Sentenza 10 ottobre 1997
Massime • 1
In tema di disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone, è ravvisabile l'ipotesi di cui al primo comma dell'art. 659 cod.pen. ove le emissioni sonore, oltre l'ambito della normale tollerabilità, siano conseguenti all'esercizio di un'attività pur non di per se stessa rumorosa, ed anche se svolta nel rispetto di licenze ed autorizzazioni.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 10/10/1997, n. 1372 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1372 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 1997 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SACCUCCI BRUNO Presidente del 10/10/1997
1. Dott. SILVESTRI GIOVANNI Consigliere SENTENZA
2. Dott. LOSANA CAMILLO " N.1325
3. Dott. CHIEFFI SEVERO " REGISTRO GENERALE
4. Dott. CAMPO STEFANO " N.24848/1997
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
1) ER ON n. il 29.03.1948
avverso sentenza del 03.12.1994 PRETORE di LANCIANOvisti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. LOSANA CAMILLO
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dott. Fulvio Uccella che ha concluso per il rigetto del ricorso.
LA CORTE OSSERVACon sentenza 3.12.94 il TO di Lanciano condannava EO IN, ritenuto responsabile dei reati di cui agli articoli 659 e 674 c.p., alla pena complessiva di lire 600.000 di ammenda, oltre al risarcimento dei danni in favore della parte civile, liquidati in lire 5 milioni.
Proponeva appello il EO. Con sentenza 23.04.97 la Corte d'appello de L'Aquila, ravvisata li inappellabilità della sentenza, trasmetteva gli atti a questa Corte a sensi dell'art. 568 n. 5 c.p.p. Si premette che le imputazioni erano scaturite da denuncia di AS AM, il quale lamentava che il ristorante "Convivium" del quale il EO è titolare, aveva installato una ventola molto rumorosa;
inoltre dal ristorante emanavano vapori e odori fastidiosi. Il EO ha dedotto i seguenti motivi di gravame:
1) Nullità della sentenza per violazione dei diritti della difesa in quanto era stata respinta l'istanza di rinvio proposta per impedimento del difensore.
2) Mancata ammissione all'oblazione a sensi dell'art. 162 bis c.p. 3) Mancata ammissione di prove dedotte dalla difesa. 4) Mancata assoluzione dal capo A della rubrica in quanto la fattispecie concreta avrebbe dovuto piuttosto inquadrarsi nella situazione prevista dal capoverso dell'art. 659. Comunque i rumori non sarebbero stati tali da superare la normale tollerabilità;
5) Mancata assoluzione dal capo B della rubrica in quanto la semplice "esalazione" maleodorante non integrerebbe tale reato;
inoltre l'attività del EO si svolgeva nel rispetto delle norme e delle autorizzazioni ricevute.
6) Il disagio rivelato dalla parte lesa era dovuto a lesioni sulla parete della sua abitazione che permettevano le infiltrazioni fastidiose..
7) Il EO era, in quel periodo, ammalato, sicché non poteva occuparsi dell'andamento dell'attività del ristorante. 8) Il danno era stato liquidato in misura eccessiva.
I motivi della impugnazione sono infondati.
1) Viene esaminato per primo il secondo motivo di gravame, in quanto potenzialmente assorbente. Il EO lamenta la mancata ammissione all'oblazione a sensi dell'art. 162 bis c.p. Questa Corte rileva che, al di là della motivazione indicata dal Giudice di merito a proposito della reiezione dell'istanza di ammissione alla oblazione (il TO ha fatto riferimento al mancato risarcimento del danno in favore della parte civile costituita), nella specie l'ammissione alla oblazione era comunque impedita a cagione dei precedenti penali del EO. Infatti, a sensi del comma 3, primo periodo, dell'art. 162 bis c.p. l'oblazione non è ammessa quando ricorre il caso previsto dal terzo capoverso dell'art. 99 c.p.; ed è appunto ciò che si verifica nella specie avendo il EO
già riportato due condanne e trovandosi quindi proprio nella situazione di cui al terzo comma dell'art. 99 c.p. (Per costante giurisprudenza è irrilevante, a questo fine, che la recidiva sia stata formalmente contestata)
2 - 3) Il primo e il terzo motivo riguardano la pretesa violazione dei diritti della difesa e la mancata ammissione di prove dedotte dalla difesa stessa. Per ciò che riguarda l'impedimento del difensore, va detto che esso non risultava "prontamente comunicato", come invece prevede l'art. 486 comma 5 c.p.p.; del resto dal verbale di udienza risulta che il difensore assistette l'imputato e discusse la causa. Quanto ai mezzi di prova, dalla motivazione emerge come le prove assunte fossero idonee a fare luce sull'episodio, sicché altri mezzi sarebbero stati superflui. Non è esatto quanto sostenuto dal ricorrente, che cioè il TO si sarebbe limitato a recepire, quale prova, le mere "impressioni" dei testi;
infatti dal verbale risulta che vennero anche acquisiti dei dati tecnici accertati mediante strumentazione (come il rilevamento dei rumori in decibel effettuato dall'incaricato della U.S.L.). Non merita quindi censura la valutazione del TO riguardante la non utilità di una consulenza tecnica.
