Cass. civ., sez. II, sentenza 28/03/2001, n. 4529
CASS
Sentenza 28 marzo 2001

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime5

La norma la quale dispone che la notifica dell'atto di impugnazione deve essere eseguita mediante la consegna di tante copie quante sono le parti, anche se costituite con unico procuratore, non trova applicazione nel caso in cui la stessa persona fisica stia in giudizio in proprio e nella qualità di rappresentante, sul piano sostanziale, di altro soggetto, poiché in tal caso, mancando la pluralità di rapporti processuali, soltanto il rappresentante riveste la qualità di parte nel giudizio.

L'"exceptio inadimpleti contractus", di cui all'art. 1460 cod. civ., è invocabile, oltre che al fine di paralizzare la domanda di adempimento, anche nei confronti di una domanda di risoluzione del contratto promossa dalla controparte.

Nel caso di domanda di risoluzione del contratto per inadempimento, ove la controparte invochi l'eccezione di inadempimento, il giudice deve procedere ad una valutazione comparativa ed unitaria dei comportamenti di entrambe le parti onde accertare la sussistenza degli inadempimenti reciprocamente lamentati ed apprezzarne l'effettiva gravità ed efficienza causale rispetto alla finalità complessiva del contratto ed alla realizzazione degli interessi rispettivamente perseguiti.

In forza dell'estensione, ai sensi dell'art. 370, secondo comma, cod. proc. civ., delle disposizioni riguardanti il contenuto del ricorso per cassazione, il controricorso deve essere dichiarato inammissibile se la procura speciale al difensore, apposta sull'originale, non sia stata trascritta nella copia notificata, non consentendosi in tal caso alla controparte di controllare l'anteriorità del mandato rispetto alla notificazione dell'atto.

L'art. 1464 cod. civ. (per il quale, quando la prestazione di una parte è divenuta solo parzialmente impossibile, l'altra parte ha diritto ad una corrispondente riduzione della prestazione da esso dovuta, e può anche recedere dal contratto se non abbia un interesse apprezzabile all'adempimento parziale), essendo applicabile anche al contratto preliminare, consente al contraente, che, ai sensi dell'art. 2932 cod. civ., agisce per ottenere una sentenza che produca gli effetti del contratto non concluso, di chiedere al giudice anche la riduzione della propria prestazione, non essendo tale possibilità preclusa dal principio secondo cui la sentenza deve rispecchiare integralmente le previsioni negoziali stabilite dalle parti nel contratto preliminare, dato che questo principio impedisce al giudice di sostituire la propria volontà a quella dei contraenti ma non di accertare, con una indagine ermeneutica, che la modifica delle pattuizioni è stata anche implicitamente prevista dai contraenti in relazione a fatti sopravvenuti, oggettivamente verificabili.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 28/03/2001, n. 4529
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 4529
    Data del deposito : 28 marzo 2001

    Testo completo