Sentenza 14 febbraio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 14/02/2001, n. 2163 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2163 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2001 |
Testo completo
LIRE 1000 LIRE 2000 CANCELLERIA CANCELLERIA 021 63 /0 1 UBBLICA ITALIA AV330905 AU868310 ME POP LOI ALIA LA CORTE SUPREMA DICASSAZIONE Oggetto Procedimento SEZIONE SECONDA CIVILE possessoria Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Gaetano GAROFALO - Presidente R.G.N. 19395/98 Dott. Rafaele CORONA - Consigliere Cron.4455 Rep. 67% Dott. Antonino ELEFANTE Consigliere Dott. Olindo SCHETTINO Rel. Consigliere Ud. 15/11/00 - ConsigliereDott. Sergio DEL CORE CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE ha pronunciato la seguente Richiesta copia studio S ENTENZA dal Sig. -SOLE-14-ORF per diritti L. 3000 sul ricorso proposto da: # 14 FEB 2001 IL CANCELLIERE IL PE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA GIULIANA 82, presso lo studio dell'avvocato LIRE 3000 SUSTER SILVIO, che lo difende, giusta delega in atti;
CANCELLERIA
- ricorrente -
contro
CARMELA, elettivamente CG064168 IL domiciliato in ROMA VIA COLA DI RIENZO 28, presso lo studio dell'avvocato CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE BONIFACIO F, difeso dall'avvocato BONIFACIO CARLO, UFFICIO COPIE Richiesta copia studio giusta delega in atti;
dal Sig. MASTRELILL per diritti L. 3.000 - controricorrente 2000 avversO l'ordinanza del Tribunale di LAGONEGRO, IL CANCELLIERE depositata il 16/09/98; (R.S. n° 257/98) 1850 -1- udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/11/00 dal Consigliere Dott. Olindo SCHETTINO;
udito l'Avvocato Sandro Salvatore RAPISARDA, per delega dell'Avv. S.SUSTER, depositate in udienza, difensore del ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Domenico IANNELLI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- R.G.N.19395/98 Oggetto: Procedimento possessorio-fasi del giudizio. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ordinanza depositata il 16-9-1998 il tribunale di Lagonegro ha dichiarato inammissibile il reclamo ex art.669-terdecies c.p.c., proposto da IL SE avverso il provvedimento emesso in data 8- 7-1998 dal pretore della stessa città, sezione distaccata di Lauria, con il quale era stato rigettato il ricorso ex art. 669-novies c.p.c. del IL, per la declaratoria di inefficacia dell'ordinanza in data 9-3-1998, sempre di quel pretore, di reintegra di IL CA nel possesso di bene immobile. Il tribunale è pervenuto alla declaratoria di inammissibilità del reclamo, in quanto ha ritenuto che, avendo l'ordinanza impugnata (9-3-1998) il carattere della definitività, desumibile dalla pronuncia sulle spese e dalla mancata fissazione del termine per la prosecuzione del giudizio di merito, ed avendo, pertanto, chiuso la fase del giudizio pretorile, la stessa aveva acquisito la sostanza di sentenza, per cui era sottoponibile esclusivamente ai mezzi di impugnazione ordinari. 2 Ricorre per la cassazione dell'ordinanza del tribunale IL SE per un unico motivo. Resiste con controricorso IL CA. MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorrente critica, con il proposto gravame, l'impostazione data dal tribunale alla soluzione della questione sottoposta al suo esame, contestando che il procedimento possessorio sia articolato in un'unica fase а carattere sommario, atteso che l'art. 669 octies c.p.c. impone un termine perentorio di trenta giorni per l'inizio del giudizio di merito, decorso il quale senza l'introduzione di questo il provvedimento cautelare perde efficacia ai sensi dell'art. 669 novies c.p.c. necessario, pertanto, accertare, secondo ilE' ricorrente, l'esistenza del diritto che legittima o meno la pretesa di tutela della situazione di fatto attraverso il giudizio di merito, che nella fattispecie non è stato promosso. Il ricorso è infondato. Con l'ordinanza qui impugnata, il tribunale di Lagonegro ha dichiarato inammissibile il reclamo ex art.669 terdecies c.p.c., proposto da IL SE avverso il provvedimento in data 8-7-1998, 3 con il quale il pretore della stessa città, sezione distaccata di Lauria, aveva rigettato il ricorso IL, per la declaratoria di dello stesso per mancata introduzione nei termini inefficacia - -del giudizio di merito dell'ordinanza in data 9- 3-1998 di quel medesimo giudice, di reintegra di IL CA nel possesso di immobile e di condanna del ricorrente alle spese. La declaratoria di inammissibilità del proposto reclamo è basata sulla esatta affermazione che, avendo l'ordinanza 9-3-1998 sostanzialmente natura di sentenza, per avere chiuso la fase pretorile, avverso la stessa erano esperibili in conformità al principio enunciato da queste Sezioni Unite con i mezzi di sentenza 20 luglio 1999 n.480 impugnazione ordinari. Non andava, quindi, proposto, nella fattispecie, ricorso allo stesso pretore per la declaratoria di inefficacia della precedente ordinanza avente, per quanto ora detto, natura di sentenza da lui -- in precedenza emessa, e, dunque, correttamente il tribunale ha dichiarato inammissibile il reclamo ex art.669 terdecies c.p.c. avverso il "provvedimento" genericamente qualificato dallo stesso(così tribunale) dell' 8-7-1998 del pretore. Il ricorso, in definitiva, deve essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente alle spese.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese, che liquida in lire 120.000 oltre a lire 2.000.000 (duemilioni) per onorari. Così deciso in Roma, il 15 novembre 2000 Il presidente Il consigliere est. (Dr. Olindo Schettino) (Dr. Gaetano Garofalo) Бай ки Скитал This felthen IL CANGELLIERE C1 Valeria Neri 14 FEB. 2001 HOTS 41000 IL CANCELL ECT 290000 UFFICIO DELLE ENTRATE ROMA 2 4. Registrato in data3 MAG. 200 C20581 versate S. 290.000 DUECENTONOVANTAMILA p. Il Dirigente Area Serviet PO) (D.ssa Maria Grazia Li ar 1 Responsabile Servizio f (DR. BY RACERING) T R A T ROMA E