Sentenza 13 maggio 1999
Massime • 1
In base alla disciplina speciale in tema di appalti, dettata dal D.Lgs. n. 406 del 1991, artt. 22 e 23, in caso di presentazione di offerte da parte di imprese riunite che abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, qualificata capogruppo, i corrispettivi dell'appalto vanno incamerati direttamente, ed esclusivamente, dal capogruppo, la quale , poi, sulla base del mandato, sarà contrattualmente obbligata a versare alle mandanti le somme di loro rispettiva spettanza. Ne consegue che, nel caso in cui la capogruppo abbia successivamente presentato istanza di ammissione al concordato preventivo, le somme fatturate e riscosse dalla stessa impresa in relazione all'appalto appartengono alla massa fallimentare , e, pertanto, non devono essere corrisposte dalla medesima alle imprese mandanti.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 13/05/1999, n. 4746 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4746 |
| Data del deposito : | 13 maggio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Angelo GRIECO - Presidente -
Dott. Rosario DE MUSIS - rel. Consigliere -
Dott. Enrico PAPA - Consigliere -
Dott. Giuseppe Maria BERRUTI - Consigliere -
Dott. Sergio DI AMATO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
SIMET SpA, in persona del legale rappresentante pro tempore, EDILNAPOLI Srl, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA VIA GRAMSCI 14, presso l'avvocato SALVATORE HERNANDEZ, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato NICOSIA FABIO MASSIMO, giusta delega in calce al ricorso;
- ricorrenti -
contro
OR DO nella qualità di Commissario Giudiziale del Concordato Preventivo della COMES Srl, COMES Srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA VIA XX SETTEMBRE 3, presso l'avvocato RAPPAZZO ANTONIO, rappresentati e difesi dall'avvocato MOTTOLA RENATO, giusta delega in calce al controricorso;
- controricorrenti -
avverso il provvedimento del NA di CHIAVARI, depositato il 30/10/96;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/01/99 dal Consigliere Dott. Rosario DE MUSIS;
udito per il resistente, l'Avvocato Mottola, che ha chiesto il rigetto o in subordine l'inammissibilità del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo GAMBARDELLA che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo.
L'associazione temporanea di imprese composta dalla s.p.a. "S, dalla s.r.l. LN e dalla s.r.l. "Comes" quest'ultima capogruppo, ricevette in appalto dei lavori dall'Azienda energetica municipale di Milano.
Il 31-1-1996 la "Comes" presentò istanza di ammissione al concordato preventivo e il giudice delegato affermò che le somme fatturate e riscosse dalla "Comes" anteriormente a detta istanza appartenevano alla massa fallimentare e pertanto non dovevano essere corrisposte dalla "Comes" alle altre due società.
Queste proposero reclamo che fu respinto, con decreto del 30-10- 1996, dal NA di Chiavari, il quale affermò: che con il rapporto di associazione temporanea di imprese la capogruppo aveva assunto la rappresentanza di queste nei confronti del committente;
che il rapporto interno tra la capogruppo e le altre imprese rimaneva invece regolato dal mandato appositamente conferito dalle seconde alla prima con il regolamento;
che, in base a questo, la "Comes" poteva fatturare in proprio alla committente e si impegnava a corrispondere alle (altre) associate la percentuale pattuita (art.9);
che tale previsione evidenziava che le associate avevano diritto a percepire il corrispettivo non direttamente dalla committente ma dalla "Comes", obbligata alla relativa prestazione;
che pertanto i debiti della "Comes" verso le associate, anteriori alla istanza di ammissione al concordato, non potevano essere pagati dalla stessa in forza del principio della cristallizzazione.
Hanno proposto ricorso per cassazione, poi illustrato con memoria, la "S e la LN hanno resistito con controricorso Urbano Servente, quale liquidatore del concordato preventivo (nel frattempo omologato) e quale amministratore unico della "Comes", nonché il Commissario giudiziale.
Motivi della decisione.
I resistenti hanno eccepito che il ricorso è inammissibile perché l'art.164, secondo comma, legge fallimentare dispone che il decreto del tribunale che decide sul reclamo avverso il decreto del giudice delegato non è soggetto a gravame.
