Sentenza 25 febbraio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 25/02/2002, n. 2727 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2727 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2002 |
Testo completo
Reg. Gen. N. 5819/1999 UD. 27.11.2001 REPUBBLICA ITALIAN Å IN NOM EL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE 2a CIVILE Сили бил Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Franco PONTORIERI Presidente Rip IIS725 Dott. Francesco CRISTARELLA ORESTANO Consigliere Consigliere rel. Dott. Antonino ELEFANTE Consigliere Dott. Giovanni SETTIMJ Rich studio Consigliere Sole Dott. Ettore BUCCIANTE por 3.10 ha pronunciato la seguente 25 FEB. 2002 SENTENZA Sul ricorso iscritto al n. 5819/1999 del R.C. AA.CC. Oggetto: Violazione proposto da distanze legali. OG S.p.A., in persona del legale rappresentante p.t., 34 elettivamente domiciliata in Roma, via Pacuvio n. 43, presso lo studio dell'Avv. Guido Romanelli che unitamente all'Avv. Mar- co Locati la rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso. €1,55 L.3000 RICORRENTE
contro
DG719418 1 1531/01 DG719419 MI IC, GL AM, MI- VA ER e GL RC, elettiva- mente domiciliati in Roma, via Oslavia n. 30, presso lo studio dell'Avv. Angelo Rosati che li rappresenta e difende come da procura in calce al controricorso. CONTRORICORRENTI per la cassazione della sentenza della Corte d'Appello di Milano n. 2753/98 del 07.10.1998 / 16.10.1998. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27.11.2001 dal Cons. Dott. Antonino Elefante. Sentiti gli Avv.ti Guido Romanelli e Angelo Rosati. Udito il P.M. in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. Vincenzo Marinelli che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione notificato il 25.06.1991, EL Bo- nanomi nonchè AN, ER e CO VA, proprietari di un immobile sito in Arcore alla via Filzi n. 10, convenivano in giudizio davanti al Tribunale di Monza la SO- GEIM s.r.l., proprietaria di un edificio eretto su fondo confi- nante, al fine di sentirla condannare all'arretramento o alla ri- duzione dell'altezza di detto edificio, in quanto realizzato in violazione delle norme sulle distanze dettate del locale Rego- lamento edilizio comunale;
in subordine, al risarcimento dei danni. 2 Costituitasi la soc. OG deduceva che le norme del Re- golamento edilizio dovevano considerarsi abrogate a seguito dell'approvazione del P.R.G. e delle relative Norme Tecniche di Attuazione che nulla prevedevano in tema di distanze tra edi- fici;
che, peraltro, l'edificio era stato realizzato nell'ambito di una convenzione urbanistica sottoscritta anche dagli attori. Espletata l'istruttoria, anche mediante c.t.u., il Tribunale condannava la società convenuta ad arretrare l'immobile alla distanza di m. 21,92 dall'edificio di proprietà degli attori ovve- ro, in alternativa, a ridurne l'altezza a m. 15,28, pari alla di- stanza esistente tra gli edifici di rispettiva proprietà. Contro tale decisione, la soc. OG proponeva appello, lamentando la ritenuta vigenza del Regolamento Edilizio, la mancanza di titolo degli attori a far valere qualunque pretesa in ordine alla distanza tra i loro edifici o all'altezza degli stessi, avendo accettata la convenzione urbanistica in base alla quale la soc. OG aveva costruito. Sosteneva, peraltro, l' appel- lante la carenza di giurisdizione del giudice adito. Con sentenza n. 2753/98 del 07.10.1998 / 16.10.1998, la я Corte d'appello di Milano rigettava il gravame, osservando che, come ritenuto dal Tribunale, in mancanza di un'esplicita nor- mativa in tema di distanze tra fabbricati nel P.R.G. e nelle sue N.T.A., non poteva ritenersi abrogato l'art. 14 del Regolamento Edilizio che disciplina tali distanze e, pertanto, l'appellante 3 doveva arretrare il fabbricato ad una distanza pari all'altezza dello stesso ovvero diminuirne l'altezza fino alla misura pari alla distanza attuale tra i fabbricati in questione. Quanto all'accettazione da parte degli attori della conven- zione edilizia in base alla quale la soc. OG aveva co- struito, dal testo della stessa non era dato evincere alcuna ri- nuncia esplicita al rispetto della normativa sulle distanze, e, poiché il mancato rispetto della stessa integrava lesione di di- ritti soggettivi, la relativa controversia apparteneva alla giuri- sdizione dell'AGO. Contro questa sentenza la soc. OG ha proposto ricorso per cassazione in base a quattro motivi, il terzo dei quali atti- nente alla giurisdizione è stato rigettato dalle Sezioni Unite (con sentenza n. 7871 del 2001). Gli atti sono stati rimessi a questa sezione per l'esame degli altri motivi. Il MI e i VA hanno resistito con controricor- SO. Entrambe le parti hanno depositato memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE A seguito della suddetta decisione delle Sezioni Unite (n. 7871 del 2001), il ricorso deve essere esaminato con riguardo ai motivi primo, secondo e quarto.
