Sentenza 13 marzo 2003
Massime • 1
Il diritto del lavoratore di vedersi costituire, a spese del datore di lavoro, la rendita vitalizia di cui all'art. 13, quinto comma, della legge 12 agosto 1962, n. 1338, per effetto del mancato versamento da parte di quest'ultimo dei contributi previdenziali, è soggetto al termine ordinario di prescrizione, che decorre dalla data di prescrizione del credito contributivo dell'INPS, senza che rilevi la conoscenza o meno, da parte del lavoratore, della omissione contributiva.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 13/03/2003, n. 3756 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3756 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCIARELLI Guglielmo - Presidente -
Dott. SPANÒ Alberto - Consigliere -
Dott. MAZZARELLA Giovanni - rel. Consigliere -
Dott. VIDIRI Guido - Consigliere -
Dott. DE MATTEIS Aldo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da
I.N.P.S.
Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del suo Presidente e legale rapp.te p.t. prof. Massimo Paci, rapp.to e difeso dagli avv.ti Antonino Sgroi, Fabio Fonzo e Antonietta Coretti, presso i quali elett.te domicilia in Roma, via della Frezza, n. 17, Avvocatura Centrale dell'Istituto, giusta procura speciale in calce al ricorso,
- ricorrente -
contro
FE RI rapp.ta e difesa dall'avv. Vincenzo Rinaldi, presso il quale elett.te domicilia in Roma, via Baldo degli Ubaldi. n. 66, giusta procura speciale a margine del controricorso,
- controricorrente -
per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Cremona n. 00099/2000 del 30 marzo 2000. R.G.C, n. 00035/99. notificata il 27 giugno 2000.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 03 dicembre 2002 dal Relatore Cons. Dott. Giovanili Mozzarella:
Udito il P.M. in persona del Procuratore Generale Dott. Giuseppe Napoletano, che ha concluso per l'accoglimento del primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri motivi del medesimo ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza di cui in epigrafe, e qui impugnata, il Tribunale di Cremona, con condanna dell'appellante alle spese del grado, confermava la sentenza del Pretore di Cremona n. 00172/99 del 21 settembre/05 ottobre 1999. con la quale era stata accolta la domanda di IO ER contro l'INPS - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (in appresso Inps) diretta a sentir dichiarare il proprio diritto alla costituzione della rendita ex art. 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338 per omessa contribuzione relativa al periodo 11
novembre - 31 dicembre 1966 e condannare l'Istituto all'erogazione della pensione di anzianità dalla data della sua maturazione. Aveva dedotto il ER che i contributi per il detto periodo erano stati effettivamente versati allo SCAU di Brescia, che in data 11 novembre 1966 si era trasferito nella provincia di Cremona, dove, in data 06 dicembre 1966, aveva inoltrato domanda di iscrizione ai locali elenchi dei coltivatori diretti e che l'art. 13 citato era applicabile in via estrusiva alla categoria dei lavoratori autonomi agricoli ed ai collaboratori dell'impresa agricola di cui era a suo tempo titolare un familiare.
Osservava il Tribunale: le eccezioni di decadenza e prescrizione, peraltro non specificamente trattate ma solo richiamate con formula generica nell'atto di appello, erano infondate;
a seguito di ricorso amministrativo del 10 maggio 1996 avverso precedente decisione sfavorevole dell'Inps, il ER aveva depositato l'atto introduttivo del giudizio il 24 giugno 1998, ben entro il termine triennale di cui al d.l. n. 384 del 1992. convertito in legge n. 438 del 1992; la prescrizione dell'obbligo contributivo, a sua volta, costituiva proprio il presupposto dell'applicazione dell'art. 13 invocato;
tale ultima disposizione, incontestata l'esistenza del rapporto lavorativo (iscrizione negli elenchi nominativi del Comune di Brescia.
risultanze della prova per testi e certificato del Sindaco del Comune di Olmeneta in provincia di Cremona) a far tempo da epoca anteriore a quella per cui è controversia, per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 18 del 1995. che di detta disposizione aveva sottolineato "i connotati di generalità e astrattezza tali da renderla applicabile a tutte le forme assicurative delle varie categorie di lavoratori che non hanno una posizione attiva nel determinismo contributivo", doveva essere interpretata nel senso fatto proprio dalla Corte, come unica a salvaguardia del principio di parità di trattamento;
ne' la mancata iscrizione negli elenchi nel periodo scoperto di contribuzione attestava l'insussistenza dell'obbligo assicurativo, atteso che l'errore ascrivibile all'Istituto non poteva valere come ragione giustificatrice della sua tesi.
