Sentenza 2 dicembre 2009
Massime • 1
Ai fini della deroga al divieto di sospensione dell'esecuzione della pena stabilita per i recidivi reiterati dall'art. 656, comma nono, lett. c), cod. proc. pen., in favore dei condannati tossicodipendenti o alcoldipendenti che abbiano in corso, al momento del deposito della sentenza definitiva, un programma terapeutico di recupero presso i servizi pubblici per l'assistenza ai tossicodipendenti, per sentenza definitiva deve intendersi quella della Corte di cassazione per effetto della quale la condanna sia divenuta irrevocabile.
Commentario • 1
- 1. Confermata la specialità del circuito penitenziario per tossico-Stefano Marcolini · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
5 luglio 2011 | Confermata la specialità del circuito penitenziario per tossico- ed alcooldipendenti Nota a Cass. pen., sez. I, 12.04.2011 (dep. 25.05.2011), n. 1371 (sent.), Pres. Vecchio, Rel. Caprioglio, ric. P.G. in proc. Brizi La sentenza che può leggersi in allegato conferma la marcata specialità del sottosistema punitivo e penitenziario a carico di imputati tossico- ed alcooldipendenti, pur nel quadro di un trend legislativo che — specie con la legge n. 251 del 2005 (c.d. legge ex Cirielli) — ha progressivamente irrigidito il trattamento nei confronti dei soggetti recidivi. Due i punti affrontati dalla pronuncia. Il primo riguarda, in generale, l'istituto del c.d. affidamento in …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 02/12/2009, n. 3486 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3486 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SILVESTRI Giovanni - Presidente - del 02/12/2009
Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - N. 3284
Dott. CAVALLO Aldo - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BRICCHETTI Renato - Consigliere - N. 30662/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) AN AR N. IL 15/05/1972;
avverso l'ordinanza n. 29/2009 CORTE APPELLO di BRESCIA, del 23/04/2009;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CAVALLO Aldo;
lette le conclusioni del PG Dott. CEDRANGOLO Oscar, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con ordinanza deliberata il 5 marzo 2009 (e non già il 10 febbraio 2009, come erroneamente indicato nel provvedimento impugnato) la Corte di Appello Brescia rigettava l'istanza proposta nell'interesse di FR MA - condannato alla pena di anni quattro e mesi otto di reclusione ed Euro 800,00 di multa con sentenza di quella stessa Corte territoriale emessa in data 18 febbraio 2008 - diretta a conseguire la revoca dell'ordine di esecuzione per la carcerazione, emesso della Procura Generale in sede il 10 febbraio 2009, disattendendo la richiesta di sospensione avanzata dal condannato.
1.1 Secondo la Corte territoriale, infatti, tale provvedimento doveva ritenersi legittimo D.L. n. 272 del 2005, ex art. 4, comma 2, in quanto il FR, recidivo specifico ed infraquinquennale, alla data della pronuncia della sentenza definitiva, e cioè il 18 febbraio 2008, non aveva in corso alcun programma terapeutico di recupero presso servizi pubblici per l'assistenza ai tossicodipendenti, che risultava richiesto dal condannato solo il 7 gennaio 2009.
2. Avendo il FR proposto istanza di revoca della suddetta ordinanza - basata su di un elemento nuovo rappresentato dalla circostanza in fatto che lo stesso, ancor prima della sentenza di condanna del 18 febbraio 2008 e della sua definitività, risultava avere in corso un programma terapeutico - la Corte territoriale, con l'ordinanza indicata in epigrafe, ha rigettato anche tale richiesta del condannato.