1. Col primo mezzo la ricorrente OG deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 873 c.c., in relazione all'art. 28 4 delle N.T.A. del P.R.G. del Comune di Arcore e all'art. 9, u.c., D.M.
2.4.1968 n. 1444, nonché in relazione agli artt. 1 e 15 c.c. (art. 360 n. 3 c.p.c.), per aver la Corte d'appello di Milano ritenuto ancora vigente e, quindi, applicabile l'art. 14 del Re- golamento Edilizio del Comune di Arcore, in tema di distanza tra fabbricati. Assume la ricorrente che l'area in cui è stata realizzata la costruzione ricade, in base al P.R.G., nella zona C di espansione, per la quale l'unica prescrizione in tema di di- stanze è quella (art. 28 N.T.A.) relativa alla distanza degli edifi- ci dal confine: distanza pari a m. 7,50 che è stata rispettata. Non esiste e non è prevista alcuna norma sul rapporto fra di- stanza e altezza degli edifici per la zona in questione. L'invo- cata prescrizione (art. 28 N.T.A.) costituisce normativa speciale che disciplina compiutamente lo ius aedificandi nell'area in questione e come tale ha abrogato o comunque derogato (an- che implicitamente), quale lex specialis, la precedente generale disciplina prevista dal Regolamento Edilizio. Erroneamente, pertanto, la Corte d'appello ha ritenuto che in mancanza di "esplicita normativa in tema di distanze tra fabbricati nel P.R.G. e nelle sue N.T.A., non può ritenersi abrogato l'art. 14 del R.E." Inoltre la Corte d'appello non ha tenuto conto della natura e portata innovativa dei nuovi strumenti urbanistici (P.R.G. e relative N.T.A.) emanati successivamente al R.E. alla luce della 5 previsione dettata dall'art. 9 D.M.
2.4.1968 n. 1444, che, per quanto riguarda la distanza in base all'altezza degli edifici, stabilisce espressamente che “sono ammesse distanze inferiori a quelle indicate nei precedenti commi nel caso di gruppi di edifici che formino oggetto di piano particolareggiati o lottizza- zione convenzionale con previsioni planivolumetriche”. Nessu- na violazione delle disposizioni in tema di distanza tra fabbri- cati vi è stata, perché la norma speciale (art. 28 N.T.A.) appli- cabile nella fattispecie disciplina e richiede esclusivamente il rispetto della distanza delle costruzioni dal confine.