Ricorre per Cassazione avverso la predetta sentenza l'Inps affidandosi a tre motivi di censura.
Il ER si è costituito con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso l'Inps denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 2934, 2935, 2939, e 2946 c.c., 13 della legge 12 agosto 1962. n. 1338, nonché vizio di motivazione, il tutto ai sensi dell'art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c. Deduce l'Istituto che la facoltà del lavoratore ad esercitare il diritto alla rendita vitalizia di cui all'art. 13. quinto comma, della legge 12 agosto 1962, n. 1338, in quanto connessa alla prescrizione dei contributi assicurativi, è soggetta anch'essa a prescrizione con decorrenza dal giorno in cui il diritto poteva essere fatto valere, e cioè dal giorno di scadenza dei contributi che il datore di lavoro avrebbe dovuto versare e non ha versato.
Con i successivi motivi di ricorso l'Istituto deduceva, da un lato, che la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà era insufficienza per la prova documentale prescritta dalla legge del rapporto di lavoro per il periodo scoperto di contribuzione, dall'altro, che la forza espansiva della sentenza interpretativa di rigetto della Corte Costituzionale n. 18 del 1995, peraltro relativa alla disciplina di diverso settore (artigiani), non era applicabile a quello del settore agricolo nel periodo successivo al 31 dicembre 1961 stante la preclusione di cui all'art. 11 della legge n. 233 del 1990, che aveva proprio previsto il riscatto dei contributi omessi fino a tale data, facoltà non esercitata dall'assicurato. Il primo motivo di ricorso è fondato.
Giova premettere, per quanto sembra sottinteso nella sentenza impugnata ai fini del dies a quo della decorrenza della prescrizione "che non rileva la conoscenza, o meno, che il lavoratore abbia dell'omissione contributiva. Ha in particolare affermato Cass. 6 febbraio 1987 n. 1247 che il principio secondo il quale la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere (art. 2935 c.c. si riferisce alla sola possibilità legale e non anche a quella materiale. e meno ancora all'incuria del titolare, anche se dovuta alla mancata conoscenza della facoltà spettantegli di esercitare il diritto" (Cass. 19 giugno 1999. n. 14680). così come giova ancora premettere che "in tema di prescrizione dei contributi, che il regime civilistico di disponibilità stabilito negli artt. 2937 (rinunzia) e 2938 (non rilevabilità d'ufficio) del codice trova nella contribuzione dovuta all'Inps una rilevante deroga con la regola dell'indisponibilità, per cui il contribuente - debitore (datore e prestatore di lavoro:
art 2115 cod. civ.) che abbia ancora interesse ad adempiere non può farlo una volta che il credito sia prescritto, ne' l'istituto creditore può ricevere la contribuzione, pur se offertagli. Regola sancita in origine dal citato art. 55 r.d.l. n. 1827 del 1935 e poi più volte confermata (art. 41 l. n. 153 del 1969, 5 l. 8 agosto 1995 n. 335)" (Cass. 02 novembre 1998, n. 10945, Cass. 18 febbraio
1991 n. 1703). Tali premesse inducono, in via preliminare, a ritenere quanto meno insufficiente l'assunto della sentenza impugnata, secondo cui "l'eccezione di prescrizione è, parimenti infondata, posto che l'omissione contributiva risale bensì all'anno 1966, ma la prescrizione dell'obbligo contributivo costituisce proprio il presupposto dell'applicazione dell'art. 13 della legge 12 agosto 1962"; e non altro;
perché, tale assunto sarebbe certamente corretto, sempre che si fosse eccepita la prescrizione dell'obbligo contributivo, e non, invece, quella del diritto alla rendita vitalizia ex art. 13 citato, in rapporto alla quale doveva, piuttosto, essendosi l'obbligo contributivo estinto con la decorrenza del termine all'epoca decennale, pronunciarsi sul dies a qua del diverso termine prescrizionale del diritto alla rendita vitalizia ex art. 13 e sulla decorrenza o meno di esso. In realtà, è pacifico che. sempre con riferimento alle premesse - ma in proposito è sufficiente far riferimento ai ben più importanti principi generali - che il diritto alla rendita vitalizia non può non essere assoggettato a un termine di prescrizione, e che per tale termine, in mancanza di espressa previsione legislativa, non può non farsi riferimento che a quello decennale della prescrizione ordinaria.
