nei suoi confronti, dei poteri gestori e rappresentativi che competono all'impresa mandataria capogruppo. Ne consegue che - sopravvenuta, dopo la pubblicazione della sentenza di primo grado, la dichiarazione di fallimento di una delle imprese mandanti - la notifica dell'atto di appello all'impresa mandataria capogruppo, non essendo più riferibile anche alla mandante, è inidonea a determinare la presenza legale di quest'ultima nell'ulteriore fase del giudizio, sicché il giudice deve disporre, versandosi in ipotesi di nullità (e non di inesistenza) della notifica, la rinnovazione di essa ai sensi dell'art. 291 cod. proc. civ., applicabile anche nelle fasi di gravame.

Commentari2

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 30/01/2003, n. 1396
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 1396
Data del deposito : 30 gennaio 2003

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