Sentenza 16 marzo 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 16/03/2001, n. 3805 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3805 |
| Data del deposito : | 16 marzo 2001 |
Testo completo
REPUBB03805 /0 1 Aula 'A' IN NOME DE OPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente- R.G.N. 21883/98 Dott. Michele ANNUNZIATA Rel. Consigliere Cron. 8116 Dott. Vincenzo MILEO - Consigliere Dott. Ettore MERCURIO Rep. - Consigliere Dott. Natale CAPITANIO Ud.29/11/00 Consigliere Dott. Aldo DE MATTEIS ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE 36 SENTENZA Richiesta copia studio sul ricorso proposto da: dal Sig. SOLE 2 ORE per diritti L. 300 PLICANTI LEA, ED ALMA, ED FRANCA, quali BARBELZBAS 12 eredidi ED EMILIO, elettivamente domiciliati in ROMA VIA CAVOUR 44 c/o A.I.G., presso lo studio dell'avvocato CECCHINELLI VANNI, che li rappresenta e difende, giusta delega in atti;
ricorrenti CANCELLERIA
contro
INAIL- ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO
GLI INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato 2000 in ROMA VIA IV NOVEMBRE 144, rappresentato e difeso 4982 dagli avvocati CATANIA ANTONINO, RASPANTI RITA, giusta -1- delega in atti;
controricorrente avverso la sentenza n. 634/97 del Tribunale di MASSA, depositata il 05/12/97 R.G.N.388/93; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29/11/00 dal Consigliere Dott. Vincenzo MILEO;
udito l'Avvocato FAVATA (per delega CATANIA); udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giovanni GIACALONE che ha concluso per il rigetto del ricorso. f iles -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO settembre 1991 DE Con ricorso del 6 Emilio, premesso di avere in precedenza vanamente domanda di rendita per presentato all'I.N.A.I.L. professionale malattia (sordità da rumori), chiedeva al Pretore di Massa Carrara la declaratoria di riconoscimento del diritto preteso e la condanna dell'Istituto ad erogargli gli emolumenti richiesti inutilmente in via amministrativa. Resistente il convenuto che, sul presupposto della infondatezza della domanda, instava per la Whiles sua reiezione, il giudice adito, acquisita C.T.U., respingeva la domanda medesima con sentenza del 7.12.1992, la quale, all'esito dell'appello del soccombente e previa rinnovazione della consulenza, veniva confermata dal Tribunale del luogo con decisione del 5 dicembre 1997. Ritenevano i giudici di merito, recependo il responso del proprio ausiliare, che la patologia morbigena si fosse manifestata fin dall'anno 1974 e che il DE ebbe ad abbandonare la lavorazione nel 1977, quando già aveva consapevolezza della esistenza della ipoacusia da rumore dalla quale affetto;
che in data 14.5.1988 ilegli era 3 lavoratore aveva presentato domanda amministrativa, acquisendo successivamente - il 5 novembre 1988 - su sua istanza, documentazione medica attestante la patologia da rumori a decorrere dall'anno 1974; che detta infermità aveva raggiunto l'acte utile a fini di rendita quanto meno al momento dell'abbandono della attività morbigena (1977), e che soltanto il sei settembre 1991, a distanza di circa 14 anni infermità, l'assicuratodalla conoscenza della aveva presentato domanda giudiziale come premesso in fatto;
che, in conseguenza, risultava ampiamente f iles decorso il termine di prescrizione fissato per la esperibilità dell'azione dagli artt. 111 e 112 T.U. n. 1124/65 in anni tre e centocinquanta gior- ni. Avverso tale sentenza gli eredi del DE, deceduto nelle more, come specificato nella intestazione, hanno proposto ricorso per cassazione ancorato ad un solo motivo;
resiste l'I.N.A.I.L. con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico mezzo di impugnazione i ricorrenti, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 111 e 112 del T.U. n. 1124/65, deducono che il Tribunale ha errato nel ritenere essersi verificata la prescrizione, in quanto né la consapevolezza dello stato morboso, né l'abbandono del lavoro morbigeno può cristallizzare il dies a quo di decorrenza della prescrizione, da fissarsi momento della conoscenza invece al conoscibilità dello stato e della soglia invalidante, e quindi indennizzabile, da provarsi, in carenza di oggettiva documentazione sul punto, rigorosamente da parte dell'Istituto resistente. Il motivo è infondato. Al riguardo va evidenziato che, indipendentemente da ogni accertamento circa la Milo applicabilità о meno delle