1.1. Il motivo è infondato sotto tutti i profili. Per quanto riguarda l'assunto che l'art. 28 N.T.A. (disci- plinante la distanza solo dal confine) avrebbe derogato, quale lex specialis posterior, la disposizione generale del Regola- mento Edilizio (art. 14) che stabilisce la distanza tra gli edifici, va osservato che il presupposto perché operi il principio “lex specialis posterior derogat generali" è che le fonti normative, generale anteriore l'una, speciale posteriore l'altra, siano tra loro in rapporto di parità gerarchica. Gli strumenti normativi urbanistici primari, generali ed astratti, quali i Regolamenti Edilizi, destinati ad ordinare il territorio in via generale, sono e restano gerarchicamente so- vraordinati agli strumenti normativi urbanistici secondari, particolari e specifici, quali le N.T.A., i P.P., gli elaborati pro- 6 gettuali e di concessione, che di tali strumenti primari costi- tuiscono attuazione, dispiegando efficacia unicamente nei li- miti tracciati dagli stessi strumenti primari. Consegue che deve escludersi che fonti secondarie e subal- terne (come le N.T.A.) possano derogare alle prescrizioni sulle distanze tra fabbricati contenute nelle fonti generali e primarie (R.E.) degli strumenti urbanistici. Né in senso contrario sono pertinenti le sentenze di questa Corte (Cass. 25.9.1999 n. 10600 e 9.6.1999 n. 5666) che la ri- corrente cita in memoria, atteso che tali sentenze riguardano altra e diversa problematica (quella della natura delle disposi- zioni in tema di distanza dal confine contenute nelle N.T.A., o nei piani particolareggiati con relative tavole planimetriche, come norme regolamentari integrative di quelle del codice ci- vile), ma non la questione della gerarchia tra norme primarie del Regolamento Edilizio e quelle subalterne delle N.T.A. (e p.p.) in tema di distanza tra fabbricati.
2.2. Va poi osservato che l'abrogazione o deroga (implicita) della norma (art. 14) del R.E. ad opera del successivo stru- mento urbanistico (art. 28 delle N.T.A.) non può desumersi neppure dall'assenza in questo di prescrizioni in materia di di- stanza tra fabbricati, non sussistendo ragionevole motivo per- ché vi venga trattata materia già compiutamente disciplinata dallo strumento urbanistico primario, alle cui prescrizioni de- 7 ve, attuandolo, attenersi.
1.3. Né infine ha pregio il rilievo che tale strumento urbani- stico (N.T.A.) sarebbe stato adottato successivamente al Rego- lamento Edilizio e in applicazione dell'art. 9 D.M.
2.4.1968 n. 1444 per inferirne la portata innovativa e derogatoria, dato che trattasi pur sempre di strumento secondario e subalterno inidoneo a modificare la disposizione primaria e sovraordinata (art. 14) del Regolamento Edilizio, dettata in tema di distanze tra costruzioni, al fine di una ordinata e armonica disciplina urbanistica del territorio.
2. Col secondo motivo la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 872 e 873 c.c., in relazione alla con- venzione urbanistica stipulata tra le parti in causa e il Comu- ne, nonché in relazione agli artt. 1362 - 1366 c.c. (art. 360 n. 3 c.p.c.); deduce altresì omessa e insufficiente motivazione cir- ca un punto decisivo della controversia (art. 360 n. 5 c.p.c.). Al riguardo la OG sostiene l'inesistenza del diritto fatto valere dalle controparti in conseguenza dell'accettazione delle minori distanze tra edifici per effetto dell'intervenuta sottoscri- zione della convenzione. Accettando le distanze del nuovo edi- ficio da realizzare sia rispetto al confine sia rispetto all' immo- bile di loro proprietà, secondo le previsioni del P.P., i Bonano- mi-VA non potevano pretendere l'osservanza della di- sposizione dettata dal R.E. in tema di distanza tra edifici, es- 8 sendo del tutto irrilevante il generico richiamo contenuto nella convenzione al R.E. ed essendo, in ogni caso, tale disposizione espressamente o implicitamente abrogata o comunque dero- gata. Pertanto, secondo la ricorrente, erroneamente la Corte d'appello non avrebbe attribuito alla sottoscrizione della con- venzione da parte dei MI-VA il valore, il signi- ficato e l'efficacia di accettazione delle distanze previste negli allegati disegni e planimetrie ovvero di rinuncia ad avvalersi di eventuali disposizioni regolamentari più restrittive, come de- sumibile dalla volontà espressa nella convenzione (costituendo tali allegati parte integrante) ovvero come desumibile implici- tamente attraverso una interpretazione del contratto conforme alla intenzione (art. 1362 c.c.) e alla buone fede (art. 1366 c.c.) dei contraenti.
2.1. Anche tale motivo è infondato. Invero la supposta rinuncia ovvero l'intervenuta deroga pattizia, per effetto della sottoscrizione della convenzione, al regime delle distanze, non sussiste.
