Articolo 6 della Legge 31 ottobre 1962, n. 1504
Articolo 5
Versione
15 novembre 1962
Art. 6.
E' data facolta' al Ministro per il tesoro di apportare, con propri decreti, allo stato di previsione dell'entrata ed a quello della spesa, del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'esercizio 1962-63, le variazioni che si rendessero necessarie in relazione agli adempimenti previsti dall' art. 16 della legge 21 dicembre 1961, n. 1336 .

Entrata in vigore il 15 novembre 1962