specifiche tabelle decadenziali fissate in subiecta. materia a decorrere dal momento della cessazione dell'attività morbigena, costituisce ius receptum il principio che, dopo la sentenza della Corte Costituzionale n. 206 del 1988, dichiarativa della illegittimità dell'art. 135, comma secondo, del D. P.R. n. 11/65, il "dies a quo" per la decorrenza del termine triennale di prescrizione dell'azione volta a conseguire dall'I.N.A.I.L. la rendita per inabilità permanente va ricercato ed individuato in quello della manifestazione della malattia, come stabilito dall'art. 112 del D.P.R. citato, senza ( possibilità di utilizzare la "fictio", caducata per effetto della indicata dichiarazione di illegittimità costituzionale, della presunzione assoluta di verificazione della patologia nel giorno di presentazione della denuncia con certificato medico da parte madell'assicurato, collocando tale evento nel momento in cui uno o più fatti concorrenti diano certezza dell'esistenza dello stato morboso e della sua normale conoscenza (o conoscibilità) da parte dell'assicurato; e che l'onere della prova dell'avvenuto decorso del termine di prescrizione, anche in riferimento MI all'elemento della conoscibilità da parte dell'assicurato del superamento della soglia di indennizzabilità della malattia professionale, è a carico dell'Istituto assicuratore, costituendo la prescrizione oggetto di eccezione in senso tecnico (Cfr. Cass. n. 9827/1998). Nella specie ritiene il Collegio che i giudici di merito abbiano fatto corretta applicazione di tali principi, posto che la sentenza impugnata, inequivoche situazioni di fattoancorata ad accertate sulla base di precisa documentazione, si fonda su alcuni elementi concludenti, quali: a) la insorgenza della malattia nel 1974, come risulta 6 dal certificato medico del Dott. Mastrini in data 5 novembre 1988, richiesto dallo stesso SC e da lui allegato agli atti, sicchè non è dubbio che la patologia lamentata ebbe inizio in detto anno;
b) il mancato accertamento contrario, circa l'epoca iniziale della infermità, dal C.T.U., in carenza "di dati certi di riferimento", laddove sintomaticamente, per quanto precede, detti elementi temporali risultavano per tabulas;
c) la sicura conoscenza da parte del DE della patologia ratione temporis, atteso che egli si indusse ad abbandonare la lavorazione morbigena sin M ileo dal 1977, e che, quanto meno a decorrere da tale data, egli aveva la consapevolezza anche del grado invalidante, e dunque della sua indennizzabilità, come emerge anche dai dati tecnici scaturenti dagli น esami adiometrici eseguiti nel 1992 e 1996, nonché dal rilievo che, all'atto del deposito del ricorso giudiziario (6 settembre 91), egli aveva cessato l'attività lavorativa da circa 14 anni, ed è scientificamente accertato che la ipoacusia non subisce ulteriori aggravamenti, se non per effetto dell'invecchiamento fisiologico dell'organo uditivo, quando cessa la noxa patogena;
d) la prova di tale decorrenza, e di conseguenza quella del vano decorso del termine prescrizionale per proporre l'azione, risultava in tal modo ampiamente acquisita agli atti, sicchè il relativo onere appare assolto da parte dell'Istituto, e semmai incombeva all'assicurato fornire elementi contrari allo scopo di infirmarne la valenza, laddove, per i rilievi esposti, non solo egli si è astenuto al riguardo, ma ha addirittura avallato con propria documentazione la tesi dell'I.N.A.I.L.. La sentenza impugnata, dunque, non appare inficiata dalle violazioni di legge prospettate MI nella impugnazione;
pertanto il ricorso va rigettato. Ai sensi dell'art. 152 Disp. Att. Cod. Proc. Civile non si fa luogo ad alcuna statuizione in presente giudizio di ordine alle spese del trattandosi di controversia promossa legittimità, ottenere prestazioni previdenziali e non per rico tendo la ipotesi di pretesa manifestamente infondata e temeraria.
P.Q.M.
La Corte;
Rigetta il ricorso. Nulla per le spese relative al presente giudizio di cassazione.
8 - Roma - 29 novembre 2000. AunuusiatIl Presidente: M. A n sied IL COLLABORATORE DI CANCELLERIAneen philes II Cons. estensore: Depositata in Cancelleria Oggi, 16 MAR. 2001 CA IL COLLABORATORE) DI CANCELLERIAوا E M U H * 3 3 0 5 1 . . A S T I N S R D A A , 3 ' T 7 , O L - L L A 8 L S E - E O 1 D P B 1 I S I S I D E N N E G G A S T O G I S E A A O L D P O E M T A , I T L I O L A R R I E D T S D D E I T G O E N R E S E