Orbene, proprio in riferimento al dies a quo di decorrenza del termine prescrizionale del citato diritto alla rendita vitalizia, la Corte di legittimità (Cass. n. 14680/99 citata), argomentando in via preliminare sul diverso tema della differenza fra l'azione risarcitoria ex art. 2116 c.c. nei confronti del datore di lavoro, di cui la riserva matematica costituisce solo un momento determinativo della misura del danno, e quella restitutoria nei confronti dell'Inps dell'eventuale riserva matematica, già versata direttamente dal lavoratore ovvero recuperabile dall'ente previdenziale in danno del datore di lavoro, ha avuto modo di individuare tale termine nel momento della maturazione della prescrizione del credito contributivo dell'Istituto. Precisa, infatti, tale condivisibile precedente giurisprudenziale, che le ipotesi legislativamente previste a tutela del lavoratore sono: "a) può ritenersi riconosciuta una mera facoltà del lavoratore (che si affianca ad analoga facoltà del datore di lavoro) di costituzione della rendita vitalizia presso l'INPS con possibilità di successivo recupero della riserva matematica in sede di risarcimento del danno;
b) può alternativamente ritenersi che insorga, al momento del pagamento della riserva matematica, un credito restitutorio nei confronti del datore di lavoro;
c) può infine costruirsi un vero e proprio diritto del lavoratore nei confronti del datore di lavoro alla costituzione della rendita vitalizia con conseguente possibilità di domandare in giudizio la condanna di quest'ultimo a versare la riserva matematica all'INPS. Da queste tre possibili ricostruzioni discendono distinte conseguenze quanto alla decorrenza del termine di prescrizione:
nell'ipotesi sub a) il dies a quo di tale termine sarebbe costituito dall'attualizzazione del danno e quindi coincide con il momento della perdita (totale o parziale) del trattamento pensionistico;
nell'ipotesi sub b) il medesimo termine decorrerebbe invece dal momento del pagamento ad opera del lavoratore della riserva matematica;
nell'ipotesi sub ci il termine decorrerebbe dal momento della prescrizione del credito contributivo dell'INPS. Può quindi ipotizzarsi che il lavoratore ometta (come è avvenuto nella specie) di far valere il suo diritto alla costituzione della rendita vitalizia fino alla maturazione della prescrizione e che tale prescrizione si verifichi prima del raggiungimento dell'età pensionabile. In tal caso, però, pur maturata tale prescrizione, rimane non di meno il diritto al risarcimento del danno (non ancora vetrificatosi) e, nelle more, la sua tutela consiste unicamente in un 'azione di condanna generica ovvero nella domanda di provvedimenti cautelari di conservazione della garanzia patrimoniale".
Nel caso di specie si verte proprio nella ipotesi in cui il lavoratore e' rimasto inerte per un periodo abbondantemente ultraventennale, e, per quanto in premessa sulla irrilevanza della consapevolezza del lavoratore dell'omissione contributiva, il suo diritto alla costituzione della rendita vitalizia è ampiamente prescritto.
Deve, pertanto, accogliersi il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri motivi del medesimo ricorso, cassarsi la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, e. decidendosi nel merito ai sensi dell'alt. 384 c.p.c, non sussistendo la necessità di ulteriori accertamenti, rigettarsi la domanda proposta da ER IO contro l'Inps con ricorso depositato il 25 maggio 1998. In applicazione del ripristinato art. 152 disp. att. c.p.c. non deve adottarsi alcun provvedimento in ordine alle spese dell'intero processo.
P.Q.M.
la Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri motivi del medesimo ricorso, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, e, decidendo nel merito ai sensi dell'art. 384 c.p.c. rigetta la domanda proposta da ER IO contro l'Inps - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale con ricorso depositato il 25 maggio 1998: dichiara non doversi provvedere in ordine alle spese dell'intero processo. Così deciso in Roma, il 3 dicembre 2002.
Depositato in Cancelleria il 13 marzo 2003