Cass. civ., sez. II, sentenza 08/01/2002, n. 139
CASS
Sentenza 8 gennaio 2002

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La notificazione dell'atto di impugnazione a più parti presso un unico procuratore, eseguita mediante consegna di una sola copia o di un numero di copie inferiori rispetto alle parti cui l'atto è destinato, non è inesistente, ma nulla. Il relativo vizio può essere sanato, con efficacia "ex tunc", dalla costituzione in giudizio di tutte le parti cui l'impugnazione è diretta o dalla rinnovazione della notificazione disposta dal giudice a norma dell'art. 291 cod. proc. civ., con la consegna di un numero di copie pari a quello dei destinatari, tenuto conto di quella o di quelle già consegnate, con la conseguenza, che qualora il Giudice abbia dichiarato l'inammissibilità del gravame, la Corte di Cassazione investita della questione, deve cassare la sentenza impugnata con rinvio per la decisione nel merito del giudizio di impugnazione, qualora in tale giudizio tutte le parti si fossero costituite, ovvero perché sia assegnato all'appellante un termine perentorio per la rinnovazione della notificazione dell'atto di impugnazione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 08/01/2002, n. 139
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 139
    Data del deposito : 8 gennaio 2002

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