2.1 Tale decisione del giudice dell'esecuzione è basata sulle seguenti considerazioni: (1) che sebbene il FR il 18 febbraio 2008, data a cui doveva farsi riferimento essendo quella di pronuncia della sentenza definitiva, aveva effettivamente in corso un programma terapeutico - trovandosi egli agli arresti domiciliari presso la Comunità San Luigi - detto programma doveva tuttavia ritenersi "invalidato" a seguito dell'annullamento della misura cautelare da parte del Tribunale del riesame con ordinanza deliberata il 3 ottobre 2007 e divenuta esecutiva il 28 febbraio 2008, che aveva comportato il ripristino della più grave misura della custodia cautelare in carcere;
(2) che successivamente alla sua scarcerazione, il FR non aveva comunque richiesto "il rientro in programma terapeutico";
(3) che in ogni caso neppure il 20 gennaio 2009 - data di deliberazione della sentenza di questa Corte che aveva rigettato il ricorso del FR avverso la sentenza di condanna del 28 febbraio 2008 - il condannato aveva in corso un programma di effettivo recupero terapeutico, giacché quello in atto era soltanto un programma di accertamento di astensione dall'uso di sostanze stupefacenti, la cui interruzione, pertanto, non poteva compromettere lo sforzo del condannato di astinenza da droghe ed alcool.
3. Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore del FR, che anche mediante memoria difensiva depositata il 16 novembre 2009, ne ha chiesto l'annullamento per erronea applicazione della legge penale (D.L. n. 272 del 2005, art.4, comma 2), ribadendo la propria tesi secondo cui per "sentenza definitiva" doveva intendersi nel caso di specie quella di questa Corte del 20 gennaio 2009, conformemente del resto a quanto già deciso da questa stessa Corte di legittimità in sede di annullamento dell'ordinanza 5 marzo 2009, disposto con sentenza deliberata il 7 ottobre 2009 e depositata il 27 ottobre 2009 e che in tale data il condannato aveva in corso un effettivo programma recupero contestando la legittimità dell'applicazione estensiva della norma di cui trattasi ad una fattispecie non prevista.
3. Il ricorso proposto nell'interesse del FR è fondato e merita accoglimento.
3.1 Come dedotto nella memoria difensiva, infatti, questa Corte di legittimità ha ormai già chiarito, inequivocabilmente, in sede di annullamento dell'ordinanza deliberata il 5 marzo 2009, che nel caso in esame, ai fini dell'applicazione del D.L. n. 272 del 2005, art. 4, comma 2, per stabilire se il condannato recidivo tossicodipendente aveva in corso un programma di riabilitazione "al momento del deposito della sentenza definitiva", occorreva far riferimento non già alla data di deposito della sentenza della Corte di Appello di Brescia (3 luglio 2008) ma a quella di deposito della sentenza della Cassazione che ha rigettato U ricorso dell'imputato FR. L'ordinanza impugnata, nella parte in cui ha ribadito l'errato assunto secondo cui doveva invece farsi riferimento alla data di deliberazione della sentenza di appello, deve ritenersi illegittima e va quindi senz'altro annullata.
3.2 Errata deve ritenersi, altresì, anche l'ulteriore affermazione del giudice dell'esecuzione secondo cui neppure alla data del 20 gennaio 2009 il FR aveva in corso un programma di riabilitazione, avendo il giudice dell'esecuzione, del tutto illegittimamente, fatto riferimento alla data di deliberazione della sentenza definitiva e non invece a quella di effettivo deposito (11 febbraio 2009).
3.3 Ulteriore profilo di illegittimità è infine ravvisabile nella ordinanza impugnata laddove il giudice dell'esecuzione ha escluso che il programma richiesto dal condannato al Sert il 7 gennaio 2009 non potesse qualificarsi come un effettivo programma terapeutico, risultando la motivazione sul punto del tutto insufficiente, ove si consideri che la certificazione del Sert distretto n. 4 rilasciata il 16 marzo 2009 fa riferimento ad un "programma socioriabilitativo" articolato in due fasi, con inizio dal 14 gennaio 2009 e che nel provvedimento impugnato non risultano adeguatamente chiarite le ragioni per cui, la semplice previsione di una prima fase ambulatoriale, che oltre a prevedere dei colloqui educativi includeva anche visite mediche ed accertamenti sanitari, sarebbe sufficiente per escludere la funzione di "recupero" del programma predisposto dal servizio pubblico e ciò sebbene lo stesso preveda espressamente una seconda fase residenziale da eseguirsi presso una struttura autorizzata.
4. Dalle considerazioni sin qui svolte, discende, in conclusione, l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame alla Corte di Appello di Brescia.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame alla Corte di Appello di Brescia.
Così deciso in Roma, il 2 dicembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 27 gennaio 2010