Sentenza 8 gennaio 2002
Massime • 1
La notificazione dell'atto di impugnazione a più parti presso un unico procuratore, eseguita mediante consegna di una sola copia o di un numero di copie inferiori rispetto alle parti cui l'atto è destinato, non è inesistente, ma nulla. Il relativo vizio può essere sanato, con efficacia "ex tunc", dalla costituzione in giudizio di tutte le parti cui l'impugnazione è diretta o dalla rinnovazione della notificazione disposta dal giudice a norma dell'art. 291 cod. proc. civ., con la consegna di un numero di copie pari a quello dei destinatari, tenuto conto di quella o di quelle già consegnate, con la conseguenza, che qualora il Giudice abbia dichiarato l'inammissibilità del gravame, la Corte di Cassazione investita della questione, deve cassare la sentenza impugnata con rinvio per la decisione nel merito del giudizio di impugnazione, qualora in tale giudizio tutte le parti si fossero costituite, ovvero perché sia assegnato all'appellante un termine perentorio per la rinnovazione della notificazione dell'atto di impugnazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 08/01/2002, n. 139 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 139 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FRANCO PONTORIERI - Presidente -
Dott. UGO RIGGIO - Consigliere -
Dott. GIOVANNI SETTIMJ - Consigliere -
Dott. UMBERTO GOLDONI - Consigliere -
Dott. SERGIO DEL CORE - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
DI AL RI, elettivamente domiciliato in ROMA VLE DI TRASTEVERE 203, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCO REBUFFAT, che lo difende, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
CI DE, DI AL BA, EL IO;
- intimati -
avverso la sentenza n. 478/98 del Tribunale di TERMINI IMERESE, depositata il 10/08/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/10/01 dal Consigliere Dott. Sergio DEL CORE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Massimo FEDELI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. Svolgimento del processo
OR Di LV proponeva appello avverso la sentenza del 19 dicembre 1995 con la quale il Pretore di Polizzi Generosa gli aveva ordinato di astenersi dal compiere atti di molestia o turbativa del compossesso di PU TI, Di LV AR e LI RI sul "bevaio" di proprietà comune sito in Castellana Sicula, contrada Tudia.
Il Tribunale di Termini Imerese dichiarava inammissibile il gravame stante il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, ritenendo la notificazione dell'atto di appello inesistente poiché eseguita mediante consegna di una sola copia presso l'unico procuratore degli appellati costituitisi nel giudizio di seconde cure dopo la scadenza del termine lungo per impugnare.
Contro tale sentenza, depositata il 10 agosto 1998, il Di LV ha proposto ricorso per cassazione in base a un unico motivo. Non hanno svolto attività difensiva in questa sede gli intimati.
Motivi della decisione
Con l'unico motivo di ricorso si deduce falsa applicazione degli artt. 327 e 164 c.p.c., per avere il Tribunale dichiarato inesistente la notificazione della citazione in appello eseguita mediante consegna di una sola copia dell'atto di gravame al procuratore degli appellati e di conseguenza inammissibile l'impugnazione per il passaggio in giudicato della sentenza impugnata. Si obietta in contrario che la notificazione dell'atto di impugnazione a più parti presso un unico procuratore eseguita mediante consegna di una sola copia dell'atto è causa non di inesistenza, ma di nullità della notifica, e il relativo vizio è sanato, con effetto retroattivo, attraverso la costituzione in giudizio di tutte le parti cui l'impugnazione sia diretta.
Il ricorso è fondato.
Risolvendo un contrasto verificatosi tra le sezioni semplici, le Sezioni Unite di questa Corte, con sentenza n. 9859/1997 (vedi in seguito anche Cass. nn. 729/1998, 3299/1998, 4807/1998, 5868/1998, 9614/1998, 2950/1999, 5392/1999, 5678/1999), hanno stabilito il principio, che il Collegio ritiene di condividere, secondo il quale la notificazione dell'atto di impugnazione a più parti presso un unico procuratore, eseguita mediante consegna di una sola copia o di un numero di copie inferiore rispetto alle parti cui l'atto è destinato, non è inesistente, ma nulla. Per vero, in tale ipotesi non è consentito affermare che la notifica manchi di un elemento costituivo essenziale o che sia stata eseguita in modo assolutamente non previsto dal codice di rito, considerato anche l'obbligo del procuratore costituito nel precedente grado di giudizio, sulla cui base è individuato come consegnatario dell'atto, di avvertire i clienti delle notificazioni di atti presso di lui effettuate. Ne consegue che il relativo vizio può essere sanato, con efficacia ex tunc, senza alcuna possibilità di invocare l'art. 164 c.p.c. (vecchio testo) dettato per i vizi della citazione, con la costituzione in giudizio di tutte le parti, cui l'impugnazione è diretta, o mediante la rinnovazione della notificazione, da eseguire in un termine perentorio assegnato dal giudice a norma dell'art. 291 c.p.c. con la consegna di un numero di copie pari a quello dei destinatari, tenuto conto di quella o di quelle già consegnate. La prima delle suindicate forme di sanatoria, appunto, si è verificata nella fattispecie, posto che, pur in presenza di notificazione dell'atto di appello del Di LV in unica copia, la costituzione in giudizio di tutte e tre gli appellati ha sanato con effetto retroattivo la nullità della notifica del gravame, restando così impedito il passaggio in giudicato della sentenza appellata. La sentenza va quindi cassata con rinvio della causa, per un nuovo esame, alla Corte di appello (v. Cass. Sez. Un. n. 1044/2000) di Palermo, cui è opportuno rimettere anche il regolamento delle spese di questo giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, alla Corte di appello di Palermo.
Così deciso in Roma, il 19 ottobre 2001.
Depositato in Cancelleria il 8 gennaio 2002