Sentenza 24 febbraio 2001
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 24/02/2001, n. 2744 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2744 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2001 |
Testo completo
02 744/0 1 REPUBBLICA ME EL POPOLO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N.02794/00 Dott. Alfredo ROCCHI Presidente Cron.5746 Dott. Giammarco CAPPUCCIO Cons. Relatore Dott. Ugo VITRONE Consigliere Rep. 871 Dott. IA Gabriella LUCCIOLI Consigliere C.C. 05/12/00 Dott. Donato PLENTEDA Consigliere ha pronunciato la seguente: OGGETTO:revocazi one SENTENZA sul ricorso per revocazione ex art. 391bis c.p.c. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE proposto da: Richiesta copia studio dal Sig. IL SOLE 24 ORE IA NA UZ, elettivamente domiciliata in per diritti so via Giuseppe Zanardelli n. 16-20, presso l'avv. il 26 FEB. 2001 Roma, IL CANCELLIERE Giuseppe Sparano (studio Maranella), che la UIRE 1500 rappresenta e difende giusta delega in atti;
CANCELLERIA ricorrente contro p.t., 029 Comune di ROMA, in persona del Sindaco rappresentato e difeso dall'avv. Luigi Onofri con domicilio legale in Roma, via Tempio di Giove 21; controricorrente 2000 1 2296of avverso la sentenza della Corte di Cassazione n.6879 del 18.3/30.07.96. Svolgimento del processo Con sentenza 6879 del 18.3/30.07.96 la Cassazione esponeva, in fatto, che la domanda del Comune di Roma, volta a sentirsi dichiarare unico proprietario -e quindi legittimato alla percezione dei canoni locativi- relativi ad immobile espropriato, per ampliamento dell' università, in danno di ES UZ, veniva accolta dal tribunale mentre, su appello della UZ, che invocava l'efficacia estensiva della sentenza di annullamento del decreto d'esproprio per vizi oggettivi, pronunciata dal Consiglio di Stato su istanza di altri proprietari, la Corte d'appello di Roma andava in contrario avviso. In diritto, la Corte accoglieva la censura del Comune, volta ad affermare la non estensibilità del giudicato amministrativo, trattandosi di atto plurimo e non di atto indivisibile;
rigettava l'impugnazione incidentale della UZ, volta ad affermare il difetto di legittimazione attiva del Comune e compensava le spese. Con ricorso notificato il 31.01.00 UZ IA NA assumeva che la sentenza di questa Corte era incorsa in errore di fatto consistente nella omessa considerazione del pregresso giudicato formatosi sulla medesima questione e costituito dalla sentenza revocatoria del tribunale di Roma già passata in giudicato alla data della notifica del ricorso per Cassazione, avvenuta un anno e novantadue giorni dopo la pubblicazione di tale sentenza;
aggiungeva la ricorrente che la sentenza “era stata ritualmente esibita agli atti di causa". 2 برة Il Comune ha depositato documenti e la ricorrente memoria. Il P.M. in persona del Sost. Proc. Gen. dr. Cafiero, con le proprie conclusioni scritte in data 12.05.00 ha dedotto l'inammissibilità del ricorso, siccome tardivo. Motivi della decisione La ricorrente ha giustificato la sua legittimazione dichiarando- in memoria- di essere l'erede di ES UZ nei cui confronti la sentenza impugnata in revocazione risulta emessa. Il ricorso in revocazione risulta notificato il 31 gennaio del 2000, mentre la sentenza impugnata è stata pubblicata il 30 luglio del 1996. L'impugnazione è perciò inammissibile perchè tardiva, come ha richiesto il P.M. E' opportuna, peraltro, qualche precisazione. La Corte Costituzionale ha dichiarato con decisione 119/96- l'illegittimità costituzionale dell'art. 391bis cpc solo nei limiti in cui pone termini di decadenza alla correzione degli errori materiali, lasciando invece immutati i termini (di sessanta giorni dalla notificazione ovvero di un anno dalla pubblicazione) dettati per la proposizione della istanza di revocazione per errore di fatto (S.U. 19/96). Poichè la revocazione della sentenza della Cassazione è ammessa solo per errore di fatto, la circostanza che, ex art. 384.1 cpc, la sentenza impugnata abbia pronunciato anche nel merito non comporta che sia revocabile, ai sensi dell'art. 395.1 n. 5 cpc, anche nell'ipotesi in cui la decisione rescissoria sia in contrasto con altro precedente giudicato (Cass. 1114/99; 3735/00). In ogni caso, anche tale azione deve essere proposta nell'anno dalla pubblicazione. 3 برة La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna al rimborso delle spese processuali nei confronti della controparte.
P.Q.M.
dichiara il ricorso inammissibile;
condanna il ricorrente a rimborsare le spese al Comune di Roma, liquidandole in complessive lire 2,673.000 di cui lire 2.500.000 per onorari. Roma, 5 dicembre 2000 #Presidente est. IL CANCELLIERE Domenico zalupi Hakalay CORT 20000 Deposit settoria # 2.4 FEB. 2001) 10 270000 IL CANCELIERE 806T€ 12,00 AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA 2 Registrate 1 0. A.P.R. 2005 Serie A Couro ENCOGNANANTUNO/44Virsate € 151,44 0 p. Dirigente Area Servizi (Dott.ssa IA Grazia DI FILIPPO) 11130 Responsabile Sarzo Atti Giudiziari (Dr. M CCICAINI IO T R N FIC 0 4 0 F U 0 3 Cof.ро A