4) Il quarto motivo è chiaramente infondato. Non è vero che la contestazione del reato sia generica e non individui la norma penale che sarebbe stata violata. In vero la condotta illecita che si attribuisce al EO (e questo è quello che conta ai fini di una corretta contestazione) è individuata perfettamente, e consiste appunto nell'avere prodotto rumori molesti nonché immissioni moleste.
Quanto alla qualificazione giuridica il riferimento deve essere fatto al primo comma dell'art. 659 c.p. perché il mestiere esercitato dal EO (ristorante) non è di per sè rumoroso.
5) In questo quadro anche il motivo sub 5 risulta infondato. Ancorché svolgesse il suo lavoro nel rispetto di licenze ed autorizzazioni il EO non era al riparo da responsabilità. Proprio perché il mestiere da lui svolto non era di per se stesso rumoroso, ad esso non poteva applicarsi la disciplina di cui al secondo comma dell'art. 659 c.p.. Tale disciplina, in considerazione del rilievo che assume per la collettività lo svolgimento di attività produttive, ancorché di per se stesse rumorose, fa riferimento alla necessaria regolamentazione che tali attività debbono avere, in modo da conciliare le esigenze dell'attività produttiva con quelle della tranquillità sociale. Che poi le vibrazioni dell'aspiratore fossero rumorose oltre il limite della tollerabilità è sufficientemente motivato dalla sentenza impugnata sulla base di un riscontro tecnico (vennero eseguiti dei sopralluoghi da parte di un incaricato della USL il quale rilevò, in decibel, l'entità dei rumori prodotti dalla ventola in questione). Da tale riscontro la sentenza impugnata trae la conclusione che i rumori superavano i limiti di cui al DPCM1/3/1991 di circa 16 decibel) e pertanto integravano l'elemento oggettivo del reato di cui all'art. 659 c.p.. Ma anche la sussistenza del reato di cui all'art. 674 è motivata dal TO sulla base delle indicazioni sia pure non tecniche, di testimoni. Nella espressione "emissioni moleste di vapori o fumo" di cui all'art. 674 c.p., debbono ritenersi comprese le infiltrazioni maleodoranti di vapore tipiche della cucina di un ristorante, sempreche le stesse provochino odore fastidioso ed atto a recare molestia ad un numero indeterminato di persone. In quanto sufficientemente motivate, le valutazioni del TO si risolvono in giudizi di merito, non sindacabili in questa sede.
6) Il ricorrente sostiene poi che l'alloggio della parte lesa aveva delle lesioni nella parete, le quali facilitavano la penetrazione di rumori ed odori;
ma ciò, se può essere causa di aggravamento del disagio, non si pone come un elemento tale da annullare la portata nociva delle esalazioni. Pertanto anche questo motivo attiene alla valutazione del fatto operata dal Giudice di merito. 7) Nessun rilievo ha poi la circostanza che in quel periodo il EO fosse ammalato. Risulta infatti che egli continuava ad essere il titolare del ristorante, indipendentemente dalla sua costante presenza fisica sul luogo della attività; egli prendeva le decisioni, conosceva le modalità esecutive della sua attività. Pertanto correttamente il EO è stato individuato come soggetto attivo dei reati contestati e correttamente, per le stesse ragioni è stato ritenuto sussistente l'elemento soggettivo dei reati medesimi. 8) Quanto alla liquidazione del danno, trattasi di un motivo in fatto, e comunque, del tutto generico, che non può avere ingresso in sede di legittimità.
In conclusione, nessuno dei motivi essendo fondato, il ricorso deve essere rigettato ed il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali.
P.T.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 10 ottobre 1997.
Depositato in Cancelleria il 5 febbraio 1998