Sentenza 18 dicembre 2017
Massime • 1
È abnorme il provvedimento con cui il giudice dispone la restituzione degli atti al pubblico ministero rilevando che all'esito dell'istruttoria sia emerso un "fatto diverso", nel caso in cui da detta istruttoria risulti che a concorrere nel reato contestato vi sia stato anche un altro soggetto oltre agli imputati. (Fattispecie in cui la Corte ha precisato che il Tribunale avrebbe dovuto limitarsi a trasmettere gli atti al pubblico ministero per le iniziative di competenza in ordine alla posizione del solo "nuovo" concorrente nel reato).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 18/12/2017, n. 17938 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17938 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2017 |
Testo completo
17 938-18 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Composta da: CAMERA DI CONSIGLIO DEL 18/12/2017 MARIA VESSICHELLI Presidente Sent. n. sez. 1613/2017 EDUARDO DE GREGORIO REGISTRO GENERALE ROSSELLA CATENA N.17376/2017 Rel. Consigliere - GRAZIA MICCOLI ANTONIO SETTEMBRE ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DI TIVOLI nei confronti di: DU AR nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] avverso l'ordinanza del 13/03/2017 del TRIBUNALE di TIVOLI sentita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA MICCOLI;
lette/sentite le conclusioni del PG Il Procuratore Generale, nella persona del dott. Piero Gaeta, ha chiesto l'accoglimento del ricorso con conseguente annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata. RITENUTO IN FATTO 1. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Tivoli propone ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del 13 marzo 2017, con la quale il giudice monocratico dello stesso Tribunale ha disposto, in esito all'istruttoria dibattimentale, la restituzione degli atti al Pubblico Ministero, ex art. 521, comma 2, cod. proc. pen., ritenendo che gli elementi emersi dall'esame di TO DE EL comportassero la diversità del fatto rispetto a come descritto nel capo di imputazione ascritto agli imputati nei confronti dei quali era stata esercitata l'azione penale.
2. Deduce il ricorrente l'abnormità dell'ordinanza, in quanto adottata in violazione dell'art. 521, comma 2, cod. proc. pen. Si sostiene che la circostanza rilevata dal giudice vale a dire, la corresponsabilità del DE EL - non comporterebbe alcun mutamento del fatto e, di conseguenza, nessun pregiudizio all'esercizio del diritto di difesa degli imputati già sottoposti a giudizio. Il provvedimento impugnato rientrerebbe, inoltre, nella categoria dell'abnormità cd. "strutturale", determinando un'indebita regressione del procedimento.
3. Con memoria depositata in data 28 novembre 2017, il Procuratore Generale ha chiesto l'accoglimento del ricorso, con conseguente annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è fondato.
1. E' del tutto evidente, infatti, che nel caso in esame il Tribunale abbia erroneamente ritenuto che all'esito dell'istruttoria dibattimentale fosse emerso un fatto diverso, che giustificasse un provvedimento ai sensi dell'art. 521 cod. proc. pen., solo perché si era accertato che a concorrere nel reato contestato vi fosse anche un altro soggetto oltre gli imputati. Così come si evince dalla stessa ordinanza impugnata, il giudizio in corso dinanzi al Tribunale era stato instaurato per il reato di cui agli artt. 110 e 479 cod. pen. nei confronti di ER AL, IO DU e AS MO. Durante il dibattimento era emerso che avrebbe concorso nel reato un altro soggetto (il già citato DE EL). In ragione di ciò, il Tribunale, invece di limitarsi a trasmettere gli atti al Pubblico Ministero per le iniziative di competenza in ordine alla posizione di tale ultimo soggetto, ha emesso una ordinanza ex art. 521, comma secondo, cod. proc. pen., così determinando una indebita regressione del processo nei confronti degli imputati, ai quali il fatto era stato correttamente contestato e che avevano avuto la possibilità di esercitare il loro diritto di difesa.
2. Si tratta di provvedimento abnorme, così come più volte chiarito da questa Corte. È, infatti, abnorme il provvedimento con cui il tribunale, rilevando la configurabilità di fatti ulteriori rispetto a quelli contestati nell'imputazione, dispone la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero, qualora non emerga dall'ordinanza che il fatto originariamente contestato si sia svolto in tempi, in luoghi o con modalità difformi a quelle descritte nell'imputazione, perchè tale vicenda si inscrive nel paradigma del fatto nuovo o del reato concorrente e non in quello del fatto diverso. (Sez. 6, n. 32600 del 30/04/2015, P.M. in proc. Carenzio e altro, Rv. 26447501; Sez. 2, n. 8849 del 13/02/2014, P.M. in proc. De Marchi, Rv. 25930901; Sez. 5, n. 28137 del 24/05/2005, P.M. in proc. Savo ed altri, Rv. 23229001). Né nel caso in esame la diversità del fatto potrebbe sostenersi sulla base della circostanza della novità della individuazione di un ulteriore concorrente nel reato e della conseguente eventuale modifica dei ruoli attribuiti ai singoli imputati già sottoposti a giudizio. Questa Corte ha già affermato da tempo come sia abnorme il provvedimento di trasmissione degli atti al pubblico ministero per diversità del fatto, ai sensi dell'art. 521, comma 2, cod. proc. pen., qualora esso sia disposto sul rilievo di una diversa modalità di partecipazione dell'imputato al fatto ascrittogli, poiché in tal caso lo schema tipico previsto dalla norma citata viene sovvertito, determinandosi una non consentita regressione del procedimento alla fase delle indagini preliminari per il separato esercizio dell'azione penale (Sez. 1, n. 18941 del 22/02/2001, Ligato, Rv. 21892001). D'altronde, nell'ipotesi di concorso non necessario di persone nel reato, la struttura del fatto resta sostanzialmente immutata anche quando ricorra una variante in corso di esecuzione, che non determini, con riferimento al ruolo dei vari concorrenti, un mutamento in tutte le direzioni che, alterando significativamente il sinallagma e distogliendolo dall'originario programma oggetto della contestazione, menomi il diritto di difesa, frustrandone il concreto esercizio a causa di un pregiudizio effettivo (Sez. 1, n. 119 del 22/10/1994, Pregnolato ed altri, Rv. 20008901). Non può allora che ribadirsi che per aversi "fatto diverso" rispetto alla imputazione occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l'ipotesi astratta prevista dalla legge, in modo che si configuri un'incertezza sull'oggetto dell'imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa;
ne consegue che l'indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto non va esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione e sentenza perché, vertendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l'imputato, attraverso ""iter" del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all'oggetto dell'imputazione (Sez. U, n. 36551 del 15/07/2010, Carelli, Rv. 24805101; si vedano anche ex multis Sez. 5, n. 33878 del 03/05/2017, Vadacca, Rv. 27160701; Sez. 5, n. 21226 del 15/09/2016, Di Giovanni, Rv. 27004401; Sez. 2, n. 45993 del 16/10/2007, Cuccia e altri, Rv. 23932001; Sez. 6, n. 36003 del 14/06/2004, Di Bartolo, Rv. 22975601).
3. Alla stregua delle suesposte considerazioni, l'ordinanza impugnata va annullata e gli atti vanno trasmessi al Tribunale di Tivoli per l'ulteriore corso.
P.Q.M.
C Annulla il provvedimento impugnato senza rinvio e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Tivoli per l'ulteriore corso. Così deciso in Roma, il 18 dicembre 2017 Il consigliere estensore Il Presidente Grazia Miccoli Maria VEŞSICHELLI Mbel Depositato in Cancelleria Roma, li 2 0 APR 2018 20 Direttore Amministrativo Odina O GALLIANO