2.2. L'impugnata sentenza, con motivazione immune da vizi logici e giuridici, attenendosi ai canoni ermeneutici, ha inter- pretato la convenzione, affermando che essa "non contiene al- cuna esplicita, certa e chiara rinuncia da parte degli attori al rispetto della normativa in tema di distanza tra fabbricati", stante il richiamo al Regolamento Edilizio, in conformità del quale la lottizzazione doveva essere realizzata. Siffatta affermazione deve ritenersi corretta perché la rinun- cia ovvero la deroga alla disciplina della distanza legale tra co- struzioni, concretizzandosi in una vera e propria costituzione di servitù in quanto comporta una menomazione per l' immo- bile che a tale distanza avrebbe diritto (Cass. 14.7.1997 n. 1372), deve essere espressa in forma scritta in maniera certa, chiara ed inequivoca.
2.3. L'assunto che tale rinuncia o deroga avrebbe potuto es- sere desunta dal fatto che oltre alla convenzione sarebbero stati accettati e sottoscritti anche gli allegati planivolumetrici, dove le distanze, anche con riferimento all'edificio dei Bona- nomi-VA, sono inequivocabilmente espresse, introdu- ce una questione nuova, come tale non deducibile in sede di legittimità, atteso che i motivi del ricorso per cassazione devo- no investire, a pena di inammissibilità, statuizioni e questioni che abbiano già formato oggetto di gravame, e che siano dun- que già comprese nel tema del decidere del giudizio di secondo grado, come fissato dalle impugnazioni o dalle richieste delle parti (Cass.
9.12.1999 n.13819; 10.5.1995 n.5106).
4. Col quarto motivo la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 873 c.c., in relazione agli artt. 14-49 del R.E. del Comune di Arcore (art. 360 n. 3 c.p.c.), nonché omes- sa e insufficiente motivazione circa un punto decisivo della 10 controversia (art. 360 n. 5 c.p.c.), per avere la Corte d'appello, senza adeguata giustificazione, aderito alla misurazione dell' altezza del fabbricato partendo dalla quota di livello stabilito per il marciapiede stradale anzi che dalla “quota zero” fissata nella "tavola dei punti fissi".
4.1. Il motivo è infondato perché l'insieme della doglianza, riguardando oltretutto l'aspetto esecutivo della decisione dei giudici di merito, sia pure sotto la veste di una labile e poco convincente violazione dell'art.873 c.c. e degli artt. 14-49 del R.E., impinge diffusamente ed intensamente nel merito della controversia ed imporrebbe a questa Corte di legittimità, ove ne volesse solo sommariamente sondare la fondatezza, una cognizione analitica e penetrante delle indagini peritali, dello stato dei luoghi, del marciapiede e della quota zero, come sta- bilita nella tavola dei punti fissi, nonchè delle allegazioni pro- batorie acquisite agli atti del processo. Al riguardo non può non osservarsi che l'accertamento dell' altezza di un fabbricato (che nella specie la Corte d'appello ha indicato in complessivi metri 21,92 di cui metri 3,50 di sotto- tetto) afferisce tutto e solo al merito della controversia, nel senso che l'accertamento medesimo è riservato alla cognizione del giudice di merito ed è insindacabile in cassazione quando è stato effettuato nel rispetto dei previsti criteri di misurazione e 11 quando è sorretto, come nel caso specifico, da motivazione immune da vizi logici e giuridici. Alla stregua delle considerazioni svolte, il ricorso va riget- tato, con condanna della ricorrente OG al pagamento delle spese del giudizio di cassazione liquidate come in dispo- sitivo.
P. Q. M.
1087 129.11 La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al paga- mento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in 30,99 ( 2582,28) 13815) complessive £667500 (€ 138 1 Yper TOT 160,10 oltre £.
5.000.000 onorario. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della 2^ Se- zione Civile, il 27 novembre 2001. A PRESIDENTE IL CONSIGLIERE ESTENSORE frames Tautouver ofritorius bolipunte IL CANCELLIERE C1 Valeria Neri 2002 PARATE ROMA AGENZIA DELL 4 APR. 2002 Registr, 160 10 cin 10 PPC) Gludiziari 12