L'eccezione va disattesa perché proprio l'invocata previsione rivelando l'attitudine al giudicato del decreto esplicita la ricorrenza del presupposto che, in una a quello, ricorrente nella specie che il decreto concerna diritti soggettivi, legittima la proposizione del ricorso straordinario per cassazione. Con il primo motivo di ricorso si deduce la nullità o la inesistenza del decreto impugnato : a) perché affetto da vizio di costituzione del giudice, in quanto emesso da un collegio di composizione diversa da quello che nella prima udienza aveva disposto il rinvio di questa;
b) perché sottoscritto dal solo presidente, non relatore. Il motivo è infondato perché, rispettivamente : a) nella prima udienza non vi è stata trattazione della causa dal momento che la stessa è stata rinviata per integrazione del contraddittorio;
b) il provvedimento emesso nella forma del decreto dev'essere sottoscritto dal solo presidente (art.135, ultimo comma, c. p. c. ). Con il secondo, il terzo e il quarto motivo si deduce,
rispettivamente : a) violazione e falsa applicazione degli artt.1188, 1388 e 1713 c.c., perché in base al mandato con rappresentanza le imprese associate erano divenute creditrici dirette del committente e titolari del diritto e del potere di disporre della somma riscossa dalla mandataria, e pertanto questa era obbligata a rimettere ad esse tale somma, entrata direttamente nel loro patrimonio (conclusioni che dovevano ritenersi confermate dalla previsione che l'ammissione al concordato preventivo non importa l'automatico scioglimento del rapporto di mandato) ; b) violazione o falsa applicazione degli artt.1362 e segg. c.c. perché l'art.9 del regolamento andava interpretato non quale costitutivo di un rapporto obbligatorio a carico del mandatario ma quale mera (e peraltro superflua) conferma che le somme, da corrispondere materialmente alla capogruppo, in realtà spettavano (nella percentuale prevista) alle altre imprese associate, alle quali dovevano, quindi, intendersi direttamente versate, tramite la capogruppo, che doveva essere considerata assimilata ad un mero detentore delle somme per conto di dette imprese;
c) erronea applicazione del principio di cristallizzazione : i crediti di dette imprese, stante l'obbligo della mandataria di rimettere immediatamente alle stesse le somme ricevute dalla committente, dovevano considerarsi scaduti prima della istanza di ammissione al concordato, specie considerando che il rapporto di appalto era unico e continuativo.
I motivi, che in quanto connessi possono essere esaminati congiuntamente, sono infondati.
Il NA, dopo aver rilevato che nei rapporti esterni la capogruppo era munita ed aveva agito in base a mandato con rappresentanza, ha accertato che le imprese associate avevano convenzionalmente disciplinato il loro rapporto interno. A questa stregua - ed in difetto di previsione convenzionale specifica contrastante oppure di imprescindibile prevalenza degli effetti del rapporto esterno su quello interno : ipotesi ne' dedotte nè dimostrate nel ricorso il rapporto interno rimaneva regolato solo da detta convenzione, la quale prevaleva sugli eventuali effetti che su tale rapporto avrebbe eventualmente avuto per sua natura il mandato con rappresentanza.
E la convenzione (regolamento) - come emerge dalla motivazione riportata in narrativa - è stata interpretata correttamente sotto il profilo giuridico dal NA;
e stante l'adeguatezza della motivazione, non ricorrerebbe comunque vizio denunziabile con il ricorso straordinario, secondo la individuazione che della portata di tale rimedio l'orientamento giurisprudenziale ormai consolidato da. Va peraltro rilevato che il ricorso sarebbe infondato anche alla stregua della sola legislazione speciale, alla quale le ricorrenti fanno implicito riferimento.
Il d.lgl. 19-12-1991 n.406, difatti il quale nell'art.22 prevede che siano ammesse a presentare offerte per gli appalti imprese riunite che abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse qualificata capogruppo 1 nel successivo art.23 comma nono, dispone che "al mandatario spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, delle imprese mandanti nei confronti del soggetto appaltante per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dall'appalto, anche dopo il collaudo dei lavori fino alla estinzione di ogni rapporto".
In base a tale disciplina speciale quindi i corrispettivi dell'appalto sono incamerati direttamente - ed esclusivamente - dalla capogruppo, la quale poi, sulla base del mandato, sarà contrattualmente obbligata a versare alle mandatarie le somme di loro rispettiva spettanza : l'adempimento del mandato cioè, con la riscossione delle somme da parte della mandataria, darà vita ad un rapporto di credito - debito tra costei e le mandanti. Il ricorso dev'essere, pertanto, respinto e le soccombenti vanno condannate al pagamento delle spese.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna le ricorrenti al pagamento, a favore del resistente, di lire 238.600 = per spese e di lire 4.500.000 per onorario.
Così deciso in Roma, il 19 gennaio 1999.
Depositato in Cancelleria il 13 maggio 1999