Cass. civ., sez. I, sentenza 13/05/1999, n. 4746
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Sentenza 13 maggio 1999

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In base alla disciplina speciale in tema di appalti, dettata dal D.Lgs. n. 406 del 1991, artt. 22 e 23, in caso di presentazione di offerte da parte di imprese riunite che abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, qualificata capogruppo, i corrispettivi dell'appalto vanno incamerati direttamente, ed esclusivamente, dal capogruppo, la quale , poi, sulla base del mandato, sarà contrattualmente obbligata a versare alle mandanti le somme di loro rispettiva spettanza. Ne consegue che, nel caso in cui la capogruppo abbia successivamente presentato istanza di ammissione al concordato preventivo, le somme fatturate e riscosse dalla stessa impresa in relazione all'appalto appartengono alla massa fallimentare , e, pertanto, non devono essere corrisposte dalla medesima alle imprese mandanti.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 13/05/1999, n. 4746
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 4746
    Data del deposito : 13 maggio 1999

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